Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 4
La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati "fine" dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti.
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen. è irrilevante la durata della operatività dell'associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale, trattandosi di reato di pericolo che postula soltanto l'esistenza di una associazione che, attraverso il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordinamento, persegua un programma di sovversione dell'ordine democratico.
L'aggravante del fine di terrorismo, prevista dall'art. 1 legge 6.2.1980, n. 15, è compatibile con il delitto previsto dall'art. 270 bis cod. pen. posto che la formulazione di questo fa riferimento ad "atti di violenza con fini di eversione", e non menziona affatto il fine di terrorismo, che non è perciò elemento costitutivo del reato ma circostanza aggravante.
Possono assumere rilievo probatorio in un procedimento gli elementi già considerati in altro procedimento, relativo ad un reato concorrente dal quale l'imputato è stato assolto, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione ed anzi trattandosi di fatti certi e provati, in quanto coperti da un giudicato, e quindi utilizzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/1998, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 10.2.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Romano " N. 142
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " UL NA " N. 36666/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) CA CL, nato a [...] il [...];
2) NE MA RC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Cagliari in data 7 maggio 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno Ranieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del CA per rinuncia e per il rigetto di quello dello NE.
Uditi i difensori Avv. Fabio Dean del Foro di Perugia, Avv. Angelo Fiore del Foro di Latina.
Fatto e Diritto
A seguito di formale istruzione, il G.I. presso il Tribunale di Nuoro rinviava a giudizio, con numerosi altri coimputati, assolti poi nel corso del giudizio di primo grado, gli attuali ricorrenti per rispondere davanti a quella Corte di Assise dei seguenti reati:
il CA e l'NE:
a) del delitto p. e p. degli artt. 110, 112; n. 1, 81, 416, 270 bis e 306 c.p. per aver promosso, costituito ed organizzato e comunque partecipato, il CA anche da latitante, ad una associazione armata denominata M.A.S. (Movimento armato Sardo) con lo scopo di commettere più delitti e atti di violenza ai fini dell'eversione dell'ordine democratico. Acc.to in AM, TT e Nuoro nel 1983 e fino al 22 agosto - capo 1.
b) Del delitto p. e p. degli artt. 289 bis e 630 c.p. per aver sequestrato a scopo di estorsione e dell'eversione dell'ordine democratico FO RE e MU RI, in agro di Siniscola, dal 2 al 10 agosto la MU e dal 2 al 22 agosto il FO, ricavandone lire 500.000.000 - capo 27.
c) Del delitto p. e p. dell'art. 614 c.p. per violazione del domicilio, ai fini di commettere il sequestro, dell'abitazione dei coniugi FO - MU - capo 29.
d) Del delitto di cui agli artt. 582, 585 per aver cagionato, il fine di commettere il sequestro, lesioni personali a FO RE guarite in quindici giorni - capo 29.
e) del delitto p. e p. dell'art. 610 c.p. per aver costretto la MU a vergare un manoscritto contenente la richiesta di riscatto - capo 30.
f) Del delitto p. e p. degli artt. 110 e 628 c.p. per aver rapinato un'autovettura Ritmo - capo 31.
g) Del delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 l. 497/74 - detenzione e porto illegali di armi comuni e da guerra - capo 32.
h) Del delitto p. e p. 612 per aver minacciato il Brig. Degli AA.CC- capo 33.
Il solo CA;
A) del delitto ex 56 e 610 c.p. - tentativo di violenza privata in danno di AL AL - capo 7 di Nuovo e AM fino al 15 - 6 - 83;
B) del delitto p. e p. degli artt. 575, 577 n. 3 e 4, 576 n. 1 e 61 n. 6, per aver, con premeditazione, cagionato il 15 - 6 83 in AM la morte di AL CL, esplodendogli contro fucilate a pallettoni - capo 6.
C) porto e detenzione di armi - capo 8.
D) detenzione di sei cartucce per fucile - capo 9.
E) contravvenzione di esplosione di arma da fuoco in pubblico - capo 10.
F) detenzione e porto in luogo abitato di fucili e di pistole. G) danneggiamento di finestre e portone dell'abitazione di AL ET e dell'auto di AL AR - capo 3:
H) della contravvenzione di esplosione di arma da fuoco in pubblico. I) 414 c.p. apologia del reato degli omicidi AL, AL e De RU - capo 5.
L) artt. 110, 575, 577 n. 3 e 4 e 6 c.p. omicidio in danno di AL Gonario - capo 11 in AM, 20 - 6- 83.
M) porto e detenzioni di due fucili da caccia - capo 12. N) contravvenzione di detenzione di sette cartucce - capo 13. O) esplosione di arma da fuoco in centro abitato - capo 14. P) porto e detenzione di pistola e bomba a mano - capo 16. Q) rapina in Dorgali, il 5 luglio 1994 di una autovettura - capo 17. R) sequestro di persona di TT AL, MA ZI ed altri - capo 18.
S) violenza passato in danno di TT AL - capo 19. T) 110, 575, 577, 1^ c. n. 3, c.p. per aver cagionato, per vendetta e con premeditazione, la morta di OS IO, esplodendogli contro colpi di pistola (capo 15). In Dorgali, 5-7-83.
U) detenzione e porto illegale di una pistola Beretta calibro 6,35 - capo 20.
V) detenzione di otto cartucce calibro 6,35 - capo 21. Z) ricettazione della pistola di cui sopra di una carta di identità provento di furto. Acc. in S. Spirito di Bari il 4-11-83. In esito al dibattimento di primo grado, con sentenza 8-6-1988 la Corte di assise di Nuovo dichiarava CA CL colpevole del reato di associazione eversiva di cui all'art. 270 bis c.p. con l'aggravante di cui all'art.1 L. 6-2-80, n. 15, dell'omicidio di OS IO e reati connessi (capi 15, 16, 17, 18 e 19), del porto e della detenzione abusiva della pistola cal. 6,35 rinvenuta nel borsello trovato lungo la tratta ferroviaria per Foggia il 4-11-83 e della ricettazione della pistola e della carta di identità rinvenuta nel borsello (capi 20 e 22), nonché del sequestro FO e reati connessi (capi 27, 28, 29, 30, 31, e 32); NE MA colpevole del solo reato di associazione eversiva aggravata come per il CA;
e, con le attenuanti generiche per entrambi, prevalenti per il CA sulle contestati aggravanti, esclusa quella di cui alla Legge n.15/80, condannava il CA alla pena di ventisei anni di reclusione e lo NE a quella di sette anni reclusione, con la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena per entrambi.
Assolveva, invece, tutti gli altri imputati dei reati loro ascritti ed, in particolare, l'NE dal sequestro FO e reati connessi per non aver commesso il fatto ed il CA dagli omicidi AL e AL e reati connessi per insufficienza di prove e dei fatti realizzati in AM (capi 2, 3, 4, 5) per non aver commesso il fatto.
Infine dichiarava non doversi procedere nei confronti del CA per essere i reati estinti per prescrizione in relazione a varie contravvenzioni concernenti le armi e per il reato di minacce gravi ed aggravate in danno del Brig. IN (capo 33).
Si gravavano il P.M. ed entrambi gli imputati indicati in epigrafe e, con sentenza del 5-7-94, la Corte di assise di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - assolveva i predetti prevenuti per non aver commesso il fatto da tutti i reati per i quali era stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna o assoluzione con diversa formula, eccezion fatta, relativamente al CA, per il delitto di ricettazione della pistola cal. 6,35 e del modulo della carta di identità (capo 22) per cui, escluse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in due anni e 10 mesi di reclusione e lire 2.000.000 di multa, mentre per il reato di porto e detenzione della stessa pistola (capo 20), concessa l'attenuante di qui all'art.5 Legge n. 895/67, dichiarava non doversi procedere per essere estinto il reato per amnistia e confermava la estinzione per prescrizione in ordine alla contravvenzione di detenzione di cartucce per pistola (capo 21).
Contro la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - che ne chiedeva l'annullamento nella parte in cui aveva assolto il CA e l'NE per non aver commesso il fatto da tutti i reati per i quali in primo grado era stata pronunciata condanna o assoluzione con formula diversa. Con sentenza 27-2-1995 la Corte di Cassazione annullava quella 5-7-94 della sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari nei confronti di CA CL e di NE MA RC limitatamente al reato di associazione eversiva di cui al capo 1 e nei confronti dello stesso CA anche in ordine ai reati di cui ai capi 27, 28, 29 ,30, 31, 32, e 33 (sequestro FO - MU e reati connessi), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Cagliari.
In particolare, quanto la posizione dell'NE, escludeva anzitutto la violazione dell'art. 477 comma I, c.p.p. 1930 (sulla cui base la corte di merito aveva assolto l'imputato per violazione del principio di correlazione per la sentenza e l'accusa), ritenendo che l'NE avesse avuto effettiva conoscenza che l'associazione a lui contestata concerneva anche fatti protrattisi dopo il 22 agosto 1983 (data di liberazione del dr. FO), benché non indicati nel capo di imputazione, essendogli stato in particolare contestato che con il CA aveva commesso il successivo sequestro GA - LI, per cui tale contestazione, anche se utilizzata come prova del reato di sequestro ai danni dei coniugi FO, non poteva non essere considerata nella sua materialità come contestazione della protrazione della associazione eversiva dopo l'agosto 1983, tanto più che sugli stessi fatti, che dimostravano la permanenza del reato associativo anche dopo l'agosto 1983 (il sequestro GA - LI fu attuato il 19-11-83 e fu rivendicato dal MAS con un volantino fatto ritrovare in un bar il 12-1-84), l'NE si era difeso ampiamente offrendo una propria versione degli stessi. La stessa Corte di Cassazione escludeva pure la preclusione derivante dalla sentenza istruttoria irrevocabile emessa il 27 giugno 1987 dal Tribunale di Latina - che a detta della Corte di Assise di Appello aveva reso operante nel caso il principio del "bis in idem" -, rilevando che tra l'associazione di cui all'art. 416 c.p. contestata davanti al Tribunale di Latina, e quella di cui all'art. 270 bis c.p. non vi era un rapporto di specialità, presupponente la unicità del bene protetto, essendo al contrario le due associazioni differenti sia per la struttura che per il bene aggredito (nel primo caso costituito dall'ordine pubblico e nel secondo caso, invece, dalla personalità internazionale dello Stato), per cui si trattava di reati autonomi per i quali poteva parlarsi soltanto di concorso di reati, così come avviene fra l'associazione eversiva di cui all'art.270 c.p. ed il reato di banda armata di cui all'art. 306 c.p..
Quanto alla posizione del CA ed alla sua partecipazione al sequestro FO e reati connessi, veniva, con la menzionata sentenza 27-2-95, accolto il ricorso del P.G. sotto il profilo della omessa considerazione di elementi di decisiva rilevanza risultanti dallo stesso provvedimento impugnato che, se presi in esame, avrebbe potuto portare a diversa conclusione, quali la omessa valutazione di un indizio grave ed univoco proveniente dallo stesso imputato (si trattava della confidenza, riportata a pag. 42 della sentenza della Corte di Sassari, fatta dal sequestratore ON al dr. FO circa una insegnante di TT che aveva conosciuto nel carcere di Nuoro dove era stato detenuto, indicata come LI o IN AL, ma il cui nome doveva ritenersi falso e che doveva invece identificarsi in EL NE, sorella di MA RC NE, che era stata in realtà la insegnante del CA presso il carcere di Nuoro e nella abitazione della quale il CA si era recato, dopo la sua scarcerazione, per farle visita) che sembrava dimostrare la identità tra CA e ON, in quanto quest'ultimo aveva riferito un fatto accertato della vita del CA che soltanto costui poteva conoscere, a meno che non si volesse ipotizzare l'esistente di un'altra persona, con le stesse identiche caratteristiche del CA, compresi anche i suoi ricordi carcerari, quale autore del sequestro FO.
Pertanto, non essendosi ritenuta concludente la motivazione della sentenza impugnata sul punto, la stessa, per quanto già esposto, veniva limitatamente annullata, rimettendo, tra l'altro, alla Corte di rinvio la valutazione di tale indizio, insieme a tutti gli altri acquisiti e da valutare sia singolarmente che congiuntamente, tenendo conto delle prospettazioni difensive dell'imputato, onde stabilire - anche ai fini del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. - se si potesse giungere, sulla base di un giudizio logico, alla affermazione di responsabilità di CA CL.
Gli atti venivano, pertanto, rinviati alla Corte di Assise di Appello di Cagliari, la quale, con sentenza del 7-5-1996, così provvedeva:
in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Nuoro in data 8-6-1988, escluse per CA le attenuanti generiche, confermava la condanna di NE MA RC alla pena di anni sette di reclusione e alle pene accessorie per il reato p. e p. dell'art. 270 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 1 della L. 2-6-1980 n. 15, di cui al capo 1 della rubrica;
condannava CA CL per il reato p. e p. dell'art. 270 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 1 della legge 6-2-1980 n. 15, di cui al capo 1 della rubrica e per i reati di cui ai capi 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della rubrica - ritenuta la continuazione fra gli stessi reati e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Latina in data 17-11-1987, confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13-2-1989, divenuta irrevocabile, all'aumento di pena di anni ventuno di reclusione;
rideterminava la pena complessiva in quella di trenta anni di reclusione, fermo restando le pene accessorie già irrogate dal giudice di primo grado.
Conferma la sentenza 8-6-88 in ordine alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 33.
Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati indicati in epigrafe, deducendo:
CA CL:
1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto;
2) Erronea applicazione della legge penale.
Ed invero la sentenza di annullamento, pur esprimendo apprezzamento per le considerazioni del ricorrente Procuratore Generale, aveva affermato che le stesse si risolvevano in una richiesta di valutazione delle risultanze probatorie in relazione agli omicidi OS e AL. Aveva però ritenuto fondato il ricorso in ordine al sequestro FO - MU, aveva ritenuta viziata la sentenza impugnata dal P.G. per mancata considerazione di un elemento che, se fosse stato preso in esame, avrebbe portato a diversa conclusione e che ad ogni modo sarebbe stato "di rilevanza tale che la sua omissione rendeva viziato il ragionamento seguito dalla corte territoriale". L'elemento in questione, che avrebbe potuto dimostrare la identità tra il CA ed il sequestratore ON, era stato individuato nel fatto che il citato imputato aveva riferito al dr. FO di aver conosciuto nel carcere di Nuoro, ove era stato detenuto, una maestra di TT, certa LI AL, alla quale era rimasto affezionato. Il CA, nel carcere di Nuoro, aveva però avuto come maestra EL NE, sorella del coimputato MA RC ed alla stessa ebbe a fare visita, dopo la scarcerazione, nella sua abitazione di TT. Di conseguenza si era ipotizzato, e tanto costituiva grave indizio ai fini della citata identità, che la confidenza dello ON si riferisse alla NE, di cui però il predetto aveva fornito un nome evidentemente falso. LI AL, però era realmente esistita, la stessa aveva effettivamente insegnato nel carcere di Nuoro e tra i suoi allievi non vi era mai stato CA CL, circostanza questa che, per il suo contenuto negativo, avrebbe dovuto levare qualsiasi valore all'indizio ipotizzato nella sentenza di annullamento.
La Corte di rinvio, invece, pur risultando già acquisite agli atti le circostanze di cui sopra, ne aveva rinnovato i relativi accertamenti, pervenendo ai medesimi risultati negativi già evidenziati dalla sentenza annullata della quale, poi, effettuava una decisa critica, affermando che la stessa si era limitata ad esaminare gli indizi a carico del CA soltanto singolarmente, omettendo quell'esame globale che costituisce il momento decisivo della valutazione della prova indiziaria, mentre, per contro, la Corte di Sassari aveva osservato con rigore i principi in esame, operando una scrupolosa disamina di ogni singolo indizio;
per poi effettuare un esame in ordine alla concordanza e concludenza degli stessi, prospettandosi - a differenza della sentenza di rinvio - anche interpretazioni alternative a quella accusatoria che aveva in pratica tolto qualsiasi valore agli stessi, perché non gravi, ne' precisi e concordanti, stante la genericità del termine "canestrino" usato in diversi centri del nuorese, la irrilevanza della struttura fisica dell'ON corrispondente in linea di massima a quella del CA, ma anche a quella di numerosissimi giovani della zona, la incertezza dei sequestrati in ordine alle inflessioni e dal tono di voce dei loro carcerieri, nonché di innumerevoli contrasti sussistenti tra risultanze istruttorie interpretate nel giusto significato dalla Corte di Sassari, ma in senso opposto da quella di rinvio che avesse operato in violazione dei principi che regolano i criteri della prova.
In proposito, infatti, evidenzia il ricorrente contraddizioni insanabili tra elementi accertati e altri contrari ritenuti in sentenza (insussistenza minacce nei confronti del Brig. IN;
ricognizione negativa di voci registrate alle quali era stato dato un significato opposto;
conversazioni telefoniche illogicamente interpretate alla luce del successivo esito degli atti ricognitivi;
dichiarazioni della sig.ra FO circa il giorno in cui l'ON le prospettò un affare (poi risultato consistere nel riciclaggio di denaro proveniente dal sequestro GA) ove "una cosa va bene", in quanto il giorno della telefona, quella di Natale, il riscatto GA era già stato pagato il che non poteva essere riferito dall'ON se costui si fosse dovuto identificare anche nel "Riccardo" che aveva ritirato il danaro;
risultanze del tutto negative della perizia grafica inconciliabile con le dichiarazioni del dr. FO) elementi che, a detta del ricorrente, levavano qualsiasi valore agli indizi elencati in sentenza il cui apprezzamento, una volta chiarito l'equivoco relativo alla AL, si risolveva in una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in difetto di vizi di ordine logico - giuridico. NE MA RC:
1) Nullità dell'impugnata sentenza, in quanto il giudice di rinvio aveva l'obbligo di prendere in esame i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione e decidere in specie in ordine al terzo motivo di gravame. La Corte di Appello non aveva assolto a tale obbligo, per cui la relativa sentenza andava considerata nulla per violazione dell'art. 475 n. 4 cpp 1930 sia per difetto di motivazione, sia perché il dispositivo non conteneva alcuna pronuncia in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 306 cp. 2) Nullità della sentenza in ordine al riconoscimento della sua penale responsabilità cui la Corte del merito era pervenuta sulla base dell'erronea valutazione dei singoli indizi, senza procedere al necessario raccordo e alla valutazione globale, indizi tratti dal processo GA - LI e da quello FO - MU, dal sequestro dei quali egli era stato assolto con formula ampia (per non aver commesso il fatto) per cui la valutazione degli stessi indizi doveva avvenire solo in quel quadro.
I giudici di merito, inoltre, avevano tentato di retrodatare la conoscenza tra il CA e l'NE allo scopo di ravvisare nell'operato di quest'ultimo quell'impianto organizzativo c.d. tecnico logistico necessario per l'operatività del MAS, omettendo di considerare che tale organizzazione aveva operato in Sardegna per breve termine (20-6-83/22-8-83), per cui, stante la limitazione della sua attività alla sola isola, non era pensabile che essa si procurasse una base in continente.
Esso NE, poi, era già stato riconosciuto responsabile di favoreggiamento per l'ospitalità concessa al CA all'epoca del sequestro GA, per cui il relativo procedimento doveva rimanere separato da quello in esame, ne' era possibile attingere dal primo elementi utilizzabili nel secondo con un totale travisamento della realtà processuale al solo scopo di attribuirgli la paternità del volantino di rivendicazione dei due sequestri che fu fatto ritrovare, in copia, in un bar di Nuoro il 12-1-84. Tanto era già stato valutato nel primo procedimento come era stato valutato il rinvenimento nella sua abitazione delle chiavi della valigetta contenente parte del riscatto e di armi, nonché il rinvenimento della sua autovettura a bordo della quale vi era detta valigetta, elementi che non portavano al riconoscimento della sua personale responsabilità circa le detenzioni in parola ma a quella del CA che se l'era assunta, il che aveva trovato anche riscontro nel possesso, all'atto del suo arresto, di una pistola Unique di cui parte del munizionamento trovavasi pure nella valigetta sequestrata. Esso NE, inoltre, era stato assolto con formula piena da tutti i reati fine, ed in particolare del sequestro con finalità di terrorismo perpetuato ai danni dei coniugi FO - MU. Era stato poi assolto anche dal sequestro GA, per cui esclusa per quest'ultima la riconducibilità al MAS non era possibile ravvisare nella sua residua attività, considerata di favoreggiamento e di riciclaggio, i reati fine dell'associazione sovversiva. La Corte del merito, quindi, a suo avviso, aveva omesso di operare una valutazione globale dei fatti e di esaminare gli elementi a lui favorevoli e, senza tener conto delle sue prospettazioni difensive e dei motivi di appello, aveva considerato indizi gravi degli elementi privi del tutto di tale requisito e, inspiegabilmente, gli aveva attribuito un ruolo di organizzatore del tutto inesistente. L'impugnata sentenza, quindi, andava considerata nulla per assoluto difetto di motivazione in proposito.
3) Irrituale contestazione dell'aggravante ex art. 1 L. 6-2-80 n. 15 che aveva comportato anche un certo calcolo della pena. La stessa, inoltre, avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto già costituente elemento del reato contestato.
Anzitutto va dato atto che il CA, con dichiarazione resa nella forme di legge in data 28 ottobre 1997, ha rinunciato al ricorso il quale, quindi, va dichiarato inammissibile ex artt. 589 e 591 cpp.. Del tutto infondati, poi, sono i motivi di ricorso dell'NE. Ed invero, quanto alle doglianze elencate sub 1), va rilevato che buona parte di esse, in particolare quelle con cui il ricorrente si duole di un omesso esame di sue deduzioni, sono chiaramente inammissibili per estrema genericità delle stesse le quali, anche ove interpretate in modo estensivo, nessun ulteriore contributo potrebbero portare alla decisione, posto che, come emerge dal contenuto della impugnata sentenza, la Corte del merito ha, con massimo scrupolo e diligenza, approfondito nei minimi particolari il materiale probatorio, dando poi, con la sua pregevole motivazione, concreta ed esauriente risposta a tutte le prospettazioni difensive. Infondate, sono le censure - sempre elencate sub 1) - concernenti la dedotta violazione dell'art. 475 c.p.p. 1930 e quella attinente al terzo motivo di appello dell'Avv. Fiore, fatto proprio anche dall'Avv. Dean, che, in pratica, costituisce una ripetizione della prima con l'aggiunta di una richiesta di assoluzione dei reati di cui agli artt. 416 e 306 cp con la formula "perché il fatto non sussiste".
In proposito, infatti, la Corte di Assise di Appello, pur dando atto che nel dispositivo della sentenza di primo grado non vi era stata alcuna formale pronuncia in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 306 cp compresi, unitamente a quello di cui all'art. 270 bis stesso codice, nella prima parte dell'imputazione contestata col capo 1), cioè in quella dedicata alla indicazione delle disposizioni di legge sostanziale penale applicabili, ha però rilevato l'assoluta irrilevanza della mancata specifica pronuncia sulle citate previsioni normative, osservando correttamente e logicamente, con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, che una pronuncia implicita in proposito vi era stata, in quanto il primo giudice, trovandosi di fronte ad un'indicazione normativa plurima, ma con una contestazione in fatto che si attagliava alla previsione normativa di cui all'art.270 bis c.p., aveva scelto la previsione normativa corretta,
tralasciando le altre due, pervenendo in tal modo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) come l'associazione espressamente contemplata nella citata norma.
La valutazione non si presta quindi a censure, neanche sotto l'aspetto della dedotta violazione dell'art. 475 c.p.p. 1930, posto che, anche a voler ipotizzare una nullità conseguente all'omissione denunciata, estensibile - secondo il ricorrente - anche al decreto di citazione per il giudizio di rinvio, non si vede quale concreto interesse avrebbe l'NE a farla valere. Ed invero, in caso di omessa decisione su alcune fattispecie criminose contemplate, unitamente ad altra per cui vi sia stata decisione, nel medesimo capo di imputazione, la sentenza non sarebbe certo nulla in toto, ma solo relativamente ai reati per i quali si è verificata l'omissione, alla quale nullità, d'altra parte, sarebbe in teoria possibile ovviare con un nuovo giudizio sul punto.
Comunque, come giustamente evidenziato dalla Corte del merito, l'eccezione in questione non era neanche proponibile in sede di rinvio stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 544 3^ comma, c.p.p. 1930 in forza del quale una nullità, anche se assoluta, in corsa nei precedenti giudizi di merito, non è proponibile nei giudizi di rinvio.
Nè maggior pregio, poi, hanno le prospettazioni difensive del ricorrente relative al riconoscimento di responsabilità effettuato nei suoi confronti dai giudici di merito.
In proposito, infatti, va anzitutto evidenziato che la Corte del merito ha, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, dimostrato la esistenza, in Sardegna, di una associazione eversiva denominata M.A.S., la cui prima manifestazione si era avuto nel giugno 1983 (omicidio AL), che si era assunta lo scopo precipuo non solo di sovvertire l'ordinamento costituzionale, ma anche di utilizzare finalità di terrorismo: trattasi di un convincimento desunto da numerosi elementi certi, incomputabili e più che concludenti (omicidio di AL CL fratello di un collaboratore di giustizia, rivendicato dal MAS con lettera al quotidiano "La Nuova Sardegna" con la quale si preannunciava la continuazione della "Campagna Peci", minacciando di sterminare tutti i pentiti, come preannunciato anche dalle "Brigate Rosse" per fermare l'estendersi del fenomeno della collaborazione;
omicidio AL Gonario del 20-6-83, definito "delatore prezzolato" nella rivendicazione effettuata mediante volantini con i quali il MAS si attribuiva anche la paternità degli omicidi dei fratelli De RU, uccisi rispettivamente il 28-2-82 ed il 3-3-83 in AM, imbrattamenti di case, autovetture e manifestini mortuari del AL e del AL con scritte inneggianti al M.A.S.;
esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'abitazione della vedova di AL Gonario, nonché sulla autovettura di AL AR sulla cui carrozzeria venne vergata la scritta "M.A.S - Infame";
ingiunzione al giornalista Piras del "La Nuova Sardegna" di pubblicare integralmente un manifestino rivendicando le uccisioni del AL e del AL;
uccisione dell'ex Carabiniere OS IO, avvenuta il 5-7-83, rivendicata dal MAS con successivo volantino avente il titolo "Bollettino di Guerra del 9-7-83, con inclusa la risoluzione strategica n. 1, in cui, oltre a rivendicare l'omicidio del OS ed a fare riferimento alla testimonianza da lui resa nel procedimento penale relativo al sequestro Rosas, si annunciava il potenziamento logistico dell'organizzazione, la prosecuzione della campagna di eliminazione dei delatori e si forniva l'esatto numero di matricola della pistola cal. 7,65, marca Unique, rapinata alla moglie del OS all'atto dell'omicidio dello stesso;
sequestro, effettuato in territorio di Siniscola il 2-8-83, del dr. RE FO e della di lui moglie RI NN MU, sequestro attribuitosi dal M.A.S. con volantino rivendicando anche l'omicidio di certo EL IA, volantino con cui veniva subordinata la liberazione del dr. FO - per il cui rilascio erano già stati consegnati 500 milioni - all'integrale diffusione dello stesso tramite gli organi di stampa e radio televisivi;
sequestro di AN GA e del di lei figlio GI LI, consumato il 19-11-83 in Aprilia;
rivendicazione del detto sequestro, unitamente a quello FO, tramite un volantino fatto ritrovare in un bar di Nuoro il 12-1-84 nel quale si affermava che i fondi estorti attraverso le azioni anzidette sarebbero stati utilizzati per la realizzazione degli obiettivi propri del M.A.S. e si rinnovava la consueta sequela di minacce per i traditori, i responsabili del mantenimento del potere statale, i giudici, ecc.), elementi dai quali appunto emergeva che più individui si erano associati, proponendosi il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico, il che, considerando che episodi di violenza erano stati ripetutamente attuati per finalità dichiaratamente eversive (sintomatico in proposito il contenuto delle varie rivendicazioni di omicidi e sequestri in cui il programma del M.A.S. era sintetizzato nella liberazione dell'isola dal dominio imperialista italo americano, nella distribuzione di ricchezza in maniera diversa da quella capitalistica, nel diffondere la liberazione di tutto il proletariato prigioniero, nel colpire ed annientare i responsabili del potere statale) e che all'uopo era stata predisposta una struttura organizzativa munita, come si dirà a proposito della posizione del ricorrente NE, di armi, denaro, mezzi di copertura e alloggi vari, ha consentito ai detti giudici di ravvisare la sussistenza di tutti gli estremi del delitto ex art. 270 bis c.p.. Nè, d'altra parte, contro tale soluzione, rilevanza di sorta può assumere l'osservazione del citato ricorrente secondo cui il breve lasso di tempo di operatività del MAS e la limitazione della sua attività all'isola rendevano impensabile la costituzione di una base in continente e la sussistenza del reato.
In proposito, infatti, è sufficiente rilevare che la maggiore o minore durata del rapporto associativo è irrilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270 bis cp., posto che questo rientra nella categoria dei reati di pericolo e postula soltanto la esistenza di una associazione che abbia il fine di eversione dell'ordine democratico, con il compimento di atti di violenza, strumentalmente diretti, per ciò, alla realizzazione di detta finalità e quindi del programma di sovversione che costituisce il pericolo previsto dalla norma incriminatrice. Ma nel caso in esame l'attività del MAS andò ben oltre il semplice accordo per quanto esposto già punibile, si protrasse per circa otto mesi (dall'omicidio AL del 13-6-83 all'arresto dei prevenuti indicati in epigrafe avvenuto il 10-2-84), si estese anche all'atto per facilitare il funzionamento dell'associazione - il che, d'altra parte formò oggetto di rivendicazione - e si esternò nei numerosi atti di violenza sopra indicati che per la loro concretezza, attualità e ferocia "dimostrativa" erano e sono stati correttamente considerati rivelatori del proposito eversivo fra l'altro dichiarato e più enfatizzato e pubblicizzato dallo stesso MAS.
La valutazione della Corte del merito circa la sussistenza della citata associazione eversiva non merita, quindi, censura di sorta come ne va esente in relazione alla ritenuta rituale contestazione della aggravante di cui all'art. 1 L. 6-2-80, n. 15, e alla affermata compatibilità della stessa con il reato in argomento. Ed invero, quanto alla contestazione, risulta dagli atti del dibattimento di primo grado (f. 224 retro del verbale di udienza) che essa avvenne ritualmente il 10-5-88 ad opera del Presidente, così come richiesto dal P.M., presenti - tra altri - gli imputati detenuti CA, NE, CA. Sussistente, perciò, sul punto la dedotta nullità.
Quanto alla seconda questione, va rilevato che la detta aggravante, per stessa disposizione del primo comma dell'art. 1 sopra citato, non si applica allorché la finalità di terrorismo o di eversione sia elemento costitutivo del reato.
E allora, per accertarne la compatibilità al reato in esame, occorre individuare con esattezza gli elementi necessari - e nello stesso tempo sufficienti - ad integrare lo stesso, facendo riferimento alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice, per cui, all'uopo, non è ammissibile la considerazione di elementi che non figurino nella previsione legislativa. In proposito, inoltre, va premesso che la finalità di terrorismo e quello di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce, infatti, finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quelle che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento Costituzionale (Cass. I, sent. n. 11382 del 5-11-87). Orbene, chiarito che i fini di eversione e di terrorismo sono ben diversi, ne consegue che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'aggravante in parola deve considerarsi - come ritenuto dalla Corte del merito - compatibile con il delitto ex art. 270 bis c.p., posto che la formulazione di questo fa riferimento ad atti di violenza con fine di eversione e non menziona affatto il fine di terrorismo, che non è perciò elemento costitutivo del citato reato, bensì circostante aggravante.
Essa, inoltre, si attaglia proprio al caso in esame in cui il fine di terrorismo del MAS risultava evidente nel suo tentativo di terrorizzare operatori o collaboratori di giustizia per ostacolarne il funzionamento, come nell'influire, con gli stessi mezzi indiscriminatamente utilizzati di violenza estrema, sul funzionamento delle istituzioni. Tanto premesso, accertata cioè la reale esistenza ed operatività dell'associazione eversiva in parola, la Corte del merito si è premurata di approfondire e valutare la posizione dell'NE che, a pieno titolo, ha ritenuto inserito nel MAS come associato - organizzatore. In proposito il detto giudice è pervenuto all'espresso giudizio di responsabilità attraverso un ragionamento logico e approfondito, basato su una serie di elementi certi ed incontestabili ai quali, in forza anche di una corretta valutazione effettuata ai sensi dell'art. 192/2^ comma cpp 1989, è stato attribuito un giusto ed inequivoco significato pienamente probante. Ai fini della validità di una prova indiziaria e della sua valutazione, deve invero rilevare e precisare che quest'ultima, presuppone in caso di pluralità degli indizi, che gli stessi abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza, tali da far pervenire, secondo criteri di rigida conseguenzialità logico - giuridica, alla ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza in modo da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione;
occorre poi che gli stessi vengano valutati globalmente, perché è dalla loro connessione che può scaturire quella piena certezza che nessuno di essi, singolarmente, potrebbe generare.
Ora la Corte del merito, sollecitata in ciò anche dalla sentenza di rinvio ha correttamente e scrupolosamente applicato i suindicati criteri di valutazione, osservando esattamente che i numerosi elementi acquisiti (conoscenza diretta del CA almeno dal settembre 83, conoscenza della partecipazione del coimputato al sequestro GA - LI, alloggio dato al predetto - unitamente all'altro latitante ED - nella sua abitazione, rinvenimento in quest'ultima dell'originale del volantino con cui il MAS aveva rivendicato i sequestri FO e GA - LI, rinvenimento nel suo garage di una valigetta 24 ore - appositamente da lui acquistata proprio in concomitanza con la fine del sequestro GA - LI - contenenti le armi [due pistole di cui una rapinata al Gen. LI] e munizioni varie, rinvenimento nello stesso luogo di un borsone contenente L. 290 milioni provenienti dal sequestro GA utilizzazione di denaro proveniente dal riscatto pagato dai GA da depositare in parte sui suoi conti bancari ed in parte spendeva per acquistare un'auto o per cambiare assegni altrui, procacciamento di un alloggio al Terminillo al CA ove lo aveva condotto personalmente - andandolo a prendere a Roma e dove era poi andato a trovarlo, dopo aver firmato personalmente il contratto di locazione col nome della sua fidanzata, arresto di esso NE in Foligno mentre era insieme al ED che aveva alla cintola una pistola cal. 38 carica ed era in possesso di un borsone contenente, tra l'altro, la somma in contanti di L. 186.700.000 composta da banconote provenienti, per l'80% dal riscatto pagato dai GA - LI, rinvenimento nella sua abitazione delle due chiavi della valigetta 24 ore contenenti le armi) non solo avevano fornito la prova - indiscutibile perché basata su dati ricavati da una sentenza passata in giudicato - di un suo coinvolgimento nella vicenda GA - LI, da cui era emersa una sua responsabilità per i delitti di cui agli artt. 648 bis e 378 cp, l'ultimo dei quali estinto per prescrizione ma che gli stessi valutati sia singolarmente che nel loro complesso, avevano dato la dimostrazione certa della partecipazione di esso NE all'associazione al capo 1). Detti elementi, difatti, già di per sè, per la loro concludenza ed univocità, dimostravano che il materiale rinvenuto nel suo garage apparteneva ed era nella esclusiva disponibilità dell'NE, posto che la "Mini Minor" in cui furono rinvenute la borsa col denaro e la valigetta apparteneva al predetto ricorrente il quale, inoltre, era l'unico ad avere le chiavi della valigetta e del locale, chiavi che non risultava neanche consegnate al CA, che all'atto del rinvenimento aveva già abbandonato l'abitazione del coimputato da una decina di giorni, giacché lo stesso non ne aveva alcun duplicato;
dimostravano ancora che i due attuali ricorrenti si conoscessero da tempo (almeno dal settembre 83) e che l'NE, che pure non ignorava il vero nome del coimputato, lo chiamava ON, cioè con il nome di battaglia dallo stesso assunto in occasione del sequestro FO - MU, come chiamava MA il ED Angelo Giuliano, il che denotava una comune frequentazione di un medesimo gruppo "di battaglia"; denotavano che l'NE, il quale si era iscritto all'ordine dei medici proprio nel 1983, aveva subito aperto ben quattro studi dentistici con attrezzature, collaboratori ed inservienti, aveva notevoli disponibilità di mezzi e denari;
che lo stesso, subito dopo la conclusione del sequestro GA - LI aveva ospitato nella sua abitazione di Foligno i latitanti CA e ED con i quali aveva avuto contatti telefonici, poi aveva personalmente preso in fitto l'appartamento al Terminillo per il CA ed aveva frequentazioni varie con il predetto e con l'altro latitante insieme al quale fu poi arrestato.
Di qui, quindi, la logica conseguenza tratta dalla Corte del merito dell'esperito esame globale ed unitario dei citati elementi, che l'NE, il quale aveva adibito la sua abitazione e la pertinenza della stessa a vero e proprio covo del M.A.S., nel quale soggiornavano latitanti si celavano proventi di sequestri di persona, nonché parte dell'archivio e delle armi dell'associazione, aveva assunto in questa la precipua funzione di assicurare l'impianto organizzativo c.d. tecnico - logistico, che era in grado di assicurare al meglio, sotto il profilo della sicurezza e della segretezza, a causa della copertura offerta della sua attività professionale. E tale conclusione, già di per sè logica e corretta trovava altresì conferma e conforto in un ulteriore elemento, di per sè decisivo, consistente nel rinvenimento nello studio dell'NE di alcune copie di giornali sardi che davano notizie del sequestro GA - LI, nonché dell'originale del volantino rivendicante questo sequestro e quello FO - MU, che, proprio perché originale, non poteva essere custodito che da un membro del MAS avente una posizione di grande rilievo in seno all'associazione, posizione esattamente ravvisata in quella di organizzatore, motivatamente attribuita all'NE in considerazione dei compiti da lui svolti all'interno del Movimento (amministratore del covo, custodia di documenti importanti, custodia del patrimonio e delle armi dell'organizzazione, rifugio ai latitanti) che sono proprio quelli caratteristici dell'organizzatore.
Nè contro la su esposta soluzione possono avere valore di sorta le residue deduzioni del ricorrente richiamato sub 2), trattandosi di prospettazioni irrilevanti o infondate.
Ed invero che gli elementi presi in esame nel presente procedimento fossero stati già valutati in quello relativo al sequestro GA - LI non costituiva certo una preclusione ad una loro valutazione ulteriore ai fini dell'accertamento di un reato concorrente, trattandosi anzi di elementi e fatti certi e provati in quanto coperti da un giudicato, quindi utilizzabili. Che poi l'NE non fosse stato condannato per reato fine dell'associazione è, a sua volta circostanza del tutto irrilevante, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine , cui un associato può partecipare o meno, per cui la prova della partecipazione all'associazione si può dare come nella specie, con altri mezzi e modi, diversi dalla prova in ordine alla commissione dei reati fine.
Quanto, poi, alla preclusione che si assume derivante dall'avvenuto riconoscimento della responsabilità del citato ricorrente in ordine al reato di favoreggiamento (poi estinto per prescrizione), la stessa non è minimamente ipotizzabile, in quanto il delitto di cui all'art.270 bis cp. annovera tra i suoi elementi essenziali circostanze del tutto diverse da quelle contemplate nell'art. 378 cp, anzi del tutto estranee a questo, quali la struttura organizzativa, la violenza e le sue finalità, che rendono le due fattispecie distinte e concorrenti. Evidente, pertanto, l'infondatezza dei motivi del ricorso dell'NE che va perciò rigettato.
Le soluzioni come sopra adottate comportano la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido delle spese processuali e del CA altresì al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma di denaro che si stima equo quantificare in L. 100.000=.
P.Q.M.
Visti gli artt. 524 e segg. cpp 1930, dichiara inammissibile il ricorso di CA CL per sopravvenuta rinuncia;
rigetta il ricorso di NE MA RC;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il CA altresì a versare alla Cassa delle Ammende la somma di L. 100.000= (centomila).
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998