Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 8452
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze che deve essere unita agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perchè è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.

Costituisce impedimento del presidente del collegio che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice più anziano, il trasferimento ad altra sede giudiziaria per sei mesi, apparendo inaccettabile un ritardo nel deposito della decisione di oltre sei mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 8452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8452
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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