Sentenza 25 marzo 1993
Massime • 2
L'art. 722 cod. pen. che per talune contravvenzioni in materia di giuoco d'azzardo stabilisce che "è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati" prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna. Invero, con l'uso dell'avverbio "sempre" tale norma ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell'art. 240 comma secondo cod. pen., e non invece stabilire l'obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento.
Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 cod. pen. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).
Commentari • 15
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RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Varese, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'indagata C.S. (non ricorrente) e dal coniuge P.M. (terzo interessato ricorrente) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio il 5 settembre 2022, ha annullato il predetto provvedimento per difetto del periculum in mora. Nella specie, il sequestro preventivo è stato operato sul denaro presente sul conto corrente cointestato all'indagata ed al coniuge e su una quota di proprietà di un immobile. Si contesta a C., in qualità di direttrice, (Omissis), della farmacia comunale (Omissis), e, quindi, incaricata di pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presid. N. 5
1.Dot. Arnaldo VALENTE Consigliere
2. " Giovanni CAVALLARI Consigliere REGISTRO GENERALE
3. " AS OJ " N. 14054/92
4. " CO MA "
5. " AO DENN "
6. " CO RD "
7. " AN TI "
8. " Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RL AN, n. 19.3.1929 a S. AN;
2) NO AN, n. 11.6.1934 a Marcianise;
3) AN AN, n. 22.8.1933 a S. AN;
avverso la sentenza in data 6.7.1990 emessa dalla Corte Appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giorgio LATTANZI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN RL, AN NO e AN AN hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 luglio 1990 con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per amnistia il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, del quale i tre ricorrenti erano stati imputati con numerose altre persone, ed ha confermato la confisca del denaro esposto nel giuoco, disposta dal giudice di primo grado a norma dell'art. 722 c.p.. I ricorrenti hanno denunciato la "erronea applicazione della legge penale ... in relazione agli art. 240 e 722 c.p." ed hanno sostenuto che "l'art. 722 c.p. richiamato dalla Corte di appello di Napoli per ordinare la confisca anche del denaro esposto nel gioco è applicabile solo nel caso di condanna, anzi ha sempre come indispensabile presupposto la condanna".
La terza sezione penale ha rilevato che nella giurisprudenza della Corte di cassazione vi è un contrasto sull'applicabilità dell'art. 722, ultima parte, c.p. nel caso di proscioglimento per amnistia ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Effettivamente esiste un contrasto sul significato da attribuire alle parole dell'art. 722 c.p.: "È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati": da un lato è stato affermato che la "formula avverbiale ... rivela testualmente il carattere obbligatorio della confisca anche in caso di proscioglimento" e che "la stessa non sarebbe stata necessaria nel contesto normativo se la misura patrimoniale fosse stata dal legislatore ritenuta conseguente solo alla pronuncia di condanna" (Sez. III, 10 febbraio 1988, Gambino, n. 4244); dall'altro invece si è detto che "l'uso dell'avverbio 'sempre' ... non può essere interpretato nel senso della confisca anche quando non venga pronunciata condanna, ma deve esserlo invece nel senso che, in caso di condanna, la confisca, del denaro e degli arnesi, è in ogni caso obbligatoria" (sez. IV, c. c. 24 febbraio 1965, Santieri). A parere delle Sezioni unite è la seconda l'interpretazione da preferire;
infatti è da ritenere che rispetto alle cose collegate con il giuoco d'azzardo l'art. 722 c.p., con l'avverbio "sempre", abbia inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, dal momento che, come queste Sezioni unite hanno avuto di recente occasione di affermare (sent. 19 dicembre 1992, Bissoli), il denaro esposto nel giuoco e gli arnesi ed oggetti ad esso destinati non rientrano nella previsione dell'art. 240, comma 2, c.p.. Con ragione la già ricordata sentenza Sez. IV, 24 febbraio 1965, Santieri, ha rilevato che la disposizione dell'art. 722 c.p. sulla confisca non è contenuta in un comma autonomo ma segue, nello stesso comma, quella sulla pubblicazione della sentenza, la quale, esordendo con le parole: "La condanna per alcune delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti", induce a ritenere che anche la confisca, di cui si parla in seguito, presupponga una pronuncia di condanna. Inoltre è significativo che le parole dell'art. 722 c.p.: "è sempre ordinata la confisca" sono identiche a quelle che all'inizio del comma 2 dell'art. 240 c.p. stanno ad indicare una situazione di obbligatorietà, che solo nei casi indicati nel n. 2 dello stesso comma 2 è espressamente destinata ad operare "anche se non è stata pronunciata condanna". È da aggiungere che la confisca da disporsi nel caso di proscioglimento costituisce una misura limite e perciò dovrebbe essere prevista dalla legge in termini non equivoci, anziché con un avverbio altre volte impiegato solo per negare quella discrezionalità che altrimenti sarebbe spettata al giudice. Ciò posto, non può attribuirsi alle parole usate nell'art. 722 c.p. un significato diverso da quello che generalmente si ritiene esse abbiano nell'art. 240 c.p., il quale contiene le disposizioni generali sulla confisca, e si deve quindi concludere che l'art. 722 c.p. prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna e che dunque l'avverbio "sempre" non sta a significare che la misura deve essere disposta anche nel caso di proscioglimento e in particolare nel caso di estinzione del reato.
È questa però solo una prima conclusione, che non esaurisce il tema proposto con i ricorsi: dopo avere stabilito che nel caso in esame la misura non può ritenersi legittimata dalla disposizione speciale dell'art. 722 c.p. rimane da chiedersi se la legittimazione non possa tuttavia farsi derivare dalle norme generali sulla confisca. Infatti, c'è un'altra questione che ha dato luogo a decisioni contrastanti: è quella incentrata sul combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma 2, c.p., che secondo una parte della giurisprudenza renderebbe applicabile la confisca nel caso di estinzione del reato. Questa giurisprudenza, muovendo dalla considerazione che l'art. 236, comma 2, c.p. rende inoperanti, rispetto alla confisca, le disposizioni dell'art. 210 c.p., e che quindi non vi sono ostacoli all'applicazione della misura di sicurezza nel caso di estinzione del reato, arriva ad affermare che di conseguenza anche in questo caso può essere ordinata la confisca;
aggiunge questa giurisprudenza che ciò è possibile "in tutti i casi di confisca, compresi quindi quelli nei quali la confisca è facoltativa" e che "la confisca è subordinata all'esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente reato" (Sez. III, 7 giugno 1982, Campari, in Giust. pen., 1983, c. 551; conforme Sez. III, 8 gennaio 1980, Schiavo, in Cass. pen. Mass. ann., 1981 p. 1007, n. 869).
Altre decisioni sono state però di parere opposto, ed hanno affermato che "il principio, desumibile dal combinato disposto degli art. 210 e 236 c.p., secondo il quale l'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, si riferisce solo alle cose oggettivamente criminose, a quelle, cioè, di cui sono vietati in modo assoluto la fabbricazione, l'uso, la detenzione, il porto o l'alienazione" (Sez. I, 26 ottobre 1987, Tripoli, in Cass. pen., 1989, p. 582, n. 506; conforme Sez. VI, 24 gennaio 1983, Moneta, in Giust. pen., 1983, c. 385).
Anche rispetto a questo contrasto è il secondo indirizzo quello da condividere, perché l'art. 236, comma 2, c.p. si limita ad indicare le disposizioni sulle misure di sicurezza personali che sono applicabili alle misure di sicurezza patrimoniali (contribuendo a delinearne la disciplina complessiva), ma non è diretto a stabilire i casi in cui queste misure possono essere disposte. I casi di confisca sono previsti dall'art. 240 c.p. e da varie disposizioni speciali, come quella dell'art. 722 c.p., ed a queste disposizioni deve farsi capo per stabilire di volta in volta se la misura presuppone la condanna o può essere disposta anche in seguito al proscioglimento, sicché non è fondatamente sostenibile che, solo perché l'estinzione del reato (essendo inapplicabile all'art. 210 c.p.) non è astrattamente incompatibile con la confisca, questa può
essere disposta anche in seguito al proscioglimento, benché sia prevista da una disposizione che richiede specificamente la condanna.
Se si considera che l'art. 240, comma 1, c.p., nel dare al giudice il potere di ordinare "la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto", esordisce con le parole: "Nel caso di condanna", e fa di questa una condizione per l'applicazione della misura patrimoniale, ci si convince che il combinato disposto degli art. 236 e 210 c.p. non può operare in modo da annullare la condizione, rendendo possibile la confisca anche nel caso di proscioglimento per estinzione del reato. In altre parole, se è vero che l'estinzione del reato non "impedisce l'applicazione" della misura di sicurezza, è pure vero che l'applicazione deve essere resa possibile dalle norme che regolano specificamente la misura, e che se invece questa applicazione non è possibile non lo può diventare solo perché essa in via generale non è esclusa.
Quindi nei casi dell'art. 240, comma 1, e comma 2, n. 1, come in quello dell'art. 722 c.p., essendo richiesta la condanna, la confisca se il reato è estinto non può essere disposta, mentre a una diversa conclusione deve pervenirsi nel caso dell'art. 240, comma 2, n. 2, che impone la confisca anche nel caso di proscioglimento. Né si può dire che questa interpretazione renderebbe inutile l'art. 236, comma 2, nella parte in cui ha reso inapplicabile alla confisca l'art. 210 c.p., sia perché in mancanza della disposizione dell'art. 236, comma 2, si sarebbe potuto ravvisare nell'estinzione del reato (analogamente a quanto avviene per altre misure di sicurezza) un ostacolo alla confisca pure nei casi in cui ne è espressamente prevista l'applicazione in seguito al proscioglimento, sia perché avrebbero inciso sulla confisca anche l'amnistia impropria e le cause di estinzione della pena, che invece così sono state rese inoperanti.
D'altro canto, per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e sotto questo aspetto è evidente la differenza tra i casi dell'art. 240, comma 2, n. 2, e gli altri, perché l'art. 240, comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali in genere non richiedono accertamenti anomali rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato. Deve pertanto concludersi che con ragione i ricorrenti hanno denunciato l'errore in cui è incorsa la corte di appello quando, dopo aver applicato l'amnistia, ha confermato la confisca delle cose sequestrate a norma dell'art. 722 c.p.. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa alla conferma della confisca e l'annullamento, per l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dai tre ricorrenti, va disposto anche nei confronti degli altri coimputati non impugnanti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, nei confronti dei ricorrenti e, per l'effetto estensivo, dei coimputati non impugnanti. Roma 25 marzo 1993.