Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 6015
CASS
Sentenza 30 aprile 1999

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Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).

In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un termine <<di norma non inferiore a tre giorni>> al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa - non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.

Commentario1

  • 1per il reato basta l'oggettiva usurarietà delle condizioni
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 14 novembre 2019

    L'usura: i requisiti del reato secondo la Cassazione – indice Cos'è il reato di usura L'integrazione L'opinione della dottrina Le pressioni ad accettare le condizioni Le conclusioni I principi di diritto La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38551/2019 recentemente depositata, è nuovamente intervenuta sul tema del reato di usura. I giudici hanno infatti affermato che è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti per poter qualificare il delitto in esame. Pertanto, non è necessario che l'agente abbia indotto la persona offesa a dargli o a promettergli interessi o altri vantaggi usurari. Non esclude il reato nemmeno il fatto che la persona offesa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 6015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6015
Data del deposito : 30 aprile 1999

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