Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 2
In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze che deve essere unita agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perchè è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.
Costituisce impedimento del presidente del collegio che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice più anziano, il trasferimento ad altra sede giudiziaria per sei mesi, apparendo inaccettabile un ritardo nel deposito della decisione di oltre sei mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 8452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8452 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio IO - Consigliere - N. 40
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 018120/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS MA N. IL 08/03/1961;
2) EL OR N. IL 06/03/1954;
3) OG GI N. IL 22/01/1953;
4) PU CC N. IL 09/02/1962;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per SA per l'estinzione del reato per morte del reo;
o in subordine stralcio della sua posizione qualora non intervenga la prova della morte;
rigetto per IS e NE;
annullamento per GG;
l'avv. Mandarano fa rilevare che l'imputato SA è deceduto in data 28.12.2005 a Prato come da certificato rilasciato il 5.1.2006 dall'ufficio dello stato civile di Prato che produce;
Udito il difensore avv. Mandarano nell'interesse di NE RE e GG IO che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore avv. Ammanato Danilo nell'interesse di IS CO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26.5.2005 la Corte di Appello di Firenze ha confermato, per quanto qui interessa, la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 20 febbraio 2003 che aveva dichiarato SA AU colpevole del delitto di associazione per delinquere (capo a) come promotore della associazione e IS CO, NE RE e GG IO colpevoli dello stesso reato quali partecipanti al sodalizio, nonché IS CO colpevole del reato di ricettazione di una autovettura lancia Thema (capo s) ed aveva condannato: il SA alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, il IS alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il capo a ) e di anni due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il capo s) e NE e GG alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per ciascuno, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione o non perseguibili per altra causa gli altri reati di appropriazione indebita, associazione a fini di contrabbando, simulazione di reato ed uso di atto falso inizialmente contestati al SA, al NE ed al IS.
I suddetti imputati, a seguito di numerose querele presentate nel 1993 alla squadra mobile della Questura di Pistoia, erano stati tratti a giudizio, unitamente ad altri soggetti, per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti di appropriazione indebita di autoveicoli di grossa cilindrata ovvero furgoni noleggiati presso vari rivenditori o autonoleggiatori della Toscana e di altre zone sulla base di documenti talvolta falsi e di utenze telefoniche temporanee o intestate a soggetti estranei e quindi non restituiti dopo la scadenza del noleggio e trasportati all'estero.
Attraverso la collaborazione degli autonoleggiatori che, a fini di mutuo soccorso, avevano predisposto una "blak list" di persone che in quel periodo si erano appropriate di veicoli noleggiati e le successive indagini ed intercettazioni telefoniche erano stati identificati gli attuali ricorrenti quali soggetti che avevano ripetutamente noleggiato e non restituito le vetture che avevano poi esportato illegalmente all'estero, prevalentemente in Polonia, attraverso il valico di frontiera di Tarvisio, ed ivi rivenduto. La Corte d'Appello ha preliminarmente respinto le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione della stessa da parte del Presidente, nullità del dibattimento di primo grado e della sentenza per mancata sottoscrizione dei verbali redatti in stenotipia, inesistenza del capo di imputazione relativo alla associazione per delinquere per omessa identificazione delle singole condotte e dei singoli ruoli, nullità del giudizio di primo grado per irritualità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato IS e nullità della sentenza di primo grado per non essere stato l'imputato SA ritualmente citato ed assistito sin dall'inizio delle indagini preliminari e per violazione del diritto di difesa per non essere stati concessi i rinvii per legittimo impedimento chiesti dal difensore di tale imputato nel corso del giudizio di primo grado.
Sul primo punto la Corte di Firenze ha rilevato che la mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente (nella specie impedito in quanto trasferito in altra sede) integrava una mera irregolarità, essendo comunque presente la sottoscrizione dell'estensore. La stessa Corte ha rigettato la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo di imputazione sub a) poiché i ruoli e le condotte degli imputati risultavano ben delineati e comunque la eccezione, trattandosi eventualmente di una nullità relativa prevista dall'art. 181 c.p.p., avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.491 c.p.p., mentre invece era stata dedotta solo nel giudizio di appello.
Quanto alla citazione del IS nel giudizio di primo grado, ha osservato che tale imputato era stato ritualmente citato presso il difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., non essendo stato reperito nel domicilio di Montecatini Terme, via Del Giglio, indicato con dichiarazione resa in data 16.7.1994 presso la Casa Circondariale di Pistoia ove era detenuto in quel momento, considerato anche che il difensore, a sostegno della eccezione proposta, aveva ammesso che il IS, dopo la sua scarcerazione, aveva trasferito la sua residenza in Polonia senza ottemperare all'obbligo di preventiva comunicazione, cosicché non avrebbe potuto essere reperito personalmente in Italia. Quanto alle eccezioni relative alla sola posizione del SA, la Corte ha precisato che tale imputato aveva eletto domicilio, all'atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Augusta, avvenuta il 18.2.1999, in Prato, via Del Pomerio n. 117, come da certificazione della cancelleria allegata al verbale dell'udienza preliminare del 18.2.1999, per cui era stato ritualmente citato presso tale domicilio in data 23.4.1999, essendo superata dalla nuova elezione di domicilio quella del 30.11.1995 presso l'Avvocato Roscitano. E, quanto alle altre eccezioni, ha rilevato che le questioni relative al mancato avviso al difensore di fiducia ai fini dell'interrogatorio di garanzia riguardavano eventualmente il sub procedimento cautelare ormai esaurito, mentre l'appello era del tutto generico con riguardo alle ragioni - non indicate - per cui avrebbero dovuto ritenersi illegittime le varie ordinanze che avevano respinto le ripetute richieste di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore Avvocato Mandarano.
La Corte territoriale ha poi qualificato generico l'appello anche in punto di responsabilità presentato dagli attuali ricorrenti reputando al contrario provati, anche sulla base delle intercettazioni telefoniche, della identificazione di alcuni degli imputati al valico della frontiera di Tarvisio e di diverse testimonianze, la esistenza di una struttura organizzativa e di un accordo stabile e duraturo fra i soggetti coinvolti per la commissione di una serie indefinita di reati in attuazione di un generico programma criminoso, interrotto soltanto dall'arresto dei componenti della banda, nonché i ruoli rivestiti dagli stessi nell'ambito della organizzazione, attribuendo al SA quello di promotore che si consultava con altri due partecipanti di vertice per decidere chi avrebbe dovuto eseguire materialmente il noleggio ed il trasferimento all'estero delle vetture ed al IS, al GG ed al NE quello di partecipanti alla associazione che, oltre a noleggiare le vetture, le trasportavano poi in Polonia, venendo altresì identificati alla frontiera di Tarvisio nel corso di tali attività. E, quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generi che negata dal primo giudice a tutti gli attuali ricorrenti ed invocata con l'atto di appello, la Corte territoriale ha condiviso il diniego sulla base del rilievo che tutti gli imputati avevano a loro carico precedenti penali.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il GG personalmente, nonché le difese del SA, del IS, del NE e del GG.
Nel corso della odierna udienza il difensore del SA ha dichiarato che il suo assistito era nel frattempo deceduto ed è stato in proposito acquisito il certificato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato da cui risulta che in effetti il SA è deceduto in Prato in data 28.12.2005.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo con riguardo alla posizione del SA. Ha invece chiesto il rigetto dei ricorsi del IS e del NE e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del GG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla posizione del SA è stato acquisito il certificato di morte da cui risulta che è deceduto in data 28.12.2005, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti per essere il reato estinto per morte dell'imputato (art.150 c.p. e art. 620 c.p.p., lett. a).
Quanto al GG, la sua difesa, con unico ricorso presentato anche con riferimento alla posizione del SA e del NE, ha lamentato in via preliminare ed assorbente, con riguardo alla specifica posizione del suddetto imputato, la nullità del giudizio di appello in quanto il GG, alla data del 26.5.2005, era detenuto nel carcere di Pistoia e la circostanza, riferita il giorno dell'udienza dal coimputato SA e dal difensore del GG, non aveva determinato il rinvio del dibattimento con conseguente violazione dei diritti dell'imputato, che non aveva potuto difendersi, ma anche dei coimputati che non avevano potuto acquisire le dichiarazioni del GG.
Il GG IO con il ricorso presentato personalmente ha poi eccepito di non essere stato avvisato per il giudizio di primo grado e per quello di appello, essendo comunque detenuto alla data del 26.5.2005 presso la casa Circondariale di Pistoia.
Il ricorso personale del GG, laddove allega di "non essere stato avvisato per il primo grado del giudizio e per quello di appello" è infondato, trattandosi di allegazione priva del requisito minimo di specificità, non essendo possibile dalla stessa desumere che cosa lamenti con riguardo alla notificazione della citazione della cui correttezza nulla aveva lamentato neppure il difensore che si era regolarmente presentato.
I ricorsi del GG e del suo difensore sono invece fondati con riguardo alla dedotta nullità del giudizio di appello per essere stato il GG dichiarato contumace benché fosse detenuto per altra causa e non avesse rinunciato a comparire.
Dal verbale di udienza del 26.5.2005, esaminato da questa Corte, trattandosi di una questione procedurale per cui la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, risulta che il SA aveva dichiarato in udienza che il coimputato GG era detenuto e ne aveva chiesto l'accompagnamento in udienza affinché fosse presente alle dichiarazioni che intendeva rendere. A seguito delle dichiarazioni del SA il difensore del GG aveva presentato istanza affinché fosse verificata la detenzione del GG presso la Casa di reclusione di Pistoia, ma nessun accertamento era stato svolto, neppure al fine di verificare se il GG avesse rinunciato o meno a comparire, ne' era stata disposta la sua traduzione, mentre è risultato da atti pervenuti nei giorni immediatamente successivi all'udienza ed acquisiti al fascicolo che effettivamente il GG era detenuto a Pistoia da data precedente a quella dell'udienza. Orbene sul punto concernente se la detenzione per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata soltanto in udienza, integri o meno un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, preclusivo del giudizio contumaciale, anche nel caso in cui egli avrebbe potuto comunicare al giudice il sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per consentire la sua traduzione, vi è stato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte insorto già nel vigore del previgente codice del 1930 e protrattosi poi pur dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito. Un primo indirizzo ha infatti ritenuto legittima la declaratoria di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa quando l'impedimento a comparire sia imputabile a sua condotta che non abbia reso possibile la sua traduzione in udienza, chiarendosi che quando il giudice non ha avuto conoscenza dello stato detentivo dell'imputato e non ha perciò potuto provvedere alla sua traduzione, l'imputato medesimo ha l'onere di informarlo, e se a tanto non provvede non può poi addurre la esistenza di un assoluto impedimento;
ed a tale tesi pare abbia aderito la Corte di merito che già in precedenza aveva più volte rinviato il dibattimento per impedimenti di altri imputati e dei difensori. Per contro altro orientamento ha ritenuto che la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto per altra causa e non rinunciante a comparire è causa di legittimo impedimento preclusivo della contumacia quando lo stato di detenzione sia portato a conoscenza del giudice prima della sentenza.
Le sezioni Unite di questa Corte hanno ora risolto il contrasto (v. Cass. sez. Un. n. 37483 del 26.9.2006) nel senso che, anche alla luce dell'art. 111 novellato della Costituzione e della natura immediatamente precettiva nel diritto interno dell'art. 6, comma 3, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove prescrive il diritto dell'accusato ad essere presente nel processo ed a difendersi anche da sè, non è proponibile alcun onere di previa comunicazione dello stato detentivo per altra causa da parte dell'imputato, mentre ciò che rileva è soltanto il fatto che sussista l'impedimento - come tale conosciuto dal giudice ~ e che manchi la manifestazione di volontà abdicativa del diritto a comparire da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giudice prendere atto della insussistenza delle condizioni legittimanti una dichiarazione di contumacia. È stato infatti ritenuto dalle Sezioni Unite che l'onere di comunicare prontamente il proprio impedimento sia imposto solo al difensore (art. 420 c.p.p.- comma 5 ter), che però può essere sostituito, e non anche all'imputato la cui autodifesa è in delegabile e non confiscabile.
A tale orientamento, ormai recepito dalla Sezioni Unite, questo Collegio ritiene di aderire, condividendolo. Ne discende che, poiché nel caso di specie il giudice dell'appello era stato reso edotto, con riferimento alla casa di reclusione di Pistoia, dello stato di detenzione del GG e dello specifico luogo in cui si trovava detenuto per altra causa, in assenza di una comunicazione dell'imputato di rinuncia a comparire, avrebbe dovuto disporne la tradizione ovvero acquisirne la rinuncia a comparire e non invece dare corso al giudizio contumaciale come è avvenuto, in violazione dell'art. 484 c.p.p., comma 2 bis, che richiama l'art. 420 c.p.p. quater. Tale soluzione era imposta benché il difensore del GG, invocando il rinvio del dibattimento, avesse chiesto che venisse verificato lo stato detentivo, poiché in realtà tale stato era stato denunciato e tale denuncia, basata su elementi specifici, non poteva essere ignorata.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del GG, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Restano da esaminare le posizioni del IS e del NE. La difesa di CO IS ha dedotto, con il ricorso iniziale, con tre separati motivi:
1) violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3 e art. 181 c.p.p. stante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del Presidente del collegio giudicante, non rilevando la sottoscrizione, in luogo del Presidente, di altro componente del collegio con la motivazione che il Presidente era stato trasferito momentaneamente ad altra sede per il periodo dal 24 marzo al 24 settembre 2003, poiché non si trattava di impedimento eccezionale, assoluto ed imprevedibile, bensì di impedimento comune ed ordinario riferito ad un tempo ristretto;
2) violazione degli artt. 191 e 271 c.p.p. per omessa verifica d'ufficio da parte dei giudici sia di prime cure che dell'appello della legittimità delle richieste di intercettazioni telefoniche e dei decreti autorizzativi, non presenti nel fascicolo del dibattimento;
3) violazione degli artt. 157 e 159 c.p.p. per essere stato il decreto di citazione per il primo grado di giudizio notificato presso il difensore invece che nel domicilio eletto dal IS di via del Giglio di Montecatini Terme, senza il previo esperimento di nuove ricerche e la emanazione del decreto di irreperibilità. Con successiva memoria la difesa del IS ha insistito per raccoglimento del ricorso, rilevando, in particolare, quanto all'ultimo motivo, la violazione del diritto alla autodifesa riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione Europea degli Diritti dell'Uomo e dagli artt. 27 e 111 Cost.. La difesa del NE ha lamentato a sua volta, con riguardo alla posizione di tale imputato:
1) nullità del giudizio di appello in quanto l'imputato GG, alla data del 26.5.2005, era detenuto nel carcere di Pistoia e la circostanza, riferita il giorno dell'udienza dal coimputato SA e dal difensore del GG, non aveva determinato il rinvio del dibattimento con conseguente violazione dei diritti di difesa del GG, che non aveva potuto difendersi, ma anche dei coimputati che non avevano potuto acquisire le dichiarazioni del GG;
2) inesistenza del capo di imputazione con riguardo al reato di associazione per delinquere per mancanza di indicazione dei ruoli e delle azioni dei singoli imputati;
3) nullità del giudizio per mancata sottoscrizione dei verbali da parte del Presidente, del cancelliere e dello stenotipista;
4) nullità della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio, non rilevando la sottoscrizione del consigliere anziano che poteva sostituire quella del Presidente impedito solo nel caso di impedimento di una certa gravità;
5) erronea applicazione della legge penale per non avere il SA nè promosso ne' partecipato ad alcuna associazione criminale poiché tale associazione non era mai esistita e comunque non erano state individuate le condotte ed i ruoli dei singoli imputati. Tutti i ricorsi sono infondati.
Quanto al ricorso del IS, con il primo motivo - comune sul punto ad analoga censura del NE - pur dando atto della circostanza che la sentenza è stata sottoscritta dal componente anziano del collegio in luogo del Presidente previa menzione dell'impedimento dello stesso, nel rispetto quindi dell'art. 546 c.p.p., comma 2 si deduce la nullità della stessa poiché l'impedimento, rappresentato da un trasferimento temporaneo del Presidente ad altro ufficio giudiziario, sarebbe stato superabile, non essendo ne' grave ne' definitivo. Premesso che sono pacifici nel caso in esame sia l'impedimento del Presidente al momento della sottoscrizione della sentenza, in quanto era assegnato e si trovava presso altro ufficio giudiziario, sia la menzione del tipo di impedimento da parte del componente anziano del collegio che ha sottoscritto la sentenza in luogo del Presidente, si tratta di verificare fino a quale punto sia censurabile la valutazione dell'impedimento posto che, da un lato, esiste un orientamento giurisprudenziale che ritiene nulla la sentenza sottoscritta dal giudice trasferito e, da altro lato, la legge prevede genericamente l'impedimento senza specificarne ne' la natura nè la gravità.
Orbene, pur volendo aderire ad una interpretazione restrittiva della nozione di impedimento, da riservare a fatti gravi ed insuperabili o quanto meno duraturi, si deve peraltro ritenere che il trasferimento del Presidente ad altra sede giudiziaria per sei mesi costituisca un impedimento tale da determinare la correttezza della sottoscrizione da parte del componente anziano del collegio poiché un ritardo di sei mesi nella sottoscrizione della sentenza appare inaccettabile. D'altronde se lo scopo della norma è quello di escludere che la mancata sottoscrizione sia dipesa da un comportamento volontario del Presidente, essendo consentita la sottoscrizione del componente anziano solo nel caso di impedimento reale (v. Cass. 9.5.1997, Dragone, Rv. 209732 ), appare di tutta evidenza che un trasferimento in altra città per un semestre costituisce un impedimento effettivo e serio tale da legittimare la sottoscrizione da parte del giudice anziano.
Il secondo motivo di ricorso del IS è generico poiché viene dedotta la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità della prove costituita dalle intercettazioni telefoniche (art. 606 c.p.p., lett. c) senza peraltro indicare in che cosa sarebbe consistita la violazione e da quali atti risulterebbe. Quando l'imputato eccepisca la violazione di una norma processuale spetta infatti allo stesso l'onere di allegare e di provare la esistenza della violazione (v. Cass. 4.2.1998, Ripa, Rv. 210378), non essendo invece consentito lamentare il mancato rilievo d'ufficio di una nullità o di una inutilizzabilità neppure specificamente allegata e su cui il giudice di appello non era tenuto ad alcuna pronuncia per non essere stato il tema di indagine portato alla sua cognizione (v. Cass. 20.12.1993, Etzi). Anche l'ultimo motivo di ricorso del IS è infondato, poiché, una volta che lo stesso non era stato reperito nel domicilio dichiarato di Montecatini Terme, indicato con dichiarazione resa in data 16.7.1994 presso la casa Circondariale di Pistoia dove era detenuto, si imponeva, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio mediante consegna al difensore, come avvenuto nel caso di specie. D'altronde, come rilevato dalla sentenza impugnata, lo stesso difensore del IS, nel dedurre la nullità della notificazione, aveva ammesso che l'imputato, dopo la dichiarazione di domicilio, si era recato all'estero senza comunicare alcunché alla autorità procedente, così confermando la impossibilità della notificazione nel domicilio dichiarato.
Nè, una volta che la notificazione era divenuta impossibile, doveva farsi luogo a nuove ricerche ovvero alla emissione del decreto di irreperibilità, come sostenuto dal ricorrente, poiché ciò è previsto dall'art. 159 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato non detenuto, nel caso in cui non sia stata ancora eseguita la dichiarazione o la elezione di domicilio, mentre, successivamente alla elezione o alla dichiarazione di domicilio, anche prima della novella legislativa contenuta nella L. n. 60 del 2005, che, convertendo in legge il D.L. n. 17 del 2005, ha introdotto dell'art. 157, il comma 8 bis, si imponeva, così come si impone, la notificazione mediante consegna al difensore una volta che l'imputato, già messo a conoscenza della esistenza del processo a suo carico e reso edotto dell'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto (art. 161 c.p.p., comma 1) si sia sottratto a tale onere disinteressandosi del giudizio. Tale sistema di notificazione non si pone in contrasto con i principi costituzionali e tanto meno con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo poiché anche la Corte Europa ammette l'uso di presunzioni di conoscenza nel caso di notificazione non eseguita a mani proprie e nella specie le presunzioni erano autorizzate dal trasferimento volontario all'estero da parte dell'imputato senza comunicazione del nuovo domicilio alla autorità procedente, pur avendo l'imputato avuto conoscenza del processo ed essersi impegnato espressamente, davanti alla autorità procedente, a comunicare le variazioni di domicilio, cosicché aveva l'onere di tenere i contatti quanto meno con il proprio difensore e deve presumersi che li abbia tenuti. Quanto al ricorso del NE, il primo motivo è pretestuoso. Il NE non aveva invero alcun diritto di ottenere che il suo processo si svolgesse davanti al GG, essendo ben possibile la separazione delle posizioni dei singoli coimputati e comunque il giudizio era ormai in fase di appello, per cui, in assenza di rinnovazione del dibattimento, non richiesta nella specie, non sarebbe stato possibile dare corso all'esame del GG. Il secondo motivo è aspecifico e come tale inammissibile poiché, in presenza della ampia motivazione, contenuta nella sentenza di appello (pag. 20 e 21), in risposta ad analoga censura proposta con i motivi di appello in ordine alla genericità del capo di imputazione sub a) ed esplicitata con due argomentazioni autonome ed autosufficienti (i ruoli e le condotte degli imputati erano ben delineati nei capi di imputazione e comunque la eccezione era tardiva perché doveva essere proposta a pena di decadenza prima della chiusura dell'esame delle questioni preliminari nel dibattimento di primo grado, mentre era stata proposta soltanto in sede di appello), il ricorrente non ha neppure preso in esame le suddette, limitandosi a riproporre la censura contenuta nei motivi di appello, in tal modo cadendo nel vizio di genericità sia per la mancanza di correlazione fra le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata e quelle poste a fondamento della decisione (v. Cass. 18.9.1997, Ahmetovich, Rv. 210157), sia perché, laddove il provvedimento giurisdizionale impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura di altri aspetti, pur se fondata, non potrebbe mai portare all'accoglimento del ricorso (v. Cass. 14.11.1997, Meriani, Rv. 209150). D'altronde la nullità del decreto di citazione a giudizio, prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, per carenza o genericità nella enunciazione del fatto, riguarda il caso in cui manchi la indicazione del fatto, così da impedire la difesa in ordine allo stesso, mentre nel caso in esame sono indicate specificamente le condotte ascritte agli imputati, ma anche i singoli ruoli emergenti sia dal capo a), sia dalla contestazione dei reati fine contenuta nello stesso capo di imputazione e sia, infine, dalla contestazione sostanziale nel corso della udienza preliminare e del giudizio di primo grado, in ordine alla quale i singoli imputati si sono difesi ampiamente proprio con riguardo ai singoli episodi contestati ed emergenti dalle intercettazioni telefoniche, dai controlli di frontiera, e dalle testimonianze delle parti lese e dei verbalizzanti.
Anche il terzo motivo è infondato.
Con esso si deduce la nullità del verbale redatto in forma stenotipica perché non sottoscritto dal Presidente, dal cancelliere e dallo stenotipista.
Premesso che la materia è regolata dagli artt. 134, 135, 137, 138, 142 e 483 c.p.p., nonché dagli artt. 50 e 51 disp. att. c.p.p., non è in discussione nel caso in esame la sottoscrizione del verbale riassuntivo bensì soltanto della trascrizione stenotipica delle udienze risultante dai nastri che devono essere uniti agli atti del processo unitamente alla trascrizione (art. 138 c.p.p., comma 1). Orbene, pur prevedendo l'art. 50 disp. att. c.p.p. che il verbale redatto in forma stenotipica formato da più tecnici autorizzati debba essere sottoscritto dagli stessa tecnica per la parte di rispettiva competenza, la mancata sottoscrizione del tecnico non è poi prevista dall'art. 142 c.p.p. come causa di nullità del verbale, che è nullo solo se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, evidentemente con riguardo al verbale integrale o riassuntivo redatto dall'ausiliario del giudice e cioè dal pubblico ufficiale e non alla trascrizione della stenotipia che non è atto del pubblico ufficiale bensì del tecnico incaricato. Nessuna nullità si è perciò verificata nel caso in esame poiché i verbali riassuntivi sono agli atti e risultano firmati dal presidente e dell'ausiliare, mentre la sottoscrizione della trascrizione stenotipica non è prevista a pena di nullità (e comunque nella specie la trascrizione della stenotipia risulta firmata sulla prima pagina dallo stenotipista, che in tal modo ne ha assunto la paternità); il che ben si spiega qualora si consideri che i nastri vengono conservati e quindi è possibile la loro rilettura e trascrizione in qualsiasi momento, al contrario del verbale scritto, il quale, una volta formato e sottoscritto, è assistito da fede privilegiata e può essere rettificato soltanto con la speciale procedura endoprocessuale prevista dall'art. 482 c.p.p., comma 2. Il quarto motivo, che riguarda la eccezione della nullità della sentenza di primo grado per omessa sottoscrizione del Presidente, è già stato trattato in relazione alla posizione del IS e deve essere respinto anche con riferimento all'analogo ricorso del NE.
Infine con l'ultimo motivo si lamenta, con riguardo alla posizione del SA, ma con riflessi neanche sulla posizione del NE, la erronea applicazione della legge penale assumendo che la pretesa associazione criminale non era mai esistita e comunque non erano stati individuati i ruoli dei singoli imputati.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno individuato, quali elementi sintomatici della associazione del delinquere: la esistenza di rapporti stabili di collaborazione fra gli imputati nel periodo dalla metà del 1993 fino al luglio del 1994, al momento dell'arresto dei consociati e cioè per un lungo lasso temperale;
la realizzazione di fatti analoghi con il medesimo modus operandi;
il rilevante numero di autovetture oggetto di traffico illecito;
la ramificazione della attività criminale che, al fine di eludere i sistemi di difesa dei noleggiatori, aveva esteso la propria sfera di azione a varie regioni d'Italia e quindi all'estero arruolando nuovi soggetti;
la presenza di luoghi fissi di ritrovo, comuni e costanti nel tempo, assimilabili a basi operative, quale quella esistente in Polonia con una utenza telefonica fissa che serviva per mantenere i contatti fra gli associati che si recavano in Polonia e quelli rimasti in Italia, e la organizzazione di un sistema operativo per i trasferimenti all'estero delle autovetture ed i contatti con i canali di riciclaggio;
la utilizzazione di mezzi comuni per gli spostamenti;
la ripartizione dei proventi della vendita degli autoveicoli fra tutti gli imputati, indipendentemente dal ruolo svolto dai singoli soggetti nella appropriazione e nel trasferimento all'estero dei veicoli e ritenevano. Ed hanno quindi ritenuto provata - anche sulla base delle intercettazioni telefoniche e di diverse testimonianze che avevano consentito di individuare il SA quale soggetto che si consultava con altri due promotori per decidere chi avrebbe dovuto eseguire materialmente il noleggio ed il trasferimento all'estero delle vetture ed il IS, il GG ed il NE come partecipanti alla associazione che, oltre a noleggiare le vetture, le trasportavano poi in Polonia, venendo altresì identificati alla frontiera di Tarvisio nel corso di tali attività - la esistenza di una struttura organizzativa e di un accordo stabile e duraturo fra i soggetti coinvolti per la commissione di una serie indefinita di reati in attuazione di un generico programma criminoso, interrotto soltanto dall'arresto dei componenti della banda.
Orbene, sulla base della valutazione di tali elementi, costituente una disamina approfondita e completa delle emergenze processuali, immune da vizi logici e giuridici, si appalesa del tutto pretestuosa la censura del ricorrente riguardante la pretesa inesistenza della associazione per delinquere della individuazione dei ruoli dei suoi adepti, poiché la sentenza impugnata ha esattamente individuato la sussistenza della societas scelerum nell'accordo fra i diversi imputati consapevolmente esteso ad un generico programma di acquisizione fraudolenta di autovetture di grossa cilindrata e di trasporto illegale delle stesse all'estero ai fini di rivendita, accompagnato dalla predisposizione delle basi logistiche, degli uomini e dei mezzi, consistenti anche in rapporti con trafficanti esteri. Ed anche sotto tale profilo la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali pacifici in materia di individuazione degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere (v. per tutte Cass. Sez. 6^ n. 10725 del 12.10.1998, Rv. 211743), che vede l'elemento essenziale nell'accordo associativo duraturo (da distinguersi dall'accordo perpetuo, non necessario nel caso del reato di cui all'art. 416 c.p. per la cui sussistenza è sufficiente lo svolgersi della attività criminale anche nel breve periodo - v. Cass. Sez. 1^ n. 134 del 1990. Rv. 189998 -) e cioè nella consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale, sulla base di dati sintomatici dimostrativi dell'accordo, come nel caso in esame in cui il programma di acquisizione e di trasporto all'estero delle autovetture poteva essere realizzato soltanto attraverso il contributo causale di tutti i partecipanti nei diversi ruoli individuati dalla sentenza impugnata, tutti a loro volta essenziali;
il che consente di ritenere che vi sia stato quel consapevole quid pluris che distingue il reato associativo dal concorso di persone nel reato e che consiste nella indeterminatezza del programma criminoso e nella esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma asservita al generico programma criminoso.
I ricorsi del IS e del NE devono essere in definitiva rigettati perché infondati sotto tutti i profili addotti. Ne consegue la condanna solidale di tali imputati al pagamento delle spese del giudizio (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA AU perché il reato è estinto per morte dell'imputato;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GG IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze;
Rigetta i ricorsi di NE RE e di IS CO che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007