Sentenza 30 marzo 1998
Massime • 4
Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso ad un generico programma delittuoso.
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, quando il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, manca completamente in lui lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, perché non può ritenersi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri. Al contrario, in tale situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti (nella specie: aggiudicazione di gare sistematicamente al di fuori degli schemi del perseguimento dell'interesse pubblico) approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. Viene, in altri termini, a mancare l'azione di prevaricazione, di sopruso e di taglieggiamento del pubblico ufficiale, capace di determinare nella vittima uno stato di soggezione, tipico del reato di concussione.
In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lett. a) e c) cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.
L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di depositare tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio comporta la sola conseguenza della inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente, non essendo prevista una sanzione autonoma di nullità degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1998, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. OV Caso Presidente del 30 marzo 1998
Dott. OV De Roberto Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Candela Consigliere N. 468
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GI Colla Consigliere rel. N. 33006/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) IO ER, 2) ZI UI, 3) CO ER, 4) AV OV PI, 5) ZO EN, 6) AL PE, 7) TA ST, 8) NO OL, 9) DO NZ, 10) IM OL, 11) CO OS, 12) LI NE, 13) SC BR;
avverso la sentenza in data 25 marzo - 5 maggio 1997 della CO d'appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. GI Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per l'inammissibilità dei ricorsi di IO e SC e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori: Avv. Ferrari per la parte civile Provincia di Alessandria;
Avv. Goglino per CO, RO e CO;
Avv. Monti per LI;
Avv. Raimondo per NO;
Avv. Rossomando per ZO, AL e LE nonché, quale sostituto processuale dell'Avv. Paneri, di DO;
Avv. Greppi per ZI e, quale sostituto dell'Avv. Boverio, per IM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenze del 3 giugno 1995 e del 19 febbraio 1996 il G.I.P. del Tribunale di Alessandria, in esito a giudizio abbreviato, condannava gli imputati appresso indicati alle pene per ciascuno di essi specificate, per i reati di turbata libertà degli incanti aggravata, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio aggravata e di associazione per delinquere, ed il solo IO anche per il reato di illecito finanziamento dei partiti politici, unificati dal vincolo della continuazione, concesse a tutti le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., prevalenti sulle aggravanti e la diminuente per il rito, esclusi relativamente a ZI e CO i fatti commessi fino all'anno 1987:
1 - PA ER alla pena di tre anni di reclusione;
2 - ZZ EN alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
3 - IV PE alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione;
4 - BA OL alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
5 - RT ST alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione;
6 - IO UI alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
7 - RS ER alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
8 - VA OV PI alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione;
9 - RO GI alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
10 - DO NZ alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
11 - CO OS alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
12 - ZI NE alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
13 - IM OL alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
14. NZ OV alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione;
applicava, inoltre, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a:
15 - LD FO la pena di un anno di reclusione;
e assolveva, infine,
16 - RA AR NI per non aver commesso il fatto. Il G.I.P. dichiarava, inoltre, tutti gli imputati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di un anno e dichiarava IO interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Condannava, infine, AL PE al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Provincia di Alessandria, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di una provvisionale di lire 30 milioni.
Concedeva la sospensione della pena, alle condizioni di legge, a NO, TA, ZI, CO, AV, GA, DO, CO, LI, e IM.
2. - La CO d'appello di Torino, con le sentenza in epigrafe, riuniti i procedimenti che avevano dato luogo alle due pronunce, assolveva GA;
dichiarava non doversi procedere per morte dell'imputato nei confronti di ZI;
riduceva la pena inflitta a AL ad un anno e sei mesi di reclusione, a TA, ZO, NO e LI ad un anno e quattro mesi di reclusione;
a ZI, CO, DO, CO e IM ad un anno e due mesi di reclusione;
rideterminava, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., la pena inflitta a IO e SC in un anno e dieci mesi di reclusione e quella inflitta a RO in un anno di reclusione, eliminando la pena della interdizione dai pubblici uffici per IO. Concedeva anche a IO e a SC il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge, confermando nel resto le impugnate sentenze.
3. - In ordine alle questioni processuali insorte in relazione alla valida instaurazione del giudizio abbreviato, la CO d'appello di Torino dava atto della circostanza che, dopo l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari aveva disposto il rito abbreviato, il P.M. aveva chiesto l'acquisizione agli atti di numerosissimi documenti relativi alle indagini espletate, tra i quali quelli relativi alle singole gare e ai vari contratti di cui al processo, non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio. Riteneva, tuttavia, che il G.I.P. avesse correttamente disatteso le eccezioni di nullità sollevate in proposito, limitandosi ad assegnare alle difese un termine per esaminare tali documenti non al fine di revocare eventualmente l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato, bensì al solo scopo di dichiarare se i singoli imputati avessero consentito o meno che di tali documenti si tenesse conto ai fini della decisione, sul presupposto che la tardiva acquisizione dei medesimi documenti determinasse solamente la loro inutilizzabilità e non la nullità del decreto di citazione a giudizio o della ordinanza con la quale era stato disposto il rito abbreviato.
Osservava, peraltro, la CO di appello, sul punto, che i difensori che avevano eccepito la nullità degli atti non avevano, comunque, dato prova che la situazione venutasi a determinare avesse comportato una qualsiasi lesione concreta delle loro possibilità difensive. D'altra parte, rilevava la stessa CO come tale documentazione non fosse stata in concreto utilizzata, in parte perché riguardante elementi del tutto estranei alla materia del contendere e in parte perché attinente ad elementi già acquisiti "sotto forma di allegati ai singoli capi di imputazione" (quali i contratti di appalto della Provincia di Alessandria).
Disattendeva, infine, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso in cui il P.M. non depositi tutti gli atti relativi alla indagini espletate.
4. - Quanto al merito dei reati contestati, la CO torinese riteneva raggiunta la prova che tutte le imprese (sedici in totale) i cui titolari o rappresentanti erano stati sottoposti a giudizio avevano dato vita, nel corso di più di un decennio, ad un vero e proprio "cartello" o illecito "comitato di affari", avente lo scopo di aggiudicarsi, a rotazione, le gare di appalto riguardanti favori stradali nella Provincia di Alessandria, facendo sì che i lavori di manutenzione stradale venissero sistematicamente appaltati, prevalentemente in base ad una ripartizione del territorio della Provincia, alle imprese facenti parte del gruppo, e, in particolare, ciascuna gara venisse vinta dall'impresa che aveva il cantiere più vicino al luogo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, con esclusione delle imprese estranee al patto. L'aggiudicazione pilotata degli appalti, in tal modo opportunamente ripartiti, era assicurata per mezzo di un accordo collusivo, destinato a permanere nel tempo, coinvolgente le imprese stesse ed un pubblico amministratore locale (AN, Presidente dell'ente territoriale, nei cui confronti si era proceduto separatamente), in forza del quale, ottenuta l'aggiudicazione, ciascuna impresa corrispondeva a detto pubblico amministratore - consapevolmente o con presunzione ragionevolmente indotta da IO - l'importo del 3% circa dell'appalto. Caratteristica peculiare di tale sistema era data dal fatto che i titolari o i rappresentanti delle singole imprese, tranne IO (cui faceva capo la s.r.l. VI, della quale era amministratore unico), non avevano rapporti diretti con il Presidente della Provincia AN, ma concordavano con lo stesso IO le singole aggiudicazioni ed a questi consegnavano i compensi illeciti che poi venivano dati a AN. IO, quindi, anch'egli titolare di impresa facente parte del "cartello", si poneva, nel sistema, ad un tempo, quale coordinatore e programmatore dello stesso e "collettore", altresì, di flussi di aggiudicazioni e di tangenti tra il personaggio politico (con il concorso di funzionari non individuati, senza che le conclusioni potessero per ciò mutare) e tutte le altre imprese.
5. - Relativamente al reato di turbata libertà degli incanti, i giudici di merito ritenevano provati i meccanismi collusivi in base alle dichiarazioni confessorie di IO, NO, CO ed AL (ma molti altri imprenditori, come emerge dalle sentenze di primo grado, avevano sostanzialmente ammesso i fatti: SC, LI, RO, ZI, DO, IM, ZI, TA) ed alle informazioni assunte da MB CA (ingegnere capo della Provincia dal 1970 al 1992), da AL FO (imprenditore in pensione) e da RI IM (segretario provinciale del M.S.I.). Senza distinguere tra le circa seicento gare di appalto che venivano in considerazione, come risultanti dai dati contenuti in tabulati "allegati" ai capi di imputazione, le licitazioni private si ritenevano alterate, nella fase antecedente all'indizione degli appalti, con l'invito a partecipare anche ad imprese non aderenti al cartello, ma inserendo nei bandi la clausola di riserva di esclusione di uno o più offerenti, a giudizio insindacabile della stazione appaltante: potere che l'amministrazione concretamente esercitava in esecuzione degli accordi fraudolenti con IO e dietro versamento dei compensi illeciti.
La turbativa delle gare - sempre ad avviso della CO d'appello - avveniva anche nella fase di scelta del contraente, attraverso lo svelamento, in conseguenza dell'accordo AN - IO, del contenuto della busta segreta sui dati riguardanti il minimo e il massimo ribasso (ex art. 2 della l. 2 febbraio 1973, n. 14), circostanza che consentiva alla impresa "designata" di fare un'offerta uguale alla media, o più vicina alla media (in eccesso), aggiudicandosi così l'appalto.
Il sistema illecito era ritenuto dalla CO utilizzabile - a maggior ragione - nei pochi casi in cui erano stati affidati appalti a trattativa privata;
sistema che, nella specie, era sempre stato adottato a seguito di una gara, sia pure informale.
6. - Quanto al reato di corruzione propria per atto contrario ai doveri di ufficio, la CO territoriale, dopo aver ricordato le differenze tra il reato di corruzione e quello di concussione (il primo basato sulla posizione paritetica tra pubblico ufficiale e corruttore, il secondo sul metus publicae potestatis, capace di indurre il privato alla dazione indebita al fine di evitare un danno minacciato) e dopo aver sottolineato la notevolissima capacità tecnico - economica della s.r.l. VI (di cui il IO era - come già rilevato - amministratore unico), facente parte del "potente" gruppo " Gavio - Itinera", leader nel campo dei lavori stradali e di rinomanza trascendente il modesto ambito locale (tanto che il suo amministratore unico disponeva di un posto macchina fisso nel cortile del palazzo provinciale), poneva in risalto, da un lato, le capacità di tale azienda, attrezzata per grandissimi lavori, di intessere e mantenere relazioni privilegiate con pubblici amministratori e, d'altro lato, il suo interesse a riservarsi i lavori più importanti senza contrastare le fortune di altre imprese nel locale settore dei lavori stradali per non divenire monopolista degli appalti, evitando pericolosi malumori e scontenti - dagli esiti imprevedibili - degli altri imprenditori, ma, al contempo, a mettere ordine in un reticolo imprenditoriale da decenni avvezzo - secondo le dichiarazioni di IO - alla pratica, disordinata e senza "regole", delle regalie in favore dei politici locali, divenuti sempre più avidi ed invadenti nel corso degli anni '80 e sempre piu' desiderosi di sfruttare il sistema in atto, percependo tangenti in cambio dell'assegnazione di appalti.
Orbene, fatte tali premesse, i giudici a quibus osservavano come dalla quasi totalità delle dichiarazioni degli imprenditori assunte dal P.M. e dal G.I.P., e in particolare da quelle dello stesso IO, di LI, di AL e di AV, si ricavava l'esistenza di una pratica sistematica in forza della quale tutti gli imprenditori si riunivano periodicamente (presso il ristorante dell'"Olmo" di Alessandria), per programmare l'assegnazione dei lavori in base al prevalente criterio dell'interesse territoriale delle singole imprese (vicinanza alla sede o al cantiere dell'impresa); assegnazione garantita dall'intervento di IO che era in grado di fornire i dati necessari sulle offerte da fare perché risultasse vincitrice l'impresa designata, in cambio del compenso del 3% che finiva a AN.
Tale pratica assicurava una sorta di "pace contrattuale" e l'accesso sicuro ai lavori stradali affidati dalla Provincia a tutti gli imprenditori facenti parte del "cartello" e lasciava ritenere l'assoluta infondatezza della tesi - pur sostenuta da alcune difese - che IO fosse la longa manus o il nuncius attraverso il quale AN esercitava le sue richieste concussorie, ed offriva elementi più che sicuri per ritenere la sussistenza del reato di corruzione, commesso da tutti gli imprenditori che non avevano contatti con AN, compreso IO, nei confronti del quale gli altri agivano su un piano paritetico, e non di quello di concussione. 7. - Infine, quanto al reato di associazione per delinquere, la CO d'appello di Torino, richiamata la differenza tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato, riteneva la sussistenza dell'associazione per delinquere, in quanto il progetto criminoso non era inizialmente sorto per la consumazione di un determinato numero di reati, con un accordo destinato a venire meno dopo il compimento dei delitti programmati, ma si era attuato dando vita alla costituzione di un vero e proprio organismo duraturo, avente la finalità del mantenimento del monopolio (o meglio:
dell'oligopolio) a tempo indeterminato (e destinato a permanere se non fosse cambiata la situazione politica) negli appalti della Provincia.
A tale convinzione i giudici di merito pervenivano in considerazione:
a) della esistenza di un accordo spartitorio programmatico generico e destinato ad assumere concreta operatività anno per anno, quando IO riuniva tutte le imprese per l'attuazione del piano presso il citato ristorante;
b) del conferimento di una delega permanente a IO per l'esecuzione del programma;
e) della assoluta illiceità penale degli atti da compiere (turbativa di incanti, corruzione); d) dell'adesione preventiva di tutti i partecipi al progetto criminoso;
e) della disponibilità di ciascuno a concorrere alla realizzazione del progetto, anche partecipando "pro forma" alle gare delle quali non era il vincitore predestinato;
f) della predisposizione di mezzi per il raggiungimento degli scopi (stanziamenti per il pagamento delle tangenti); g) delle riunioni in sede fissa (ristorante dell'Olmo) per la pianificazione degli interventi;
h) della ripartizione dei ruoli.
8. - Tutti i difensori degli imputati propongono ricorso per cassazione.
ZI (avv. Greppi e Boverio) deduce: 1) l'inosservanza di norme processuali (artt. 178, lett. "b" e "c", e 416 c.p.p.), riproponendo la questione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o della ordinanza che ha disposto il rito abbreviato (o di entrambi gli atti) e la questione di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett. "b" e "c", e 416 c.p.p., in caso di adesione alla tesi della inutilizzabilità degli atti non depositati dal P.M. insieme alla richiesta di rinvio a giudizio, per contrasto con gli artt. 24, comma 2, 101 e 102 cost.; 2) l'inosservanza di norme processuali (art. 416 c.p.p.) per avere i giudici di appello fondato la loro decisione su documenti inutilizzabili (appunto i documenti non allegati dal P.M. ma ritenuti ritualmente acquisiti "sotto forma di allegati ai singoli capi di imputazione"; 3) l'inosservanza di norme processuali (artt.191 e 416 c.p.p.) per avere la CO - comunque - posto a base della decisione atti inutilizzabili nonostante l'espressa dichiarazione di inutilizzabilità; 4) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che le imprese aggiudicatarie dei lavori sarebbero sedici (costituenti la "quasi totalità" delle imprese alessandrine) tutte facenti parte del "cartello", perché imprese facenti parte di questo non erano state sottoposte a giudizio, mentre varie gare erano state vinte da imprese non facenti parte del "cartello" stesso;
5) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che la scelta delle ditte da invitare alle gare era ampiamente discrezionale;
6) la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo relativo alla sua posizione, peculiare rispetto agli altri, in quanto egli, subentrato nella direzione dell'azienda nel 1988, non avrebbe avuto altra scelta che sottomettersi al sistema o fallire;
7) l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 110 e 416 c.p., e, comunque, l'illogicità della motivazione sull'esistenza del reato di associazione per delinquere, per mancanza della struttura associativa;
8) l'inosservanza delle norme degli artt. 42, 43 e 319 c.p. e il difetto di motivazione su un motivo di appello appositamente formulato, mancando la prova del dolo rivolto alla corruzione, laddove i pagamenti avrebbero potuto essere interpretati come contributi (finanziamento) per le spese politiche;
9) la violazione dell'art. 353 c.p. e la mancanza di motivazione su un motivo di appello appositamente formulato, in quanto alcuni lavori espressamente indicati (strada prov. 58 e relativa perizia di variante) erano stati assegnati a trattativa privata non preceduta da alcuna gara, circostanza di cui avrebbe dovuto tenersi conto nella determinazione della pena;
10) la illogicità della motivazione nella parte in cui si esclude il peso degli indizi contrari all'esistenza dell'associazione per delinquere;
11) la mancanza e la illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui si riconosce, da un lato, che la sua partecipazione al sodalizio risaliva al 1988, e dall'altro si afferma che IO aveva organizzato e perfezionato il sistema di affidamento degli appalti in epoca anteriore;
12) la violazione degli artt. 318 e 319 c.p. e comunque l'illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma la sussistenza della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e non per atti di ufficio, basando la qualificazione sull'affermazione che l'atto contrario ai doveri d'ufficio era dato dalla "rivelazione dei criteri d'asta coperti per legge da segreto al fine di garantire la concorrenza reale e libera tra imprese idonee"; 13) la non configurabilità del delitto di corruzione bensì di quello di concussione (ambientale).
9. - AL, TA e ZO (avv. Rossomando) censurano la sentenza:
1) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: a) nella parte in cui pone a suo fondamento dati sullo svolgimento delle procedure di gara, tratti da atti che erano stati espressamente dichiarati inutilizzabili;
b) nella parte in cui afferma erroneamente che le gare si erano svolte prevalentemente con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con la media;
c) nella parte in cui, in altro passo della sentenza, si afferma che il sistema del massimo ribasso (completamente diverso) non era adottato "in modo esclusivo";
2) per violazione di norme processuali (art. 178, lett. "b" e "c", c.p.p.), e conseguente nullità della sentenza, per omessa trasmissione da parte del P.M, di tutti gli atti di indagine unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, previa dichiarazione di nullità di quest'ultima o dell'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato;
3) per erronea applicazione della legge penale (art.353 c.p.), per violazione di norme processuali, essendo state utilizzate prove inutilizzabili e per manifesta illogicità della motivazione, in quanto: a) non avrebbe potuto ravvisarsi il reato di turbata libertà degli incanti per il mancato invito di imprese alle gare;
b) sarebbero stati utilizzati dati (relativi allo svolgimento delle gare) non desumibili da altro che dai documenti dichiarati inutilizzabili;
c) sarebbe stato comunque erroneamente ritenuto che il reato di cui all'art. 353 c.p. era stato commesso mediante svelamento del contenuto della busta segreta (ribasso), laddove quasi nessuna delle gare oggetto del processo si era svolta con tale sistema bensì con quello del massimo ribasso;
4) per mera apparenza o illogicità della motivazione, sia per utilizzazione di documentazione non utilizzabile sia per travisamento dei fatti e per erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 317 e 319 c.p. con riferimento al reato di corruzione, in quanto i fatti avrebbero dovuto portare a ritenere l'esistenza del reato di concussione;
5) per erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p., del quale non ricorrevano i presupposti, difettando un accordo destinato a permanere nel tempo, dopo il conseguimento dei singoli appalti.
Questi due ultimi motivi sono particolarmente illustrati in atto successivo del 24 giugno 1997 e in una memoria depositata il 21 marzo 1998.
Nell'atto del 24 giugno 1997 AL deduce un ulteriore motivo di ricorso che riguarda l'erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché il difetto di motivazione, per violazione degli artt. 441 e 521 c.p.p., in quanto gli era stato contestato il reato di corruzione quale legale rappresentante dell'impresa "Ing. AL di Ing. N.L. AL & C.", mentre la CO d'appello aveva pronunciato la sua condanna quale legale rappresentante della società "Alpe Strade" (l'elenco allegato al capo d'imputazione si riferiva agli appalti concessi all'"Alpe Strade"). Erroneamente la CO avrebbe ritenuto di poter ricondurre tale fattispecie a quella dell'errore materiale, correggendolo a norma degli artt. 130 e 547 c.p.p.. 10. - IM (avv. Boverio) deduce: a) la violazione dell'art. 416 c.p.p. (e la conseguente nullità degli atti), nonché b) la erronea qualificazione del fatto come reato di corruzione laddove avrebbe dovuto ravvisarsi una concussione (ambientate).
11. - DO (avv. Paneri) deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. ed il difetto di motivazione con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti, giacché la sentenza avrebbe accertato la sussistenza del reato in linea astratta, senza confrontare la generica affermazione di (possibili) violazioni di norme con la concreta realtà di svolgimento, delle singole gare. Discenderebbe, pertanto, l'insussistenza del reato di associazione per delinquere, venendo a mancare la finalità per la quale l'associazione si sarebbe (asseritamente) costituita.
Sostiene anche l'erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, giacché non sarebbe emersa la prova della esistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio.
12. - CO e CO (avv. Goglino) deducono il difetto di motivazione della sentenza impugnata: 1) perché non era stata pronunciata la loro assoluzione da tutti i reati contestati per i fatti commessi, rispettivamente, dopo il 5 ottobre 1992 e il 13 ottobre 1991, in quanto in tali date erano stati assegnati alle società di cui erano gli amministratori, AD e Strade, gli ultimi appalti;
2) perché era stata loro inflitta una sanzione più elevata rispetto ai coimputati SC e AV che avevano patteggiato la pena in appello: in rapporto a tali imputati, si erano resi destinatari di appalti per importi di gran lunga inferiori. Chiedono inoltre l'applicazione dell'effetto estensivo nel caso di accoglimento dei ricorsi di DO, AL, TA e ZO. 13. - AV (avv. Bellato e Goglino) deduce la violazione degli artt. 178, lett. "b" e "c", 416, comma 2, e 438 ss. c.p.p. per la mancata declaratoria di nullità degli atti per effetto della omessa allegazione alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. di tutti gli atti di indagine. Chiede comunque l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione in caso di accoglimento del ricorso di AL, TA e ZO.
14. - NO (avv. Raimondo) censura la sentenza impugnata, chiedendone l'annullamento: a) per erronea applicazione della legge penale e per mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui qualifica i fatti come corruzione anziché come concussione, e b) per erronea applicazione della legge penale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato di associazione per delinquere, mancando i requisiti della struttura organizzativa e della predisposizione dei mezzi.
15. - LI (avv. Monti) censura la sentenza impugnata: a) per mancanza o illogicità della motivazione nella parte in cui aveva affermato la sua penale responsabilità non tenendo conto del fatto che egli non aveva concorso a creare il sistema di corruzione, essendo subentrato al padre - solo nel 1989 - quando aveva trenta anni, vedendosi costretto ad adeguarsi a meccanismi che gli potevano consentire di non chiudere l'azienda; b) per mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui aveva affermato la sua penale responsabilità per i fatti anteriori al 10 ottobre 1989, data nella quale avrebbe assunto la direzione dell'azienda (tale circostanza aveva comportato - a suo avviso - solamente una riduzione della pena in sede di appello); c) per erronea applicazione dell'art. 321 c.p. in quanto i fatti avrebbero dato luogo alla fattispecie della concussione, d) per erronea applicazione dell'art. 416 c.p., difettandone i presupposti;
e) per erronea applicazione dell'art. 353 c.p., perché non risulterebbe chiaro dalla sentenza impugnata il meccanismo di alterazione degli incanti.
16. - IO e SC (avv. Zaccone), infine, genericamente riportandosi a tutti i motivi proposti dagli altri imputati, chiedono, l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da costoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da IO e da SC.
Tali ricorrenti, dopo essersi genericamente riportati "ai motivi dedotti dai coimputati", chiedono di avvalersi dell'effetto estensivo.
Non ritiene la CO che si sia adempiuto in tal modo all'onere di cui all'art. 581, lett. "a" e "c", c.p.p. il quale richiede, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente e va tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato. 2. - Per ciò che attiene agli aspetti processuali dei ricorsi, non sono fondati i motivi con i quali si sostiene la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del provvedimento con il quale è stato disposto il giudizio abbreviato per il mancato deposito da parte del P.M. di tutti gli atti di indagine unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio.
La giurisprudenza di questa CO si è già espressa in proposito, ritenendo che l'inosservanza dell'obbligo del P.M. di depositare tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio comporti la sola conseguenza della inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente, non essendo prevista una sanzione autonoma di nullità degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno (Cass., 4 giugno 1993 [ud.], Carnazza;
Cass., 17 febbraio 1996 [ud.], Cariboni ed altri).
L'invalidità degli atti non è neppure riconducibile alle ipotesi delle nullità generali di cui all'art. 178, lett. "b" e "c", perché l'azione penale è pur sempre esercitata dal P.M. e restano comunque assicurati l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito da ZI deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere. Nella specie è, infatti, pacifico che gli atti sono stati messi a disposizione degli imputati sia pure tardivamente. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p. non potrebbe comunque estendersi alla fattispecie in esame, avendo potuto gli odierni ricorrenti prendere visione degli atti, dei quali è stata dichiarata l'inutilizzabilità.
Parimenti, non può ravvisarsi alcuna ragione di invalidità dell'ordinanza che ha disposto il rito abbreviato.
Se è vero che al momento di tale provvedimento gli imputati avevano preso visione dei soli documenti depositati, sui quali avevano basato la loro scelta del rito e se è anche vero che il pubblico ministero ha fatto richiesta di una successiva acquisizione di tutti gli atti concernenti le singole gare e dei contratti relativi (insieme ad altri atti pacificamente non necessari per la definizione del processo), è anche vero che, con apposita ordinanza, il G.I.P. ha concesso a tutti gli imputati un congruo termine per il loro esame, con invito a prenderne visione e a dichiarare se intendessero o meno avvalersene ai fini della decisione.
Dopo che nessuno degli imputati aveva formulato richiesta di revoca del provvedimento ammissivo del rito abbreviato e che la quasi totalità degli imputati aveva eccepito la nullità dell'ordinanza del G.I.P. e dichiarato che non intendeva avvalersi di tali documenti optando per la loro inutilizzabilità, lo stesso giudicante pronunciava nuova ordinanza con la quale la documentazione di che trattasi veniva dichiarata inutilizzabile nei confronti di tutti gli imputati che tale richiesta avevano formulato.
Tali provvedimenti hanno ricondotto il giudizio abbreviato nell'alveo della legalità, essendo rimasta confermata la richiesta relativa sulla base degli atti originariamente allegati dal P.M. alla richiesta di rinvio a giudizio.
3. - È parimenti infondata (a questione processuale riguardante il solo AL che afferma la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) perché egli non era stato incriminato come titolare della soc. "Alpe Strade" (come risultante dai tabulati allegati al capo di imputazione e come poi ritenuto in sentenza) bensì come legale rappresentante della s.a.s. impresa di costruzioni "Ing. AL di Ing. N.L. AL & C". La CO d'appello di Torino ha correttamente ritenuto che si trattasse di vero e proprio errore materiale, provvedendo alla correzione dell'imputazione come risultante dagli stessi allegati al capo di imputazione. Tale situazione non ha comportato alcun pregiudizio difensivo per l'imputato. La stessa immutabilità del capo di imputazione nel giudizio abbreviato non si estende, come è ovvio, alla correzione degli errori materiali, risultanti dallo stesso capo di imputazione.
4. - Per quel che attiene all'esame del motivi di ricorso che riguardano il merito dei reati contestati, vanno esaminati per primi, per ragioni di ordine logico, quelli che si riferiscono al reato di turbata libertà degli incanti.
4.1. - Il capo di imputazione (unico) relativo al reato in questione fa riferimento alle singole contestazioni dei reati di corruzione che sono distinte imputato per imputato. A tali contestazioni (plurime) sono allegati, per ciascuno degli odierni ricorrenti, i dati relativi alle circa seicento gare prese in esame nell'arco di quasi tredici anni, i quali consentono di ricostruire, gara per gara, non solo il nome del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (individuale o societaria) che si è aggiudicata la gara e la data relativa,__ ma anche le modalità di aggiudicazione (licitazione privata o trattativa privata), il tipo di lavoro e la percentuale del ribasso che ha permesso, nei singoli casi concreti, l'assegnazione dell'appalto.
Tutti tali dati devono ritenersi legittimamente acquisiti al processo, come li ha ritenuti legittimamente acquisiti la CO di merito, perché nessuno dei ricorrenti ha mai contestato, nell'arco dell'intero giudizio, tali emergenze processuali. Per mezzo di tali dati, dunque, non solo deve ritenersi raggiunta la prova circa le modalità con le quali le singole gare si sono svolte, ma anche sui fatto che le gare stesse si sono tutte effettivamente verificate nelle date precisate e con i risultati per ciascuna di esse conseguiti.
Peraltro, tra le premesse delle argomentazioni che seguono sulla corretta applicazione delle norme sostanziali riguardanti il reato di turbata libertà degli incanti e sulla congruità della motivazione da parte dei giudici di merito, va tenuta ferma la considerazione che nessuno dei ricorrenti, tranne ZI (e tranne CO, CO e LI per i periodi in seguito indicati), contesta che le sedici imprese elencate nella sentenza d'appello abbiano dato luogo al gruppo che, coordinato da IO (il quale forniva anche i dati necessari relativi alle singole gare), si spartiva gli appalti, designando di volta in volta, nel suo seno e senza contrasti, l'impresa che doveva aggiudicarsi la singola gara, in relazione per l'illecito scopo di evitare le regole di concorrenza insite nel concetto stesso di gara, al fine di assicurarsi la vittoria nella competizione a prezzi elevati (con ribassi minimi) ed a costi bassi, in ragione della vicinanza del luogo dei lavori alla sede dell'impresa, pilotando tutte le offerte in relazione ai dati forniti dall'amministratore della s.r.l. VI: il tutto, in cambio di una tangente (del 3%) che gli imprenditori sapevano finire, attraverso il "collettore" IO, nelle tasche di personaggi politici e in particolare di AN, Presidente della Provincia di Alessandra. 4.2. - Come si è detto nella parte relativa alla descrizione dei mezzi di impugnazione, una dissonanza in ordine a tali sostanziali ammissioni proviene da ZI il quale, in uno dei suoi numerosi motivi di ricorso, afferma che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica, perché: 1) non tutti i titolari (o legali rappresentanti) delle sedici imprese sarebbero stati sottoposti a giudizio nel presente processo;
2) alcune gare sarebbero state vinte da imprese estranee al "cartello";
3) le sedici imprese menzionate avrebbero rappresentato la "quasi totalità" delle aziende che si occupavano di opere stradali nella Provincia di Alessandria, nell'ambito della quale avevano la sede (o il cantiere).
Ma tali considerazioni (basate su elementi di fatto contenuti nella sentenza impugnata, e che, pertanto, possono essere prese in esame dal giudice di legittimità) non sono minimamente in grado di intaccare la logicità della motivazione, perché: 1) tutti gli imprenditori indicati nell'elenco dei "sedici" sono stati sottoposti al presente giudizio (degli imprenditori elencati GA è stato assolto e RA e ZI sono deceduti) ed in ogni caso nessun rilievo potrebbe avere il fatto che qualcuno ne fosse rimasto estraneo;
2) la circostanza che in qualche sporadico caso (il ricorrente cita tre contratti su seicento gare) le competizioni siano state vinte da imprenditori estranei al "cartello" (a parte la percentuale insignificante) è ampiamente giustificato in sentenza vuoi con l'impossibilità di un controllo del sistema in modo da renderlo assolutamente impermeabile agli elementi esterni vuoi per l'esigenza della stessa organizzazione di cercare di non dar luogo ad eccessivi sospetti: in ogni caso, il dato non esclude ma conferma l'esistenza del "clan"; 3) la "quasi totalità" non è la "totalità"; le gare non erano riservate ai soli imprenditori della Provincia di Alessandria e soprattutto il dato non consente di superare la contestazione di aver alterato il sistema delle aggiudicazioni.
4.3. - La maggior parte dei ricorrenti che contesta l'esistenza dei presupposti del reato di turbata libertà degli incanti o il vizio di motivazione sul punto, si duole del fatto che la sentenza non sia riuscita a chiarire attraverso quali meccanismi il reato sia stato posto in essere: si sostiene da parte di tali ricorrenti che la motivazione si abbandonerebbe a considerazioni astratte, senza riscontro negli atti processuali, sia adombrando il fatto che imprese invitate ma non gradite (perché non facenti parte del sistema) fossero escluse dalla stazione appaltante, sia soprattutto ipotizzando che IO, in contatto con AN, venisse di volta in volta a conoscenza del ribasso da praticare (contenuto in busta segreta) e lo svelasse all'impresa designata dal gruppo: tutto ciò - sempre ad avviso degli stessi ricorrenti - sull'erroneo presupposto che le gare si svolgessero sempre secondo il sistema delle offerte da confrontarsi con la media indicata "in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata", previsto dal combinato disposto dell'art. 1, lett. "b", e 2 della legge statale 2 febbraio 1973 n. 14, espressamente richiamato dall'art. 17, secondo comma, della legge Regione Piemonte 21 marzo 1984, n. 18, applicabile alla specie, con la conseguenza che l'impresa stessa poteva così aggiudicarsi la gara ed assicurarsi, per di più, prezzi di estremo vantaggio. Quasi tutte le gare, invece - si afferma -, si erano svolte con il sistema del "massimo ribasso", previsto dal combinato disposto dell'art. 1, lett. "a", della citata legge statale 2 febbraio 1973, n. 14 e 73, lett. "c", del R.D. 23 maggio 1923, n. 827, sistema che non prevede alcuna "scheda segreta".
Le suesposte considerazioni - ad avviso dei ricorrenti - consentirebbero anche di affermare che i giudici avevano letto gli atti dichiarati inutilizzabili, perché costoro non avrebbero potuto sapere, se non leggendo i documenti relativi alle gare ed i contratti (contenuti nei faldoni "dimenticati" dal P.M.), in quale modo le singole gare si erano svolte.
4.4. - Tali affermazioni non sono fondate.
I ricorrenti omettono di considerare, anche se verosimilmente disorientati da alcuni passi della sentenza impugnata che certamente non appagano completamente l'esigenza di chiarezza, che, per quanto riguarda la ricostruzione della condotta materiale necessaria per la configurazione del reato di turbata libertà degli incanti, l'indicazione dei possibili modi di attuazione delle frodi contenuta nella decisione della CO di appello di Torino ha un carattere esemplificativo e, per la parte che riguarda le modalità tecniche di alterazione fraudolenta del gioco dei ribassi, non vuole offrire una verità processuale risultante da prove storiche emergenti, gara per gara, dagli atti, bensì considerazioni di carattere deduttivo di ordine generale, valevoli non per tutte le gare e non indispensabili ai fini dell'impianto motivazionale.
Va, infatti, posto in chiara evidenza che, per quel che attiene al controllo del meccanismo dei ribassi, (a sentenza non afferma che tutte le gare avvenivano con il sistema della scheda segreta (anche se tale sistema la decisione impugnata descrive arrivando a presumere che il contenuto della scheda venisse svelato), perché alla pag. 17, sestultima riga, non si esclude affatto che potesse anche essere praticato il sistema del massimo ribasso.
E se è vero che non v'è nella motivazione un punto specifico in cui si descriva il modo in cui poteva avvenire la frode nel caso di adozione del sistema selettivo del massimo ribasso, da vari passi della motivazione si evince che il meccanismo poteva essere ancora più semplice rispetto a quello dello svelamento della scheda segreta, perché, tenuto anche conto del fatto che numerosi imputati hanno parlato di accordi sui ribassi in modo che risultasse vincitrice l'impresa che offriva la percentuale inferiore, è molto facile dedurne che - in caso di gare svolte con tale sistema - colui che era designato dal gruppo offriva un determinato ribasso e gli altri o non partecipavano (come pure alcuni imputati hanno riferito) o offrivano un ribasso che non "disturbasse" gli accordi raggiunti. 4.5. - Secondo tale lettura della sentenza, che appare l'unica corretta, ci si avvede che la decisione impugnata contiene, comunque, tutti gli elementi necessari per pervenire, come è pervenuta, alla affermazione di responsabilità di tutti i ricorrenti in ordine al reato in esame.
I giudici di merito, infatti, disponevano sicuramente della prova (storica), emergente dalle dichiarazioni di quasi tutti gli imputati, dell'esistenza del sistema basato sui patti collusivi, degli imprenditori tra loro e di costoro con AN (tramite IO), volti a falsare sistematicamente le gare, fondamentalmente con accordi sui ribassi da praticare, in cambio della "tangente" del 3%, in modo che l'appalto venisse aggiudicato all'impresa che il "cartello" voleva vincitrice e non all'impresa che, in mancanza della frode, avrebbe fatto l'offerta più vantaggiosa in un sistema concorrenziale.
Disponeva anche la CO d'appello della prova (storica) che tale sistema, basato sulla frode nel gioco degli inviti e delle esclusioni (descritto soprattutto da IO, ma anche da altri imputati, e confermato dalla dichiarazioni di RI) e sul meccanismo dei ribassi (cui, parimenti, hanno fatto riferimento motti degli imputati), si era effettivamente realizzato, caratterizzandosi con un elevatissimo grado di efficacia, tanto che ogni gara era stata sistematicamente aggiudicata all'impresa designata dal gruppo, come pure confermato dagli stessi imputati.
La CO d'appello, già poteva ritenere raggiunta, a questo punto, la prova dell'accordo collusivo e del turbamento delle gare, che sono gli elementi che caratterizzano la condotta del reato in esame e quindi della consumazione dei delitti.
In altri termini, in base alle dichiarazioni predette risultava chiaro che tutte le gare erano state alterate attraverso il gioco delle esclusioni o per mezzo di accordi fraudolenti sui ribassi (o con entrambi i sistemi): non era necessario conseguire la prova della tecnica usata, gara per gara, e quindi del concreto atteggiarsi, sul punto, per ogni singolo episodio, del patto collusivo. 4.6. - Tali considerazioni consentono anche di respingere l'affermazione che alla base della sentenza impugnata siano stati posti atti espressamente dichiarati inutilizzabili. Con la decisione, infatti, si afferma che era stata raggiunta la prova che le gare venivano falsate attraverso il sistema delle esclusioni e degli accordi sui ribassi. Tali accordi erano stati provati con le dichiarazioni (degli imputati e delle altre persone sentite) riportate nelle sentenze di primo e secondo grado;
il fatto che tutte la gare si erano svolte con il sistema del ribasso (vuoi quello più vicino a quello contenuto nella scheda segreta vuoi l'altro del massimo ribasso) risulta dagli elenchi allegati ai capi di imputazione. Ciò vale anche per i casi in cui si era proceduto con la trattativa privata, perché anche per tali ipotesi è sempre indicato un ribasso nei tabulati allegati ai capi di imputazione. Ciò dimostra che anche i contratti conclusi a seguito di trattativa privata erano stati preceduti da gare (informali) e ricadono, quindi, a pieno titolo, nella motivazione della sentenza impugnata, senza che sia necessario pervenire alla conclusione che i giudici abbiano fondato la loro decisione sugli atti dichiarati inutilizzabili. 4.7. - In definitiva, l'appunto che può muoversi alla sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, non è quello di aver affermato che il patto collusivo veniva attuato, per ogni gara, attraverso lo svelamento della busta segreta, come vorrebbero i ricorrenti. Tale affermazione ha, infatti, un mero valore orientativo e non ha alcun peso decisivo nella economia della motivazione e alcun effetto sulla decisione.
Le osservazioni che possono muoversi ai giudici di Torino sono, al contrario, quella di aver adoperato - in parte - una tecnica motivazionale contenente affermazioni non strettamente indispensabili per sorreggere i risultati decisionali (vedi svelamento della busta segreta) e l'altra che, una volta intrapresa tale strada, avrebbero anche dovuto chiarire, sempre in linea esemplificativa, come potevano realizzarsi le frodi nel caso di adozione di sistemi selettivi diversi (vedi massimo ribasso).
Gli stessi giudici, in definitiva, implicitamente riconoscono di avere fatto considerazioni in parte ultronee perché, dopo il loro teorico exursus sui possibili meccanismi fraudolenti nel gioco dei ribassi, nel valutare la decisione di primo grado, affermano che non è stata "giustamente ritenuta necessaria un'indagine specifica sui vari tipi di gara stabiliti in concreto per ciascun appalto", e nel rispondere conclusivamente alle obiezioni difensive su quello che avrebbe potuto essere stato uno dei metodi illeciti utilizzati, precisano che "la teorizzazione di quello che sarebbe stato il modo migliore per assicurare al cartello il monopolio dei contratti costituisce un esercizio abile ma del tutto inutile di fronte alla realtà della situazione".
È comunque decisiva la considerazione - che va ribadita - che i passi della motivazione di cui si è detto non hanno influenza sulla correttezza della decisione.
5. - In ordine ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, la CO d'appello di Torino ha correttamente applicato le norme del codice penale come interpretate dalla più recente giurisprudenza di questa CO di cassazione (v. fra tutte: Cass., 1^ febbraio 1993 [ud.], Cardillo ed altri) che ha ritenuto la sussistenza del delitto in questione quando il privato ed il pubblico ufficiale pongano in essere l'illecito accordo in una posizione di pari potere contrattuale, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione in cui il privato è costretto o indotto a porre in essere l'illecita dazione o promessa per effetto della situazione di consapevole coartazione psichica conseguente alla prospettazione di un male minacciato (dallo stesso pubblico ufficiale) che il privato vuole evitare.
5.1. - Nella specie, vanno richiamate tutte le esatte argomentazioni della sentenza impugnata con le quali si sono messe in luce le condizioni che hanno permesso di ritenere la posizione assolutamente paritetica di IO e di AN ai fini degli accordi sulle assegnazioni degli appalti sia per la soc. VI sia per tutti gli altri imprenditori i quali, pur non avendo mai avuto contatti con il personaggio politico, hanno conseguito i loro vantaggi proprio per mezzo di accordi con IO, divenuto il loro interlocutore, avvalendosi della sua posizione nei riguardi del Presidente della Provincia.
5.2. - Quasi tutti i ricorrenti hanno sostenuto che nel caso avrebbe dovuto ravvisarsi la sola responsabilità di AN per il reato di concussione. Molti hanno posto in luce come, per la consumazione di tale reato, quest'ultimo si fosse avvalso di IO quale sua longa manus o nuncius. Alcuni si sono semplicemente riferiti al concetto di concussione delineato nel codice penale;
molti hanno fatto ricorso al concetto di concussione ambientale.
Tutte tali tesi non possono essere condivise per le seguenti ragioni. Anzitutto, IO non era concusso da AN: si è detto del rapporto paritetico tra i due e come il coordinatore del gruppo fosse il primo soggetto a trarre vantaggi illeciti dalla situazione conseguendo appalti per la società da lui amministrata. Che, poi, IO assumesse oltre alla qualità di corruttore nei confronti di AN anche quella di nuncius di quest'ultimo nell'esercizio della concussione è escluso non dal fatto che mancava un contatto diretto tra AN e gli altri imprenditori diversi dal IO, perché è sicuro che la concussione può anche essere esercitata per interposta persona (v. Cass., 10 novembre 1972 [ud.], Raheli), ma perché i fatti si sono svolti nell'arco di tredici anni, ripetendosi moltissime volte per tutti gli odierni ricorrenti e non solo non è dimostrato ma non è comunque neppure ipotizzabile, proprio per la diluizione temporale dei fatti stessi, che per ciascuna gara ogni ricorrente si sia trovato, di volta in volta, nello stato di soggezione tipico della vittima della concussione, che mira ad evitare il male maggiore del taglieggiamento conseguentemente all'abuso del pubblico ufficiale anziché quello del privato che intenda trarre vantaggi illeciti dalla situazione. 5.3. - Per superare tale difficoltà si è fatto ricorso al concetto di concussione ambientale ma tale tesi, allo stato della legislazione, non è sostenibile, in quanto la fattispecie ipotizzata non può rientrare nella norma del codice penale che prevede il reato di concussione, come la dottrina e la giurisprudenza di questa CO hanno già avuto occasione di affermare nonostante il dibattito sul tema sia alquanto recente (v. Cass., 26 marzo 1996 [ud.] Garbato ed altri),
Quando, infatti, il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, permanentemente alimentandolo ed assicurandogli la linfa necessaria per sopravvivere ed anzi crescere, manca completamente in lui lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, perché non può ritenersi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri. Al contrario, in tale situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti (nella specie: aggiudicazione di gare sistematicamente al di fuori degli schemi del perseguimento dell'interesse pubblico, e, al contrario, nell'ottica dell'asservimento dei pubblici poteri agli interessi privati in cambio di compensi illeciti), approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. Viene, in altri termini, a mancare l'azione di prevaricazione, di sopruso e di taglieggiamento del pubblico ufficiale, capace di determinare nella vittima uno stato di soggezione, tipico del reato di concussione.
5.4. - Occorre ora brevemente esaminare due profili specifici dedotti da ZI: il primo riguarda l'impossibilità di configurare l'atto contrario ai doveri d'ufficio, perché, cadendo il dato assiomatico dello svelamento del contenuto della busta segreta nelle singole gare, non si vedrebbe, in caso di utilizzo di altri sistemi di incanto (massimo ribasso), dove potrebbe ravvisarsi la violazione ipotizzata;
il secondo riguarda la mancanza di qualsiasi certezza sulla sussistenza del dolo del reato contestato perché non si sarebbe potuta escludere la volontà dei privati di fornire un contributo alle spese elettorali.
Quanto al primo motivo basterà osservare che l'atto contrario ai doveri di ufficio consisteva, comunque, nella aggiudicazione di gare che il pubblico ufficiale sapeva svolgersi al di fuori delle regole della concorrenza e del perseguimento del pubblico interesse, attraverso l'alterazione del libero esplicarsi del meccanismo delle offerte in ribasso quale che fosse la modalità di svolgimento della gara (si è già detto come in caso di adozione del meccanismo del massimo ribasso sia molto semplice, attraverso gli accordi sulle percentuali da praticare, far vincere la gara alla persona designata).
Quanto al secondo, non si comprende come potrebbe prospettarsi un'ipotesi diversa da quella del dolo del reato di corruzione quando la dazione di denaro avvenga (come avveniva) sempre e sistematicamente subito dopo la vittoria di una gara di appalto con il descritto sistema fraudolento. Le considerazioni sono talmente ovvie che possono ritenersi implicitamente contenute nella motivazione con la quale si sorregge la condanna per il reato di corruzione.
6. - Con riferimento al reato di associazione per delinquere, più di un ricorrente ne ha prospettato la mancanza degli estremi quale inevitabile conseguenza dell'inesistenza dei reati di corruzione. Ritenuta, peraltro, la consumazione di questi ultimi reati cade il presupposto stesso della censura.
6. 1. - Del tutto privi di pregio sono, poi, i motivi di ricorso con i quali si sostiene che mancherebbe, nella specie, l'accordo associativo, ovvero che, non essendo stata accertata, caso per caso, la responsabilità degli imputati con riferimento alle singole gare, difetterebbe la prova della finalità delittuosa che i ricorrenti si sarebbero proposta.
Nella motivazione della sentenza dei giudici torinesi si mette, correttamente, in chiara evidenza come fosse stato posto in essere tra gli aderenti al "cartello" un accordo generale (nel quale si concretizzava il pactum sceleris) con effetti permanenti, per il sistematico, illecito conseguimento degli appalti;
come, inoltre, tale accordo fosse destinato a concretizzarsi progressivamente, di anno in anno, in relazione al programma di esecuzione dei lavori di cui il IO veniva preventivamente a conoscenza;
come, in tal modo, la finalità del sodalizio criminoso fosse ravvisabile nel mantenimento del monopolio, a tempo indeterminato, degli appalti stradali della Provincia e, al contempo, nella realizzazione di un progetto spartitorio in forza del quale ciascun appalto doveva venire assegnato - ed in concreto lo era -, in cambio della "tangente", non all'impresa che assicurasse l'offerta più vantaggiosa in una libera competizione concorrenziale, bensì all'impresa la cui sede fosse la più vicina al luogo dei lavori, cosi sistematicamente turbando le gare, senza che fosse assolutamente necessario accertare gara per gara quale fosse il meccanismo di alterazione delle offerte, posto che era stata conseguita la prova, in generale, che il regime instaurato era fondato sul meccanismo degli inviti e delle esclusioni discrezionali e sulla tecnica degli accordi preventivi sui ribassi da praticare (nella specie l'affectio societatis era prevalentemente caratterizzata dal fatto che ciascun aderente era impegnato a non intervenire, o ad intervenire pro forma, con ribassi pilotati, nelle gare per le quali non era il vincitore predestinato). 6.2. - Ma sono parimenti infondati i motivi che, partendo dal presupposto della indispensabilità dei requisiti della struttura associativa e della predisposizione dei mezzi per la configurazione giuridica del reato in esame, profilano la mancanza, nel caso di specie, di tali essenziali condizioni.
Per vero, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa CO è da sempre orientata nel ritenere che per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non sia necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto a determinati delitti ma esteso ad un generico programma delittuoso (affectio societatis) (Cass., 1^ giugno 1983 [ud.], Romeo;
Cass., 25 maggio 1990 [ud.], Sorn;
Cass., 11 marzo 1992 [ud.], Piastrelloni ed altri).
Tale orientamento merita di essere confermato anche nella specie, nella quale i giudici di merito hanno fornito ampia e convincente motivazione sull'esistenza del patto criminoso idoneo a dar vita al reato contestato, la cui pericolosità per l'ordine pubblico si manifesta, a differenza del concorso nel reato continuato, proprio per l'indeterminatezza della sua durata.
Non può, tuttavia, farsi a meno di rilevare che anche a volere - in ipotesi - aderire alla tesi dottrinaria che richiede la necessaria sussistenza di una struttura organizzativa, si dovrebbe pur sempre ritenere che tale struttura associativa non potrebbe prescindere da un giudizio di adeguatezza al tipo di reati ricompresi nel pactum sceleris, richiedendosi substrati più o meno complessi a seconda del tipo dei delitti-scopo progettati.
Non potrebbe allora non convenirsi sulla elementarità o rudimentalità della organizzazione necessaria nel caso di specie per la natura stessa dei delitti oggetto del programma criminoso, riducendosi l'organizzazione ai soli aspetti riguardanti, per così dire, la vita dell'associazione in sè considerata, quali, fondamentalmente, la fissazione dell'entità e delle modalità dei conferimenti per il raggiungimento degli scopi criminosi (denari necessari per la corruzione, di volta in volta raccolti dal IO dai vari associati per essere consegnati al AN dopo l'assegnazione dell'appalto); la definizione e la spartizione dei compiti (assegnazione degli appalti da parte dell'amministratore provinciale;
coordinamento del gruppo con indicazione dei lavori da assegnare da parte di IO); la fissazione di riunioni con cadenze periodiche ai fini deliberativi (adunanze annuali per gli accordi sull'attribuzione dei singoli appalti e sui ribassi da praticare).
6.3. - Si deve, infine, rilevare l'infondatezza del motivo di ricorso con il quale ZI censura la logicità della motivazione nella parte in cui non terrebbe conto degli indizi favorevoli agli imputati solo perché contrari ad una diversa verità processuale già ricostruita. La sequenza logica dei concetti esposti dai giudici in proposito non è quella prospettata dal ricorrente. La CO d'appello di Torino non ha fatto un cattivo uso delle regole che disciplinano la prova logica. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata conclude un ragionamento con cui si critica la prospettazione di una difesa che, nel tentativo di dimostrare l'insussistenza dell'associazione per delinquere, aveva usato la tecnica dell'argomentazione per assurdo, affermando che se i ricorrenti avessero voluto dar vita al sodalizio criminoso avrebbero utilizzato il sistema dell'"offerta più vicina alla media di tutte le offerte valide" (art. 1, lett. "c", della legge 2 febbraio 1973, n. 14) che avrebbe consentito di escludere matematicamente gli estranei al "cartello".
È non v'è chi non veda come nella ipotesi prospettata si sia assolutamente al di fuori degli schemi della prova logica che deve pur sempre basarsi su fatti (dai quali dedurre l'esistenza del fatto da provare) e non su mere congetture o su ipotesi.
7. Vanno, infine, esaminati i motivi di ricorso che attengono alla specifica posizione di alcuni ricorrenti.
7. 1. - Per quel che riguarda i ricorsi di CO e CO, non hanno fondamento i motivi con i quali costoro si dolgono della mancata assoluzione per i reati di turbata libertà degli incanti per il periodo rispettivamente successivo al 5 ottobre 1992 e al 13 ottobre 1991, date alle quali risalgono gli ultimi episodi contestati. È vero che il capo di imputazione non è formulato con la massima precisione perché la contestazione giunge per tutti gli imputati fino all'aprile 1993 mentre per molti di essi, e in particolare per i ricorrenti di che trattasi, gli episodi si esauriscono in precedenza, come emerge dai dati contenuti nei tabulati allegati alle singole imputazioni di corruzione.
Per CO e CO è evidente che la consumazione dei reati di turbata libertà degli incanti si arresta alle date sopra riportate e quindi nessuna assoluzione doveva essere pronunciata per il periodo successivo.
Per quanto riguarda il secondo motivo va considerato che CO e CO non possono dolersi di essere stati condannati ad una pena superiore a quella degli imputati che hanno patteggiato in appello, ai quali si sarebbe riservato un inammissibile trattamento di favore non previsto dalla legge. La motivazione della sentenza è congrua perché agli imputati che hanno patteggiato non è stata riconosciuta una diminuente ma un trattamento sanzionatorio che, ad insindacabile giudizio dei giudici di merito, tiene conto del loro comportamento processuale.
7.2. - Sono infondati anche i motivi proposti da LI. Tale ricorrente non può dolersi della illogicità della motivazione con la quale la CO d'appello lo ha riconosciuto comunque responsabile dei reati ascrittigli in quanto il fatto che egli sia subentrato al padre nella direzione dell'azienda non toglie nulla alla sua responsabilità per essersi adeguato al sistema: per le ragioni dette non può mutare il titolo del reato da corruzione in concussione solo perché i meccanismi criminosi erano stati avviati molti anni prima da IO.
Neppure può aver fondamento la censura in forza della quale egli avrebbe dovuto essere assolto per i reati commessi prima dell'aprile del 1989, data alla quale egli aveva ottenuto il primo appalto. Il capo di imputazione considera pienamente tale situazione perché se si vedono i tabulati annessi alle singole imputazioni per i reati di corruzione si constata che il primo reato gli è contestato nell'aprile 1989. Nessuna assoluzione doveva pertanto essere pronunciata prima di tale data perché nessuna imputazione era stata sollevata per il tempo ad essa anteriore.
Del minor periodo di apporto al sodalizio criminoso la sentenza tiene conto ai fini della pena, e se al LI non è stata inflitta una pena più bassa ciò è dovuto motivatamente al fatto che tale ricorrente ha conseguito appalti di entità superiore ad altri (si veda la motivazione della sentenza di primo grado fatta propria dai giudici di appello).
7.3 - Va infine respinto l'analogo mezzo proposto da ZI sulla sua personale posizione. Non è esatto che i giudici non abbiano motivato sul punto della sussistenza del reato di concussione anziché di quello di corruzione, pur riconoscendosi che tale imputato era subentrato nel gruppo solo nel 1988. Nella sentenza impugnata (pag. 21, secondo capoverso), laddove si fa riferimento alla posizione di AZ, si ha cura di precisare: a) che non può mutare il titolo del reato da corruzione in concussione solo per essere entrati in un secondo momento nel gruppo (posto che tale reato non può comunque configurarsi nella specie), e b) che l'"argomento vale anche per gli altri appellanti", quindi anche per la posizione di ZI.
8. in conclusione, dichiarata l'irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, vanno ritenuti inammissibili i ricorsi di IO e di SC mentre vanno rigettati tutti gli altri. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e SC e IO anche al pagamento della somma di lire 1 milione ciascuno in favore della Cassa delle ammende. AL deve essere altresì condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, Provincia di Alessandria, liquidate in lire 3 milioni di cui lire 500.000 per spese.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibili i ricorsi di IO ER e SC BR. Rigetta i ricorsi degli altri imputati. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il IO e il SC anche al pagamento della somma di lire 1 milione ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Condanna AL PE alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia di Alessandria, liquidate in complessive lire 3 milioni, di cui lire 500.000 per spese oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1998