Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In tema di usura, lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique).
Commentario • 1
- 1. Mutuo: Quando è usura?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2021
Approfondimenti Indice: A. Premessa: nozioni generali A.1 La natura giuridica del reato di usura A.2 Lo stato di bisogno nel reato di usura A.3 La cd. "mediazione usuraria" 1. La natura usuraria del mutuo 2. Il primo orientamento (cd. restrittivo) 3. Il secondo orientamento (cd. estensivo) 4. La decisione delle Sezioni Unite 4.1 Le conseguenze dell'usurarietà degli interessi in mora 4.2 Gli effetti concreti 4.3 La questione delle rate a scadere 4.4 La commissione di estinzione anticipata A. Premessa: nozioni generali L'usura è un reato previsto dall'art. 644 del codice penale e punisce il soggetto che "presti" soldi ad un altro, facendo leva sul suo stato di bisogno ed ottenendone in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2008, n. 45152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45152 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 1667
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA IO - rel. Consigliere - N. 32972/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CC IO, n. il 23.11.56;
avverso l'ordinanza del 3.7.08 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. IO Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Longis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1- Con ordinanza del 3.7.08 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23.6.08 dal GIP presso il Tribunale di Benevento nei confronti di DE CC IO per i delitti di usura ascritti ai capi C e C1. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato per il tramite del proprio difensore.
Il DE CC lamenta violazione degli artt. 125, 273 e 292 c.p.p. per omessa esposizione delle fonti di prova a suo carico in relazione ai fatti di usura ascrittigli, atteso che i giudici del riesame in realtà non avevano integrato la motivazione sul punto del tutto carente dell'o.c.c., con conseguente nullità in parte qua dell'ordinanza impugnata;
si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale del riesame, pur basandosi unicamente sulle dichiarazioni accusatorie delle parti offese, ha omesso di vagliarne criticamente l'attendibilità, limitandosi a mere apodittiche affermazioni circa l'esistenza di positivi riscontri documentali (in realtà neutri perché attestanti soltanto l'esistenza di rapporti economici fra le parti), immotivatamente privilegiando l'ipotesi accusatoria rispetto a quella difensiva;
denuncia, ancora, violazione dell'art. 644 c.p. per omessa motivazione circa la configurabilità del delitto di usura con particolare riferimento allo stato di bisogno delle parti offese e all'attività da loro svolta, circostanze pur contestate con riferimento all'art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, n. 4;
infine prospetta violazione dell'art. 274 c.p.p. per avere l'impugnata ordinanza apoditticamente motivato con mera espressione di stile circa la proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto alla gravità dei fatti e all'idoneità della misura rispetto allo scopo, trascurando invece che i fatti di usura contestatigli erano risalenti nel tempo e che il DE CC era assolutamente incensurato e dedito a lecita attività lavorativa.
2- Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulle valutazioni operate in punto di fatto dal provvedimento impugnato, che con esauriente motivazione ha condiviso con il GIP il giudizio di attendibilità delle parti offese, la cui deposizione è stata analiticamente vagliata con esame scrupoloso, logico ed argomentato, persino con fin troppo prolissa enunciazione delle fonti di prova e dell'esatto tenore delle dichiarazioni accusatorie, dalle quali si evince altresì che le parti offese svolgevano attività d'impresa.
A ciò sono stati aggiunti riscontri derivanti da intercettazioni telefoniche (riscontri pur non necessari, avendo la deposizione della parte offesa piena dignità di prova).
Quanto allo stato di bisogno, basti ricordare che esso - secondo nota ed antica giurisprudenza dalla quale non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi - sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o comunque limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso.
Sempre in virtù di antica e consolidata giurisprudenza la prova della sussistenza dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni (non genericamente usurarie, ma) particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007;
Cass. rv. n. 174967), come avvenuto nel caso di specie. Nè è esatta l'affermazione secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente privilegiato l'ipotesi accusatoria rispetto a quella difensiva (della quale, peraltro, il ricorso non dà neppure conto adeguato): è noto infatti nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004). L'ordinanza impugnata appare altresì ampiamente ed adeguatamente motivata in ordine alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, in ragione non soltanto della gravità e della reiterazione dei fatti addebitatigli, ma anche del rischio di inquinamento probatorio desunto dall'avvicinamento posto in essere dal DE CC (di cui il provvedimento in esame da espressamente atto) nei confronti dei soggetti usurati affinché rendessero dichiarazioni mendaci, considerazioni - queste - la cui prevalenza sul decorso del tempo, sulla dedotta incensuratezza e sullo svolgere il DE CC una lecita attività lavorativa appare sicuramente immune da illogicità.
3- Ex art. 616 c.p.p. la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008