Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2012, n. 24997
CASS
Sentenza 22 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, confermando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo degli imputati, legali rappresentanti di una ditta, per avere adibito il dipendente ai lavori di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dalla legge, determinando la morte dello stesso lavoratore per mesotelioma pleurico).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2012, n. 24997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24997
    Data del deposito : 22 marzo 2012

    Testo completo