Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 5117
CASS
Sentenza 22 novembre 2007

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In tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

In tema di colpa, la prevedibilità dell'evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purchè tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell'agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l'agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme preventive vigenti all'epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di gravi malattie connesse all'esposizione nell'ambiente di lavoro con polveri di amianto).

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  • 1Amianto e responsabilità penale: causalità ed
    Stefano Zirulia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Amianto e responsabilità penale: causalità ed
    Stefano Zirulia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Sommario: 1. Il caso “Ferrovie Trento Malè S.p.A.” 2. La rilevanza della natura dose-correlata o dose-indipendente del mesotelioma pleurico nel processo penale per omicidio colposo. 2.1. I dati medico-scientifici ed i loro riflessi sulle categorie giuridiche della causalità e dell'evitabilità dell'evento lesivo. 2.2. Le contrastanti posizioni assunte dalla giurisprudenza. 2.2.1. Le incertezze relative alla scelta della legge scientifica di copertura. 2.2.2. I problemi relativi all'accertamento della cd. causalità individuale. 3. I principi affermati dalla sentenza della Quarta Sezione nel caso “Ferrovie Trento Malè S.p.A.” 3.1. I criteri per la scelta della legge di copertura in contesti …

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  • 3Tumori amianto correlati e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …

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    Nadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 29 gennaio 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 5117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5117
Data del deposito : 22 novembre 2007

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