Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 2
Sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o come, nella specie, palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale. (Nella fattispecie le condotte incriminate si svolgevano secondo il cosiddetto sistema del "giro bolla" e cioè i rifiuti, in quantità ingenti, venivano declassificati mediante documenti falsi e fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari mentre le relative autorizzazioni venivano acquisite sulla base di falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti effettivamente ricevuti).
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo.
Commentari • 2
- 1. Delitto di traffico illecito di rifiutiMartina Fusato · https://www.filodiritto.com/ · 6 dicembre 2024
- 2. Rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis: inammissibile se di carattere esplorativo (Cass. pen. n.11400/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 aprile 2024
La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2006, n. 40330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40330 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/10/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1254
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 22224/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL ON;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 6.2.2006, depositata il 13.4.2006, dal Tribunale di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Fott. Iacoviello Francesco Mauro, che chiede che il ricorso sia rigettato;
Udito per il ricorrente l'avv. Elio De Propris, il quale chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento impugnato annullato. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli confermava, ex art. 309 c.p.p., l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Napoli del 20.1.2006 nella parte relativa all'applicazione a PE ON delle misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 416 c.p. (capo A): agli artt. 110, 81 c.p. e art. 434 c.p., comma 2, e art. 449 c.p. tale essendo l'ipotesi, colposa, ritenuta dal Giudice delle indagini preliminari (capo B);
agli artt. 110, 476 e 479 c.p. in particolare: (capo M, S, V, Z, BB);
agli artt. 110, 81 e 378 c.p. (capo N); agli artt. 110, 81 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo LL).
1.1. Il capo A) aveva riguardo all'associazione per la commissione di una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti non pericolosi e pericolosi (tra cui rifiuti cancerogeni), la falsificazione di documenti di trasporto dei predetti rifiuti, l'abbancamento dei rifiuti in luoghi non idonei e in modo tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Il tutto per un traffico ammontante quantomeno a 300.000 tonnellate di rifiuti per il 2002 e quantomeno a 58.000 tonnellate per il periodo luglio/settembre 2004, corrispondente a giro di affari illecito di circa nove milioni di Euro e ad una evasione d'imposta ("ecotassa") di circa 250.000 Euro per il solo 2002; e dunque anche delitti di frode fiscale e di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia per l'anno di imposta 2003 che per l'anno di imposta 2004.
In particolare a ON PE s'addebitava poi - in qualità di gestore della società PE a r.l. e delle altre imprese componenti il gruppo PE (Ditta Individuale PE, Ecologia PE S.r.l., Eco-Trasporti S.r.l., A.T.R. s.r.l., Agricompost s.r.l.), e quindi di organizzatore della associazione per delinquere - di avere "intermediato" ovvero d'avere ricevuto rifiuti speciali, anche pericolosi (costituiti prevalentemente da terre e rocce contenenti idrocarburi provenienti dalla bonifica di siti inquinati, in particolare "terre e rocce" pericolose aventi codice CER 170503 provenienti dallo stabilimento ICMI, nonché amianto e oli minerali esausti contenenti PCB, perciò cancerogeni, fanghi industriali, rifiuti liquidi pericolosi, scorie e polveri dell'abbattimento fumi provenienti dalle aziende metallurgiche, con elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti) provenienti dalle società Nuova Esa, Servizi Costieri, Decoindustria e destinati anche tramite la società Recycling Italia ai siti gestiti dalle società Pozzolana Flegrea, Igemar, nonché agli impianti gestiti dalle società del gruppo LL, accompagnando detti rifiuti con documenti falsi, in guisa da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai siti di destinazione finale. Ciò avrebbe fatto, in relazione ad "ingentissime" quantità di rifiuti, tenendo contatti con i produttori;
stabilendo il prezzo dei trasporti illeciti;
ricevendo i rifiuti e attestando falsamente che avevano subito un trattamento di recupero;
alterandone, quindi, cartolarmente la natura in modo da farli apparire "conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione mediante la tecnica del cd. giro bolla"; organizzando il percorso dei rifiuti illecitamente trasportati;
individuando i falsi certificati di analisi e documenti di trasporto nonché i falsi codici di individuazione (codici CER); disponendo che fossero abbancati in luoghi privi di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio (terreni a destinazione agricola); tenendo contatti con i tecnici degli organi preposti al controllo degli impianti al fine di "organizzare le modalità e gli esiti dei controlli presso detti impianti e garantire che essi restassero in attività nonostante non ne avessero le caratteristiche previste dalla legge";
concorrendo nella formazione di falsi documenti pubblici attestanti la conformità urbanistica degli impianti realizzati, invece, in spregio alla normativa urbanistica ed ambientale e su zone agricole;
ottenendo le autorizzazioni per il funzionamento degli impianti sulla base di documentazione falsamente attestante i presupposti legittimanti i provvedimenti autorizzatori;
confezionando falsi certificati di analisi relativi a prelievi di rifiuti effettuati nel 2004 (apparentemente redatti dal dr. PASTENA); utilizzando infine, per camuffare gli introiti illeciti, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Al capo B) si contestava la causazione di "un vero e proprio disastro ambientale", prodotto mediante le condotte prima richiamate e in particolare mediante lo "sversamento" continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate, e cioè su terreni a destinazione agricola ovvero in acque di rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine industriale aventi codice CER 190813, consistenti in "fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali", contenenti cioè oli minerali "con fase rischio R45", idonei a provocare il cancro;
rifiuti pericolosi costituiti da code di distillazione 070701 - 070101 prodotti dalla società Decoindustria e Nuova Esa;
rifiuti pericolosi costituiti da "terre e rocce" aventi codice CER 170503 provenienti dagli stabilimenti ICMI e Nuova Esa;
amianto; oli minerali esausti contenenti PCB, ovvero rifiuti cancerogeni).
Al capo E) si contestava di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e al fine di conseguire l'ingiusto profitto derivante dal risparmio dei costi per lo smaltimento dei rifiuti presso siti idonei e autorizzati, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (perlomeno trecentomila tonnellate nel 2002 e cinquantottomila tonnellate nel periodo luglio/settembre 2004): in particolare prelevando e trasportando rifiuti pericolosi e non pericolosi di diverse tipologie, non rispondenti ai codici CER loro assegnati, tra i quali anche rifiuti contenenti idrocarburi - epperciò cancerogeni - risultanti dalla bonifica di siti inquinati, fanghi industriali, rifiuti liquidi pericolosi, scorie e polveri dell'abbattimento fumi provenienti dalle aziende metallurgiche (con elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti) smaltendoli abusivamente presso i siti in uso alla società Pozzolana Flegrea e nella disponibilità del gruppo LL, non autorizzati allo stoccaggio ed allo smaltimento di tali rifiuti, nonché su terreni a destinazione agricola.
Al capo M) si contestava la formazione di un falso verbale di interrogatorio del 10.02.03 dinanzi ai Carabinieri di Acerra;
al capo S) il concorso nella formazione di un falso certificato di agibilità dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Acerra, contrada Lenza Schiavone;
al capo V) il concorso nella formazione della falsa attestazione di destinazione industriale dei terreni sui quali era realizzato detto impianto;
al capo Z il concorso nella formazione della falsa attestazione di conformità sanitaria ed urbanistica di detto impianto, atteso che detto impianto non risultava affatto già autorizzato ed adeguato con DIA, mancando le condizioni di cui al D.M. 5 settembre 1994 e insistendo l'impianto su area a destinazione agricola;
al capo BB) il concorso nella falsa attestazione relativa alla realizzazione del medesimo impianto in epoca precedente il 1942;
Il capo N) aveva riguardo il nascondimento di richieste estorsive ricevute dopo avere subito il furto di 3 motrici e la denunzia del furto con data diversa dalla reale. Il capo LL) concerneva l'utilizzazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004 di fatture per operazioni inesistenti per complessivi 3.432.017 Euro.
1.2. A ragione del provvedimento impugnato il Tribunale osservava che la misura s'iscriveva nell'ambito di un più articolato procedimento che aveva ad oggetto varie "associazioni a delinquere finalizzate all'illecito smaltimento dei rifiuti", nel cui ambito erano stati già presi altri provvedimenti cautelari. Il complesso probatorio era fondato, come emergeva altresì dalla ordinanza impositiva, su sequestri;
sopralluoghi; comparazione di un imponente massa di dati di riscontro acquisiti dalle aziende produttrici, nelle fasi del trasporto e negli impianti di destinazione;
consulenze tecniche (svariate); accertamenti dell'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania) e peritali, deposizioni di esperti e ammissioni di coindagati, riprese video e conversazioni intercettate. Le modalità operative, sempre le stesse, risultavano essere quelle del cosiddetto sistema del "giro bolla": i rifiuti, in quantità ingenti, erano "declassificati" mediante documenti falsi e venivano fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari per il trattamento. L'entità, cospicua, dei profitti in tal modo illecitamente realizzati emergeva, indirettamente, anche dalle frodi fiscali perpetrate mediante fatturazioni per operazioni inesistenti. La natura pericolosa delle sostanze trattate in grandissima quantità, la loro immissione non controllata nell'ambiente, gli effetti accertati e quelli calcolati di siffatto imponente sistema di gestione di rifiuti provenienti da ogni regione d'Italia, la impropria collocazione dei siti, davano complessivamente ragione dell'imputazione di disastro ambientale. Le falsità documentali in base alle quali erano state acquisite autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, peraltro inidonee rispetto alla natura di quelli effettivamente ricevuti, risultavano accertate sulla base di consulenza, riscontro dei dati ufficiali, attestazione del Comune di Acerra;
la falsificazione dei codici CER mediante accertamenti diretti, verifica degli impianti di raccolta, verifica degli impianti di produzione. La quantità dei traffici e l'organizzazione complessa che essi richiedevano, l'accertamento dei reati fine sopra illustrati, assieme ai risultati delle conversazioni intercettate, fornivano dimostrazione del reato associativo.
2. Ricorre il difensore del PE (latitante), chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione della legge penale e di quella extrapenale (anche con riferimento al D.L. 152 del 1999).
2.1.1. Sotto un primo profilo sostiene la non riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis. Afferma in particolare il ricorrente che le imprese di smaltimento dei rifiuti in qualche modo riconducibili ai fratelli PE erano tutte dotate di autorizzazione, sicché non poteva predicarsi che la struttura organizzativa e i mezzi deputati alla attività di siffatte imprese fosse invece destinata alla commissione di illeciti. E neppure, sostiene, poteva affermarsi che più violazioni amministrative o contravvenzionali riferibili al Decreto n. 22 del 1997, art. 51, se accertate sarebbero state capaci, assommate, di integrare la previsione dell'art. 53 bis dello stesso decreto.
2.1.2. Sotto altro profilo afferma violato il D.L. n. 152 del 1992 che doveva, assertivamente, trovare applicazione nelle ipotesi in esame in luogo del D.Lgs. n. 22 del 1997 in tema di rifiuti, atteso che la differenza tra scarico di acque reflue e scarico di rifiuti liquidi non andrebbe ricercata nella natura più o meno inquinante del prodotto, ma sulle modalità di smaltimento dello stesso (cita S.U. 12310 del 1995). In buona sostanza il liquido smaltito non poteva essere considerato un rifiuto perché il solo fatto di provenire da un impianto di depurazione lo rendeva un materiale diverso da quello trasportato. E se i fatti collegati al depuratore di via Tappia fossero stati correttamente inquadrati la situazione processuale dei fratelli PE sarebbe stata analoga a quella dei coimputati, perché, cessando i fatti concernenti la gestione di rifiuti al 2003, mancava l'attualità delle condotte che sola giustificava la emissione del provvedimento cautelare.
2.1.3. Infine il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive in tema di "ingenti quantitativi".
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio di motivazione in relazione alla configurazione del reato di cui all'art. 434 c.p. (disastro ambientale).
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe in particolare confuso la nozione di "danno" ambientale neppure oggettivamente dimostrato, con quella di "disastro". D'altro canto, secondo il ricorrente, qualsivoglia industria tratti rifiuti pericolosi sarebbe da ritenere "insalubre": da ciò non potrebbe inferirsene che siffatta attività, pure necessitata, determina disastri ambientali. La CTU avrebbe poi evidenziato solamente un danno ambientale, astratto, non concernente direttamente i siti della PE s.r.l. ne' il compost da questa prodotto, ma, genericamente, la piana di Acerra, sulla quale insistevano "centinaia di industrie insalubri".
Evidenzia inoltre il ricorrente che entrambi gli impianti della s.r.l. PE avrebbero regolarmente prodotto la valutazione del rischio ambientale;
che non risultava affatto che nel compost prodotto da tali impianti fosse presente diossina (quello analizzato era costituito da materiale in lavorazione e non finito, le analisi erano state annullate, non v'era diossina ma tracce accidentali di idrocarburi). Il provvedimento impugnato era nel complesso contraddetto da quanto risultava dalla stessa consulenza del Pubblico ministero e dei risultati delle analisi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., che afferma ritenuta sussistente sulla base della attribuzione alle conversazioni intercettate di significati smentiti dal tenore e dai contenuti delle stesse (che il ricorrente analiticamente riporta e reinterpreta).
2.4. Con il quarto motivo, infine, la difesa di ON PE si duole della imputazione sub M), evidenziando da un lato l'assenza di reale prova del fatto così come contestato e l'implausibilità dello stesso in relazione alla vicenda in cui la falsità ipotizzata si sarebbe iscritta (un procedimento per una contravvenzione oblabile;
la falsità sarebbe stata commessa in concorso con il legale e alla presenza di nutrito numero di Carabinieri); dall'altro l'eventuale riconducibilità della mutazione del vero alla sola parte relativa all'orario di chiusura del verbale, con esclusione della natura fidefacente di tale parte dell'atto.
2.5. Con memoria depositata il 19.9.2006 il difensore ricorrente tratta delle le conversazioni intercettate, che avevano contenuto assolutamente lecito;
degli impianti che erano tutti autorizzati;
dei rifiuti rinvenuti negli impianti che erano conformi alle tipologie autorizzate e ai provvedimenti autorizzativi;
del fatto che nessun prodotto non conforme alla normativa era stato utilizzato, che nessuna analisi era stata eseguita sui prodotti finali, sullo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione prima dello scarico nel punto d'immissione, sulle emissioni in atmosfera;
del fatto che le capacità impiantistiche erano addirittura superiori rispetto all'esigua quantità di rifiuti ricevuti. Ripete che i rifiuti "campionati" erano ancora in fase di trattamento e afferma che la società ECOTRASPORTI facente capo ai PE non aveva effettuato alcun trasporto dei rifiuti in contestazione. Insiste in particolare quindi sulla assenza di capacità dimostrativa delle analisi effettuate;
sulla validità del ciclo di trattamento dei rifiuti effettuato presso gli impianti PE;
sulla mancata dimostrazione che i rifiuti fossero diversi per tipologia rispetto a quelli cui si riferivano le autorizzazioni;
sulla mancanza degli elementi costitutivi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis. Si diffonde quindi nella illustrazione:
- della validità delle autorizzazioni regionali allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 22 del 1997, art. 28;
- della corretta attribuzione dei codici CER ai rifiuti gestiti;
- della insufficienza del prelevamento di campioni all'interno dell'impianto di depurazione invece che all'esterno, al momento della immissione dello scarico;
- della attribuibilità di eventuali violazioni ai soli soggetti titolari delle autorizzazioni;
- della esistenza di autorizzazioni su ogni singola attività effettuata negli impianti PE soffermandosi sulle caratteristiche delle attività di recupero e sostenendo tra l'altro che il CDR (combustibile da rifiuti) non deve provenire in via esclusiva dai rifiuti urbani e che può essere prodotto in regime di procedura semplificata e ordinaria;
- delle ragioni per le quali gli impianti PE avrebbero operato in conformità alle autorizzazioni con conseguente "illegittimità del provvedimento di sequestro ...", articolando deduzioni sui requisisti tecnici dei macchinari, sulla attività d'intermediazione dei rifiuti, sul concetto di ingente quantitativo e su quello di ingiusto profitto.
Ribadisce l'inesistenza del reato di cui all'art. 434 c.p., in difetto di un danno significativo e misurabile e degli elementi della fattispecie.
Afferma quindi la legittimità della condotta del PE sulla base del principio della libera circolazione dei rifiuti. Assume che per il principio della trasparenza qualsiasi membro della famiglia PE poteva chiedere informazioni ambientali. Assume che gli impianti erano in regola con le norme edilizie e con la normativa in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti (anche sotto il profilo delle emissioni in atmosfera) e che gli impianti erano stati adeguati, anche dal punto di vista amministrativo, alle normative successivamente intervenute (dopo gli accertamenti di P.G.).
Contesta la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati fiscali e dei falsi contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto rilevato che i motivi originari di ricorso risultano formulati con esclusivo riferimento alle imputazioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (capo E: primo motivo); agli artt. 434 e 449 c.p. (capo B: secondo motivo); all'art. 416 c.p. (capo A: terzo motivo); al falso relativo alla redazione del verbale d'interrogatorio 10.2.2003 (capo M: quarto motivo). Sono dunque estranee al thema decidendum e radicalmente inammissibili tutte le censure sviluppate successivamente, con "memoria difensiva", relative ai reati di falso (capi S, V, Z, BB) e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (capo LL). Anche a volere considerare tale memoria alla stregua di "motivi nuovi" prodotti a sostegno dell'impugnazione, questi - per come previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per Cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) o il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1) - non possono difatti avere ad oggetto capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli investiti, ai sensi dell'art.581 c.p.p., lettera a), dall'originario atto di gravame (Sez. U.,
sent. n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri). Parte delle considerazioni svolte nella memoria si riferiscono inoltre, come emerge dagli stessi riferimenti contenuti nella stessa, a provvedimenti cautelari reali o a diversi provvedimenti in materia di libertà, afferenti anche altri soggetti e separatamente impugnati. Esse non possono dunque avere risposata in questa sede. Le restanti argomentazioni, che ricalcano od illustrano quelle poste a sostegno dei motivi di ricorso, seguono le sorti di questi.
2. Seguendo per quanto è possibile il non piano sviluppo delle argomentazioni difensive osserva dunque il Collegio che le censure sviluppate in ricorso, e le connesse contenute nella memoria, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis appaiono manifestamente infondate con riferimento a tutte le prospettazione nelle quali sono articolate.
2.1. Osserva il Collegio che il delitto previsto dalla norma in esame (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, introdotto dalla L. 23 marzo 2001, n. 93) riguarda chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione con cui gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. La gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate e le condotte sanzionate possono essere realizzate mediante qualsiasi forma di "gestione" dei rifiuti, in ipotesi anche attraverso attività di intermediazione e commercio, purché svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 19839 del 20.4.2006). È dunque principio costantemente affermato, direttamente ricollegabile alla formulazione della norma incriminatrice e alla sua ratio, che, perché ricorra attività organizzata per traffico illecito dei rifiuti ai sensi del Decreto n. 22 del 1997, art. 53 bis, l'attività di gestione per essere "abusiva" deve essere effettuata o senza le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni previste dalla normativa, o in presenza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime. Le attività "organizzate" possono essere di conseguenza del tutto illecite come pure apparentemente legittime (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19839 del 2006, ud. 16.12.2005, sub g) e la condotta abusiva richiesta per l'integrazione della fattispecie contestata indubitabilmente comprende "oltre quella cosiddetta "clandestina" (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa" (Sez. 3, nn. 40828 e 40827 del 06/10/2005;
Sez. 3, n. 12433 del 2006, ud. 15/11/2005), ovvero risultino realizzate mediante "manipolazioni fraudolente dei codici tipologici" (Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005).
2.2. Adeguata in diritto è dunque l'affermazione del provvedimento impugnato che il carattere "abusivo" dell'attività di gestione dei rifiuti posta in essere dalle società del gruppo PE, discendeva dal fatto che esse, operando "sotto la parvenza di autorizzazioni formalmente lecite", in realtà illegittime e comunque assolutamente "non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti", di altra natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle "false" quanto a codice attestante la natura del rifiuto, avevano svolto un'ingente attività di smaltimento parificabile al traffico abusivo, ricavandone elevatissimi guadagni.
2.3. Essa è altresì insindacabile in fatto, giacché
l'illustrazione degli elementi su cui si basa è esaurienti e la loro valutazione è adeguata.
In particolare, quanto alla sussistenza di un grave complesso indiziario di condotte riconducibili alla fattispecie in esame, il provvedimento impugnato plausibilmente osserva difatti che le modalità operative con le quali gli indagati, e in particolare PE ON, avevano "gestito" abusivamente i rifiuti erano risultate quelle del sistema detto "giro bolla": i rifiuti provenienti da tutt'Italia e "declassificati" cartolarmente, cioè mediante documenti falsi e imputazioni di codici CER non corrispondenti alla tipologia del rifiuto, venivano apparentemente avviati o trattati presso un impianto idoneo;
in realtà, invece, venivano direttamente fatti confluire in uno stabilimento mancante, in concreto, dei requisiti necessari per il trattamento di quel tipo di rifiuto e privo, in astratto, di regolari autorizzazioni. Ampiamente analizzando i dati acquisiti, il Tribunale rileva che dalla consulenza tecnica del Dr. Iacucci emergeva che i rifiuti pericolosi venivano miscelati tra loro e ad essi veniva poi attribuito un codice CER di comodo (onde poterli inviare ad attività di recupero indicate con i codici da R1 a R3), secondo distinti "canali"; che a risultati conformi portavano gli accertamenti dell'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania); che le dichiarazioni del Dott. Pastena, apparente redattore di alcuni falsi certificati esibiti in sede di controllo dai PE, offrivano conferma a tali dati ed erano "illuminanti" sul ruolo dei fratelli PE, i quali parevano aver realizzato un vero e proprio "cartello" mediante contratti di esclusiva per il conferimento di una enorme massa di rifiuti provenienti da altre regioni d'Italia, tramite diversi intermediari.
Adeguatamente documentata risulta essere l'affermazione il funzionamento degli impianti (il primo di trattamento dei liquidi, il secondo di stoccaggio dei rifiuti, il terzo di compostaggio) di cui si servivano i PE era da considerare illecito, sulla base dei sopralluoghi, delle consulenze, degli accertamenti, dei sequestri. Basterà a tal proposito evidenziare che il Tribunale coerentemente motiva sul fatto che, come aveva accertato la CTU e "contrariamente alla documentazione in atti", il primo era risultato alimentato, "oltre che con rifiuti a matrice organico-biologica, con rifiuti liquidi costituiti da soluzioni acquose di lavaggio e acque madri prodotte nelle reazioni di processi industriali di produzione, formazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base, rifiuti allo stato di fango prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose, rifiuti costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali, rifiuti liquidi ottenuti dalla separazione delle emulsioni costituite da oli minerali per autotrazione, nonché soluzioni di sviluppo e fissaggio fotografico e/o radiografico ...". Tali rifiuti avevano tutti elevati carico inquinante e non erano biodegradabili attraverso un sistema di depurazione monostadio quale quello in uso. L'impianto rientrando tra gli impianti di "smaltimento" rifiuti di cui all'allegato B del D.Lgs n. 22 del 1997, non poteva peraltro effettuare le operazioni di "recupero" che pure risultavano dalla documentazione sulla gestione dei rifiuti. Nel secondo impianto (via Tappia), che sarebbe dovuto essere di mero "stoccaggio", erano risultati presenti invece, al momento del sopralluogo, rifiuti di genere vario ("cartoni, rifiuti in plastica, rifiuti domestici, rifiuti ingombranti, sfridi di plastica, ...") e s'era constatato odore "di sostanza organica in fermentazione". Quanto all'impianto di compostaggio (Lenza Selliamone), la relazione tecnica e il sopralluogo dell'Arpac avevano pacificamente accertato che il materiale prodotto non aveva le caratteristiche del compost (giacché anche visivamente erano differenziabili le varie tipologie di rifiuti usate nella preparazione della miscela e si rilevava preponderante presenza di fanghi). In esso, peraltro, coesistevano attività di gestione di rifiuti sia speciali che pericolosi e non v'era alcun presidio per il contenimento delle emissioni in atmosfera. Dall'attività di campionamento emergeva che nessuna tipologia dei materiali rinvenuti all'interno dell'impianto di compostaggio era conforme all'utilizzo che se ne stava facendo e in ben due campioni su quattro erano risultati presenti rifiuti pericolosi contaminati da idrocarburi. Ciò nonostante il prodotto veniva spacciato per compost di qualità ed utilizzato perciò per lo spandimento su suoli agricoli.
Eseguiti accertamenti presso gli impianti che avevano inviato i propri rifiuti alla PE, era risultato che dette aziende miscelavano rifiuti aventi stato fisico diverso (liquidi con solidi) e speciali non pericolosi con speciali pericolosi, assegnando quindi codici CER di comodo (in alcuni casi non corrispondenti ad alcuno dei componenti la "miscela"). E non solo i rifiuti non corrispondevano a quelli che avrebbero dovuto essere trattati, ma gli impianti non avevano neppure i requisiti per trattare quelli apparentemente ricevuti, giacché le autorizzazioni di cui godevano risultavano acquisite mediante il sistematico ricorso ad atti amministrativi irregolari, come aveva dimostrato la consulenza tecnica espletata per Dr. Gerundo, il quale aveva tra l'altro verificato la falsità delle asseverazioni (a firma dei funzionari Di Nardo e Putrella e dei tecnici Arrioroso e Montano) sullo stato e sulla destinazione edilizia e urbanistica dei luoghi sui quali insistevano gli impianti PE (si evidenziava in particolare la falsità della istanza 23.03.1995 in allegato alla domanda del 23.10.2002 per l'ottenimento dell'autorizzazione D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 28 per l'impianto di contrada Lenza Schiamone, formata al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta senza essere sottoposto a VIA;
la nota trasmessa dal Sindaco di Acerra alla Procura di Nola nella quale si segnalava che le particene di terreno sulle quali insistevano gli impianti PE avevano destinazione urbanistica zona E - Agricola ed erano interessate da vincolo ambientale).
L'analisi dei dati relativi ai flussi di percolato di discarica conferiti agli impianti PE, comparati a quelli sulle effettive capacità di smaltimento dell'impianto di depurazione confermava inoltre l'ipotesi di una sistematica illecita dispersione, direttamente nelle acque, del percolato stesso, attestata da una ripresa video effettuata dagli inquirenti di autobotti della società PE che riversavano percolato di discarica nei Regi Lagni in quantità tali da mutarne il colore.
L'imponenza della quantità dei rifiuti in tal modo illecitamente gestita, ricavabile dai dati esaminati, era altresì indirettamente dimostrata, secondo il provvedimento impugnato, dall'entità delle operazioni inesistenti registrate e utilizzate in dichiarazione dei redditi per camuffare il giro di poste non contabilizzabili (per Euro 3.432.017,39 nella dichiarazione Irpef relativa al 2004; operazioni la cui inesistenza era stata "confessata" dai titolari dalle ditte emittenti le fatture, i quali avevano precisato che ricevevano da PE ON e dal fratello una somma pari al 50% dell'IVA relativa ad ognuna delle operazioni passive fatturate).
2.4. Inconferente, e incapace di vincere le articolate e argomentate in fatto considerazioni dei giudici di merito, è perciò il rilievo del ricorrente che le imprese di smaltimento dei rifiuti in qualche modo riconducibili ai fratelli PE erano tutte formalmente dotate di autorizzazione.
2.5. Manifestamente infondata è poi la prospettazione che nel caso in esame ricorrerebbe la somma di più violazioni amministrative o contravvenzionali, in ipotesi riferibili al Decreto n. 22 del 1997, art. 51 (gestione di rifiuti non autorizzata), che non potrebbe comunque integrale la previsione dell'art. 53-bis (organizzazione di traffico illecito di rifiuti) dello stesso decreto. Seppure, in materia di trattamento "abusivo" e agli effetti dell'art. 53-bis, la gestione di rifiuti diversi e il trattamento non consentito "equivalgano" a gestione e trattamento senza autorizzazione, fra le due fattispecie sopra richiamate non v'è rapporto di continenza in alcun senso (esclude esplicitamente la specialità Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004) e, nell'ipotesi in cui l'abuso consiste nella mancanza di autorizzazione, il "passaggio" dalla contravvenzione sanzionata dall'art. 51 al delitto è comunque dato dalla quantità dei rifiuti gestita, dall'organizzazione apposta a tale gestione, dal lucro conseguitone: e cioè da tutte le ulteriori connotazioni, plausibilmente ravvisate nel caso di specie, della condotta contestata ex art. 53 bis, che - primo delitto "ambientale" previsto nel nostro ordinamento - risulta per l'appunto introdotto per colmare l'inadeguatezza delle singole fattispecie contravvenzionali che erano in vigore a fronte dei nuovi fenomeni di criminalità emergenti.
2.6 Assolutamente priva di pregio è l'osservazione (contenuta nella memoria) che, al massimo, dei fatti in contestazione avrebbero potuto rispondere i titolari delle autorizzazioni: il reato non è una fattispecie propria e, come s'è detto, può concretamente essere commesso da "chiunque".
2.6. Manifestamente infondato è l'argomento (anch'esso sviluppato nella memoria) in base al quale si sostiene la condotta del PE sarebbe legittimata dal principio della libera circolazione dei rifiuti.
A fronte della dovizia di riferimenti giurisprudenziali, peraltro impertinenti, contenuti nell'atto difensivo è sufficiente ricordare che i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani (da insediamenti abitativi) e rifiuti speciali (da insediamenti produttivi) e, quindi, i rifiuti di ciascuna categoria in pericolosi e non pericolosi. I rifiuti speciali sono a loro volta classificabili come assimilabili o non assimilabili ai rifiuti urbani, e la normativa conosce anche rifiuti speciali classificati come tossici e rifiuti speciali nocivi, ma ne' la categoria dei rifiuti speciali assimilabili ne' quelle dei rifiuti speciali non tossici o non nocivi coincidono con i rifiuti urbani non pericolosi. Vigono perciò in materia, per effetto della normativa comunitaria direttamente applicabile e recepita nel nostro ordinamento, i principi di autosufficienza, prossimità (cioè della vicinanza) e di correttezza dello smaltimento. La Comunità Europea ha delegato gli Stati alla pianificazione dello smaltimento, in linea, quindi, con un'accezione ampia di autosufficienza. L'Italia ha delegato la pianificazione alle Regioni, nel rispetto dei principi prima richiamati (autosufficienza, prossimità, correttezza), costituiti a principi fondamentali dell'ordinamento. Nel bilanciamento, tuttavia, tra le esigenze di cui sono espressione, il principio di autosufficienza (che consente alle Regioni di vietare di convogliare nelle loro discariche rifiuti provenienti da altre Regioni) è vinto da quello della correttezza dello smaltimento, e cioè del "trattamento adeguato" dei rifiuti, che privilegiando le tecniche di smaltimento più corrette in relazione alle diverse tipologie dei rifiuti, impone di ritenere prevalente l'esigenza di specializzazione, anche a largo raggio, degli impianti. I cosiddetti rifiuti speciali, ancorché non tossici o non nocivi, potendo provenire dagli insediamenti produttivi più disparati, possono difatti richiedere i più disparati trattamenti. È su questa base che è stato affermata la possibilità di circolazione per il raggiungimento dello stabilimento adeguato più prossimo dei rifiuti che abbisognano di trattamenti particolari.
Così, con la sentenza n. 505 del 2002, la Corte costituzionale ha ribadito che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 5, comma 3, lettera a), per i soli rifiuti urbani non pericolosi (ai quali fa riferimento l'art. 7, commi 1 e 4, dello stesso decreto) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento "appropriati", per ridurre sì il movimento dei rifiuti stessi ma compatibilmente con la necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3: "a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali (definiti dall'articolo 7, commi 3 e 4), sia pericolosi (sentenza n. 281 del 2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001)". Non solo, perciò, non esiste alcun "principio" di indistinta libera circolazione dei rifiuti: tanto più nei termini, assoluti, formulati dal ricorrente;
ma vige, al contrario, un principio di trattamento adeguato - prossimità (dal quale discende altresì nei confronti della Comunità l'obbligo statuale di dare attuazione al principio di responsabilità di chi, eludendolo, "inquina"), che solo consente, in base al diritto positivo, il trasferimento nell'impianto extraregionale o extraterritoriale più vicino realmente adatto al rifiuto speciale, tanto più se pericoloso, da trattare: principio che risulta microscopicamente violato dalle condotte ritenute sussistenti.
2.7 Quanto alla riconduzione dei rifiuti abusivamente trattati ai quantitativi ingenti richiesti dalla norma incriminatrice, contrariamente a quanto assume il ricorrente il provvedimento impugnato evidenzia - e a più riprese, in particolare ancora quando tratta del reato di cui all'art. 434 o delle frodi fiscali - gli elementi di fatto (dati cartolari, risultati comparativi tra rifiuti avviati agli stabilimenti e capacità degli impianti, osservazioni, dati contabili) da cui ha plausibilmente ricavato la convinzione che la gestione abusiva raggiungesse soglie quantitative assai cospicue. La massa dei dati riportati nelle oltre 300 pagine di cui è composta l'ordinanza di custodia cautelare non lasciano peraltro dubbi sulla "consistenza" della gestione illecita.
2.8. Manifestamente infondato è, infine, l'ulteriore profilo di censura relativo all'affermata riconducibilità delle ipotesi in esame alla disciplina degli scarichi di acque reflue dettata dal D.L. n. 152 del 1992, anziché a quella del D.Lgs. n. 22 del 1997 (decreto
Ronchi) e successive modifiche.
Discende dalla nozione di rifiuto che occorre considerare recepita nel nostro ordinamento (L. n. 178 n. 2002, ex art. 14, secondo quanto chiarito dalla Corte giustizia con la sentenza 11.11.2004, Niselli, ed ora enunziato nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183 (T.U. in materia ambientale): cfr. da ultimo C. cost. n. 288 del 2006) che le acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, avviandole allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, costituiscono rifiuti allo stato liquido (tra molte, cfr. Sez. 3, n. 20679 del 11/03/2004). Non v'è dubbio, poi, che a stare ai fatti in contestazione, l'imputazione ha riguardo non agli scarichi dei reflui liquidi prodotti da singoli impianti di produzione, bensì ad acque e fanghi smaltiti dalle produttrici, fatti defluire nell'impianto PE di "trattamento dei liquidi" (depurazione), da questi indebitamente direttamente riversati nelle acque.
3. Manifestamente infondate sono anche le censure sviluppate con riferimento alla configurabilità del disastro ambientale colposo. Sostiene il ricorrente, in particolare, che il Tribunale avrebbe confuso la nozione di "danno" ambientale con quella di "disastro" e che, peraltro, neppure il primo sarebbe provato.
3.1. Osserva di contro il Collegio che l'accezione di "disastro" implica che sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", non nel senso, però, di "eccezionalmente immane", essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un "carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme (Sez. 5, n. 11486 del 12/12/1989; Sez. 4, Sentenza n. 1686 del 20/12/1989; Sez. 4, Sentenza n. 1616 del 04/10/1983). Quel che caratterizza, insomma, la nozione di disastro è la diffusione del danno cui è connesso il pericolo per l'integrità alla salute, in guisa "da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" (Rel. min. sul progetto del codice penale, 2^, p. 222). Sicché non è richiesto, per l'integrazione dell'illecito, che il fatto abbia direttamente prodotto, collettivamente, morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga una pencolo grave e per la salute collettiva (già avvisando che "Del danno o del pericolo alle cose si tiene conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita o per l'integrità delle persone" la Rei. min. cit., p. 212). Se dunque il concetto di disastro sta nella "potenza espansiva del nocumento" (così il Guardasigilli nella Rel. al Re) alla integrità e alla sanità, ben si comprende come si profili in linea astratta esigua la linea di demarcazione tra disastro e il danno ambientale allorché questo sia costituito da una importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli inesistente allorché la attività di contaminazione diretta e indiretta (realizzata cioè mediante accumulo nei territori e versamento nelle acque di rifiuti speciali altamente pericolosi nonché mediante diffusione di prodotti di compostaggio destinati alla concimazione contenenti residui pericolosi) assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, "straordinariamente grave e complessa", come è accaduto nella vicenda in esame secondo la ricostruzione dei giudici di merito. Mentre, occorre ribadirlo, la prova di immediati ed evidentemente "tragici" effetti sull'uomo prodotti dall'evento non può essere assunta a parametro o a misura esclusiva del "disastro" (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20370 del 20.4.2006).
3.2. In fatto, poi, l'analisi e la valutazione degli elementi sulla cui base è stata affermata l'esistenza di gravi indizi del reato di disastro ambientale, è ampia, coerente, plausibile. Ed è perciò insindacabile in questa sede.
Rileva infatti il Tribunale, richiamando la ben più ampia motivazione della misura custodiale (nella quale risultavano meticolosamente riportate le sostanze nocive immesse nell'ambiente attraverso le procedure illecite di smaltimento di rifiuti pericolosi), e le diffuse conclusioni dei consulenti e dell'ARPAC, che il perito Dott. Auriemma aveva ampiamente dato conto del nocumento all'ambiente e alla salute prodotto dall'apparente trattamento e dallo smaltimento illecito di "migliaia di tonnellate" di rifiuti pericolosi mediante impianti illegali, inidonei al trattamento dei rifiuti che effettivamente loro pervenivano, situati su terreni agricoli;
che l'immissione di ingenti quantità di percolato di discarica dall'impianto dei PE nei Regi Lagni e, poi, per tale via, direttamente in mare era dimostrata dalla ripresa video effettuata dagli inquirenti ("autobotti della società PE hanno immesso percolato di discarica direttamente nei Regi Lagni, senza passare per l'impianto di trattamento, tanto che il corso d'acqua ha improvvisamente cambiato colore assumendo quello tipico, del percolato di discarica") nonché dai dati relativi ai flussi di percolato conferiti agli impianti PE che, paragonati alla impossibilità di gestione alla luce delle effettive capacità dell'impianto di depurazione, ne confermavano l'illecita dispersione;
che il fatto che il materiale prodotto dall'azienda e spacciato come compost di qualità costituisse in realtà un assemblaggio di rifiuti contenente residui non consentiti, contenenti pure diossine, risultava dimostrato dagli accertamenti tecnici, dall'esame anche visivo del prodotto, dal materiale destinato al compostaggio rinvenuto.
A fronte di ciò il fatto, evidenziato in ricorso, che nella piana di Acerra insistessero "centinaia" di altre "industrie insalubri", non è argomento escludente ne' attenuante la responsabilità. Da tale circostanza assertivamente notoria sarebbe disceso, al contrario, in ragione del principio di precauzione, un obbligo d'ancora maggiore cautela e di più rigorosa osservanza in termini di legalità delle prescrizioni in materia di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
4. Quanto alle affermazioni - comuni alle censure su entrambe le fattispecie trattate - che gli impianti erano in regola con le norme autorizzative, che avevano prodotto regolare VIA, che non poteva ritenersi provato che nel compost fosse presente diossina perché le analisi non erano sul prodotto finito ma su quello in lavorazione ed erano irregolari, si tratta di argomenti che, nonostante il profluvio di considerazioni con le quali sono "carsicamente" espresse (nei motivi originari e nella ampissima memoria) si risolvono in prospettazione generiche, che riproducono temi difensivi esaminati senza considerare ne' censurare le specifiche osservazioni del Giudice delle indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame poi sulla acquisita dimostrazione delle falsità accertate sia con riferimento ai presupposti legittimanti i provvedimenti autorizzativi (integranti autonomi fatti di rilievo penale) sia in relazione alla costante manipolazione dei codici identificativi dei rifiuti smaltiti e trattati. Le doglianze relative alle analisi, oltre che generiche e nella sostanza di fatto, sono peraltro irrilevanti: è sufficiente infatti che il compost sia formato con rifiuti differenti da quelli prescritti, contenenti residui impropri e pericolosi, per essere a sua volta prodotto inquinante, anziché fertilizzante consentito.
5. Inammissibili perché basate su di una alternativa, e personale, reinterpretazione di alcune delle conversazioni intercettate, e dunque esclusivamente in fatto, sono le censure con le quali si nega l'esistenza di gravi indizi per il reato di cui all'art. 416 c.p.. Basta aggiungere che il significato dimostrativo delle conversazioni intercettate risulta plausibilmente valutato dai giudici del merito e che, comunque, esse sono state considerate alla stregua di elemento di conforto del già cospicuo e grave compendio indiziario che emergeva dall'accertamento degli altri fatti in contestazione. Ineccepibili sono poi le considerazioni d'ordine logico circa la necessità, per la prosecuzione dell'illecita attività di gestione dei rifiuti posta in essere, di una organizzazione capace di continuare a fornire una serie indeterminata di false certificazioni di analisi, di falsi documenti di trasporto, di attività materiali destinate a simulare l'avvenuto passaggio presso gli impianti di intermediazione dei rifiuti illecitamente trasportati e sversati, provenienti da tutta l'Italia.
6. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, relativo alla imputazione al capo M (artt. 110, 479 e 476 cpv. c.p.). In esso era stato contestato a ON PE di avere contribuito, in concorso con i Carabinieri CURCIO e ADDONISIO verbalizzanti, l'avvocato MAZZIOTTI difensore di fiducia, il fratello GI - indagato nel procedimento n. 1540/02 RGNR della Procura della Repubblica di Nola avente ad oggetto reati ascrivibili al gruppo LL e concernenti la gestione illecita di rifiuti - alla formazione del falso verbale di un suo interrogatorio, composto di 13 pagine dattiloscritte, apparentemente iniziato alle ore 10,15 ed ultimato alle ore 18,30 del 10 febbraio 2003.
Secondo la ricostruzione degli elementi acquisiti, plausibilmente valutati, il ricorrente si trovava altrove, non all'ora di chiusura del verbale (come sembra prospettare il ricorrente affermando che la, falsità non cadrebbe, comunque su elemento fidefacente), ma durante l'intiero compimento dell'atto, essendo in luogo suo presente il fratello GI.
In particolare la prova della falsità emerge, a stare al provvedimento impugnato, dal fatto che dalle comunicazioni intercettate dal Nucleo Tutela Ambiente, sul cellulare nr. 3355696565 in uso a PE GI, relativamente alla giornata del 10/02/2003, e comprese nell'arco temporale in cui PE ON sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio - tra le ore 10,15 e le ore 18,30 - risultavano alcuni contatti telefonici tra i fratelli PE, il primo avvenuto alle ore 10,31 (GI chiamava ON e conversavano in relazione ad un appartamento) gli altri 17, 02 - 17,07 (ON chiamava il fratello GI e gli chiedeva se poteva andare in Caserma;
GI rispondeva di si;
PE AL chiamava GI e gli chiedeva dove si trovava dicendogli che lo stavano raggiungendo;
ON chiamava GI e gli diceva che stava andando, che si trovava ad Afragola e perciò il suo cellulare "non prendeva"), che dimostrava che nel momento in cui risultavano rese le sue dichiarazioni il ON non era nella Caserma dei Carabinieri. Mentre gli argomenti del ricorrente si risolvono, anche in questo caso, in valutazioni alternative, di merito, circa il significato del materiale probatorio e perciò in censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
7. Il ricorso è, conclusivamente, inammissibile.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006