Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con motivazione esaustiva e non illogica, aveva escluso il reato di disastro colposo nel caso di una cabina della funivia che, procedendo troppo velocemente, non si era arrestata automaticamente all'arrivo alla stazione ma era andata a cozzare contro il respingente di fine corsa, così determinandosi il ferimento delle diciassette persone a bordo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2015, n. 14859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14859 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 503
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 42274/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
IA TI TR N. IL 26/07/1975;
avverso la sentenza n. 590/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PINEROLO, del 27/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliare Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del PG Cons. Dott. IZZO Gioacchino, per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.6.2011 il Tribunale di Pinerolo, visti gli artt. 444, 129 e 349 c.p.p., assolveva AN ER PE dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) essendo il medesimo estinto per intervenuta remissione di querela.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino deducendo erronea applicazione della legge penale relativamente alla dichiarazione di insussistenza del reato di disastro innominato colposo, contestato all'imputato al capo A). Ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza 1 agosto 2008 n. 327, ha dato una lettura interpretativa costituzionalmente orientata del disastro innominato colposo previsto dagli artt. 434 e 449 c.p.. Per esservi un disastro penalmente rilevante, ha precisato il giudice delle leggi, da un lato, sul piano dimensionale si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone;
senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Sostiene che il giudicante, pur avendo apparentemente richiamato tale decisione, ne ha tratto in modo incoerente conclusioni liberatorie basate su un'apodittica, affermata, insussistenza di entrambe le rilevate condizioni. Il giudice si è impegnato in un'attività riduttiva dei danni subiti dall'impianto e sui costi presunti, ma affatto accertati di ripristino, arrivando cosi a sostenere che l'incidente, come verificatosi, a seguito dell'accertata anche per il giudicante manipolazione della velocità dell'impianto, pur avendo interessato con eventi lesivi anche non trascurabili quasi tutti i 17 passeggeri e i vetturini delle due cabine coinvolte, non sia stato in grado di produrre "effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi", si da determinare un evento anche solo "potenzialmente" idoneo a porre in pericolo la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. L'assunto del giudicante contrasta - secondo il pubblico ministero ricorrente - con la realtà fenomenica del caso e, conseguentemente, non è rispettoso dei principi di diritto sviluppati dalla Corte costituzionale. Secondo il ricorrente è la stessa ricostruzione dell'incidente operata in sentenza a condurre alla qualificazione dell'episodio come disastro: non si è trattato di un urto modesto e con esiti altrettanto modesti per l'impianto e gli utenti. Al contrario, l'impatto ha determinato la demolizione del respingente di fine corsa con tranciamento dei 6 bulloni di diametro di mm. 24 che lo fissavano. Vi è stato un rimbalzo della cabina di qualche metro. Vi è stato il parziale distacco della cabina dalle funi di sostegno. La vettura direttamente coinvolte si è inclinata di 45', rimanendo pendente per metà nella zona antistante fossa della stazione di arrivo. L'impatto è stato tale da riverberare i propri effetti anche sull'altra cabina, che venne ad urtare contro i respingenti nella stazione di valle. Nessun dubbio, poi, sulla potenzialità degli effetti pericolosi per l'incolumità pubblica, dimostrandolo non solo il numero delle persone che hanno subito lesioni e l'entità delle lesioni subite da taluno di tali soggetti: profili che il giudicante minimizza, dimenticando di considerare che proprio la Corte costituzionale, nel valorizzare l'elemento della "potenzialità" del pericolo, ha colto l'occasione di precisare l'irrilevanza a tal fine addirittura dell'essersi poi in concreto verificato l'evento morte o lesioni. In definitiva, erroneamente è stato escluso il reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Occorre preliminarmente ricordare che il sindacato della Cassazione è limitato alla sola legittimità e che nel momento di tale controllo la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. La giurisprudenza della Suprema Corte, anche nella sua massima espressione, ha infatti ritenuto che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. Sez. un. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997); e si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sezioni Unite 30.4.1997, Dessimone).
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente, come risulta dal contenuto del ricorso sopra riportato, non evidenzia, secondo il dettato di legge, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla possibile diversa interpretazione dei dati di fatto accertati, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di merito, l'incidente alla funivia andava qualificato quale disastro. Si tratta, come è evidente, di una diversa valutazione dei fatti, prospettata in assenza di alcuna erronea applicazione di legge o illogicità nella valutazione della realtà fenomenica da parte del Tribunale nell'escludere che il pur grave incidente in oggetto fosse qualificabile in termini di disastro. Ha infatti osservato tale giudice che con il delitto di cui all'art. 449 c.p., il legislatore ha voluto limitare la responsabilità a titolo di colpa alle sole fattispecie nelle quali sia ravvisabile un evento qualificabile in termini di disastro, che, di per sè, secondo massime di comune esperienza, valga a costituire pericolo per la pubblica incolumità; per contro sono eccezionali le ipotesi di anticipazione della tutela alle fattispecie in cui vi sia soltanto pericolo di verificazione del disastro (art. 450 c.p.); ed ha poi ritenuto che le caratteristiche dell'incidente nel quale la cabina della funivia, procedendo troppo velocemente, non si arrestava automaticamente all'arrivo alla stazione a monte ma andava a cozzare contro il respingente di fine corsa, rimbalzando di qualche metro e rimanendo sospesa a circa 6 metri dal suolo con una inclinazione di ca. 45^, in tal modo cagionando il ferimento delle 17 persone a bordo, subito fatte scendere con una scala, fossero tali da escludere la qualificazione dello stesso in termini di disastro innominato, da intendersi quest'ultimo come accadimento diverso da quelli espressamente previsti ma comunque agli stessi omogeneo (Corte Cost. n. 327/2008) e pertanto al pari di questi come "un evento di gravita, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità" (Cass. sez. 4^ 9.3.2009 n. 18977 Rv.241473). La motivazione è corretta avendo fatto applicazione di principi pacificamente accolti secondo cui elementi caratterizzanti il disastro, sono, dovendosi fare riferimento, in assenza di un definizione legale, alla nozione comune, la estensione e la vastità dell'infortunio ed avendo la costante giurisprudenza di questa Corte sempre ribadito la necessità, richiamata anche dalla Corte costituzionale con la già richiamata sentenza, che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sè una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (da ultimo, sez. 4^ 18.1.2012 n. 15444 Rv. 253500).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015