Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 17027
CASS
Sentenza 25 marzo 2003

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Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, in numero superiore a tre, si accordino tra loro allo scopo di commettere più delitti mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, senza che risulti necessaria un'organizzazione gerarchica. Peraltro, i compartecipi di un'associazione a delinquere, priva di struttura gerarchica, non possono - per ciò solo - essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi del primo comma dell'art. 416 cod. pen, in assenza di una specifica contestazione, in punto di fatto, circa il ruolo dagli stessi effettivamente svolto all'interno dell'associazione criminale.

Commentario1

  • 1L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenza
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 17027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17027
Data del deposito : 25 marzo 2003

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