Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 4
L'obbligo del datore di lavoro di impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie nei luoghi di lavoro, per quanto è possibile, sussiste allorché si accerti che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento, nel senso che il datore di lavoro è obbligato a tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
Il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non può addurre a propria scusa, in caso di inosservanza del detto obbligo, la mancata informazione al riguardo da parte di organi ispettivi o di controllo. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
L'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
Per ritenere la sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'effetto, o evento, consegua dalla causa in termini di alta probabilità. (Fattispecie relativa a morte di un lavoratore per asbestosi in cui si è ritenuto che la esposizione alle polveri di amianto per quattro anni successivi alla contrazione della malattia, durante i quali il datore di lavoro non aveva in alcun modo provveduto a ridurre l'incidenza delle polveri, avesse aggravato la malattia e fosse pertanto in rapporto causale con l'evento).
Commentario • 1
- 1. Tumori amianto correlati e diritto penaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/1999, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 05/10/1999
1. Dott. Mauro Domenico Lo Sapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N. 2433
3. " Mariano Battisti " est. REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Marzano " N. 48468/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LF LE
avverso la sentenza della corte di appello di Brescia del 30 giugno 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano Battisti
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Gian Antonio Cazzuli e Roberto Bruni che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Crema, con sentenza del 28 febbraio 1995, affermava la responsabilità penale di LF LE - condannandolo, ritenuta la continuazione, alle pene di legge per tre reati di omicidio colposo, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche - articoli 4, lettere b), c), e d), e 21 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in danno di LB AN, deceduta per asbestosi e mesotelioma pleurico in Salvirola (Cremona), il 22 febbraio 1992, di ID OR, deceduto per mesotelioma pleurico in Offanengo (Cremona) il 29 dicembre 1992, e di SA VA, deceduta per mesotelioma pleurico in Salvirola il 13 luglio 1992. Le tre persone decedute erano state dipendenti della ditta I.N.A.R., s.p.a., con sede in Romanengo (Cremona), la cui prevalente attività consisteva nella tessitura di amianto su telai per la produzione di tele, nastri e trecce: l'LE era amministratore unico della società dal 1972.
Il pretore, inoltre, con sentenza 12 febbraio 1996, affermava la responsabilità dell'LE, condannandolo alle pene di legge, per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle stesse norme antinfortunistiche, in danno di UI LA, deceduta per asbestosi in Romanengo il 13 dicembre 1993.
3 - Avverso le due sentenze veniva proposto appello e la corte di appello di Brescia, disposta la riunione dei processi, con sentenza del 30 giugno 1998, in riforma della sentenza del 28 febbraio 1995, assolveva l'LE, dalle imputazioni di omicidio colposo, contestate nel relativo processo, per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza in data 12 febbraio 1996. 4 - La corte di merito concludeva per l'assoluzione per averle riferito il perito - la perizia era stata disposta dalla stessa corte - che "il mesotelioma da asbesto si presenta nell'85% dei casi ad almeno 25 anni dalla prima esposizione" e che "è neoplasia non dose correlata", sicché, "se i tre lavoratori deceduti nel 1992 fossero stati esposti ad inalazioni di fibre da asbesto solo dal 1973, anno in cui l'imputato era subentrato allo zio nella conduzione della società, la patologia non avrebbe potuto avere molte probabilità di svilupparsi così rapidamente da essere clinicamente diagnosticabile già dopo solo 18 - 19 anni dall'inizio dell'esposizione". "Ne conseguiva che, pur non potendosi escludere con certezza ogni responsabilità diretta nell'insorgenza della neoplasia nell'attività lavorativa svolta successivamente al 1973, l'evento neoplastico appariva più probabile nel periodo di iniziale esposizione tra gli anni 1966/1968 e gli anni 1972/1973, mentre era da ritenersi sostanzialmente ininfluente la esposizione all'asbesto successivamente all'insorgenza della neoplasia in assenza di prove scientificamente documentate che lo sviluppo e l'evoluzione della neoplasia possano esserne negativamente condizionati".
5 - Per il decesso per asbestosi della LA non si poteva pervenire, invece, alle stesse conclusioni perché, "se doveva ritenersi che nella eziologia della malattia avevano avuto importanza prevalente i primi anni di esposizione (1959 - 1973) durante i quali la quantità di fibre da asbesto inalata appariva più che sufficiente per giustificare il quadro clinico riconosciuto come Professionale dall'Inail solo nel 1980, doveva riconoscersi, però, secondo il perito, un ruolo significativo, nell'incidere negativamente sulla patologia, anche al successivo periodo di esposizione e, quindi, anche al periodo - 1973/1977 nel quale amministratore unico della società era stato l'LE e nel quale la LA aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa".
6 - Certo il rapporto di causalità tra la prosecuzione dell'attività lavorativa della LA e l'aggravamento della malattia e, dunque, tra quella prosecuzione e l'evento morte, non era meno certa, secondo la corte di appello, la colpa sia generica, sia specifica dell'imputato.
Sul punto la corte di merito osservava, tra l'altro, che, "quanto alla necessità, affermata dall'LE, di un'interpretazione dell'articolo 21 del D.P.R. n. 303/1956 che sia strettamente ancorata e rapportata all'esistenza e al contenuto proprio dei valori - limite legislativamente predisposti e indicati agli operatori del settore (e l'LE aveva sottolineato l'assoluta passività degli organi ai quali istituzionalmente incombeva di acquisire gli esiti della ricerca scientifica e di trasmetterli al destinatario della normativa dal quale non poteva pretendersi che si rendesse edotto in materia), era sufficiente richiamare la giurisprudenza della corte di cassazione, secondo la quale per la sussistenza del reato previsto dall'articolo 21 non è necessaria la inosservanza di eventuali TVL - valori/limite - dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le, concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento".
Ma, ammesso che si dovesse tenere conto dei valori-limite, era emerso - proseguiva la corte che negli anni 1973-1977 "la situazione ambientale dell'I.N.A.R. non era stata per nulla compatibile con il valore/limite - 2ffcm3, e non 5ffcm3 consigliato in quel momento".
7 - L'LE ricorre per cassazione con i due difensori, i quali, nei loro ricorsi, denunciano,
- il primo:
a - "violazione dell'articolo 606, lettera b), in relazione all'articolo 21 d.p.r. n. 303/1956 e 43 c.p., per erronea applicazione della legge penale"
e b - "violazione dell'articolo 606, lettera e), per mancanza e, comunque, per contraddittorietà della motivazione, per vizio logico derivante da palese travisamento del fatto relativamente alla sanzione inflitta";
il secondo:
a - "insussistenza dell'affermato nesso di causalità" e b - "omessa motivazione nonché violazione dell'articolo 133 quanto al trattamento sanzionatorio".
b - Nel primo motivo del primo ricorso si deduce che, per ritenere la colpa, occorre "individuare con esattezza le regole di condotte applicabili al caso concreto, ricavabili dalle conoscenze relative alla tipologia del rischio da prevenire, sicché anche la eventuale generica conoscenza della pericolosità dell'amianto appare del tutto irrilevante in relazione ai parametri adottabili per evitarla". "Occorre, infatti, tener presente il primato della tipicità della condotta e della determinatezza della norma penale, primato ribadito in due sentenze della Corte Costituzionale, nella prima delle quali la Corte si è posto il problema della legittimità costituzionale dell'articolo 24 del D.P.R. n. 303/1956 sotto il profilo, appunto, della determinatezza della norma e, nella seconda, il problema, sotto lo stesso profilo, della legittimità costituzionale dell'articolo 41 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277".
"Se, secondo la Corte costituzionale, là dove, nell'articolo 41, si dice, - quanto all'obbligo del datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione al rumore - che il datore di lavoro è obbligato ad avvalersi delle misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili - espressione che equivale a quella per quanto possibile che si legge nell'articolo 21 D.P.R. n. 303/1956 - è da ritenere che il legislatore, con quelle espressioni,
abbia inteso riferirsi alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive".
Ma, se tutto ciò è vero, "appare ictu oculi che questi principi mal si conciliano con quello affermato dalla sentenza impugnata a pag. 23".
"Secondo la corte di appello, infatti, "l'inosservanza dei c.d. TLV - ovverosia dei valori/limite di esposizione agli agenti chimici - non assurge ad elemento necessario e ciò dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento". "L'affermazione non appare davvero condivisibile se si tiene conto, come risulta dalle carte processuali, che perfino gli organi di controllo e vigilanza hanno ripetutamente ritenuto regolare, la situazione e le condizioni rilevate di volta in volta negli ambienti di lavoro e, secondo una pronuncia del Consiglio di Stato, l'ispettore dell'U.S.L., ove ritenga che i rimedi predisposti dal datore di lavoro non siano idonei a neutralizzare la fonte di rischio accertata nell'ambiente di lavoro, non può limitarsi a contestare all'imprenditore l'inosservanza della norma, ma deve indicare e prescrivere, sotto la sua responsabilità, il rimedio sostitutivo più adeguato e nulla di tutto questo era mai stato riscontrato nell'azienda del ricorrente dive non era stato individuato alcun ipotetico rimedio sino al 1976, epoca in cui la LA aveva contratto la malattia già da tempo".
b - Nel secondo motivo si deduce che è inappagante la motivazione della sentenza in ordine alla richiesta, non accolta, del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla aggravante e, comunque, della riduzione della pena, che l'affermazione della sentenza secondo la quale l'imputato avrebbe dato prova di "un atteggiamento di totale indifferenza e disinteresse nei confronti della integrità fisica dei lavoratori è ampiamente contraddetta dalle risultanze processuali dalle quali si ricavano tutte le iniziative autonomamente prese dall'imprenditore per controllare di volta in volta la situazione e rapportarla ai parametri di volta in volta suggeriti dalla scienza e da tecnica".
a - Nel primo motivo del secondo ricorso si deduce quanto segue:
I - La corte ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento in quanto "anche al successivo periodo di esposizione dovrà e potrà riconoscersi un ruolo significativo nell'influenzare negativamente l'evoluzione della patologia stessa", affermazione che non può essere condivisa perché "sul piano della causalità materiale - tra le esposizioni ad amianto successive all'insorgenza della patologia asbestosica e il decesso della LA - era necessario formulare un giudizio in termini di certezza e non di mera probabilità".
Si censura anche l'affermazione della sentenza che "nulla in atti consentiva di ritenere che l'evoluzione dell'asbestosi avesse raggiunto nel 1972 una soglia tale da non subire più l'influenza delle successive esposizioni", affermazione - si obietta - con la quale "viene sottolineato il difetto di una sorta di prova negativa circa l'insussistenza del nesso di causalità materiale, mentre viceversa occorreva la prova dell'effettiva sussistenza di tale nesso".
II - La corte, inoltre, si sarebbe dovuta rendere conto che in tanto poteva affermarsi la sussistenza del rapporto di causalità in quanto si fosse potuto concludere che l'aggravamento delprocesso morboso e la conseguente anticipazione dell'esito letale era dipeso dal superamento dei limiti di valore TLV, il cui rispetto, viceversa, avrebbe evitato tali conseguenze.
C - Nel secondo motivo si deduce che la corte, nel disattendere il motivo di appello relativo alla entità della pena con l'affermazione che "la sostanziale gravità delle condotte omissive e il protrarsi nel tempo dell'atteggiamento di totale indifferenza e disinteresse nei confronti dell'integrità fisica dei propri operai erano elementi tali da giustificare e confermare il trattamento sanzionatorio", "è incorsa in un palese errore perché gli stessi elementi sono stati considerati due volte, cioè sia per attribuire una particolare valenza alla circostanza aggravante contestata e sia ai sensi dell'articolo 133 c.p.". "Nella determinazione della pena - si aggiunge, lamentandosi il vizio di omessa motivazione - occorreva necessariamente tenere conto della circostanza che alla colpa dell'imputato, nella ipotesi per lui deteriore, poteva essere attribuita non già l'insorgenza della malattia, ma unicamente il suo aggravamento".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo del primo ricorso è infondato.
I - Il problema che il ricorrente sottopone all'attenzione della corte con questo motivo è quello del valore da attribuire alla espressione per quanto possibile che si legge nell'articolo 21 D.P.R. n. 303/1956, norma che impone al datore di lavoro di adottare i provvedimenti idonei ad impedire o ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri per quanto possibile.
Ebbene, il significato di questa espressione altro non può essere che quello che questa suprema corte ha avuto occasione di porre in evidenza in altre pronunce, nelle quali ha detto che la contravvenzione prevista dall'articolo 21 in tanto sussiste in quanto si accerti che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri nel luogo di lavoro allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento (Cass. sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8449). Detto in altri termini, l'obbligo imposto al datore di lavoro dal citato articolo 21 è l'obbligo di tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, di tenere conto delle indicazioni della scienza e della tecnica per quel settore di attività al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali o al fine di ridurre - abbattere finché è tecnicamente possibile - i rischi di infortuni o di malattie professionali.
II - Ma, ciò precisato, non può assolutamente condividersi l'affermazione, già presente nei motivi di appello e che si ripropone nel ricorso, richiamando, a sostegno, anche una pronuncia del Consiglio di Stato, che le conquiste della scienza e della tecnica nel settore debbono essere portare a conoscenza del datore di lavoro - imprenditore dagli organi preposti al controllo del rispetto della legge in tema di infortuni e di malattie professionali. Se, infatti, può dirsi con certezza che è compito proprio degli organi di controllo non solo accertare se la legge sia stata applicata, ma anche indicare all'imprenditore quali siano, in quel momento, le frontiere cui si siano spinte, in materia di infortuni e di malattia professionali, la scienza e la tecnica o l'esperienza di altre aziende del settore, è altrettanto certo che, ove quegli organì non forniscano quelle indicazioni per una qualsiasi delle ipotizzabili ragioni, non per questo il datore di lavoro - imprenditore è esonerato da responsabilità se è venuto meno al suo dovere - obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche o anti malattie professionali. III - Questo obbligo giuridico è imposto al datore di lavoro - imprenditore dalla legge e, per l'esattezza, dalla norma dell'articolo 2087 c.c., definita dalla dottrina come la chiave di volta del sistema o come norma di chiusura, norma secondo la quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
La norma, che è stata oggetto di particolari attenzioni della dottrina, è stata interpretata dalla giurisprudenza in termini che coincidono con gli approdi., sul punto, della dottrina. Una voce di quest'ultima ha posto in luce che con questa norma "si è voluto imporre un onere preciso al datore di lavoro, l'onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze di aziende simili, di individuare, dunque, caso per caso, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza ela tecnica, le misure da adottare in concreto". "Si tratta - aggiunge questa voce - di un onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso e di fare in modo che la protezione sia in ogni caso completa ed efficace".
"È, dunque, certo - prosegue - che non gioverebbe al datore di lavoro obiettare che manca una previsione specifica da parte del legislatore, ché l'articolo 2087 funziona proprio come strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa al caso concreto ed è altrettanto certo che neppure l'adozione delle misure previste esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, restando a suo carico l'obbligo di attenersi a quelle regole di comune prudenza, diligenza e accortezza che sono immanenti all'esercizio di ogni attività che rechi, in sè, un ampio margine di pericolo". "Infine, - precisa - a nulla giova l'inerzia degli organi ispettivi, posto che l'adempimento del dovere di sicurezza non è condizionato all'intervento di essi, ma ha natura funzionale ed autonoma, che sarebbe davvero assurdo che in un sistema così complesso e finalizzato alla tutela di interessi così rilevanti, le carenze degli organi ispettivi dovessero funzionare come esimente per l'imprenditore che non ha osservato quei doveri che la legge, direttamente e senza intermediazioni o condizioni, gli impone". La giurisprudenza di questa suprema corte è stata (sul contenuto dell'obbligo, cfr. Cass. pen., 15 ottobre 1961, in Mass. Cass. pen. 1962, p. 487, n. 763; 3 dicembre 1962, in Giust. pen. 1963, p. 934, 7 marzo 1978, in Mass. Cass. pen. 1978, p. 432, n. 479;
sull'irrilevanza della inerzia degli ispettori o organi di controllo, cfr. Cass 12 giugno 1961, in Mass. Cass. pen., 1961, p. 879, n. 1822;
21 febbraio 1955, in Giust. pen., 1955, 2, p. 353; 1 febbraio 1960, in Giust. pen., 1960, 2, p. 351, n. 601) ed è tuttora negli stessi termini.
"Il datore di lavoro - così Cass. sez. IV, 29 aprile 1955, 2, 505, in ordine al contenuto della norma - deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza".
"Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura". "L'articolo 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni della scienza e della tecnica". IV - Il ricorrente, nel fare l'affermazione secondo la quale sarebbe spettato agli organi di controllo indicargli che cosa avrebbe dovuto fare per impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri, ha anche contestato, dicendo che andava contro i principi sulla determinatezza della pena affermati dalla Corte costituzionale nelle due sentenze citate nel ricorso, la giurisprudenza, cui si è richiamata la corte di merito, di questa suprema corte in tema dei c.d. TLV (valori limite di esposizione agli agenti chimici). Si tratta della giurisprudenza che vuole che "l'inosservanza dei c.d. TLV non assurge al elemento necessario per l'integrazione dei reati di cui agli articoli 20 e 21, D.P.R. n. 393/1956, dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino, comunque, tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento". La contestazione del ricorrente è priva di fondamento. Oltre che la giurisprudenza, anche la dottrina è nel senso che "nell'attuale contesto legislativo italiano non v'è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale nella sua dimensione soggettiva e oggettiva giacché ciò comporterebbe inevitabi1i problemi di legittimità costituzionale, ché è implicita e connaturata all'idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue".
"I valori-limite vanno, dunque, intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo".
V - Ma, se questi sono i rilievi e le precisazioni imposti dall'articolazione del motivo di ricorso, non può, peraltro, non sottolinearsi che, stando alla sentenza impugnata, per nulla contestata sul punto, l'LE, sino al 1978, nulla aveva fatto, nella sua azienda, per annullare o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri e men che mai aveva rispettato, come la corte di merito ha dimostrato non contraddetta i valori-limite che, negli anni 1973-1978, si riteneva fossero la soglia invalicabile di allarme.
La corte, infatti, ha osservato su quest'ultimo punto che l'assunto dell'LE, secondo il quale, negli anni fino al 1980 il valore- limite raccomandato era di 5ffxcm3, era del tutto errato, "posto che quei valori nel 1975 erano indicati dalla Società italiana di Medicina del Lavoro e dall'Associazione italiana di Igienisti Industriali non in 5ffxcm3, ma in 2ffxcm3, valore questo che fino, agli anni '80 era applicato anche in Italia negli ambienti di lavoro e, quindi, non era entrato in vigore solo nel 1980, come aveva sostenuto l'LE".
Secondo la sentenza, "le condizioni di lavoro nella azienda dell'LE erano risultate inequivocabilmente oltremodo carenti a causa dell'assenza di tutte quelle misure protettive e precauzionali, cui si faceva, invece, ricorso a partire dal 1977 su impulso ed a seguito di precisa diffida dell'Ispettorato del Lavoro di Cremona, misure che avrebbe potuto e dovuto adottare l'imputato evidentemente in cio' trattenuto da intuibili calcoli economici, essendo di fatto pienamente consapevole che 'gli aspiratori collocati da mio zio incominciavano ad essere vecchi in quanto sul mercato vi erano strumenti piu' moderni - a decorrere già dagli anni 1972/73". Queste ultime proposizioni dicono anche e con chiarezza che l'LE non aveva davvero alcun bisogno di essere informato sui progressi della tecnica e della scienza essendo ben consapevole, sin dall'epoca dei suoi studi universitari, dei pericoli derivanti dalle fibre di amianto - la corte riporta a pag. 28 alcune dichiarazioni dell'LE in tal senso - ed essendo al corrente di quanto il mercato offriva di meglio per ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri.
2 - Il primo motivo - con il quale si solleva il problema del rapporto di causalità - del secondo ricorso è, del pari, infondato. I - È senz'altro infondata l'affermazione che la corte di merito - dopo aver preso atto del parere del perito sul rischio di un aggravamento dell'asbestosi nel caso che, dopo la contrazione della malattia, l'esposizione alle polveri si fosse protratta - si sia espressa per l'aggravamento della malattia della LA in termini di mera probabilità e non in termini di certezza come si dice - avrebbe dovuto.
"Senonché, per quanto detto in precedenza - così la corte - anche al successivo periodo di esposizione dovrà e potrà riconoscersi un ruolo significativo nell'influenzare negativamente l'evoluzione della patologia" e a questa proposizione, in cui domina la nota della certezza e non quella della probabilità, la sentenza impugnata ha fatto seguire le dichiarazioni del perito espresse in termini di certezza e non di probabilità.
"L'asbestosi - aveva detto il perito - è un processo che si aggrava con il mantenimento dell'esposizione ed è sempre più grave se l'esposizione permane alta l'esposizione peggiora il quadro clinico perché favorisce l'evoluzione dell'asbestosi".
L'ultima proposizione della corte sull'argomento è, poi, inequivoca quanto alla certezza dell'aggravamento della malattia per l'ulteriore esposizione all'azione delle polveri.
È vero che, diversamente dai casi che precedono - i casi di mesotelioma pleurico - le risultanze peritali in atti consentono senz'altro di ravvisare nella fattispecie l'esistenza del contestato rapporto di causalità tra condotta ed evento in relazione all'influenza che le condizioni di lavoro esercitarono, a malattia insorta, sullo sviluppo di quest'ultima e, di conseguenza, sull'evento stesso".
II - È, peraltro, da puntualizzare che la sussistenza del rapporto di causalità sarebbe stata da affermare anche se la successiva esposizione alle polveri avesse aggravato le condizioni della LA in termini, non di certezza, ma soltanto di alta probabilità.
È questo, ormai, un principio consolidato nella giurisprudenza della corte di cassazione che lo ha mutuato dalla dottrina, la quale è oggi pressoché unanime nell'affermare che, per ritenere che il rapporto di causalità sussista, è sufficiente che il conseguente consegua dall'antecedente, che l'effetto o l'evento consegua dalla causa in termini di alta probabilità.
III - La proposizione della sentenza impugnata che "nulla in atti consentirebbe di ritenere che l'evoluzione dell'asbestosi avesse raggiunto nel 1972 una soglia tale da non subire più l'influenza delle successive esposizioni" non si presta, poi, ai rilievi del ricorrente, secondo il quale nella stessa verrebbe "sottolineato il difetto di una sorta di prova negativa circa l'insussistenza del nesso di causalità materiale, mentre, invece, occorreva la prova dell'effettiva sussistenza di tale nesso, cioè l'effettiva prova che le successive esposizioni ad amianto avevano causato un peggioramento della malattia e, più in particolare, una anticipazione dell'esito mortale".
La corte, invero, con quella proposizione, altro non ha voluto dire se non che, tenendo conto che la LA era deceduta nel 1993, a ben 21 anni di distanza dal 1972, era certo o, comunque, altamente probabile anche perché dagli atti non risultava affatto il contrario, che la esposizione alle polveri da amianto per ben quattro anni successivamente alla contrazione della malattia - anni, dal 1972 al 1976, in cui l'LE, come si è visto, nulla aveva fatto per ridurre l'incidenza delle polveri - avesse determinato un aggravamento dell'asbestosi e, quindi, anticipato il decesso della LA.
La correttezza logico-giuridica della proposizione della corte è, dunque, indubbia, allorché la si ponga in relazione con gli altri dati di fatto sottolineati dalla corte, quali la contrazione della malattia nel 1972, il decesso avvenuto nel 1993 e la assoluta mancanza di validi presidi, negli anni 1972/76, nel luogo di lavoro e allorché si ricordi, come lo ha ricordato la sentenza impugnata, che il perito aveva chiarito che il pericolo dell'aggravamento era correlato e al mantenimento della esposizione e al grado di quest'ultima
3 - I due motivi sul trattamento sanzionatorio muovono, entrambi, dall'argomento addotto dalla corte di merito per disattendere il corrispondente motivo di appello con il quale era stato chiesto il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla aggravante ed era stata sollecitata la diminuzione della pena.
La corte di appello, nel rigettare il motivo di appello, ha detto che "la sostanziale gravità delle condotte omissive, nonché il protrarsi nel tempo dell'atteggiamento di totale indifferenza e disinteresse nei confronti dell'integrità fisica dei propri operai sono elementi senz'altro idonei a pienamente giustificare sia l'operato, e contestato, giudizio di equivalenza, sia l'entità della pena - un anno di reclusione - così come determinata dal pretore". Il primo dei due motivi oppone che "le affermazioni della sentenza sono contraddette dalle risultanze processuali, dalle quali si ricavano in abbondanza tutte, le iniziative autonomamente prese dall'imprenditore per controllare di volta in volta la situazione e rapportarla ai parametri suggeriti dalla scienza e dalla tecnica" mentre il secondo eccepisce che la corte di appello ha usato lo stesso "parametro" due volte, e per negare il giudizio di prevalenza e per, la determinazione della pena.
I - In ordine ai rilievi del primo dei due motivi è sufficiente ed agevole osservare che la sentenza impugnata ha scritto più di qualche pagina per dimostrare che negli anni 1972/1976 l'LE avesse fatto ben poco, quasi nulla, per ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri da amianto e per dimostrare che il imputato, nonostante le sue contrarie asserzioni, non aveva rispettato mai i valori-limite e si è già visto che il ricorrente, soffermandosi sul tema della colpa, non si è minimamente misurato con le considerazioni della sentenza sull'inerzia dell'LE in quegli anni, essendosi limitato a dedurre, come si è visto, che spettava agli organi ispettivi indicare all'LE che cosa questi avrebbe dovuto fare.
II - Quanto al secondo motivo, è da dire che, nella giurisprudenza di questo supremo collegio, sul problema della legittimità di una duplice valutazione dello stesso elemento di cui all'articolo 133 c.p., è prevalso l'orientamento favorevole purché la doppia valutazione sia operata a fini diversi;
e proprio in relazione ai rapporti, tra commisurazione della pena in senso stretto e attenuanti generiche la maggioranza delle sentenze indicati dall'articolo 133 possano essere presi in considerazione dal giudice sia per determinare la pena base, sia per concedere e escludere le attenuanti generiche o per il giudizio di prevalenza o di equivalenza. La corte di merito, inoltre ha escluso che la LA avesse contratto l'asbestosi lavorando alle dipendenze dell'LE, la quale ha rimproverato, invece, di non aver fatto nulla, in quei quattro anni, per impedire che la malattia si aggravasse, sicché non può negarsi che la sentenza impugnata, nel determinare la sanzione, abbia dato adeguata ragione delle proprie scelte.
V'è, infatti, sicura proporzione tra il giudizio, ampiamente motivato sulla pressoché totale inattività antinfortunistica dell'imputato in quegli anni e l'entità della sanzione.
4 - Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
Il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in cancelleria il 20 marzo 2000