Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 3
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 437, comma secondo, cod. pen. (accadimento di infortunio o disastro come conseguenza della rimozione od omissione dolosa delle cautele destinate a prevenirli) è configurabile solo quando gli infortuni o i disastri siano accaduti sul luogo di lavoro in cui le cautele non sono state adottate, e non anche allorché essi abbiano avuto luogo altrove.
Integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno.
Commentario • 1
- 1. Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/01/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 42
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 011712/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI HM;
avverso SENTENZA del 26/10/2004 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza 11/02/2003, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Savona aveva dichiarato il cittadino marocchino ID HM colpevole di duplice omicidio volontario (capo A) ai danni di TO MO ed HE IO - aggravato in entrambi i casi ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e art. 61 c.p., n. 1 e 5, per avere agito per motivi abietti e futili e per avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa da parte delle vittime, e, quanto all'omicidio della HE, anche ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2, per avere agito per procurarsi la impunità dell'omicidio della TO, e ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e art. 61 c.p., n. 4, per avere agito con crudeltà - nonché di sequestro di persona aggravato (capo B) e della contravvenzione di porto abusivo di coltello (capo C), unificati dal vincolo della continuazione, e, con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di 30 anni di reclusione con le pene accessorie di legge.
Il G.U.P. aveva all'uopo ritenuto che la pena su cui applicare la diminuzione per il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2, come modificato con L. 16 dicembre 1999, n. 479 e con D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella L. 19 gennaio 2001, n. 4,
fosse quella dell'ergastolo da irrogare per il più grave omicidio aggravato della HE, mentre aveva escluso la sanzione dell'isolamento diurno perché prevista soltanto, a norma dell'art. 72 c.p., comma 2, nel caso in cui con il delitto comportante la pena dell'ergastolo concorressero altri reati comportanti pene superiori a cinque anni, mentre invece, nella specie, l'aumento per la continuazione era stato contenuto nei cinque anni.
2 - La Corte di Cassazione, con sentenza in data 04/03/2004, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, annullava con rinvio la sentenza del G.U.P., rilevando l'errore di diritto consistente nella erronea applicazione dell'art. 72 c.p., comma 1, poiché l'inasprimento della pena dell'ergastolo, nel caso di più delitti comportanti ciascuno l'ergastolo, doveva avvenire attraverso l'isolamento diurno e ciò anche qualora fosse stata riconosciuta la continuazione poiché, pure ai sensi dell'art. 81 c.p., l'aumento dell'ergastolo inflitto per il reato più grave doveva essere operato, non già aggiungendo alla pena detentiva perpetua una pena detentiva temporanea come la reclusione, bensì inasprendola proprio attraverso la applicazione dell'isolamento diurno.
3 - Il G.U.P., in sede di giudizio di rinvio, con sentenza 13/05/2004, in ottemperanza al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ha applicato l'aumento della pena dell'ergastolo in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi e quindi ha sostituito tale sanzione, ex art. 442 c.p.p., con quella dell'ergastolo.
4 - La Corte d'Assise di Appello di Genova, investita dall'appello dell'imputato che aveva dedotto la illegittimità costituzionale dell'art. 72 c.p., se interpretato secondo la sentenza della Corte di Cassazione, contestata dall'imputato come erronea, ha ritenuto manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili addotti e quindi ha confermato la sentenza impugnata. Ha in particolare rilevato che non esisteva disparità di trattamento, ne' violazione dei principi del giusto processo, fra colui che aveva commesso più omicidi aggravati comportanti l'ergastolo e chi li aveva commessi in continuazione perché in tutti i casi si applicava l'ergastolo con isolamento diurno e che la possibilità di infliggere l'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" come si era qualificato l'imputato, non giustificava un trattamento diverso una volta che il soggetto era diventato maggiorenne, come l'imputato, che all'epoca del fatto aveva superato i 20 anni ed aveva conseguito una maturità ed esperienza ben diversa da quella di un minorenne.
5 - Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo in via preliminare la incompetenza dei giudici di primo e di secondo grado a giudicare un minorenne, per essere esso imputato nato non già nel 1981, come ritenuto nei precedenti gradi del giudizio sulla base di un controllo peritale eseguito al momento del suo arresto, bensì il 15 febbraio 1984, come risultante da due documenti dello stato civile del comune di Dar Old Zidouh prodotti in copia con riserva di produzione in originale. Ha riproposto altresì, in via subordinata, la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p., in particolare in relazione agli artt. 17 e 22 c.p., laddove consentono di irrogare l'ergastolo a soggetti "quasi minorenni", per contrasto con l'art. 27 Cost., comma 3, e art. 31 Cost., comma 2. 5 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile.
7 - Quanto al motivo principale, è vero che il dubbio sull'età dell'imputato può essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 67 c.p.p. e del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8 concernente le disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni e che tale dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell'imputato, fa presumere la minore età. Tuttavia non basta la semplice deduzione dell'interessato, mentre si deve trattare di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede (v. Cass. 28/02/2000, Salii, 1491; Cass. 12/11/1990, Minic Dovar). Ed all'uopo le risultanze di un documento del quale non si riconosce la efficacia identificativa e fidefaciente - indipendentemente da una formale contestazione di falsità - promanando esso da una autorità straniera e non evidenziandosene la provenienza certa, debbono necessariamente cedere agli esiti degli esami radiografici ed antropometrici, che, nel caso in esame, sono già stati eseguiti nella fase delle indagini ed hanno portato ad affermare con certezza che l'imputato, al momento del fatto, era maggiorenne (v. Cass. 23/06/1996, Jovanovic, 194627; Cass. 17/01/1997, Davidovic, 697).
Ciò che può mettere in dubbio la età dell'imputato, in presenza di un quadro radiologico compatibile con una età di diciotto anni al momento del fatto, non può essere infatti neppure un documento di identità all'apparenza autentico, essendo invece necessario che il crisma di autenticità copra non solo la originalità del documento ma anche la corrispondenza del soggetto cui si riferisce il documento all'imputato. Orbene, nel caso in esame, è stata presentata soltanto la fotocopia di una attestato del "carico familiare" di persona avente lo stesso nome dell'imputato ma nata addirittura in altro luogo ed in altra data e cioè un documento che, se in ipotesi veridico ed autentico, potrebbe fare ipotizzare soltanto che nell'intero Marocco esiste un omonimo dell'imputato, ma non certo che l'imputato è nato in [...] luogo ed in data diversa da quelli che egli ha sempre affermato essere stati il suo luogo e la sua data di nascita.
Si deve quindi escludere che vi sia incertezza sull'età dell'imputato così da determinare la declaratoria di difetto di competenza del giudice ordinario.
8) La eccezione subordinata di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p., per contrasto con l'art. 27 Cost., comma 3 e art. 31 Cost., comma 2, è manifestamente infondata.
La tutela accordata all'infanzia ed alla gioventù dall'art. 31 Cost., comma 2, oltre che dalle numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, non appare ostativa della previsione dell'ergastolo per coloro che siano maggiorenni e cioè "adulti" in virtù della legge vigente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168 del 1994 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 c.p. nella parte in cui non esclude la applicabilità dell'ergastolo al minore imputabile e cioè al minore di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, in base alla legge vigente, ma, al contrario, sono state sempre dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'ergastolo e l'isolamento diurno per coloro cha siano maggiorenni, in quanto la dissuasione, la prevenzione e la difesa sociale sono, al pari dell'emenda, alla radice dell'ergastolo e l'isolamento diurno, per la funzione cui adempie e per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità (v. per tutte Cass. Sez. 1^, 08/07/1991 n. 7301). Si è d'altronde rilevato che ormai l'ergastolo, a seguito della entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere concretamente una pena perpetua e pertanto non può dirsi contrario al senso di umanità od ostativo alla rieducazione del condannato. Tali valutazioni possono ripetersi per i cd. " giovani adulti " e cioè i soggetti di età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni, cui il legislatore, in relazione alla loro età giovanile, ha accordato alcuni particolari, comunque limitati, benefici, quali ad esempio un allargamento del limite di pena per la sospensione condizionale (art. 163 c.p., comma 3) ovvero la permanenza nell'istituto penale minorile qualora condannati come minorenni, ma che non per questo cessano di essere adulti, posto che il legislatore ha fissato la maggiore età al compimento dei 18 anni e ciò costituisce un dato certo e nel contempo un limite non superabile. La tutela dell'infanzia deve necessariamente attestarsi su un limite certo di età e non appare ne' irragionevole ne' in contrasto con tale tutela il fatto che il legislatore ne abbia fissato il limite al compimento della maggiore età, che rappresenta per il soggetto l'ingresso nella età adulta con il conseguimento di tutti i diritti, ma anche di tutti i doveri e di tutte le responsabilità che ciò comporta.
9 - Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso conseguono per legge le statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006