Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.Lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 26085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26085 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/06/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1432
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013475/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) IU MI N. IL 20/10/1958;
avverso SENTENZA del 13/01/2003 GIUDICE DI PACE di PORDENONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice di pace di Pordenone ha assolto ZI MI ("per non aver commesso il fatto") dal reato di minaccia contestato come commesso in danno di Basha Palush, in quanto neppure all'esito del dibattimento è stata "raggiunta la prova" della colpevolezza dell'imputato, tanto più essendo stata negata l'acquisizione dell'atto di querela. Il P.M. ricorrente denunzia che, in tal modo, è rimasta violata la previsione di cui all'art. 507 c.p.p., per mancato esercizio da parte del giudice del potere di assumere di ufficio nuovi mezzi di prova, secondo richiamati specifici precedenti giurisprudenziali, precisati anche in riferimento ad ipotesi di "assoluta inerzia" (probatoria) da parte della pubblica accusa".
Il ricorso - sostenuto dal solo motivo di "violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche" - è inammissibile. Invero, il P.M. ricorrente deduce, tra l'altro, che "nell'atto di citazione a giudizio dell'imputato non erano stati indicati testimoni" e che "essendo mancata una richiesta di esame testimoniale" entro il termine di cui all'art. 29, comma 2, D.L.vo n. 274/2000, il giudice ha assolto l'imputato "senza compiere alcuna attività" e senza fare "uso del potere ex art. 507 c.p.p. di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova", così violando tale ultima norma processuale.
Nulla dice, però, il ricorrente circa le prove che, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (recte: art. 32, comma 2, D.L.vo n. 274/2000), sarebbe stato assolutamente necessario disporre d'ufficio da parte del giudice. Nè, peraltro, si duole il P.M. di mancata ammissione d'ufficio di prova sollecitata in sede dibattimentale, anche perché nessuna sollecitazione in tal senso è pervenuta al giudice, così come risulta dalla verifica del processo verbale del dibattimento, il cui esame è consentito a questa Corte alla luce della natura del vizio denunciato. Talché il ricorso è assolutamente generico. Osserva in proposito la Corte che, trattandosi di giudizio dinanzi al giudice di pace, la norma di riferimento è quella di cui all'art. 32, comma 2, D.L.vo n. 274/2000, a mente della quale "terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7". Fatta eccezione per l'ultima parte dell'enunciato normativo - che trova esatta corrispondenza nel comma 1-bis dell'art. 507 c.p.p. - per il resto la norma ricalca pedissequamente quella di cui all'art. 507, comma 1, c.p.p. È, dunque, possibile l'utilizzazione della giurisprudenza formatasi su tale disposizione e si può pertanto ribadire che "anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.Lgs. 274/2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto Smezzo di prova non necessario ai fini della decisione" (Sez. 4 Sentenza n. 45998 del 29/09/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 227369 Cfr. Cass. Sez. 6^ 12 ottobre 2000 n. 12539 RV 218171; Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 2003 n. 4177, RV 227103). Per converso, l'esercizio o mancato esercizio del potere di cui ali art. 507 c.p.p. e sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5^ 16 aprile 1998, n. 5806,
RV 210532), nel mentre, nella concreta fattispecie, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. b), c.p.p. Sennonché, pur volendo intendere tale motivo di ricorso come riferito alla violazione di norme processuali, va ricordato che con quest'ultimo vizio è possibile denunciare soltanto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Cass., 21 maggio 1993, Germanotta, Cass. pen., 1995 657) e l'art. 507 c.p.p. attiene, invece, all'esercizio di potere discrezionale in relazione al quale può essere denunciato soltanto il vizio di motivazione in ordine all'uso o al mancato uso del potere stesso.
Da quanto innanzi esposto discende che il ricorso e inammissibile perché, oltre a mancare di specificità in ordine alla prova che si assume non ammessa, è stato proposto per motivo non consentito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005