Sentenza 1 luglio 2016
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice ha riguardo alla identità fisica del giudice che assume la prova e decide, e non entra in considerazione allorchè il mutamento della persona del giudicante intervenga esclusivamente per la decisione incidentale sulla ammissibilità di un rito alternativo; ne consegue che, qualora detto mutamento si verifichi dopo che sia stata accolta una richiesta di giudizio abbreviato, deve ritenersi preclusa, dinanzi al nuovo giudice, una richiesta di applicazione di pena concordata.
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- 1. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
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di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
Leggi di più… - 3. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 novembre 2019
- 4. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 30416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30416 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2016 |
Testo completo
30 4 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da 2. 1631 AL IA -Presidente - Sent. n. sez. -CC 01/07/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 46632/2015 Andrea Gentili Alessandro Andronio Giuseppe AR - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento nei confronti di BI Sante, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/07/2015 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe AR;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ricorre per cassazione avverso la sentenza del 30 luglio 2015 emessa GR ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Imperia, con la quale applicava a BI Sante, previo riconoscimento della continuazione con il reato giudicato con sentenza del 28/08/2009 del Gup del Tribunale di Imperia, la pena di mesi sei di reclusione ed € 500,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto due kilogrammi di hashish;
in Imperia, il 22/05/2012. Deduce il vizio di violazione di legge, in quanto, dopo avere ammesso l'imputato, con ordinanza del 18/09/2012, al giudizio abbreviato da questi richiesto in data 11/09/2012, accoglieva la successiva richiesta di applicazione della pena su richiesta avanzata dinanzi al Tribunale in diversa composizione fisica. Lamenta, altresì, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al riconoscimento della continuazione con il reato definito con sentenza del 28/08/2009, in quanto avente ad oggetto pasticche di ecstasy, non già hashish, ed essendo i fatti commessi ad una significativa distanza temporale (nel 2007 il traffico di ecstasy, nel 2012 la detenzione di hashish). Censura, infine, l'esclusione della recidiva reiterata contestata, nonostante l'imputato fosse gravato, tra le altre, da tre precedenti condanne specifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Assorbente appare, al riguardo, il primo motivo di ricorso, in quanto, in tema di riti speciali, qualora a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato abbia chiesto ed ottenuto il rito abbreviato, non può successivamente avanzare istanza di applicazione di pena concordata, ostandovi principio generale di alternatività e non conversione dei riti (Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Dorre, Rv. 263747); la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato (Sez. 7, n. 7128 del 12/01/2015, Toro Baldeon, Rv. 263209). Nel caso in esame, l'imputato aveva richiesto la definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato, ed era stato ammesso con ordinanza del 18/09/2012; era, dunque, preclusa, nonostante il mutamento 4 2 della persona fisica del giudice, che non incide sulla definizione delle scansioni procedimentali, la richiesta di "patteggiamento" avanzata successivamente all'ammissione al giudizio abbreviato. Al riguardo, va ribadito che il principio di immutabilità del giudice ha riguardo alla identità fisica del giudice che assume la prova e decide, e non è leso, a prescindere dalla questione della sua applicabilità per la fase dell'udienza preliminare, allorché il mutamento della persona del giudice intervenga esclusivamente per la decisione incidentale sull'ammissibilità di un rito alternativo (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234608, in una fattispecie in cui, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato ad opera di un giudice persona fisica diverso da quello dell'udienza preliminare che, in seguito allo stralcio per la richiesta del rito alternativo, si era astenuto, il procedimento era riassegnato a quest'ultimo, originariamente designato;
in senso analogo, Sez. 6, n. 397 del 01/10/1998, Palomba, Rv. 213437: "Ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell'organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice. Infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente al mutamento del giudice, non investe affatto la richiesta di giudizio abbreviato, che è atto del predibattimento, e che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante. Non può d'altro canto sostenersi che la richiesta di ammissione di prove formulata nella nuova udienza da parte del difensore equivalga a revoca implicita della richiesta;
e ciò sia perché lo speciale rito in questione non è incompatibile con assunzioni probatorie sia perché ne' la richiesta di giudizio abbreviato ne' il consenso del pubblico ministero sono revocabili sia, infine, perché la richiesta è atto personale dell'imputato su cui non potrebbe comunque interferire il difensore"). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia. Così deciso in Roma il 01/07/2016 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AR AL IA ER fiele US IC DEPOSITATA IN CANCELLE N 1 8 LUG 2013 IL CANCELLORE( 2T KA