Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/1999, n. 3567
CASS
Sentenza 5 ottobre 1999

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L'obbligo del datore di lavoro di impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie nei luoghi di lavoro, per quanto è possibile, sussiste allorché si accerti che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento, nel senso che il datore di lavoro è obbligato a tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

Il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non può addurre a propria scusa, in caso di inosservanza del detto obbligo, la mancata informazione al riguardo da parte di organi ispettivi o di controllo. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

L'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

Per ritenere la sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'effetto, o evento, consegua dalla causa in termini di alta probabilità. (Fattispecie relativa a morte di un lavoratore per asbestosi in cui si è ritenuto che la esposizione alle polveri di amianto per quattro anni successivi alla contrazione della malattia, durante i quali il datore di lavoro non aveva in alcun modo provveduto a ridurre l'incidenza delle polveri, avesse aggravato la malattia e fosse pertanto in rapporto causale con l'evento).

Commentario1

  • 1Tumori amianto correlati e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/1999, n. 3567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3567
Data del deposito : 5 ottobre 1999

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