Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1998, n. 5500
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Sentenza 30 marzo 1998

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Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso ad un generico programma delittuoso.

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, quando il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, manca completamente in lui lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, perché non può ritenersi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri. Al contrario, in tale situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti (nella specie: aggiudicazione di gare sistematicamente al di fuori degli schemi del perseguimento dell'interesse pubblico) approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. Viene, in altri termini, a mancare l'azione di prevaricazione, di sopruso e di taglieggiamento del pubblico ufficiale, capace di determinare nella vittima uno stato di soggezione, tipico del reato di concussione.

In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lett. a) e c) cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.

L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di depositare tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio comporta la sola conseguenza della inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente, non essendo prevista una sanzione autonoma di nullità degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1998, n. 5500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5500
    Data del deposito : 30 marzo 1998

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