Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
È legittima, nel caso di arresto operato per due distinti reati, la richiesta di convalida da parte del P.M. effettuata separatamente per ciascuno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2010, n. 34239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34239 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
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34239 /10 REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GUIDO DE MAIO
- Consigliere - N. 4122 Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 20253/2010 Dott. ALDO FIALE
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) EN AL TA N. IL 23/11/1986
avverso l'ordinanza n. 4049/2010 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 22/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette/scntite le conclusioni del PG Dott.Alfredo MONTAGNA il quale ha chiesto il ripetto del verso
Udit i difensor Avv. to Rent RIPOLLINO, il quale he chiedo l'accopliments del verso
Il G.I.P. del Tribunale di Modena - con ordinanza del 22.4.2010 - convalidava, ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.p., l'arresto di EN AL OS, operato dalla P.G. in relazione al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish) e disponeva, nei confronti dello stesso, la custodia cautelare in carcere.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il EN LL, il quale ha eccepito violazione di legge, rappresentando che:
-- egli era stato tratto in arresto, il 19.4.2010, per non avere ottemperato all'ordine di espulsione emesso il 24.2.2010 dal Prefetto di Modena;
in quella occasione gli agenti operanti avevano anche sequestrato un pacchetto di sigarette, contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, del quale egli aveva tentato di disfarsi;
il P.M. aveva inizialmente chiesto la convalida dell'arresto per la sola violazione dell'art. 14, comma 5quater, del T.U. n. 286/1998 ed il G.I.P. del Tribunale di Modena, con provvedimento del 20.4.2010, aveva provveduto alla convalida, disponendo la di lui immediata liberazione;
-- successivamente, però, era stata fissata per il 22.4.2010 una nuova udienza di convalida del medesimo arresto - questa volta in relazione al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990
- all'esito della quale era stato emesso il provvedimento attualmente in esame. Tale duplicazione dell'udienza di convalida, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe illegittima e comporterebbe la nullità dell'impugnata ordinanza, non potendo essere parcellizzata l'azione penale, nonché mancando il requisito della flagranza del reato ipotizzato in relazione al possesso della sostanza stupefacente.
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Il ricorso deve essere rigettato, perché la doglianza anzidetta è infondata.
Il EN AL risulta essere stato tratto in arresto sia per l'inosservanza dell'ordine di espulsione sia per l'illecito possesso di sostanza stupefacente. Nel sistema del vigente codice di rito l'arresto in flagranza (artt. 380 e 381) è una misura pre- cautelare di tipo custodiale di pertinenza esclusiva degli organi inquirenti.
Tale misura può essere convertita dal giudice in una misura cautelare giurisdizionale, se persistono esigenze di cautela.
La polizia giudiziaria esaurisce il suo compito in tema di status libertatis ponendo l'arrestato o fermato a disposizione del P.M. Spetta al P.M., poi, a norma degli artt. 389 e 390 c.p.p., l'effettuazione di un controllo
- preliminare rispetto all'inoltro al giudice della richiesta di convalida - che riguarda anzitutto la legittimità dell'intervento della P.G. ma che si estende anche al merito (cioè alla valutazione dell'attualità della permanenza di esigenze cautelari) ed all'adeguatezza della misura (possibilità di disporre che la persona arrestata o fermata sia custodita agli arresti domiciliari) e nulla impedisce allo stesso P.M. di richiedere separatamente, purché nei termini prescritti dalla legge, la convalida per due distinti reati posti a base del medesimo arresto.
Nessun dubbio può sussistere quanto alla sussistenza dello stato di "flagranza", perché gli agenti fermarono il prevenuto subito dopo averlo visto gettare per terra un pacchetto di sigarette, all'interno del quale risultavano occultati grammi 7,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish.
A-fuele Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ove il EN AL è detenuto, per gli adempimenti di cui al comma 1 ter dell'art. 94, disp. att. c.p.p., introdotto dalla legge n. 332/1995.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 391 e 611 c. p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 ter, disp.
att. c.p.p.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 15.7.2010.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Aedo frate Dillon
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 SET 2010ལ། i