Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 2
Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un termine <<di norma non inferiore a tre giorni>> al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa - non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.
Commentario • 1
- 1. per il reato basta l'oggettiva usurarietà delle condizioniAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 14 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 30.4.1999
Dott. Nicola Bottalico Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore N. 677
Dott. Michele Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere N. 45758/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27 ottobre 1998 dal difensore di EZ SA - nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 445/98. Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e le note aggiuntive;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione:
OSSERVA
La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 16 giugno/21 luglio 1998 ha confermato la sentenza resa il 10 aprile 1995, con la quale Pretore di Perugia aveva dichiarato SA EZ colpevole del delitto di usura in danno di TR AM ed NN RI AP accertato in Perugia nel giugno 1991 - e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato, alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione e L.
3.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il EZ e, dopo avere eccepito la prescrizione del reato, ha denunciato la nullità del decreto di citazione davanti al pretore per l'incompleta enunciazione del fatto, mancando la precisazione "delle date di restituzione dell'importo od altro", e la nullità della decisione per non avere concesso la corte di appello, a norma dell'art. 108 c.p., un rinvio del dibattimento di almeno tre giorni a seguito del documentato impedimento del difensore.
L'eccezione di prescrizione del reato non può essere condivisa. Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice costituito da due fattispecie, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile (nel testo, che qui interessa, anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306), delle quali, l'una, è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e, l'altra, dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima fattispecie il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia, dunque, non ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, ma ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento all'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto od in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
Una relazione tra tali ipotesi, destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria, è stata generalmente negata con il disconoscimento dell'autonomia delle fattispecie, mediante la costante valorizzazione, in passato, della potenziale capacità di pregiudizio della promessa e relegando tra gli effetti del reato la concreta realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione, e, da ultimo, riconoscendo al reato di usura la natura di delitto a condotta frazionata od a consumazione prolungata (cfr.: Cass. pen., sez. I., sent. 19 ottobre 1998, n. 11055). Anche se rispetto a quest'ultima soluzione, che individua la consumazione del reato nel momento in cui l'azione illecita cessa di riprodurre nel tempo un evento che aumenta a mano a mano la propria gravità, sembra più corretto salvaguardare l'esistenza di un rapporto tra le due ipotesi con il richiamo ad un nesso di sussidiarietà e di progressività (cfr. in tema di corruzione: Cass. pen., sez. VI, sent. 7 febbraio 1996, n. 5312)e non può che aderirsi all'effetto che ne deriva di far decorrere, a norma dell'art. 158 c.p., il termine di prescrizione del delitto dalla data in cui si è
verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. Una tale conclusione, del resto, s'impone dopo l'inserimento dell'art. 644-ter c.p. con la legge 7 marzo 1996, n. 108, che, nel prevedere la decorrenza della prescrizione del reato di usura dal giorno dell'ultima riscossione non solo degli interessi, ma anche del capitale, ha fornito una interpretazione, per sua natura retroattiva, delle fattispecie disciplinate dall'art. 644 c.p., chiarendo che il patto usurario non consuma la condotta illecita nel caso in cui esso abbia avuto attuazione.
Orbene, secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, che il ricorrente ha contestato al solo fine di moralizzare la questione, il EZ a fronte di una prestazione di L.
6.650.000 si è, fatto rilasciare cambiali per complessive L. 16.000.000, delle quali è rimasta insoluta una con data 30 dicembre 1991, la cui valuta di L.
6.800.000 rappresentava il capitale, oltre che in minima parte un residuo degli interessi.
Tutti i pagamenti precedenti, di cui l'ultimo il 30 novembre 1991, andavano imputatì, quindi, ai soli interessi e, dovendo da tale data decorrere il termine della prescrizione, previsto per il delitto di usura anteriormente al D.L. n. 108/92 in sette anni e sei mesi secondo il combinato disposto degli artt. 157, 1^ co., n. 4, e 160, u.c., c.p., la sua scadenza del 30 maggio 1999 non risulta ancora maturata.
Manifestamente infondati, poi, sono i motivi di ricorso, con i quali è dedotta l'incompletezza dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione davanti al pretore e la violazione del termine a difesa da parte della corte d'appello.
Nessuna insufficienza nell'enunciazione del fatto, sanzionata dall'art. 429, 2^ co., c.p.p., è, ravvisabile nella mancata precisazione delle "date di restituzione dell'importo od altro", perché, tralasciando di esaminare per la sua genericità parte del motivo di ricorso, nell'economia della contestazione la mancata indicazione delle date menzionate nessun'incertezza poteva indurre sulla condotta illecita addebitata all'imputato.
Invero la contestazione al EZ di essersi fatto promettere interessi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro di L. 6.500.000, profittando dello stato di bisogno del AM e della AP, risulta chiara, precisa e completa sotto il profilo sia materiale e sia soggettivo e tale da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa.
Nel corso del dibattimento di appello, infine, la corte, dopo avere nominato, ai sensi dell'art. 97, 40 co., un sostituto del difensore assente dell'imputato, ha disatteso la sua richiesta di rinvio per un contemporaneo impedimento professionale e disposto procedersi oltre, concedendo, su richiesta del sostituto, il rinvio di un ora per la trattazione del processo.
Non ricorreva, quindi, l'ipotesi di nomina di un nuovo difensore dell'imputato, prevista dall'art. 108 c.p.p., che impone, su richiesta del difensore designato in sostituzione un termine per la difesa non inferiore a tre giorni e, in ogni caso, non è ravvisabile alcuna violazione della norma, posto che il termine congruo, indicato di norma in tre giorni, è suscettibile di essere ridotto (cfr.:
Cass. pen., sez. Sez. VI, sent. 27-07-1995, n. 8668) e che, in ogni caso l'incongruenza di esso e la relativa lesione del diritto all'assistenza dell'imputato avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dal sostituto ai sensi dell'art. 182, 2^ co., c.p.p. Alla manifesta infondatezza dei motivi seguono, ai sensi dell'art. 606, 3^ co., c.p.p., la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. e, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in L.
1.000.000. LA IC inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999