Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 9576
CASS
Sentenza 25 gennaio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'estinzione della pena per morte del condannato non impedisce al giudice della esecuzione, trattandosi di evento verificatosi in epoca successiva all'irrevocabilità della condanna, di disporre la confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 e la relativa esecuzione, sempre che sussistano i presupposti della sua applicazione. L'applicabilità della confisca anche a seguito di estinzione del reato - che vale come principio generale per l'istituto di cui all'art. 240 cod. pen. - trova, per quel che concerne la speciale confisca di cui al predetto art. 12 sexies, una "ratio" aggiuntiva nella considerazione che essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale, con quella derivata dalla affine misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 9576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9576
    Data del deposito : 25 gennaio 2008

    Testo completo