Articolo 451 del Codice penale
Articolo 388Articolo 387 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 451.

(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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