Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 38639
CASS
Sentenza 30 settembre 2009

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione).

Commentario1

  • 1Sentenza di estradizione non tradotta, ma non importa (Cass. 5760/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 38639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38639
Data del deposito : 30 settembre 2009

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