Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/1998, n. 3241
CASS
Sentenza 10 febbraio 1998

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La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati "fine" dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti.

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen. è irrilevante la durata della operatività dell'associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale, trattandosi di reato di pericolo che postula soltanto l'esistenza di una associazione che, attraverso il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordinamento, persegua un programma di sovversione dell'ordine democratico.

L'aggravante del fine di terrorismo, prevista dall'art. 1 legge 6.2.1980, n. 15, è compatibile con il delitto previsto dall'art. 270 bis cod. pen. posto che la formulazione di questo fa riferimento ad "atti di violenza con fini di eversione", e non menziona affatto il fine di terrorismo, che non è perciò elemento costitutivo del reato ma circostanza aggravante.

Possono assumere rilievo probatorio in un procedimento gli elementi già considerati in altro procedimento, relativo ad un reato concorrente dal quale l'imputato è stato assolto, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione ed anzi trattandosi di fatti certi e provati, in quanto coperti da un giudicato, e quindi utilizzabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/1998, n. 3241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3241
    Data del deposito : 10 febbraio 1998

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