Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 20868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20868 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 30/04/2009
Dott. RENZO Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1860
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 20841/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NN, n. il 28.2.52;
avverso la sentenza 12.12.07 della Corte d'Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio LLimpugnata sentenza;
udito il difensore di parte civile - Avv. MINICELLI Amerigo in sostituzione LLAvv. REALE Italo -, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori del ricorrente - Avv.ti CARRATELLI Nicola e TAORMINA Carlo -, che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio LLimpugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12 dicembre 2007 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la condanna emessa il 29 aprile 2005 dal Tribunale di Rossano nei confronti di AC NN per il delitto di usura commesso in danno di AN CE, oltre alle statuizioni civili a favore di quest'ultimo.
In sintesi, i Giudici del merito avevano ricostruito la vicenda come segue: costretto dal bisogno di evitare l'imminente vendita all'asta fissata per il 22 febbraio 1996 nell'ambito d'una procedura di esecuzione immobiliare attivata dalla creditrice CARICAL - del proprio fondo agricolo "Pantaleo", l'AN si era risolto ad addivenire ad una complessa operazione finanziaria con la quale in data 8 febbraio 1996 vendeva tale fondo all'AC mediante atto pubblico, con patto di riscatto, per il prezzo di L. 3.6.000.000, ricevendone però materialmente solo L. 2.500.000.000 (di cui L.
2.470.000.000 ad estinzione del debito per cui pendeva esecuzione);
infatti, il restante importo (che veniva riversato L'AN all'AC la mattina seguente al rogito notarile) costituiva vantaggio usurario e non, come invece sostenuto L'imputato, saldo e/o compensazione di pregressi crediti da lui vantati nei confronti della parte offesa. Di tali crediti non vi era prova, a tal fine non valendo neppure 32 cambiali prodotte in fotocopia dalla difesa LLAC a firma apparente LLAN, risultate false all'esito di apposita perizia.
Entrambi i difensori LLAC (costui nel corso del processo aveva rinunciato alla prescrizione) ricorrevano con separati atti contro la pronuncia della Corte territoriale, di cui chiedevano l'annullamento con i conseguenti provvedimenti di legge.
Con il primo ricorso, a firma LLavv. Carratelli, si lamentava:
a) violazione LLart. 521 c.p.p. per essere stata emessa la condanna in relazione ad un fatto essenzialmente ed ontologicamente diverso da quello descritto nel capo di imputazione, che legava il conseguimento dei vantaggi usurari non alla differenza tra il prezzo d'acquisto del fondo "Pantaleo" e quanto in concreto versato a tale titolo L'AC (come ritenuto dalla Corte di Catanzaro), bensì allo squilibrio tra il valore del fondo (ipotizzato in oltre 10 miliardi di lire) ed il prezzo d'acquisto;
b) violazione LLart. 521 c.p.p. ed erronea applicazione LLart.2 c.p., oltre a mancanza ed illogicità della motivazione per contrasto con atti processuali, avendo l'impugnata sentenza ritenuto che all'epoca dei fatti vigesse l'art. 644 bis c.p. e che l'AN fosse un imprenditore agricolo, sebbene la circostanza fosse smentita dalle dichiarazioni della stessa parte offesa e dalle altre risultanze processuali (compresa la perizia EZ);
c) violazione ed erronea applicazione LLart. 644 c.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti processuali, avendo l'impugnata sentenza illegittimamente ampliato lo stato di bisogno fino a comprendervi qualsivoglia situazione di conflitto patrimoniale o necessità di definire una procedura esecutiva, anche perché nel caso di specie detta procedura era pendente sin dal 1970, tanto la vendita forzata del bene era stata più volte differita;
inoltre, l'AN disponeva comunque d'un consistente patrimonio personale;
d) violazione ed erronea applicazione LLart. 644 c.p. e mancanza ed illogicità della motivazione, atteso che dalla deposizione dello stesso AN emergeva che all'atto della vendita non erano stati pattuiti interessi usurari e che, pur a voler supporre che davvero la parte offesa non avesse ricevuto l'intera somma promessagli come prestito garantito dalla vendita con patto di riscatto, comunque non sarebbe stato configurabile il delitto di usura, ma - semmai - un mero inadempimento civilistico;
e) violazione ed erronea applicazione LLart. 644 c.p. per aver l'impugnata sentenza ritenuto che dal vantaggio usurario non dovesse espungersi l'importo di L. 401.000.000 per spese ed imposte derivanti dalla stipula LLatto pubblico di vendita del fondo "Pantaleo", importo che, se detratto L'asserito lucro usurario di L. 1.130.000.000, avrebbe abbattuto il profitto LLoperazione sino a collocarlo al di sotto del tasso soglia che, per quel periodo, era pari al 38%;
f) violazione ed erronea applicazione LLart. 192 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità LLAN, che aveva moventi di calunnia nei confronti LLAC per gli interessi economici ed affettivi sottesi al riottenimento del fondo "Pantaleo"; d'altronde, nel corso del proprio esame la parte offesa aveva più volte preteso di non rispondere, aveva negato circostanze provate in via documentale, si era ripetutamente contraddetta e, perennemente eludendo i propri doveri di custode del bene pignorato, aveva dimostrato di non essere quella persona irreprensibile ritenuta L'impugnata sentenza, che non ne aveva sottoposto la deposizione al dovuto vaglio di credibilità soggettiva ed oggettiva. Con unico articolato motivo di ricorso l'altro difensore LLAC, avv. Taormina, deduceva violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p., LLart. 644 c.p., plurimi vizi di motivazione ed insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato. A riguardo lamentava che l'impugnata pronuncia, recependo apoditticamente le considerazioni svolte dal Tribunale e non tenendo conto, invece, di quella svolte nell'atto di appello ne' degli elementi probatori emersi, non aveva motivato sull'asserita attendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni avevano invece incontrato plurime smentite, vuoi dalla deposizione del teste NE (all'epoca direttore della filiale del Banco di Napoli di Rossano), vuoi dal teste avv. CH (che aveva negato che l'AC avesse, qualche mese prima della data fissata per la vendita all'asta del fondo, ritirato la propria disponibilità a sostenerlo economicamente per il pagamento del debito LLAN verso la CARICAL), vuoi dal fatto che durante la trattativa e la stipula del contratto con l'AC la parte offesa era stata assistita dal proprio avvocato di fiducia (il che induceva a riflettere sul preteso abuso dello stato di bisogno), vuoi dal rilievo che una perizia svoltasi in sede di incidente probatorio aveva stimato il valore complessivo del fondo "Pantaleo" in 4,5 miliardi di lire e non nei 10 miliardi pretesi L'AN. D'altro canto, proseguiva il ricorso, lo stesso immobile era stato valutato ancor meno nel corso del processo esecutivo, tanto che le due ordinanze per la vendita all'asta del bene (una prima del 1992 ed una seconda del 1996) ne avevano fissato il prezzo in 2 miliardi e 200 milioni di lire: ciò dimostrava che, vendendo all'AC il fondo per il prezzo di 3,6 miliardi di lire, la parte offesa aveva in realtà conservato intatto il proprio potere contrattuale, autonomamente fissando - altresì - il termine per l'esercizio del riscatto.
Inoltre, il fatto stesso che l'AN avesse dichiarato di aver subito riversato all'AC la somma eccedente l'importo di L. 2.470.000.000 - in quanto avrebbe comunque dovuto restituirla - dimostrava la legittimità LLintera operazione. Proseguiva il ricorso del predetto difensore con il lamentare che l'impugnata sentenza aveva illogicamente ritenuto non veritiero il prezzo di vendita riportato nel rogito (L.
3.6000.000 di lire) in base al rilievo che, contrariamente all'usuale, nell'atto non era stato indicato il prezzo minimo consentito, ma quello pieno: in proposito sosteneva il ricorrente non potersi desumere da un comportamento legittimo un argomento a carico LLAC, che con la menzione in contratto del prezzo effettivo aveva semplicemente voluto fissare in maniera scrupolosa e con atto pubblico i termini LLaccordo relativo al futuro eventuale esercizio del riscatto. Quanto al rilievo che la somma riversata L'AN all'AC la mattina seguente al rogito costituisse pagamento di debiti pregressi del secondo nei confronti del primo, ciò era provato da testi e documenti prodotti agli atti ed era stato riconosciuto anche dalla pronuncia di primo grado, seppure limitatamente alla minor somma di L. 120 milioni, il che era sufficiente ad escludere il superamento del tasso soglia.
A quest'ultimo riguardo l'impugnata sentenza veniva censurata anche per non aver detratto dal preteso vantaggio usurario di L.
1.130.000.000 l'importo di oltre L. 400.000.000 per oneri fiscali e notarili derivanti L'intercorso contratto di vendita: tale differenza faceva sì che il vantaggio ricavato L'AC fosse, sull'importo complessivo del contratto di acquisto del fondo "Pantaleo", percentualmente inferiore al tasso soglia, che per il 1996 era pari al 37,845%.
Pertanto, il delitto di usura doveva escludersi.
Nelle more, il difensore avv. Taormina depositava memoria con allegati.
1 - Osserva la Corte che il motivo che precede sub a) è infondato. Com'è noto, la giurisprudenza è costante nello statuire che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza postula una sostanziale modificazione del contenuto essenziale del fatto storico (inteso nella sua realtà fenomenica) da cui derivi un effettivo pregiudizio della difesa, il che non si verifica ove restino fondamentalmente invariati gli elementi costitutivi del reato, di modo che l'imputato sia posto nelle condizioni di contraddire pienamente a riguardo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2^ n. 47863 del 28.10.2003, dep. 15.12.2003; Cass. Sez. 4^ n. 5678 del 10.11.89, dep. 20.4.90). Dunque, può ravvisarsi violazione LLart. 521 c.p.p. solo ove il fatto ritenuto in sentenza si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da apparire riferito ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d'accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente menomata.
Ciò è ben lungi L'essere accaduto nella fattispecie, poiché la doglianza di cui al ricorso muove L'erroneo presupposto che il capo di imputazione identifichi il vantaggio usurario nello squilibrio tra il valore del fondo ed il prezzo d'acquisto: in realtà, già dalla mera lettura LLeditto accusatorio (".. così pattuendo il prezzo di acquisto del fondo in L. 3.600.000.000 - di cui L.
2.400.000.000 circa sarebbero stati utilizzati a copertura del debito - per immobili aventi valore reale di oltre 10.000.000.000, e successivamente erogandogli, di fatto, solo L. 2.470.000.000 (versati direttamente alla CARICAL, che rinunciava all'espropriazione e consentiva all'estinzione sopra menzionata della procedura esecutiva) con l'evidente conseguimento di vantaggi usurari.") risulta che in esso si fa espresso riferimento anche alla differenza tra il prezzo d'acquisto concordato e la minor somma poi in concreto versata a tale titolo L'AC.
In altre parole, nell'ottica del capo di imputazione, rispetto al valore pattuito della vendita l'AC avrebbe fruito del vantaggio usurario consistente o nell'impadronirsi del fondo per un importo, in realtà, largamente inferiore a quanto stipulato (ove, in seguito, l'AN non avesse esercitato il diritto di riscatto) oppure, se la parte offesa avesse poi riscattato il fondo, del guadagno netto derivante dalla differenza tra il prezzo pattuito e che si sarebbe visto restituire (L. 3,6 miliardi) e quello, nettamente inferiore, erogato per l'estinzione del debito verso la CARICAL. L'alternativa evincibile dal tenore letterale della rubrica era necessariamente insita nell'essere la vendita con patto di riscatto, sicché l'esatta natura del vantaggio usurario dipendeva da quello che sarebbe stato il successivo contegno LLAN, vale a dire L'esercitare o meno il riscatto medesimo.
Dunque, i termini LLoperazione contestata ed i vantaggi usurari erano chiaramente tratteggiati e su di essi la difesa LLAC ha avuto ampio ed effettivo agio di esprimersi.
2 - Del pari va disattesa la censura che precede sub b) e ciò per l'assorbente rilievo che l'impugnata sentenza ha applicato non già l'art. 644 bis c.p. ormai abrogato, ma l'art. 644 c.p. nel testo (vigente all'epoca dei fatti) anteriore alla riforma attuata ex lege 7 marzo 1996, n. 108, giacché ha stabilito che l'agente, approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo, si è fatto promettere vantaggi usurari, in tal modo rendendo sostanzialmente irrilevante la (pur ritenuta) qualità di imprenditore agricolo LLAN.
3 - Ancora infondate sono le censure trasfuse nel motivo di ricorso che precede sub c) e nel ricorso a firma LLavv. Taormina nella parte in cui si nega che l'AC abbia approfittato dello stato di bisogno LLAN.
In primo luogo, l'essere stato quest'ultimo assistito dal proprio avvocato di fiducia e l'aver autonomamente stabilito il termine per l'esercizio del riscatto possono essere comportamenti sintomatici d'una consapevole prestazione del consenso, ma non escludono lo stato di bisogno, concetto che rimanda ad una situazione in cui la persona offesa, pur consapevole degli effetti della disposizione patrimoniale cui si accinge, nondimeno li accetta come male minore rispetto ad altro, incombente.
Basti ricordare che, secondo nota ed antica giurisprudenza dalla quale non si ravvisa motivo di discostarsi, lo stato di bisogno sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove - e a condizioni migliori -prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o allorquando il soggetto passivo si trovi in una situazione che ne elimini o comunque ne comprima la volontà, inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da fargli accettare pattuizioni negoziali che, altrimenti, avrebbe rifiutato. Sempre in virtù di antica e consolidata giurisprudenza, la prova dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre un mutuo a condizioni (non genericamente usurarie, ma) particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 45152 del 13.11.2008, dep. 4.12.2008; Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87;
Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass.</AUT>rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967).
Nel caso di specie non si trattava semplicemente di definire una qualunque procedura esecutiva, ma - secondo quanto accertato L'impugnata sentenza - di esporsi al rischio imminente della perdita irreversibile d'un fondo di notevole pregio economico e particolare valore affettivo (e su ciò concordano anche i ricorsi), per di più per un prezzo presumibilmente inferiore al reale valore del bene: ciò integra sicuramente uno stato di alterazione della libertà negoziale tale da indurre ad accettare condizioni usurarie pari ad un tasso di interesse del 42% annuo.
Dunque, del concetto di stato di bisogno la Corte territoriale ha fatto regolare governo.
Nè in contrario militano le asserite ulteriori risorse economiche LLAN, la cui esatta consistenza e pronta liquidabilità sarebbe stata tutta da verificare (anche a quest'ultimo riguardo il ricorso sollecita un non consentito approccio valutativo a - per altro solo parzialmente accennate - risultanze dibattimentali). Neppure ha pregio obiettare che la procedura di espropriazione immobiliare pendeva sin dal 1970 e che la vendita forzata del bene era stata più volte differita: l'accertamento che questa volta la CARICAL mostrava di non voler assecondare ulteriori dilazioni costituisce apprezzamento di merito, anche esso sottratto a nuova valutazione in sede di legittimità.
4 - Anche il motivo che precede sub d) è da respingersi. Si sostiene che L'esatta interpretazione d'un passo della testimonianza resa L'AN emergerebbe che costui avrebbe negato la pattuizione di interessi usurari.
Escluso, off course, che questa S.C. possa procedere ad un nuovo apprezzamento della testimonianza, per di più in base ad un mero stralcio della stessa (su ciò v. meglio infra), è appena il caso di segnalare che il delitto in questione resta consumato in presenza anche della sola promessa di interessi e/o di altri vantaggi usurari, vantaggi che possono avere la più varia natura. Nel caso di specie - per altro - la parte offesa è ben chiara nel riferire che l'accordo era stata raggiunto quantificando direttamente il vantaggio usurario in L. 1.130.000.000, a prescindere L'esatta percentuale che tale importo costituiva sul totale LLoperazione ed indipendentemente dallo strumento giuridico all'uopo adoperato, noto essendo che l'usura può trarre origine e/o annidarsi in svariate tipologie negoziali (cd. usurae palliatae) e che, anzi, proprio la vendita con patto di riscatto dietro iniziale versamento d'un prezzo inferiore a quello apparente è un contratto tra i più frequentemente piegati a fini usurari.
Si obietta ancora nel ricorso a firma LLavv. Carratelli che, pur a voler dare credito alle dichiarazioni della parte offesa (laddove aveva sostenuto di non aver ricevuto l'intera somma promessagli come prestito garantito dalla vendita con patto di riscatto), ad ogni modo non sarebbe stato configurabile il delitto di usura, bensì un mero inadempimento civilistico: ma l'assunto trascura che la versione LLAN (come accolta L'impugnata sentenza) non parla di accordo non rispettato, ma di accordo che, a monte, aveva ad oggetto proprio l'immediata restituzione LLimporto eccedente L. 2.470.000.000.
5 - Sempre da rigettarsi è il motivo che precede sub e), analogo alla doglianza sul punto avanzata anche nel ricorso a firma LLavv. Taormina.
Invero, pur a voler dare per pacifica l'applicazione, nella fattispecie, del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996 (evidentemente in base al presupposto che la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, si applichi non soltanto ai rapporti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, ad eccezione dei rapporti contrattuali esauriti anteriormente alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 108 del 1996: v. Cass. civ. Sez. 1^ n. 27009 del 12.11.2008; Cass. civ. Sez. 1^ n. 15621 del 12.7.2007; Cass. civ.n. 15497/2005; Cass. civ. n. 5324/2003), ad ogni modo esso risulta superato.
In proposito, correttamente la Corte territoriale ha considerato quale vantaggio usurario l'importo di L. 1.050.000.000 (come poi ritenuto in sentenza rispetto all'ipotesi iniziale di L. 1.130.000.000) al lordo della somma di L. 401.000.000 per spese ed imposte derivanti dalla stipula LLatto pubblico di vendita del fondo "Pantaleo", trattandosi di ammontare che comunque sarebbe stato compreso in quello da restituire in via di riscatto e ciò per espressa clausola contrattuale (come si legge nell'impugnata pronuncia).
Pertanto, l'intera operazione alla fine avrebbe comunque comportato per l'AC il saldo attivo di L.. 1.050.000.000 come remunerazione netta del prestito (tale si sarebbe rivelato, all'esito del riscatto) di un capitale di L.. 2.500.000.000.
Quindi l'AC aveva ricevuto la promessa d'un vantaggio usurario netto di L. 1.050.000.000 (pari al 42%, come accertato dalla Corte territoriale).
Va aggiunto che il carattere usurario del vantaggio rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. deve valutarsi non tanto in ragione del concreto beneficio ricavato dal soggetto agente (si pensi, ad esempio, alle imposte normalmente dovute da una società finanziaria: non per questo l'avvenuto pagamento delle imposte andrà detratto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia nei mutui da essa erogati), quanto del reale danno patito dal soggetto passivo, nel senso che la norma ne tutela la libertà contrattuale e questa è violata ogni qual volta la vittima sia sottoposta, nell'ambito di contratti commutativi, a controprestazioni tanto sproporzionate da oltrepassare la soglia di legge, a prescindere L'introito netto percepito L'altra parte.
6 - Il motivo che precede sub f) e le censure mosse nel ricorso a firma LLavv. Taormina al giudizio di attendibilità LLAN si collocano al di fuori del perimetro LLart. 606 c.p.p. perché sostanzialmente attengono alla mera valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente ed immune da vizi logico - giuridici hanno fondato il decisum sui dati documentali a disposizione, il che rende ininfluente la censura che precede.
D'altro canto, non è esatto che la Corte territoriale non abbia sottoposto a rigoroso e penetrante vaglio critico la testimonianza LLAN al fine di verificarne l'intrinseca credibilità:
fermo restando che, per consolidata giurisprudenza di questa S.C., alla persona offesa dal reato non si applicano i canoni di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, deve constatarsi che la pronuncia impugnata ha dato ampio conto del proprio giudizio favorevole all'attendibilità LLAN in termini di coerenza, plausibilità, assenza di moventi di calunnia (non basta, in contrario, l'esistenza di contrapposti interessi economici), capacità di ricordare fatti, date, persone e di rispondere puntualmente al lunghissimo esame incrociato cui è stato sottoposto. Si obietta nei ricorsi che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito, la parte offesa sarebbe stata inattendibile perché smentita dai testi NE e CH;
inoltre, il valore complessivo del fondo "Pantaleo" sarebbe stato nettamente inferiore a quello preteso L'AN, che aveva interesse a calunniare l'AC per recuperare il bene e che spesso si sarebbe contraddetto negando anche risultanze documentali, pretendendo più volte nel corso del proprio esame di non rispondere ed eludendo i propri doveri di custode del fondo pignorato, così dimostrandosi moralmente inaffidabile.
Ora, a parte il rilievo che mere divergenti valutazioni economiche (per altro eseguite in tempi e a fini diversi) d'una azienda agricola di 90 ettari e 5.200 piante di ulivo con importante fabbricato padronale ed altri rurali (come si legge nella pronuncia della Corte territoriale) non costituiscono prova od indizio di mendacio (avendo ad oggetto non dichiarazioni di scienza, bensì di giudizio), per il resto le doglianze sollecitano soltanto una differente lettura degli atti ed una diversa deliberazione su persuasività e/o attendibilità delle dichiarazioni rese, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.
Nè i riferimenti a qualche breve passo della deposizione LLAN richiamati dalla difesa sono tali da integrare una fondata denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. È noto infatti che, anche alla luce del nuovo testo LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non è consentito in sede di legittimità
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) si è consolidata nello statuire che la previsione secondo cui il vizio di motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione (e non del fatto). In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cd. travisamento della prova, già ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale prima della L. n. 46 del 2006. Si tratta di quel vizio in forza del quale la S.C., lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi probatori risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Non spetta, invece, alla S.C. rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre - in ipotesi - può censurarsi la sentenza che abbia dato valore ad una deposizione testimoniale inesistente o che presenti un contenuto diametralmente e manifestamente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riportato in motivazione.
A tal fine, nel particolare della prova dichiarativa, va ricordato che per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di (fisiologica) interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, competenze linguistiche, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere etc.).
Pertanto, per consentire al giudice di legittimità di esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, sarebbe necessario permettergli di avere contezza LLintero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e LLincidenza causale dalla stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Infine, tale analisi comparativa non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi menzione (nemmeno per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle deposizioni evocate dal ricorrente: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza LLintero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali, pacificamente non ostensibili al giudice di legittimità.
Nello specifico, poi, della deposizione dei testi NE e CH, non solo i ricorsi non chiariscono adeguatamente i passaggi che smentirebbero la ricostruzione accolta L'impugnata sentenza, ma la testimonianza LLavv. CH attiene ad un aspetto non decisivo (se non di valenza addirittura infausta per la posizione LLimputato) della vicenda (l'atteggiamento LLAC, alcuni mesi prima del contratto LL8.2.96, rispetto alle richieste di prestito provenienti L'AN per tacitare almeno in parte la pretesa creditoria della CARICAL), che non incide sul nucleo fondamentale del processo, che - come esattamente individuato dalla Corte territoriale - ruota essenzialmente intorno all'imputazione del versamento di L. 1.130.0000.000 (o di L. 1.050.000.000, come poi ritenuto in sentenza) effettuato L'AN a favore LLAC la mattina del 9.2.96. Sempre in proposito deve rilevarsi che le doglianze con cui nel ricorso a firma LLavv. Taormina si sostiene che le acquisizioni processuali avrebbero dimostrato che tale versamento sarebbe stato a copertura dei pregressi debiti che l'AN aveva nei confronti LLAC, mentre per un verso restano nell'ambito di una complessiva (ed in questa sede inammissibile) rivalutazione delle risultanze dibattimentali, per un altro si rivelano generiche perché non esaminano specificamente - per confutarle - le considerazioni già svolte dalla sentenza impugnata, che nelle pagine 6 - 9 ha invece analiticamente spiegato, con precisi richiami alle perizie EZ e IA, l'inesistenza - alla data LL8 - 9.2.96 - di debiti insoluti LLAN verso l'AC e, per di più, ha rimarcato la falsità degli effetti cambiari prodotti in fotocopia e recanti l'apparente firma della parte offesa, rilievi ai quali i ricorsi non oppongono puntuali e motivate obiezioni. A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta L'art. 581 c.p.p., lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento LLatto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass.n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000,
dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998). Nè per sminuire l'accertamento operato dalla sentenza d'appello possono valere taluni passaggi - non coincidenti - contenuti in quella di prime cure (come il richiamo all'asserito accertamento d'un credito LLAC verso l'AN, all'epoca dei fatti per cui è processo, pari a L. 120 milioni).
Proprio l'accertata inesistenza di pregressi crediti LLAC nei confronti della parte offesa inficia le obiezioni svolte nel ricorso a firma LLavv. Taormina, ove si sostiene che la legittimità LLintera operazione e la genuinità del patto di riscatto sarebbero dimostrati L'aver l'AN versato all'imputato la somma eccedente l'importo di L. 2.470.000.000 (per tacitare la CARICAL) in quanto comunque destinata ad essere restituita per riscattare il fondo (come riferito dalla parte offesa). In realtà, l'assunto trascura che per esercitare un diritto convenzionale di riscatto di bene immobile (come nel caso di specie) è necessaria a pena di nullità un'apposita dichiarazione redatta per iscritto (v. art. 1503 c.c., u.c.), dichiarazione di cui nessuno ha parlato nel presente processo. Inoltre, sostenere che l'AN aveva subito restituito l'importo eccedente i 2,5 miliardi sol perché avrebbe dovuto riscattare il fondo smentisce la tesi dello stesso ricorrente, secondo cui quel denaro era a saldo/compensazione di altri pregressi crediti da lui vantati nei confronti della parte offesa.
Invero, va sottolineato che proprio tutta l'impostazione difensiva del ricorrente, coltivata in sede di merito e di legittimità, presuppone necessariamente l'esistenza di pregressi e diversi crediti LLAC verso l'AN, il che è stato, invece,
motivatamente escluso L'impugnata sentenza.
Per escludere l'esistenza d'un accordo usurario non è neppure emerso il rilascio, da parte LLAC, di una quietanza relativa all'immediata restituzione della predetta somma di L.
1.130.000.000 da imputarsi ad altri fantomatici crediti pregressi e/o all'operazione di riscatto (e ciò valga anche a volerne dimenticare la totale irritualità, di cui s'è detto).
In altre parole, se lo stesso AC nega che tale somma sia imputabile ad un inizio di versamento del prezzo per esercitare il riscatto e se è del pari escluso che sia riferibile al pagamento di debiti diversi ed anteriori, resta il fatto oggettivo che tale versamento è privo di causa che non sia quella, illecita, del vantaggio usurario.
7 - Proseguendo oltre, non può accogliersi la censura - diffusamente trattata in entrambi i ricorsi - secondo cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in considerazione tutte le obiezioni mosse dalla difesa LLAC all'ipotesi accusatoria (del che, per altro, i ricorsi non danno neppure conto appropriato): è noto, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e ad esaminare dettagliatamente tutte le risultanze processuali e le possibili argomentazioni, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che ne hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la statuizione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
8 - Da ultimo, sono irrilevanti nella fattispecie i dubbi di non imparzialità del Presidente del Collegio giudicante del Tribunale di Rossano ventilati nella memoria depositata nelle more della fissazione LLudienza L'avv. Taormina, perché attengono a fatti che - in astratta ipotesi ed in via di mera concessione dialettica - potrebbero valere solo in sede disciplinare e/o penale, senza immediata influenza sulla sentenza di primo grado e, a fortiori, su quella d'appello.
9 - In conclusione, tutti i motivi di impugnazione vanno disattesi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009