Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, caratterizzato da un'attività semplificata di raccolta del materiale probatorio, senza necessità di formali provvedimenti di ammissione e di lettura, e comporta che la decisione sia assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione, ma non impedisce che possano essere utilizzati atti acquisiti in precedenza dinanzi al giudice in diversa composizione nel caso in cui le parti presenti non si siano opposte né abbiano esplicitamente richiesto di rinnovare la trattazione.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2016, n. 17146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17146 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
17 1 46 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1245/2016 MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 15193/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RO N. IL 08/10/1972 avverso l'ordinanza n. 1647/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 15/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ENRICA DELEHAYE CHF HA CHIESTO IL RIGETTO DEL KISAKSA Udit i difensor Avv.; R RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, anche ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990, avanzata da OI AL, detenuto in forza di una condanna ad anni quattro, mesi dieci e giorni uno di reclusione per rapina aggravata. Secondo il Collegio, il procedimento di revisione critica del condannato, correlato al rischio di recidiva, era soltanto affermato dallo stesso ma non verificato dagli operatori, atteso il breve periodo di detenzione trascorso (a partire dal luglio 2014); esisteva una coincidenza sospetta del ravvedimento dichiarato con l'inizio della detenzione, cosicché il beneficio doveva ritenersi prematuro. L'istanza di affidamento terapeutico non poteva essere accolta atteso che il programma predisposto, nemmeno verificato dall'UEPE, non appariva idoneo a risolvere la condizione di tossicodipendenza;
il Tribunale ricordava che OI aveva già usufruito di tale misura, senza remissione dalla tossicodipendenza e con la commissione di nuovi reati. In definitiva, la misura alternativa non appariva idonea a portare all'effettiva rieducazione del condannato e a favorire il progresso nel trattamento.
2. Ricorre per cassazione il difensore di OI AL, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. la violazione del principio di immutabilità del giudice stabilito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto un rinvio all'udienza del 30/9/2014 per permettere il completamento dell'osservazione; all'udienza del 15/1/2015, il Collegio, che aveva provveduto con l'ordinanza impugnata, era in diversa composizione. Ciò comportava una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché l'ordinanza di rinvio era strumentale e finalizzata alla decisione sull'istanza. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza e in quello di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione, ma senza impedire che in tale procedimento, nel quale l'attività di raccolta del materiale probatorio avviene in modo semplificato, senza necessità di formali provvedimenti di ammissione e lettura, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014 - dep. 15/05/2014, Said Abd El Salam, Rv. 262258; Sez. 1, n. 9006 del 12/02/2009 - dep. 27/02/2009, Di Perna, Rv. 242891). anche Ma l'infondatezza del ricorso deriva da ulteriori considerazioni. In primo luogo è stato il nuovo Collegio quello che poi ha adottato la decisione impugnata - ad acquisire la documentazione (in particolare la relazione di sintesi) e, quindi, a trattare il procedimento;
alla precedente udienza non vi era stata nessuna "trattazione", essendo stato adottato un rinvio proprio perché venissero acquisiti (e stilati: la relazione di sintesi non era stata ancora redatta) i documenti indispensabili per trattare l'istanza. In secondo luogo, il principio di immutabilità del Giudice, prescritto per il dibattimento e con riferimento alle prove dichiarative in esso assunte, al fine di produrre la nullità assoluta prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la mancanza di consenso delle parti alla lettura e all'utilizzazione delle prove assunte dal Collegio in diversa composizione e, quindi, una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (da ultimo, Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015 - dep. 04/11/2015, Barilari e altro, Rv. 264683). Nel caso in esame il difensore del ricorrente, all'udienza del 15/1/2015 davanti al Collegio in diversa composizione, nulla ha eccepito, né ha avanzato alcuna richiesta di "rinnovazione" della trattazione eventualmente svolta in precedenza. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente MariaAN Di Tomassi Giacomo Rocchi Rak Momor DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2016 IL CANCELLIERE AN AI 4