Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento. (Fattispecie relativa al reato di usura, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della confisca ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992, ostandovi il tenore letterale della disposizione, che postula una sentenza di condanna o di "patteggiamento" e non il mero proscioglimento per estinzione del reato).
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1. È stata depositata il 26 marzo scorso l'ordinanza - tempestivamente resa nota da questa Rivista all'indomani della sua deliberazione - con la quale la sesta Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il 19 novembre dello scorso anno un ricorso in cui si pongono due importanti questioni in tema di possibilità di disporre la confisca a fronte di reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In particolare, la questione specifica oggetto del processo concerne la confisca di una somma di denaro, sequestrata su conti correnti degli imputati e costituente il prezzo del reato di corruzione, dichiarato prescritto. 1.1. Per meglio chiarire il senso delle …
Leggi di più… - 3. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2010, n. 12325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12325 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro NT - Presidente - del 04/03/2010
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 967
Dott. BRONZINI PE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA NT - rel. Consigliere - N. 4641/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO CH;
RR PE;
De DO PE;
AR SI;
ST SI;
e UT UD;
avverso la sentenza 16.10.08 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. NT Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AR e, riguardo agli altri ricorsi, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai reati di usura, con rigetto nel resto;
uditi i difensori - Avv.ti Raffo NT per RR e UT, Maggio Salvatore per De DO, NN AB e Petrone Carlo per ST -, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.10.08 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava - per quel che qui rileva - la condanna emessa il 9.5.03 dal Tribunale di Taranto nei confronti di GO CH, RR PE, De DO PE, AR SI, ST SI e UT UD per il delitto p. e p. ex art. 416 c.p. commesso in concorso con numerose altre persone e finalizzato a commettere plurimi reati di usura, delitto aggravato ai sensi del comma 5 (e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 per il solo AR), nonché la condanna per molteplici delitti di usura ascritti al GO, al RR, al ST e al UT, mentre dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i delitti di usura addebitati al De DO, con conseguente riduzione di mesi due di reclusione della pena inflittagli in prime cure.
Confermava altresì la condanna emessa dal Tribunale nei confronti del solo GO per estorsione consumata ai danni di RD TO e tentata ai danni di TI NT, nonché i provvedimenti di confisca emessi ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.12 sexies nei confronti del De DO e del ST.
Tutti i predetti imputati ricorrevano contro la sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti. Il GO lamentava:
1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. circa l'estorsione continuata ai danni di RD TO, poiché mentre il capo d'accusa si riferiva solo a minacce fisiche e morali, la condanna era stata pronunciata in relazione alla minaccia di azioni giudiziarie ove la parte offesa non avesse pagato quanto dovuto per effetto del prestito usurario: in tal modo l'originaria contestazione di minacce fisiche e morali era stata ex abrupto sostituita da minacce patrimoniali, il che aveva comportato concreta lesione del diritto di difesa del ricorrente;
2) genericità del suddetto capo d'accusa quanto all'epoca di commissione del fatto, riferita ad un arco temporale compreso tra il 1988 ed il maggio 1992, nonché mancata declaratoria di prescrizione del reato;
3) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva accolto le censure mosse in appello dal GO alla ritenuta attendibilità della parte offesa RD (visto anche il suo certificato penale) e all'intima contraddizione della pronuncia di primo grado, che da un lato aveva assolto la NV (altra imputata di usura), dall'altro aveva dato credito al RD nonostante che quest'ultimo avesse reso dichiarazioni di assoluto antagonismo rispetto a quelle della NV, che aveva sempre negato l'esistenza di una relazione diretta tra il RD ed il GO, dichiarandosi debitrice di quest'ultimo ed esclusiva intrattenitrice di ogni rapporto con lui;
4) illogicità della motivazione relativa alla tentata estorsione ai danni di TI NT nella parte in cui i giudici di primo e secondo grado avevano interpretato le spontanee dichiarazioni rese in dibattimento dal GO come riscontro delle accuse mosse dalla parte offesa e sostanzialmente confessorie delle minacce di morte rivolte al TI;
del pari illogica era la motivazione laddove aveva trascurato che tutte le risultanze processuali relative alle usure contestate al GO militavano per l'indole non violenta del ricorrente, peraltro più anziano e meno corpulento della parte offesa;
5) abnormità del provvedimento di restituzione in termini di RE IO affinché si costituisse parte civile, restituzione accordata nonostante che il ricorso all'art. 175 c.p.p. dovesse intendersi inibito a parte offesa e danneggiato dal reato e che il RE fosse comunque decaduto dall'istanza per averla presentata oltre il termine di 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;
6) mancata acquisizione dei certificati penali delle parti offese per dimostrarne l'inattendibilità;
7) difetto di prova del carattere usurario dei tassi di interesse praticati dal GO nell'ambito della propria attività finanziaria, giacché la relazione del c.t. del P.M. si era fondata pur sempre sulle mere dichiarazioni delle parti offese;
fra queste, quella del RE era inutilizzabile ex art. 63 c.p.p. perché fin da principio il teste doveva essere coinvolto nel procedimento come indagato in quanto procacciatore di clienti per conto del ST, visto il tenore d'un suo colloquio - registrato - avuto con il ST medesimo;
8) mancanza di prova del delitto associativo, non risultando dimostrata l'esistenza d'una cassa comune, d'una organizzazione gerarchica e di una ripartizione di ruoli, ne' potendosi desumere l'associazione per delinquere finalizzata all'usura dalla mera molteplicità dei soggetti coinvolti e dalla circolazione degli assegni.
Il RR deduceva:
9) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata all'usura, atteso che egli aveva avuto rapporti soltanto con il GO, consistiti nel semplice episodico sconto di cambiali e nell'erogazione di prestiti allo stesso GO (come da costui dichiarato), al quale lo legavano vincoli di amicizia;
anche i testi che avevano definito il RR come finanziatore delle operazioni effettuate dal presunto sodalizio criminoso lo avevano fatto non già per conoscenza diretta, bensì de relato in base a quanto loro riferito dal GO medesimo;
pertanto, il RR non poteva essere condannato per il delitto associativo in quanto non consapevole dell'accordo minimo fra almeno tre persone e del contributo attivo alla vita dell'associazione; inoltre, dell'art. 416 c.p. difettava il programma inteso alla realizzazione d'un numero indeterminato di reati, tanto che il RR era stato condannato per usura soltanto in rapporto a due posizioni (quelle di UR CH e CH SI);
10) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'abuso dello stato di bisogno delle parti offese, elemento costitutivo del delitto p. e p. ex art. 644 c.p. previsto dalla formulazione della norma anteriore alla novella di cui alla L. n. 108 del 1996, applicabile in ragione del tempus commissi delicti;
a tutto concedere, comunque, il ricorrente non aveva mai avuto consapevolezza alcuna di approfittare dell'altrui stato di bisogno, tanto da aver in buona fede intrapreso delle normali azioni esecutive nei confronti dei traenti i titoli dati in garanzia al GO, cosa che non avrebbe mai fatto se avesse avuto il dubbio di essere considerato come parte d'un più ampio meccanismo delittuoso;
inoltre, il RR era stato condannato sol perché era risultato beneficiario di titoli in garanzia rilasciati in bianco dalle vittime del GO, senza essere a conoscenza delle operazioni sottostanti: l'incasso da parte del RR di tali titoli poi consegnatigli dal GO era fatto del tutto autonomo e distinto - in quanto riconducibile ad un separato rapporto di sconto fra il RR ed il GO - rispetto al rapporto intercorso fra quest'ultimo e le parti offese UR e CH.
Il De DO (v. ricorso a firma dell'avv. Salvatore Maggio) si doleva di:
11) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva apoditticamente rigettato le censure svolte nell'atto d'appello e ravvisato gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto p. e p. ex art. 416 c.p. in base a meri indizi privi dei requisiti prescritti dall'art. 192 c.p.p., comma 2 e con motivazioni per relationem;
a tal fine non bastavano le deposizioni delle presunte parti offese (lacunose, inattendibili e prive di riscontri oggettivi) e le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al De DO;
in proposito il tenore della conversazione n. 54 del 10.8.91 escludeva qualsivoglia affectio societatis, pactum sceleris o rapporto gerarchico fra il De DO ed il GO, così come quella n. 486 del 26.8.91 non dimostrava affatto che il GO avesse ricevuto un assegno dal De DO e che quest'ultimo ricoprisse il ruolo di finanziatore del sodalizio criminoso, anche perché il ricorrente non aveva avuto alcun rapporto, neppure di mera frequentazione, con persone come il RR ed il ST;
ne' l'asserita esistenza dell'associazione ex art. 416 c.p. poteva desumersi, contrariamente a quanto aveva fatto l'impugnata sentenza con inaccettabile inversione dell'onere della prova, dall'assenza di spiegazioni alternative lecite per giustificare le operazioni economiche fra le parti offese e gli imputati e le movimentazioni di denaro fra questi ultimi, considerata l'autonomia concettuale e probatoria tra il reato mezzo ed i reati fine;
12) nullità del decreto che dispone il giudizio - e conseguentemente della sentenza - per violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. e), non essendo stato contestato al De DO il ruolo di promotore dell'associazione (sebbene - poi - allo stesso fosse stata applicata la pena di cui all'art. 416 c.p., comma 1, aggravata ai sensi del comma 5), a tal fine essendo generico ed indiscriminato il riferimento dei commi 1 e 5 a tutti gli imputati;
il rigetto dell'eccepita nullità non era stato neppure motivato dalla Corte territoriale;
13) vizio di motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la sostanziale incensuratezza del De DO;
14) erronea applicazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies per mancata e/o illogica motivazione della confisca dei beni sequestrati al De DO, confisca per altro disposta malgrado la declaratoria di prescrizione dei reati di usura contestatigli;
non solo il dispositivo della sentenza di primo grado era viziato nella parte in cui nulla aveva formalmente deciso in ordine all'immobile in sequestro sito in Talsano alla via Gargiuli n. 51 (solo nella parte motiva si ricavava che tale immobile era menzionato fra quelli in sequestro), ma non risultavano i presupposti per la confisca ex cit. art. 12 sexies, non essendo dimostrato che tale immobile fosse frutto di usura e/o che il bene fosse di valore sproporzionato al reddito e all'attività economica del De DO;
analoghe censure muoveva in relazione agli altri beni confiscati;
inoltre, per due beni mobili registrati (una Mercedes tg. TA-492111 ed un rimorchio per trasporti speciali tg. TA-007415) il cit. art. 12 sexies non era applicabile, essendo stati acquistati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992. Ancora il De DO (v. ricorso a firma dell'avv. Petrone Carlo) denunciava:
15) violazione dell'art. 603 c.p.p. per rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento per procedere all'esame del c.t.p. Dr. Negro sulla ricostruzione dei dati contabili, dei movimenti finanziari e dei tassi usurari presuntivamente praticati, atteso che - contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza - il processo non era affatto sufficientemente istruito;
16) vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, confermata senza rispondere alle censure svolte nell'atto d'appello e senza specificare ruoli e compiti dei singoli associati, con erronea attribuzione di valenza probatoria al tenore di intercettazioni telefoniche malamente interpretate e alla deposizione delle parti offese;
inoltre, se il De DO fosse stato consapevole dell'illecita provenienza dell'assegno datogli dal GO, non lo avrebbe portato all'incasso prima di una certa data;
17) mancanza di prova, quanto all'associazione per delinquere, del previo e permanente accordo finalizzato a commettere plurimi reati e d'un minimo di organizzazione e di supporti strumentali;
i contatti fra gli imputati avvenivano non già in ossequio ad un programma criminoso previamente tracciato, bensì in virtù di meri rapporti di conoscenza e vicinato, essendosi dipanata l'intera vicenda nel piccolo centro di Talsano;
inoltre, un'attenta esegesi della deposizione del teste NU avrebbe consentito di affermare l'estraneità del De DO al giro di usurai;
18) anziché per prescrizione, il De DO doveva essere prosciolto nel merito dai reati di usura ascrittigli, vista l'insufficienza delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle parti offese e della prova relativa allo stato di bisogno, per di più in assenza di una perizia contabile sull'entità degli interessi asseritamente usurari;
19) violazione dell'art. 240 c.p. e art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 per mancato riscontro di un'effettiva sproporzione tra il reddito ed i proventi dell'attività economica del De DO ed il valore dei beni da confiscare, nonché per omessa valutazione delle credibili giustificazioni offerte dalla documentazione prodotta dal ricorrente;
in realtà, egli disponeva di rilevanti redditi provenienti dalla titolarità di due macellerie già in epoca anteriore ai fatti per cui è processo;
a riguardo la motivazione dei giudici d'appello era viziata perché fondata su elementi di prova erroneamente valutati;
20) mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al contenimento della pena nei minimi edittali anche con riferimento all'art. 81 c.p.. Il ST lamentava:
21) omessa motivazione in ordine alle censure svolte nell'atto d'appello;
22) incompatibilità del giudice relatore in secondo grado - Dr. Massafra -in quanto già componente del Collegio del riesame;
del pari incompatibile era stato in primo grado il dr. Cacucci perché estensore della sentenza emessa in altro procedimento sempre nei confronti del ST (quale coimputato) e della parte offesa VO PP;
in sede di motivi aggiunti il ricorrente lamentava altresì l'incompatibilità della dott.ssa Semeraro, componente del Collegio d'appello che aveva espletato funzioni di GIP e di GUP nel medesimo procedimento;
23) omessa indicazione delle fonti di prova relative all'elemento psicologico dei reati p. e p. ex artt. 416 e 644 c.p.: in particolare, le intercettazioni telefoniche non erano mezzi di prova e le notizie da emerse avevano bisogno di riscontri e di chiara e soddisfacente interpretazione del linguaggio adoperato nei colloqui captati;
quanto agli accertamenti bancari, lungi dal dimostrare il preteso carattere usurario dei mutui, essi provavano invece le perdite subite dal ST nell'attività finanziaria svolta;
24) mancato espletamento di perizie contabili sul contestato carattere usurario dei tassi praticati;
la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta affermando a riguardo la sufficienza dell'attività istruttoria svolta, che in realtà si era basata soltanto sui calcoli del c.t. del P.M. a sua volta basati sulle dichiarazioni delle parti offese: tali approfondimenti sarebbero stati invece necessari per accertare il carattere usurario del tasso di interessi praticato (all'epoca dei fatti non era ancora in vigore la normativa inerente ai tassi soglia introdotti nel 1996), essendo illogico ricavarlo dal superamento del prime rate dell'epoca (id est dal tasso medio di interesse praticato dai principali istituti di credito sui fidi dei loro migliori clienti); si sarebbe, invece, dovuto considerare che il c.t.p. prof. Bruni aveva calcolato che il ST aveva praticato tassi medi di interesse pari od inferiori a quelli all'epoca praticati dalle banche;
25) erroneamente lo stato di bisogno delle parti offese era stato desunto dalla notevole entità dei tassi di interesse praticati;
26) omessa declaratoria di prescrizione dei reati di usura addebitati al ST, essendo quello p. e p. ex art. 644 c.p. reato istantaneo che si perfezionava con la pattuizione usuraria;
27) mancanza di prova della partecipazione del ST al sodalizio criminoso, che non poteva desumersi ne' dalla commissione dei reati fine ne' dalla circostanza che taluni degli assegni emessi dai mutuatari a favore del GO erano stati poi sequestrati al ricorrente;
inoltre, contrariamente a quanto statuito dai giudici del merito, le testimonianze delle parti offese dimostravano soltanto rapporti con il GO, con il quale il ST aveva avuto un solo colloquio telefonico intercettato;
emergeva, ancora, che il GO aveva intessuto con il ST rapporti separati rispetto a quelli con il RR e solo per operazioni di sconto di assegni postdatati;
28) mancata rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per l'assunzione di prova decisiva consistente in perizia contabile per accertare la sproporzione tra i beni confiscati e la capacità reddituale del ST, a tal fine non bastando la relazione del c.t. del P.M., a sua volta contrastata dalle c.t. prodotte dalla difesa (elaborati del dr. pepe e del prof. Bruni);
29) violazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies per mancato riscontro di un'effettiva sproporzione tra il valore dei beni confiscati e le potenzialità reddituali del ricorrente: in proposito non era stata rispettata la ripartizione dell'onere probatorio gravante sull'accusa e di quello di mera allegazione giustificatrice che incombeva sull'interessato; d'altronde, i c.t. della difesa avevano analiticamente ricostruito la lecita provenienza dei flussi finanziari utilizzati per l'acquisto dei beni, considerata la florida azienda agricola del ST, le possidenze dei genitori che risalivano ad oltre 50 anni addietro e gli utili ricavati da plurime lottizzazioni immobiliari;
in proposito, l'errore in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d'Appello consisteva nell'aver considerato solo gli introiti formalmente dichiarati al fisco e nell'aver trascurato che le c.t. parlavano di utili netti, avendo già detratto i costi di produzione del reddito;
30) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena anche in riferimento all'art. 81 c.p. e al diniego delle attenuanti generiche.
Il UT deduceva:
31) violazione dell'art. 434 c.p.p. perché le indagini nei suoi confronti erano state avviate senza previa revoca della sentenza di non doversi procedere emessa dal G.I. il 30.12.88 per fatti di usura cronologicamente collocabili nel medesimo arco di tempo di cui alle imputazioni oggetto del presente processo, epoca in cui il UT agiva in qualità di titolare della Finantial Sud S.r.l., che aveva cessato la propria attività nel 1987;
32) mancanza di prova del previo accordo criminoso fra il UT e gli altri coimputati in ordine al contestato delitto di cui all'art.416 c.p., anche perché le condotte attribuitegli facevano tutte riferimento agli anni 1985-86, mentre quelle ascritte agli altri presunti compartecipi del sodalizio criminoso risalivano ad epoche successive al 1990; ne' la prova del concorso del UT poteva desumersi dai suoi rapporti, generici ed occasionali, con il GO ed il ST come riferiti da talune parti offese, indicativi - a tutto concedere - di concorso in usura e non di partecipazione al reato associativo;
33) mancanza di prova dello stato di bisogno delle parti offese e della consapevole volontà, da parte del UT, di approfittare di tale situazione, esclusa dal rilievo che il tasso applicato dal UT nelle operazioni finanziarie condotte nella gestione della predetta società finanziaria era di appena il 2,5% secondo il teste Gigante, che aveva smentito le contrarie affermazioni del teste RR IO (acquisite ex art. 512 c.p.p. a cagione del sopravvenuto decesso del teste), che parlavano - invece - di un tasso del 120% annuo;
34) quanto all'usura ai danni di LL CH, la relativa responsabilità del UT era stata ritenuta in base ad erronea interpretazione della testimonianza della parte offesa, che aveva riferito di aver emesso, su richiesta del GO, cambiali a favore di tale UT EL e non UD;
ad ogni modo, proprio dalle dichiarazioni del soggetto offeso era emerso che egli aveva avuto rapporti diretti solo con il GO e non con il UT, ignaro cessionario di un credito di natura usuraria. Il AR si doleva della:
35) ritenuta responsabilità per il delitto p. e p. ex art. 416 c.p. sol perché nell'agosto del 1991 aveva indirizzato un paio di clienti (il NT e il GN) al GO e aveva emesso due assegni in favore suo e di due usurati: si trattava di condotte occasionali suffragate da poche conversazioni telefoniche intercettate sempre nell'agosto 1991; inoltre, vista l'epoca del reato, lo stesso era estinto per prescrizione.
Con motivi aggiunti anche il ST deduceva l'intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli, nonché il vizio di motivazione dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile del RE malgrado l'eccepita tardi vita (in proposito rinviava alla lettura dei motivi d'appello); insisteva, inoltre, nelle doglianze già svolte su inattendibilità delle parti offese, insufficienza dell'istruzione dibattimentale, mancanza di prova dell'accordo associativo ex art. 416 c.p., omessa dimostrazione dei presupposti della confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata valutazione dell'incensuratezza del ricorrente.
a) - Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso del AR perché il motivo che sopra precede sub 35) è estraneo al novero di quelli spendibili mediante ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., sostanzialmente svolgendosi in esso mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione immune da vizi logico-giuridici hanno ravvisato la prova del concorso del AR nel delitto p. e p. ex art. 416 c.p. nell'essersi adoperato per indirizzare al GO due persone bisognose di prestito (il NT ed il GN, al quale raccomandò di presentarsi a suo nome al GO), emettendo altresì diversi assegni a favore del GO medesimo e di due usurati (il suddetto NT e UA AL) nell'ambito di rapporti di sconto titoli.
I giudici del merito hanno altresì evidenziato il carattere non occasionale, bensì consolidato dei rapporti de quibus - e, segnatamente, di quello con il GO - in virtù di molteplici conversazioni telefoniche intercettate, a riprova del fatto che in seno all'associazione criminosa il AR fungeva da procacciatore di affari e da esattore.
Ogni ulteriore considerazione a riguardo svolta dal ricorrente è di puro merito, in quanto tale estranea al giudizio di questa Corte Suprema.
Manifestamente infondato è, poi, l'assunto dell'intervenuta prescrizione del delitto di associazione per delinquere, ben lontana (2016) in quanto nel caso di specie è stata ritenuta l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5 in ragione del numero di sodali (oltre agli odierni ricorrenti), che attesta la pena massima edittale oltre i 5 anni di reclusione anche per i meri compartecipi (come il AR). Dunque, la prescrizione (da calcolarsi, ratione temporis, alla stregua dell'art. 157 c.p. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005) è, interruzione compresa, di anni 22 e mesi 6.
Per mere esigenze di economia di motivazione le restanti censure sopra sintetizzate vengono accorpate ed esaminate nell'ordine che segue.
b) - Vanno respinti perché infondati i motivi di ricorso che precedono sub 8), 9), 11), 16), 17), 23), 27) e 32), relativi, sotto vari aspetti, alla configurabilità della contestata associazione per delinquere e alla prova della partecipazione ad essa dei singoli ricorrenti.
Si premetta che, contrariamente a quanto sostenuto dal GO, affinché risulti configurabile un'associazione per delinquere non è necessaria la dimostrazione di un'organizzazione gerarchica con distribuzione di ruoli, essendo sufficiente una affectio societatis scelerum, ovvero un vincolo non circoscritto a determinati delitti, ma esteso ad un generale programma delittuoso (cfr. ad es., nel vastissimo panorama giurisprudenziale sul punto, Cass. Sez. 1, n. 17027 del 25.3.03, dep. 10.4.03, rv. 224808, Faci ed altro;
Cass. Sez. 6, n. 5500 del 3.3.98, dep. 11.5.98, rv. 210520, Pareglio e altri).
Per altro, nel caso in oggetto le conformi sentenze di merito hanno distinto fra i vari compartecipi quelli che - come tutti gli odierni ricorrenti, ad eccezione del AR - hanno svolto un ruolo di promotori e/o organizzatori del sodalizio criminoso. Nè ai fini del delitto in esame è necessaria una ben articolata organizzazione, in realtà bastando anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi sufficiente a realizzare il programma criminoso in vista del quale il vincolo associativo si è instaurato e si è protratto (cfr., e plurimis, Cass. Sez. 1, n. 3161 del 5.12.94, dep. 23.3.95, rv. 200684, Semeraro e altri). L'impugnata sentenza (la cui motivazione deve intendersi integrata anche da quella di prime cure, versandosi in tema di doppia conforme sul punto) ha desunto l'esistenza del vincolo associativo non già semplicemente dalla pluralità di persone coinvolte nelle molteplici usure, bensì dalla stabile e prolungata loro fungibilità nelle varie operazioni di prestito e nei rapporti con le parti offese, gli uni rivolgendosi agli altri per disporre di capitali da destinare allo sconto titoli loro presentati dai soggetti usurati, che gli stessi componenti dell'associazione per delinquere provvedevano a smistare verso i sodali che in quel momento disponevano delle necessarie liquidità.
I giudici del merito hanno altresì aggiunto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che l'esistenza dell'associazione è altresì dimostrata dall'elevato numero di reati di usura, commessi secondo modalità simili, nonché dagli ingenti capitali all'uopo adoperati dai vari concorrenti, che mettevano altresì in comune le informazioni necessarie sulle capacità reddituali delle parti offese, il tutto conformemente all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere può trarsi, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (cfr. Cass. S.U. n. 10 del 28.3.01, dep. 27.4.01, rv. 218376, Cinalli e altri).
L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (Cass. Sez. 3, n. 43822 del 16.10.08, dep. 25.11.08, rv. 241628, Roemo e altri;
conf. Cass. n. 2838/03, rv. 224916; Cass. n. 3173/92, rv. 191717; Cass. n. 884/91, rv. 188985); la prova può darsi con qualsiasi altro mezzo pur in assenza di condanna per taluno dei reati fine (cfr. Cass. Sez. 1, n. 33033 dell'11.7.03, dep. 5.8.03, rv. 225977, Vitello;
conf. Cass. n. 3241/98, rv. 210683; Cass. n. 2691/92, rv. 190746), sicché si rivela infondata la doglianza mossa dal RR, secondo cui la sua condanna per due soli reati di usura (ai danni di UR CH e CH SI) non avrebbe consentito di risalire alla responsabilità per il reato associativo. Per altro, i giudici del merito hanno accertato la consapevole volontà del RR di contribuire alla realizzazione del comune programma delittuoso non soltanto in base ai predetti reati di usura, ma anche in virtù della deposizione dei testi De RE e NE, che hanno riferito dei suoi collegamenti, intensi e quotidiani, con il GO ed il ST.
Analoghe considerazioni valgano in ordine alle censure svolte dal ST e dal De DO, il cui concorso è stato provato in virtù della testimonianza delle parti offese, che per numero, convergenza di circostanze riferite e riscontri documentali sono state ritenute pienamente attendibili, senza che in questa sede possa invocarsi un differente apprezzamento del tenore di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (di cui parlano i ricorsi del ST e del De DO): invero, la giurisprudenza di questa Corte Suprema costantemente statuisce che l'interpretazione del linguaggio - pur criptico o cifrato - adoperato nel corso di colloqui intercettati resta questione di mero fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione compiuta dai Giudici del merito risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 17619 dell'8.1.2008, dep. 30.4.2008;
Cass. Sez. 6, n. 15396 dell'11.12.2007, dep. 11.4.2008; Cass. Sez. 6, n. 35680 del 10.6.2005, dep. 4.10.2005; Cass. Sez. 4, n. 117 del 28.10.2005, dep. 5.1.2006; Casse. Sez. 5, n. 3643 del 14.7.97, dep. 19.9.2007).
Nè risponde al vero quanto dedotto nel ricorso del De DO circa una sorta di inversione dell'onere della prova sull'esistenza del vincolo associativo: la gravata pronuncia si è limitata ad aggiungere, unitamente ai numerosi elementi di prova a carico degli imputati, l'assenza di lecite spiegazioni delle numerose operazioni economiche tali da smentire le accuse provenienti dalle parti offese, che hanno investito anche il UT con specifico riferimento ai suoi rapporti con il GO ed il ST (verso il quale indirizzava gli usurati) e alla sua ricorrente attività di sconto svolta insieme con il RR.
In sintesi, i giudici del merito hanno reso motivazione logica e congrua, immeritevole delle censure espresse nei ricorsi, le cui ulteriori argomentazioni difensive sollecitano soltanto una differente valutazione di singole fonti di prova, così scivolando su un piano di merito che, ovviamente, resta estraneo al giudizio di questa Suprema Corte.
Va, infine, respinta la pretesa declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto p. e p. ex art. 416 c.p. di cui si legge nei motivi aggiunti depositati nell'interesse del ST: valga in proposito quanto già osservato in relazione all'analoga richiesta avanzata dal AR.
c) - Le sopra richiamate motivazioni sul reato mezzo e sui reati fine contestati agli odierni ricorrenti (motivazioni immuni, giova ribadire, da vizi logico-giuridici) dimostrano altresì l'infondatezza delle doglianze relative ai singoli delitti di usura rispettivamente ascritti al GO, al UT, al ST e al RR, che tuttavia risultano ormai estinti per prescrizione maturata dopo l'impugnata sentenza, considerata la data ultima del 15.2.09 e tenuto conto anche delle sospensioni.
Invero, viste le date dei reati di usura - anteriori alla riforma di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, ma posteriori all'entrata in vigore del D.L. 11 giugno 1992, n. 306, art. 11 quinquies, convertito, con modifiche, in L. 7 agosto 1992, n. 356 - la pena per il delitto di cui all'art. 644 c.p., all'epoca dei fatti pari, nel massimo edittale, ai 5 anni di reclusione, colloca i reati de quibus nella fascia di cui al previgente art. 157 c.p., comma 1, n. 3, con conseguente prescrizione massima (interruzione compresa) di 15 anni. Sempre in tema di prescrizione, si tenga presente che quello p. e p. ex art. 644 c.p. è un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Ne consegue che, nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo dell'altrui patrimonio si atteggia non già ad effetto del reato (più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito), bensì ad elemento costitutivo di un illecito che, in caso di integrale pagamento, si consuma con l'adempimento dell'obbligazione usuraria. Ne discende che la data di consumazione del reato (a fini di successione delle leggi nel tempo e di regime della prescrizione) coincide con l'ultimo pagamento degli interessi usurari (cfr. Cass. Sez. 2, n. 38812 del 1.10.08, dep. 14.10.08, rv. 241452; Cass. Sez. 2, n. 11837 del 10.12.03, dep. 11.3.04, rv. 228381; Cass. Sez. 2, n. 6015 del 30.4.99, dep. 12.5.99, rv. 213380; Cass. Sez. 1, n. 11055 del 19.10.98, dep. 22.10.98, rv. 211610). Si tratta di ormai consolidato principio giurisprudenziale che, contrariamente, a quanto ventilato dal ST, è perfettamente applicabile anche alla formulazione dell'art. 644 c.p. vigente all'epoca dei reati di usura per cui si procede, rispetto alla quale la successiva introduzione dell'art. 644 ter c.p. in forza della L. n. 108 del 1996, art. 11 ha operato semplicemente come occasione di ripensamento per approdare ad un esito ermeneutico diverso da quello precedentemente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, tanto da essere stato applicato (in precedenti arresti) anche a fattispecie anteriori alla citata novella del 1996. Va dunque ribadito che la prescrizione in discorso è maturata solo dopo l'impugnata sentenza.
Non si ravvisano, invece, gli estremi per una pronuncia ex art. 129 cpv. c.p.p., invocata nel motivo che precede sub 18) anche dal De
DO, per il quale la prescrizione dei reati di usura era stata dichiarata già in appello.
Infatti, l'entità dei tassi ed il loro carattere usurario è stata correttamente ricostruita sulla base della relazione del c.t. del P.M., basatosi sulle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle parti offese, della cui attendibilità l'impugnata sentenza ha dato adeguata contezza, senza che in contrario possa censurarsi la decisione dei giudici del gravame di non procedere ad apposita perizia sulla ricostruzione dei dati contabili, dei movimenti finanziari e dei tassi usurari presuntivamente praticati. Valga in proposito il noto insegnamento giurisprudenziale secondo cui la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, sicché il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) c.p.p. (Cass. Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, dep. 5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004;
Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass.n. 12027/99; Cass. n. 13086/98; Cass. n. 6074/97; Cass. n. 275/97;
Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93), così come non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (come avvenuto nel caso di specie) il mancato esercizio del potere di cui all'art. 603 c.p.p., che è meramente facoltativo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 26085 del
16.6.2005, dep. 14.7.2005; Cass. Sez. 1, n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4, n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003;
Cass. Sez. 6, n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6, n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1. 12.2000). Quanto allo stato di bisogno delle parti offese, elemento costitutivo del delitto di usura nella formulazione applicabile ratione temporis nel presente processo, basti ricordare che, secondo nota ed antica giurisprudenza dalla quale non si ravvisa motivo di discostarsi, lo stato di bisogno sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove - e a condizioni migliori - prestiti in denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni che le siano state imposte, o allorquando il soggetto passivo si trovi in una situazione che ne elimini o comunque ne comprima la volontà, inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da fargli accettare pattuizioni negoziali che, altrimenti, avrebbe rifiutato. Sempre in virtù di antica e consolidata giurisprudenza, la prova dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre un mutuo a condizioni (non genericamente usurarie, ma) particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. Sez. 2, n. 20868 del 30.4.09, dep. 18.5.09, rv. 244884, Acri;
Cass. Sez. 2, n. 45152 del 13.11.08, dep. 4.12.08, rv. 241978, Del Vecchio;
Cass. Sez. 2, n. 45152 del 13.11.2008, dep. 4.12.2008; Cass.n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud.
17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967).
A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, sicché la sua statuizione sul punto non merita censura.
Le considerazioni sopra svolte assorbono ogni altra doglianza fatta valere con i motivi che precedono sub 7), 10), 15), 23), 24), 25), 26), 33) e 34) e, segnatamente, le - non consentite in questa sede - ipotesi alternative e nuove letture di materiale probatorio. d) L'estinzione per prescrizione dei delitti di usura comporta il venir meno delle confische disposte ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, censurate nei motivi che precedono sub 14), 19) e 29)
dai ricorrenti De DO e ST, per i quali residua come unica condanna quella relativa al delitto di associazione per delinquere, che a sua volta consente l'applicazione della misura solo nell'ipotesi, qui non contestata, aggravata ai sensi dell'art. 416 c.p., comma 6. In proposito deve, dunque, annullarsi l'impugnata sentenza, non potendosene condividere l'assunto secondo cui l'estinzione per prescrizione del reato presupposto non osterebbe alla predetta misura di sicurezza in quanto sostanzialmente parificata a quella prevista dall'art. 240 cpv. c.p., equiparazione che i giudici del gravame ricavano dall'erroneo richiamo di un precedente di questa Corte Suprema - Cass. Sez. 5, n. 9576 del 25.1.08, dep. 3.3.08, rv. 239117 - la cui lettura integrale, invece, non conferma tale opzione interpretativa.
Infatti, la pronuncia n. 9576/08 riguardava un caso diverso, vale a dire il procedimento applicativo della confisca ex cit. D.L. art. 12 sexies nei confronti degli eredi di un condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., deceduto dopo la condanna definitiva. In quella occasione la Corte, riguardando la questione i rapporti tra confisca (non disposta in sede di cognizione) e sopravvenuta causa di estinzione della pena, si è limitata a statuire che il principio posto dall'art. 210 c.p., in base al quale l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, opera anche nei riguardi delle misure di sicurezza patrimoniali, fatta eccezione per la confisca, così disponendo espressamente l'art. 236 c.p., comma 2. Per l'effetto, dopo una condanna definitiva, il sopravvenire di una causa di estinzione della pena di per sè non osta all'applicazione della confisca, il che non significa, per altro, che essa segua in ogni caso, nel senso che, analogamente a quanto sancito dalle S.U. (v. sentenza n. 5 del 25.3.93, dep. 23.4.93, rv. 193120, Carnea e altri) sul rapporto tra confisca e cause di estinzione del reato, in presenza di una causa di estinzione della pena, la quale presuppone una condanna definitiva, i termini di applicabilità della confisca sono quelli fissati dalla singola norma che la prevede, come il cit. D.L., art. 12 sexies, il cui primo presupposto -prosegue la citata sentenza n. 9576/08 - resta comunque la condanna per uno dei reati indicati dalla norma stessa.
In altre parole, il precedente menzionato dall'impugnata sentenza non contrasta con l'insegnamento di cui alla summenzionata pronuncia n. 5/93 delle S.U., per cui "Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto dell'art. 210 c.p. e art. 236 c.p., comma 2, per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato)".
E, per quanto la ratio dell'art. 12 sexies sia, per certi versi, assimilabile a quella dell'art. 240 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 (di cui costituisce una sorta di scorciatoia probatoria realizzata mediante presunzione iuris tantum di illecito arricchimento), nondimeno, come nella fattispecie non è applicabile (e, infatti, non è stata applicata) la norma codicistica (i beni confiscati non sono stati qualificati prezzo, prodotto o profitto del reato ne' res extra commercium), così non lo è la norma speciale, ostandovi l'indubbio tenore letterale che postula una sentenza di condanna od applicativa della pena ex art. 444 c.p.p. e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato.
e) - È altresì estinto per intervenuta prescrizione il delitto di tentata estorsione addebitato al GO e risalente al 4.8.93, prescrizione maturata dopo l'impugnata sentenza, considerata la data ultima del 19.2.09 tenuto conto anche delle sospensioni, sempre applicandosi ratione temporis l'art. 157 c.p. nel testo previgente alla L. n. 251 del 2005, che per la tentata estorsione prevedeva un termine massimo di prescrizione pari ad anni 15, interruzione compresa.
Non vi sono gli estremi per una pronuncia ex art. 129 cpv. c.p.p., atteso che le censure mosse nel motivo di ricorso che precede sub 4) si palesano sostanzialmente di merito, in quanto intese a provocare una non consentita terza lettura delle accuse provenienti dalla parte offesa TI e dei riscontri (per altro non necessari, essendo in tal caso inapplicabili i canoni dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) che l'impugnata sentenza ha ravvisato nel tenore delle spontanee dichiarazioni rese in dibattimento dal GO.
f) - Il motivo di ricorso che precede sub 1), concernente la pretesa violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in rapporto all'estorsione ai danni di RD TO contestata al GO, è infondato. Si tenga presente che per costante insegnamento di questa Corte Suprema può ravvisarsi violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza solo ove il fatto storico - inteso nella sua realtà fenomenica - ritenuto dal giudice si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da fare riferimento ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d'accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente menomata (cfr., ad es., Cass. Sez. 2, n. 47863 del 28.10.2003, dep. 15.12.2003; Cass. Sez. 4, n. 5678 del 10.11.89, dep. 20.4.90). Nel caso di specie, non vi è difformità tra le minacce morali (di cui pure parla espressamente il capo d'accusa) e le minacce di azioni giudiziarie (ove la parte offesa non avesse pagato quanto dovuto per effetto del prestito usurario) ritenute in sentenza, atteso che le seconde altro non sono che una species delle prime. Nè ha senso parlare di "minacce patrimoniali" (come si legge nel ricorso del GO), non distinguendosi - nel concetto di minacce recepito dall'art. 629 c.p. - se non fra minacce di violenza fisica e minacce morali, vale a dire minacce di azioni che, pur non incidendo direttamente sull'incolumità personale, sono però idonee a coartare l'altrui libero processo volitivo.
g) Ancora da disattendersi è il motivo che precede sub 2), non ravvisandosi alcuna genericità del capo d'accusa relativo all'estorsione ai danni di RD TO, ben potendo le coordinate temporali spaziare in un arco di più anni (dal 1988 al maggio 1992, nella fattispecie) a fronte della continuazione (regolarmente contestata) delle condotte estorsive poste in essere dal GO per assicurarsi il profitto derivante da un unico rapporto usurario con la medesima parte offesa.
Nè tale reato è estinto per prescrizione: sempre applicandosi ratione temporis l'art. 157 c.p. e art. 158 c.p., comma 1 come vigenti prima della riforma attuata ex L. n. 251 del 2005 e decorrendo il termine di prescrizione dal giorno in cui è cessata la continuazione, quindi dal maggio 1992, la prescrizione del reato sarebbe maturata non prima del novembre 2014 (interruzione compresa). h) Del pari da disattendersi sono le censure che precedono sub 3) e sub 21), in quanto prive del requisito dell'autosufficienza nella parte in cui lamentano il mancato accoglimento di motivi d'appello di cui non espongono analiticamente il contenuto, lacuna che non consente l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5, n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95). Per altro verso il motivo sub 3), a sua volta, sconfina in non consentite nuove valutazioni in ordine alla mera persuasività delle conclusioni cui i giudici del merito sono pervenuti all'esito dell'apprezzamento del materiale probatorio raccolto. i) Con la censura sollevata nel motivo che precede sub 6), che attiene alla mancata acquisizione dei certificati penali di numerose fra le parti offese, da cui sarebbe emersa la loro inattendibilità, si lamenta il rigetto di un'istanza di rinnovazione dibattimentale a scopo sostanzialmente esplorativo per favorire una diversa delibazione del testimoniale già acquisito, il che è l'esatto contrario del presupposto di decisività della nuova prova che condiziona l'uso del potere di cui all'art. 603 c.p.p.. Dunque, tale doglianza è manifestamente infondata. j) - Le censure indirizzate contro l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile del RE - v. doglianza che precede sub 5) ad opera del GO e motivo aggiunto fatto valere dalla difesa del ST - sono inammissibili.
Infatti, premesso che il RE si è costituito parte civile unicamente nei confronti del ST e solo quest'ultimo, infatti, è stato condannato a risarcirgli i danni, è evidente che il GO non ha ne' legittimazione ne' interesse ad impugnare il provvedimento.
Quanto all'analogo motivo fatto valere dal ST, esso è, da un lato, generico perché non esamina - per confutarle - le argomentazioni svolte dai giudici del merito nell'accogliere l'istanza di restituzione in termini e la conseguente costituzione di parte civile del RE;
in proposito è appena il caso di ricordare che è inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspedficità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass.n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997,
dep. 13.1.1998).
Dall'altro, trattandosi di doglianza introdotta soltanto in sede di motivi aggiunti, essa incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui quelli aggiunti devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma pur sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art.581 c.p.p., lett. a) (cfr. Cass. Sez. 1, n. 46950 del 2.11.04, dep.
2.12.04, rv. 230281, Sisic;
Cass. Sez. 4, n. 17386 del 20.2.03, dep. 14.4.03, rv. 224579, Cardillo e altri;
Cass. S.U. n. 4683 del 25.2.98, dep. 20.4.98, rv. 210259, Bono e altri). Al contrario, nell'originario ricorso il ST non aveva investito l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile del RE, in tal modo non coltivando tempestivamente le proprie doglianze a riguardo.
k) Il motivo che precede sub 12) è infondato, giacché, seppur inizialmente contestato anche al De DO il ruolo di promotore/organizzatore dell'associazione per delinquere (capo A dell'editto accusatorio) mediante espresso riferimento all'art. 416 c.p., comma 1, egli è stato poi riconosciuto colpevole soltanto ai sensi del comma 2, ovvero quale mero compartecipe del sodalizio criminale (pur sempre aggravato ai sensi del comma 5 per il numero di persone).
Nè risponde al vero che la pena irrogatagli sia quella prevista dal cit. articolo, comma 1.
Non si vede, dunque, di cosa si dolga il ricorrente, anche perché il rinvio alle condotte meglio descritte nel capo B della rubrica integrava con sufficiente chiarezza il tenore dell'accusa inerente al reato associativo.
1) Ancora da respingersi è il motivo di ricorso che precede sub 22), noto essendo che, per antico e costante insegnamento giurisprudenziale (contro il quale il ricorrente nulla oppone), l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce motivo di ricusazione da far valere esclusivamente con tempestiva istanza ex art. 37 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, n. 40651 dell'8.11.06, dep. 12.12.06, rv. 236307, Zonch;
conf. Cass. n. 30448/03, rv. 226572; Cass. n. 25652/03, rv. 226248). m) Anche la doglianza che precede sub 31) è infondata, perché la preclusione di nuove indagini scaturente da una precedente sentenza di non luogo a procedere non revocata ai sensi dell'art. 434 c.p.p. si riferisce pur sempre a nuove indagini sui medesimi fatti già oggetto di detta pronuncia, mentre nel caso di specie l'impugnata sentenza ha motivatamente escluso tale identità previo esame della sentenza istruttoria emessa, nel vigore dell'abrogato codice di rito, il 30.12.88 ed allegata dal UT.
Nè per inficiare tale conclusione può sostenersi - come invece si legge in ricorso - che il tempus commissi delicti ("dal 1983 in poi") di cui all'imputazione oggetto della summenzionata sentenza istruttoria di per sè copra ogni e qualsiasi, ipotesi di usura ascrivibile al UT e connessa ad eventuali associazioni per delinquere fino alla data del 30.12.88, ben diverso essendo lo scopo della contestazione temporalmente aperta.
Nè a tal fine bastano una mera contiguità cronologica e la qualità di titolare della Finantial Sud S.r.l. in capo all'odierno ricorrente, la cui attività - come sostiene lo stesso UT - è cessata nel 1987, vale a dire in epoca anteriore alla cessazione del reato associativo per cui ha riportato condanna.
n) Ancora da disattendersi - perché generiche o sostanzialmente nel merito dei parametri dell'art. 133 c.p. - sono le doglianze che precedono sub 13), 20) e 30), tutte relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p.. o) In conclusione, per effetto delle maturate prescrizioni, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio relativamente al delitto di tentata estorsione ascritto al GO e ai delitti di usura rispettivamente ascritti al GO medesimo, al UT, al ST e al RR, nonché in ordine ai provvedimenti di confisca emessi ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, che si espungono.
Di conseguenza, eliminati gli aumenti di pena relativi ai reati prescritti, residuano per ciascuno dei suddetti ricorrenti le seguenti pene: anni 6 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa per il GO, anni 2 di reclusione per il UT, anni 5 di reclusione per il ST ed anni 5 di reclusione per il RR.
Nel resto, i ricorsi del GO, del UT, del ST, del RR e del De DO vanno rigettati.
Infine, alla già evidenziata inammissibilità del ricorso del AR consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai delitti di usura rispettivamente ascritti al GO, al UT, al ST e al RR nonché al delitto di tentata estorsione ascritto al GO perché estinti per intervenuta prescrizione ed elimina i relativi aumenti di pena, così residuando la pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa per il GO, quella di anni 2 di reclusione per il UT, quella di anni 5 di reclusione per il ST e quella di anni 5 di reclusione per il RR. Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente ai provvedimenti di confisca, che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi del GO, del UT, del ST, del RR e del De DO.
Dichiara inammissibile il ricorso del AR e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010