Sentenza 25 gennaio 2008
Massime • 1
L'estinzione della pena per morte del condannato non impedisce al giudice della esecuzione, trattandosi di evento verificatosi in epoca successiva all'irrevocabilità della condanna, di disporre la confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 e la relativa esecuzione, sempre che sussistano i presupposti della sua applicazione. L'applicabilità della confisca anche a seguito di estinzione del reato - che vale come principio generale per l'istituto di cui all'art. 240 cod. pen. - trova, per quel che concerne la speciale confisca di cui al predetto art. 12 sexies, una "ratio" aggiuntiva nella considerazione che essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale, con quella derivata dalla affine misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/01/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 106
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020378/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) DO AN, N. IL 10/08/1949;
2) AMBROGIO DOMENICA, N. IL 30/08/1950;
3) DO GO DR, N. IL 12/01/1972;
avverso ORDINANZA del 26/04/2007 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Reggio Calabria avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2007 con la quale la Corte di assise di appello, in veste di giudice della esecuzione, adita dal PG in "opposizione" avverso provvedimento di rigetto di richiesta di sequestro preventivo e confisca L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, dei beni di DO ES, ha dichiarato il non luogo a provvedere a seguito del decesso del medesimo. La Corte di assise di appello era stata, nell'ottobre 2006, richiesta di sequestro preventivo e confisca - obbligatoria, ai sensi della norma citata - del patrimonio immobiliare del DO, condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. A seguito di rigetto della richiesta, nel successivo procedimento di opposizione promosso dalla Procura Generale, la Corte di assise, presenti i difensori della moglie e del figlio del DO, aveva rilevato che quest'ultimo era deceduto in assenza di regolare notifica della citazione ed aveva dichiarato il non luogo a procedere.
Deduce:
- la violazione dell'art. 667 c.p.p., comma 4, in quanto, essendo stati citati i terzi interessati alla procedura (la moglie e il figlio del DO), questa non avrebbe comunque potuto essere chiusa con decisione di non luogo a procedere almeno nei confronti di questi ultimi.
Posto, poi, che l'art. 236 c.p., esclude la rilevanza della causa di estinzione del reato (nella specie per morte del reo) sulla misura di sicurezza patrimoniale della confisca (art. 210 c.p.), nessuna conseguenza poteva farsi discendere, sulla procedura avviata, dalla morte del DO. In altri termini, tale evento avrebbe dovuto comportare solo la eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi e la decisione, da parte della Corte di merito, sulla richiesta di ablazione patrimoniale. Il PG della Cassazione ha, con requisitoria scritta, chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
La Corte ha ritenuto rilevante e preclusivo della procedura a carico del DO, avviata per ottenere la confisca dei suoi beni, il fatto che egli fosse deceduto prima della instaurazione, nei propri confronti, di un valido rapporto processuale finalizzato, con giudizio di opposizione, alla decisione sulla richiesta di confisca avanzata dalla Procura.
Posto che nella specie trattasi di richiesta di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, il provvedimento ablativo ha per destinatario il soggetto condannato per uno dei reati previsti in tale norma (nella specie, per quello ex art. 416 bis c.p.), ed oggetto del medesimo sono i beni che si assume egli possieda o detenga anche per interposta persona. Ne consegue che gli eventuali terzi che risultano formalmente intestatari dei beni caduti sotto la misura ablativa hanno una posizione accessoria a quella del destinatario della misura ex art. 12 sexies: nel senso che in tanto essi risulterebbero in concreto interessati alla procedura di opposizione dinanzi al giudice della esecuzione, in quanto fosse previamente sciolto il dubbio sulla possibilità o meno di avviare la procedura camerale per la confisca nei confronti di un soggetto già deceduto.
La Corte di merito ha dato risposta negativa a tale questione e per questo ha dichiarato il non luogo a provvedere anche nei confronti dei terzi congiunti.
Ma osserva questa Corte di legittimità che la soluzione corretta al problema è quella di segno opposto.
Come in parte osservato anche dal PG ricorrente, in tema di misure di sicurezza personali vige il principio posto dall'art. 210 c.p., in base al quale l'estinzione della pena (nel caso di specie, dagli atti in possesso di questa Corte si evince che la morte del DO si sarebbe verificata dopo che la condanna per il reato ex art. 416 bis c.p., era divenuta definitiva) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza (e, in talune occasioni, anche la esecuzione di quelle già disposte).
Tale principio opera anche nei riguardi delle misure di sicurezza patrimoniali (v. cauzione di buona condotta), fatta eccezione per la confisca, così disponendo espressamente l'art. 236 c.p.. Deve concludersi, dunque, nel senso che la morte del reo dopo la definitività della condanna - quale causa di estinzione della pena - non è di ostacolo ne' alla "applicazione" della confisca ne' alla sua "esecuzione", ove la applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo.
Il non essere di ostacolo non significa, peraltro, che al detto evento la confisca segua in ogni caso.
Secondo il ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite sul rapporto tra confisca e cause di estinzione del reato (SS.Uu. Sent. n. 5 del 25/03/1993 Carlea, Rv. 193120), può osservarsi, semmai, che in presenza della causa di estinzione della pena, la quale presuppone una condanna definitiva, i termini di applicabilità della confisca sono quelli fissati dalla singola norma che la prevede: nel caso di specie, per l'appunto il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Tale norma sancisce una ipotesi di confisca obbligatoria, a determinate condizioni oggettive, di beni del condannato, anche se intestati a terzi.
Nel caso in esame, il primo presupposto della misura di sicurezza patrimoniale, costituito dalla condanna del proposto per il reato ex art. 416 bis c.p., è integrato perché la sentenza è stata pronunciata. Resta da valutare la eventuale sussistenza degli altri presupposti.
D'altra parte, vi è da osservare che la possibilità di applicare la confisca anche a seguito di estinzione della pena vale come principio di carattere generale per l'istituto di cui all'art. 240 c.p., e trova una spiegazione aggiuntiva, con riferimento alla speciale confisca di cui all'art. 12 sexies, nel fatto, sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte, che questa accomuna la funzione repressiva propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale con quella, derivata dallo schema della affine misura di prevenzione patrimoniale antimafia prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, "di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità "mafiosa". Salva, beninteso, la contraria dimostrazione da parte di costoro della provenienza dell'accumulo che superi la presunzione "iuris tantum", per il nesso intravisto dal legislatore tra soggetto condannato per determinati delitti e il suo patrimonio ingiustificato" (SS.UU n. 29022 del 2001 Derouach Azzouz).
Il diverso orientamento seguito dalla Corte di merito sembrerebbe avere l'avallo di una pronuncia di questa Corte (rv 184292) ma è utile sottolineare che tale decisione, qualificando come inesistente il provvedimento di confisca emesso a conclusione di un procedimento contro persona deceduta e quindi terminato con declaratoria di estinzione del reato per morte del reo, enunciava un principio non in contrasto con quanto fin qui rilevato: si trattava infatti di una sentenza che rilevava come la declaratoria di estinzione "del reato" fosse pronuncia che, a differenza della estinzione "della pena", esclude la esistenza del presupposto (condanna) richiesto per l'applicazione della speciale misura di sicurezza in esame. L'orientamento qui accolto discende, in conclusione, dal chiaro senso della norma posta dal combinato disposto degli artt. 210 e 236 c.p., applicabile anche alla confisca speciale.
Solo la mancanza di una espressa norma di tal genere ha fatto si che in materia di misure di prevenzione l'elaborazione giurisprudenziale sia giunta alla condivisa conclusione che soltanto il decesso "sopravvenuto" della persona già sottoposta a misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata, (per tale intendendosi l'appartenenza ad associazione per delinquere di tipo mafioso), e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca - non fa venire meno quest'ultima misura, neanche se disposta dopo il decesso. ( rv 209556; rv 214130; SSUU rv 205262).
Invece, come rilevabile anche dalla sentenza n. 335 del 1996 della Corte costituzionale, il sistema delle misure di prevenzione non consente, nel caso di premorte della persona interessata, e quindi di mancanza di accertamento sulle condizioni di pericolosità e sulle altre condizioni delle quali si è detto, che il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengano esser frutto di attività illecite o costituirne il reimpiego.
La Corte di merito dovrà, in conclusione, procedere al giudizio di opposizione, libera nelle proprie determinazioni finali, per la eventuale applicazione della confisca ex art. 12 sexies, nei confronti dei terzi interessati e degli eredi del defunto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008