Art. 11. 1. Prima dell' articolo 645 del codice penale e' inserito il seguente:
"ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".
"ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".