Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 26085
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

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Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.Lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 26085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26085
    Data del deposito : 16 giugno 2005

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