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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 451.
(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
Commentari • 30
- 1. Reati in Materia di Infortunio sul Lavorohttps://studiolegalemanera.it/blog/ · 4 ottobre 2024 · 27.39139
[…] Omissione Colposa di Cautele o Difese contro Disastri o Infortuni sul Lavoro (art. 451 c.p.) L'omissione colposa di cautele si verifica quando una persona, per negligenza, omette di installare o rimuove dispositivi di sicurezza necessari per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. […]
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Giurisprudenza • 69
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2018, n. 10556Provvedimento: […] 1.La Corte di appello di Torino il 24 gennaio 2017 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 luglio 2014 aveva riconosciuto IO CA responsabile dei reati di cui agli artt. 451 cod. pen. (capo A) e 449 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 2 aprile 2010, e, in conseguenza, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, stimata di giustizia. […] art. 451 cod. pen., norma incriminatrice della omissione colposa di cautele;Leggi di più...
- prescrizione del reato·
- valutazione del rischio incendi·
- colpa specifica·
- incendio colposo·
- obblighi del datore di lavoro·
- art. 449 cod. pen.·
- nesso di causalità·
- art. 434 cod. pen.·
- crollo colposo·
- art. 451 cod. pen.