Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 5
CASS
Sentenza 25 marzo 1993

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L'art. 722 cod. pen. che per talune contravvenzioni in materia di giuoco d'azzardo stabilisce che "è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati" prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna. Invero, con l'uso dell'avverbio "sempre" tale norma ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell'art. 240 comma secondo cod. pen., e non invece stabilire l'obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento.

Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 cod. pen. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).

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  • 1Diritto Amministrativo
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  • 2Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …

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  • 3Confisca del profitto in caso di prescrizione del reato: la Corte
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui segnaliamo, la Corte d'assise d'appello di Milano – intervenendo come giudice del rinvio – ha confermato un provvedimento di confisca del profitto del reato, disposto ai sensi dell'art. 240 co. 1 c.p., in un caso nel quale il procedimento a carico dell'imputato si era concluso in appello con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dopo che era intervenuta in primo grado una sentenza di condanna. La Corte ha pertanto ritenuto applicabile il principio di diritto che le Sezioni Unite Lucci[1] hanno affermato in relazione alla confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 1 c.p. e del prezzo e profitto ai sensi …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …

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  • 5Cassazione penale sez. VI, 15/02/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 25/05/2023), n.23062
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Varese, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'indagata C.S. (non ricorrente) e dal coniuge P.M. (terzo interessato ricorrente) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio il 5 settembre 2022, ha annullato il predetto provvedimento per difetto del periculum in mora. Nella specie, il sequestro preventivo è stato operato sul denaro presente sul conto corrente cointestato all'indagata ed al coniuge e su una quota di proprietà di un immobile. Si contesta a C., in qualità di direttrice, (Omissis), della farmacia comunale (Omissis), e, quindi, incaricata di pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 5
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5
Data del deposito : 25 marzo 1993

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