Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, in numero superiore a tre, si accordino tra loro allo scopo di commettere più delitti mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, senza che risulti necessaria un'organizzazione gerarchica. Peraltro, i compartecipi di un'associazione a delinquere, priva di struttura gerarchica, non possono - per ciò solo - essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi del primo comma dell'art. 416 cod. pen, in assenza di una specifica contestazione, in punto di fatto, circa il ruolo dagli stessi effettivamente svolto all'interno dell'associazione criminale.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 17027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17027 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento