Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2015, n. 12478
CASS
Sentenza 19 novembre 2015

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Massime5

In tema di colpa professionale, l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede per il personale sanitario una limitazione della responsabilità in relazione alle ipotesi di colpa lieve per condotte professionali conformi alle linee guida, non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non potendosi ravvisare profili di irragionevolezza di tale norma rispetto alla diversa disciplina applicabile agli altri operatori del rischio (e per gli stessi sanitari che non applichino il sapere consolidato in linee guida) per i quali, l'esclusione della responsabilità penale per colpa grave, pur potendo operare solo in virtù del principio civilistico di cui all'art. 2236 cod. civ. - applicabile come regola di giudizio cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà - prescinde, tuttavia, dalla conformità della condotta alle linee guida ed alle buone pratiche di riferimento.

In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (nel testo vigente "ratione temporis"), la competenza in materia di comunicazione alla popolazione, quale misura di prevenzione dei rischi connessi all'emergenza provocata da eventi naturali calamitosi, spetta in via esclusiva al Dipartimento della protezione civile quale organo tecnico operativo e non alla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, in quanto organo avente funzioni di natura meramente consultiva.

In tema di nesso causale, anche la c.d. "causalità psichica", da intendersi quale derivazione causale tra la condotta dell'agente e la successiva condotta della persona offesa, indotta ad agire in forza del condizionamento subito, deve essere ricostruita sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, che consentano di selezionare "ex ante" le condotte condizionanti, socialmente o culturalmente tipizzabili, cui deve necessariamente far seguito un rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto, sì da escludere la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

È configurabile il reato di omicidio colposo nella condotta del dirigente del Dipartimento della Protezione civile che, a fronte di uno sciame sismico in atto, rendendo agli organi di informazione, in assenza di adeguati riscontri scientifici, dichiarazioni rassicuranti circa i futuri sviluppi dell'attività sismica, affermandone la limitata pericolosità, abbia condizionato la condotta degli abitanti delle zone interessate, inducendoli ad abbandonare i comportamenti autoprottettivi in precedenza adottati - consistiti nell'allontanarsi dalle abitazioni al verificarsi delle prime scosse sismiche - e a trattenersi all'interno degli edifici, così rimanendo travolti dal crollo degli stessi a seguito di una successiva scossa avente efficacia distruttiva. (In motivazione la Corte ha precisato che il nesso di causalità è configurabile anche allorquando sussista un diretto legame di derivazione causale tra la condotta dell'agente e la successiva condotta della persona offesa, indotta ad agire in forza del condizionamento subito).

In tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa al sisma che ha colpito la città di L'Aquila, in data 6 aprile 2009, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei componenti della Commissione grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, ritenendo che non fossero ravvisabili specifiche regole cautelari nelle disposizioni che ne disciplinano le competenze, trattandosi di norme che attribuiscono a tale organo esclusivamente compiti di natura consultiva, funzionali all'attività di previsione e prevenzione del rischio, senza contenere prescrizioni sul "quomodo" dell'attività stessa).

Commentari5

  • 1La causalità psichica e le criticità connesse al suo accertamento
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Stefania Tredici La causalità psichica rappresenta una categoria giuridica – non univocamente ammessa – idonea a fornire una spiegazione causale delle relazioni sussistenti tra un influsso di carattere psicologico e la condotta materiale tenuta dal destinatario dello stesso. La correlazione causale, pertanto, non si rinviene tra accadimenti naturalistici esteriormente percepibili, ma tra un'interazione di carattere prettamente psichico e il comportamento materiale conseguentemente tenuto. Risulta, pertanto, evidente che le difficoltà connesse all'accertamento di tale nesso eziologico sono in primo luogo da ascrivere al carattere immateriale dell'influsso psichico esercitato …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

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  • 3Colpa medica: la responsabilità penale del sanitario dopo l'entrata in vigore della Gelli-Bianco
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024

    SOMMARIO: 1. Premessa: l'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera della legge 8 marzo 2017, n. 24 e i precedenti risultati nomofilattici raggiunti dalla giurisprudenza della Quarta sezione della Corte 2. Le decisioni in contrasto: l'interpretazione dell'art. 590-sexies cod. pen. quale nuova regola di parametrazione della colpa in ambito sanitario che non configura una fattispecie di esonero o di limitazione di responsabilità 3. La tesi contraria: l'interpretazione che ritiene configurabile una causa di non punibilità operante nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa 4. I punti essenziali del contrasto 5. La decisione delle Sezioni Unite “Mariotti” …

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  • 4L’elemento oggettivo della colpa
    Marino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2023

    La misura oggettiva della colpa riguarda i profili concernenti la regola cautelare che doveva esser osservata dall'agente. Oltre alla misura oggettiva, in funzione di una maggiore personalizzazione del rimprovero, vi è anche una misura soggettiva, attinente alle caratteristiche individuali incidenti sulla capacità di risposta dell'agente[1]. Nell'attuale società del rischio, si sta assistendo ad un processo di tipizzazione che ha portato alla proliferazione delle regole cautelari in numerosi settori, in particolare quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, della circolazione stradale, dell'attività medico chirurgica. Da questo fenomeno …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2015, n. 12478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12478
Data del deposito : 19 novembre 2015

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