Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 7337
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

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Massime3

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.

La circostanza aggravante prevista dall'art. 437, comma secondo, cod. pen. (accadimento di infortunio o disastro come conseguenza della rimozione od omissione dolosa delle cautele destinate a prevenirli) è configurabile solo quando gli infortuni o i disastri siano accaduti sul luogo di lavoro in cui le cautele non sono state adottate, e non anche allorché essi abbiano avuto luogo altrove.

Integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno.

Commentario1

  • 1Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 7337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7337
Data del deposito : 21 dicembre 2006

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