Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione).
Commentario • 1
- 1. Sentenza di estradizione non tradotta, ma non importa (Cass. 5760/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 38639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38639 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
M MAE
386 39 /09 Sentenza n.7595 зр Registro generale n. 33435/2009
Udienza c.c. 30.9.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Antonio S. AGRO' presidente
Francesco GRAMENDOLA 66
Francesco IPPOLITO (rel.) "L
Giorgio COLLA 64
Giorgio FIDELBO 24
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
TO MA, n. a Monaco di Baviera il 10.1.1975
avverso la sentenza della corte d'appello di Ancona, emessa in data 5.8.2009
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale F. Lo Voi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Ancona ha disposto la consegna di MA TO all'autorità giudiziaria della Germania attuazione di mandato di arresto europeo, emesso il 22.6.2009 dalla Pretura di Kleve in relazione a traffico internazionale di eroina.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che lamenta la mancata
3. Trattasi di motivi manifestamente infondati.
3.1. Dinanzi al Presidente della Corte d'appello per l'udienza d'identificazione ex art. 13 della L. n. 68/2005, al TO fu nominato un interprete di lingua serba per seguire il procedimento italiano;
successivamente egli si avvalse della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione.
Dalla sentenza impugnata il TO risulta essere cittadino tedesco, nato in
Germania. Legittimamente, pertanto, la Corte d'appello di Bologna ha presunto che il TO conoscesse il tedesco, tanto più che non ha negato di essere cittadino tedesco né ha mai dichiarato di non conoscere la lingua tedesca.
3.2. Quanto alla seconda doglianza, con cui si lamenta la mancata traduzione della sentenza della Corte d'appello, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana (cfr. Cass. n. 21155/2009, Rv. 243845, Butuzov). Ne consegue che non sussiste alcuna nullità della sentenza. L'estradando o consegnando, anche senza personali oneri finanziari, quando sussistono i presupposti del gratuito a spese dello Stato (cfr. Corte cost. n. 254/2007), ha la facoltà in questo caso non esercitata di avvalersi dell'ausilio di un interprete di propria fiducia, per la traduzione
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della motivazione della sentenza impugnata, con eventuale relativo differimento del termine per l'impugnazione (Cass. n. 6084/2009, Rv. 243281, Diop).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Roma, 30 settembre 2009
Al consigliere Il presidente
F. Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 5 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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