Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 5
In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico- scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche previste dall'art. 33 del dpr. 19.3.1956, n. 303, sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria.
Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie della Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite).
La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le "leges artis" (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la diagnosi di morte per mesiotelioma pur in mancanza degli esami clinici istologico ed autoptico).
La previsione dell'art. 21, comma 6, del d.p.r. 10 marzo 1956, n.303 secondo cui per i lavori all'aperto è possibile l'esonero del datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza previsti per il controllo delle polveri, non è applicabile alla diversa situazione delle lavorazioni effettuate a "cielo aperto". (Fattispecie relativa a lavorazioni all'interno di un capannone).
Commentari • 3
- 1. Amianto e responsabilità penale: causalità edStefano Zirulia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Sommario: 1. Il caso “Ferrovie Trento Malè S.p.A.” 2. La rilevanza della natura dose-correlata o dose-indipendente del mesotelioma pleurico nel processo penale per omicidio colposo. 2.1. I dati medico-scientifici ed i loro riflessi sulle categorie giuridiche della causalità e dell'evitabilità dell'evento lesivo. 2.2. Le contrastanti posizioni assunte dalla giurisprudenza. 2.2.1. Le incertezze relative alla scelta della legge scientifica di copertura. 2.2.2. I problemi relativi all'accertamento della cd. causalità individuale. 3. I principi affermati dalla sentenza della Quarta Sezione nel caso “Ferrovie Trento Malè S.p.A.” 3.1. I criteri per la scelta della legge di copertura in contesti …
Leggi di più… - 3. Tumori amianto correlati e diritto penaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
дер 5037 M5037
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO. COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. ILSOLE 24 ORE per diritti B. ZUUT24.00 REPUBBLICA ITALIANA
FEB. 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il
SEZIONE IV PENALE IL CANCELLIERE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30.03.2000
SENTENZA
N. 683 Composta li Ill,mi Sigg.:. LE GiovenPivlilti уошенни Dott. VINCENZO Presidente
1.Dott.. TT MARIANO Consigliere REGISTRO GENERALE
2.Dott. MAZZA FABIO
N. 48714/1999
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE
4.Dott. IC GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) AN IN n. il 06.01.1914
2) IU DO n. il 02.09.1909
3) LI IC n. il 08.02.1919
4) RN OS n. il 05.06.1919
5) NT VINCENZO n. il 25.02.1940
6) ON MARIO
n. il 03.02.1921
7) DI MA ETTORE n. il 10.07.1914
8) RESPONSABILE CIVILE
avverso sentenza del 21.05.1999
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
TT IA
608
udienza la relazione fatta dal Consigl iere LIRE
LIRE 2000 CANCELLERIA
6377635
AA534914 G982124
AA534315
Hito il Pubblico Ministero in persona del come do he ha concluso per
Come in while.
dito, per la parte civile, l'Avv.
Hit i difensor Avv.
CANCELLERIA
13713000
CANCELLERIA
0278302
0278310
0278305
00678238
0278315
0278301
0278320 00678240
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE>
UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. DE CAROLI Richiesta copia studio 24,000. dal Sig. FOR IT. per diritti L.
- 7 FEB. 2001 per diritti 24000
26 APR. 200T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONENCELLIERE il
IL CANCELLIERE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. BAZOM per diritti ✓ 24,000
03 LUG. 2001. it
IL CANCELLIERE verbale di udieuse (de st come de vertale di udicus.
RITTI DI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. ... AGI per diritti L. 24ooo
il ㅅ 2 아.... IL CANCELLIERE
DIRITTI Со свиления frede Sanmulle mints dille senteuse, illustrande metovi discusse
16- RG 48414/99 - Ric.L AN Paolino GARGIULD Dale UL ED CORNDRI Costanze NT Vincense ON AR, DI TOMAS
3. Pttore Ferrovie dello State (Resp. Civ.) Pulimines munte alle whewone l'aux Gran carto NISTI Clessandro MAZZA del Food Torino che assiste if voc te GARGIULO.
- come de alto d' nomine . the deposito deposits. nomine di soth tuto processuale proveniente dall'aus Jounceshe mist, dil Fred' Torino, the anistia incurrente RN det punce. .ulting de poste alturi, artificalo de miste;
deposito quind certificats d' morte anche del morrente ULU.
Relatore Cons. TT
11 PG conclude for l'an millements sense m ultimamente a del CAMPISAND. deglLI & NE - wats extents per morte de Ma per l'an me llamenta..imputare; per it rigett til masse del GARGIVILS;
con e-in vlosione al mas del NT - suite tamente alle
"morte dit REFRANCORE e ngeto nel nists;
per l'annullamenta
- in relexien al mosse del ON e limite la munite allo rizotto il rists. morte die GO e;
per l'inammissibili to del acesso del is iomasse;
per & rigettos del naense del Resp. le Owl Temarie dillo Stato
E' presente l'av. fresians MASSELLI del Food Torine the assiste le P.C.
ER, FROLLI Sendre PENTENERD Valter - com Guide,FROLL olas precure speciali che departe. بعد e & epocio alle conclusions del PG it dept: imputats decedress e crede 'I sgetto der wens mlessone ai misse residul come do conclusson che deposite mortemente alla note spere. E presente l'am. Sergo eIREA, dil Ford Rome, dhe asist in sest me dell'ar Se Somano del fora d' Towns come de dilige de produce,- Seyra le P.C. PARDINI CE, PARDINI Silvane e PRDIN, fabrielle e freake le conferme dille sentense & recondo grads come de conclusion the depar- to winte mente alla note opere-
E' presente l'am Cesare PreCOME, des For d' Torque, the assists it neponse bob Smile Ferrovie dells the 6, trede l'accoglimento dei propri motor;
the illustre brevemente fresente l'aw Alessandro MAZZA del Fore d' Torns, che aposte i momente ON ' from cerlo vist dare to RN - ComeGARGIULO ed in vestitusions deli'aw... "de att le lui produsove pulimine i have alle elescove è già state verbalis Rate - & chrecke l'accoglimento dei musss thestranciers :motor: E' presente l'aw. CE VANZETTA, der Food Roma de aposte il momente
CANTORO e drede l'accogements dei mater: Is scosso ar se inporte deportando Procura speciale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 La corte di appello di Torino, con sentenza
del 21 maggio 1999, confermava la sentenza, in da-
ta 5 novembre 1997, del pretore di Torino, che a-
veva affermato la responsabilità penale, condanna-
noli alle pene di legge, di Paolino AN, Al-
do GI, ED NZ, OS CO,
AR NT, TO Di MM, NC TO,
nella loro qualità di Direttore del Servizio Mate-
riali e Trazione delle FF.SS., il AN,
e, con riferimento alla Officina Grandi Riparazioni
di Torino, di capi officina, il GI, il Ren-
zulli e il CO, di responsabile del Servizio
Sanitario delle FF.SS., il NT, di responsabile dell'Ufficio sanitario compartimentale, il Di Tom-
masi, e di medico di impianto, il TO, in or- dine ai reati, aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche, à AN, di omicidio colp oso in danno di:
GR PE, deceduta per mesotelioma
1 pleurico in Torino 31 agosto 1991%3
- AN NC, deceduto per adenocarcinoma polmonare in Torino il 20 aprile 1995;
NI SS, deceduto per mesotelioma pleuri-
co in Asti il 24 agosto 1994;
b - GI, di lesioni colpose in danno di:
NI IC, il quale aveva contratto l'asbestosi nel marzo 1993;
NE PI, il quale aveva contratto l'a-
sbestosi nell'ottobre 1992;
TR NO, il quale aveva contratto tumore polmonare nel dicembre 1992;
e di omicidio colposo in danno di:
MI LL, deceduto per asbestosi in Torino
il 26 luglio 19913
UN TT, deceduto per mesotelioma
2 pleurico in Torino il 27 settembre 1993;
GR PE e NI SS;
- IR IO, deceduto per carcinoma polmonare in
Torino il 30 settembre 1994;
UN RD, deceduto per mesotelioma pleurico in Asti il 24 agosto 1994%;B
C - NZ e CO, di omicidio colposo in
danno di GR PE e AN NC;
Дой d NT, di omicidio colposo in danno di Gra-
PE, AN NC e NIziella
SS; e Di MM, di lesioni colpose in danno di
NE PI e TR NO e di omicidio col-
poso in danno di MI LL, UN Bertogliat-
ti, GR PE, AN NC, Gio-
vanni SS;
TO, di omicidio colposo in danno di GR ZI PE, AN NC e NI
3 SS.
2 Il pretore, accertato che non v'erano dubbi
che le persone offese avessero contratto la malat-
tia a seguito della esposizione, diretta o indi-
retta, protrattasi per anni, alle polveri di a-
mianto, o fossero decedute a seguito, o anche a
seguito, di questa esposizione, riteneva sia il
rapporto di causalità tra l'esposizione alle pol-
veri, l'omissione, da parte degli imputati, delle
cautele richieste dall'art. 17 del R.D. 14 aprile
1927, n. 530 e dall'art. 21 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 norme che, entrambe, impongono al
datore di lavoro di impedire o di ridurre lo svi-
luppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie nell'ambiente di lavoro e gli eventi le-
sioni/morte, sia la colpa degli imputati per non essersi mai preoccupati, pur dovendosene preoccu-
pare a vario titolo, di intervenire sulla diffu-
sione delle polveri nell'ambiente di lavoro.
3 La corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 1999, ritenuta la prevalenza del-
le attenuanti generiche sulle aggravanti contesta- dichiarava di non doversi procedere per ilte,
4 reato di omicidio colposo in danno di Graziella
PE e di MI LL per essere il reato estinto per prescrizione%;B assolveva il TO
dalla imputazione di omicidio colposo in danno
• di NI SS per non avere commesso il fatto e rigettava nel resto gli appel li
- rideterminando le pene e provvedendo sulle richieste delle parti civili condividendo le valutazioni del preto-
re.
4 Ricorrono per cassazione gli imputati e il re-
sponsabile civile. a - Il GI denuncia, con il primo motivo, " carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), "c.p.p. e, con il secondo, "inosservanza o erronea applicazione del-
la legge penale o di altre norme giuridiche delle
quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.
b) c.p.p.".
I
- Deduce, nel primo, che "la condotta e la col-
ра dovevano essere valutate secondo le leggi vi-
genti e, conseguentemente, secondo le nozioni
5 scientifiche e le possibilità tecniche dell'epo-
ca", mentre, per un verso, "l'assicurazione obbli-
gatoria contro l'asbestosi, prevista della legge n. 454 del 1943, non era estesa anche alle
FF.SS.", e, per altro verso, "soltanto alla fine
degli anni '60 in Italia venivano pubblicati i primi lavori concernenti studi sulla pericolosità
inoltre, "il capo dell'O.G.R.dell'amianto"; era un esecutore materiale di ordini e di direttive impartite dalla Direzione Sanitaria, cioè dal Ser-
vizio Sanitario, nonché dalla Direzione tecnica,
dal Servizio Materiale e Trazione"%3B "all'epoca in cui era a a capo dell'officina non era possibile prevedere che una esposizione non prolungata ri- parazione su rotabili potesse causare l'insor-
-
genza della asbestosi o di pleuropatie maligne".
. II Deduce, nel secondo, che "il R.D. 503/1927,
nel prevedere specifiche e mirate disposizioni di-
rette a tutelare i lavoratori dalla esposizione a tutte le polveri, prevede anche che le norme ivi
contenute vengono applicate alle FF.SS. adattando-
le alle particolari esigenze dell'esercizio ferro-
viario"; deduce, poi, che "nel D.P.R.
303/1956
l'obbligo del datore di lavoro di contenere l'e-
6 sposizione a tutte le polveri è escluso per le lavorazioni eseguite a cielo aperto e tali erano
le lavorazioni che venivano eseguite presso
1'0.G.R. sulle carrozze e sui rotabili".
Il TO denuncia, con il primo motivo, b-
"i- nosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 4, 21 e 33 del
D.P.R. 303/1956"; con il secondo, "violazione di legge relativamente alla applicazione dell'art.
40, ultimo comma, c.p."; con il terzo, "violazio- ne dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., per essere state assunte due prove a non discarico"; con il quarto, " violazione dell'art. 606, comma
1, lett. d) c.p.p., relativamente alla mancata as-
sunzione di prova rilevante avente ad oggetto l'accertamento tecnico peritale in materia medico-
legale relativamente ai casi della signora Pente-
nero e AN NC“.
Deduce, nel primo, che "la legislazione I
-
pre- venzionale, in essere al momento in cui sono state contestate le condotte al TO, attraverso la formulazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 303/1956
individuava quale destinatario dell'obbligo il da-
7
. tore di lavoro, mentre il ruolo del medico azien- dale era esclusivamente quello di adempiere cor- rettamente gli obblighi di sorveglianza su rischi che erano stati individuati dal datore di lavoro e per i quali era stata da quest'ultimo attivata la sorveglianza sanitaria".
"Nella vigenza del sistema definito del D.P.R.
303/1956 può ritenersi, quindi, violata, da parte
del medico aziendale, l'unica norma prevenzionale
а lui attribuita neanche direttamente 0 con previsione di autonoma sanzione quando questi non abbia eseguito le visite previste sui lavora-
tori la cui esposizione ad un rischio tabellato sia stata individuata dal datore di lavoro 0, nell'eseguirle, non abbia osservato il periodismo definito dalla legge ovvero ancora le abbia ese-
guite in maniera scorretta".
II
- Deduce, nel secondo, che, premesso che "per riconoscere un rapporto di causalità tra la prete-
sa omissione dell'imputato e gli eventi di cui processo, deve necessariamente riconoscersi l'ef-
ficacia della prevenzione sanitaria
- disposta dal legislatore per evitare l'insorgenza dell'asbesto-
0 si anche riguardo alle patologie tumorali polmo-
nari e pleuriche, causate o attribuite all'amianto deve prendersi atto che, secondo le linee guida elaborate dalla omissione oncologica nazionale, in applicazione di quanto previsto dal piano sanita-
rio nazionale per il triennio 1994/1995, pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 giugno 1996, n.
ha hat 83, la prevenzione secondaria cioè, il monito-
raggio sanitario - per i tumori polmonari non alcuna utilità ed efficacia".
III Deduce, nel terzo, che, nell'atto di impu-
gnazione, era stata sollecitata la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di elementi probatori documentali e ulteriori accertamenti di natura tecnica in materia medico-legale sui due
casi concernenti la PE e il NC".
"La sentenza impugnata ha ribadito che il mo- mento di assoluta circolazione della notizia della pericolosità dell'amianto deve essere incontrover-
tibilmente collocato negli anni 1960/1970", mentre
"la acquisizione della copia degli indici dell ri-
viste 'La medicina del lavoro' e 'Rivista degli infortuni e delle malattie professionali', pubbli-
9 cate negli anni dal 1971 al 1979 avre bbe consenti-
to di accertare che le conoscenze sulla pericolo-
sità dell'amianto non erano affatto consolidate e diffuse". IV - Deduce, nel quarto, che "la richiesta di pe- rizia medico-legale relativamente ai casi della
PE e del NC avrebbe consentito di superare, se accolta, il contrasto tra le conclu-
sioni di ben tre accertamenti da parte dei consu-
lenti del p.m.".
3 Il De MM denuncia, con il primo motivo,
"inosservanza o erronea applicazione della legge penale", con il secondo che "il tribunale di Ales- sandria lo ha assolto da analoga imputazione per non aver commesso il fatto e, con il terzo, "man-
canza di motivazione".
Deduce, nel primo gli altri due motivi non vanno oltre quanto si è appena esposto che, se è
vero che il R.D. 503/1927 e il successivo D.P.R.
303/1956 fissavano specifiche e mirate disposizio-
ni volte a tutelare i lavoratori dalla esposizione a tutte le polveri, è anche vero che quaranta anni
10 or sono, e per i successivi trenta, non era possi- bile prevedere che la manipolazione di prodotti già finiti contenenti amianto o che il lavoro di coibentazione potesse determinare l'insorgenza dell'asbestosi e delle successive complicazioni neoplastiche".
4 Il NT enuncia, con il primo motivo, "viola-
dell'art. 40, comma 2, relativamente alla zione imputazione di omicidio colposo in danni di GR
ZI PE"; con il secondo, "violazione dell'art. 40, comma 2, c.p. relativamente alla im-
putazione di omicidio colposo in danno di NI
SS"; con il terzo, "violazione dell'art. 40,
comma 2, c.p. relativamente alla imputazione di omicidio colposo in danno di AN NC";
con il quarto, "violazione dell'art. 40, comma 2,
c.p. e mancanza di motivazione circa la individua-
zione dell'obbligo giuridico gravante sull'imputa-
to e violazione dll'art. 63, comma 4, del D.P.R.
303/1956"; con il quinto, "violazione dell'art. 43
e mancanza di motivazione nel capo in cui so- c.p.
no state ritenute colpose le condotte omissive' a-
scritte all'imputato".
11 I Deduce, nel primo motivo,
- premesso che la corte di merito ha affermato che v'era un elevato
grado di probabilità che la PE fosse dece-
che "il consulente
-duta per mesotelioma pleurico del p.m. ha ritenuto che 'poteva essere ragione-
escluso' che la PE fosse decedutavolmente per un tumore diverso dal mesotelioma pleurico,
mentre per gli altri consulenti la diagnosi di me- non era certa, ma solo possibile e/osotelioma
probabile, non essendo sufficientem ente escluso che non di mesotelioma si fosse trattato, ma di metastasi di altri tumori, mentre soltanto con l'esame istologico, sia in vita, sia post mortem,
si sarebbe potuto sapere con certezza se la Pente-
nero fosse ammalata o, post mortem, se fosse morta per mesotelioma pleurico", e soltanto con l'esame autoptico si sarebbe potuto accertare fuori di 0-
gni dubbio se il tumore alla pleura fosse 0 non fosse metastasi di altro tumore".
I I - Deduce, nel secondo, che "nei motivi di ap-
-pello pag. 10 si era fatto presente che lo stesso consulente del p.m. aveva affermato che
'era altamente probabile che il periodo lavorativo da tenere presente, per quanto riguardava l'inizio
12 del processo carcinogeno del SS, fosse quello compreso tra il 1963 e il 1971"%;B "e si era anche
sottolineato che il consulente del p.m. prof. Mol-
lo, richiesto se potesse dire se il SS, ove a-
interrotto l'esposizione a gennaio 1971 e vesse fosse andato a vivere in campagna, non sarebbe morto o se sarebbe morto dopo, aveva risposto che non lo poteva dire', affermazione che fa e- ' no,
scludere che possano rispondere di omicidio colpo-
so, in danno del SS, tutti gli imputati chiama-
ti a rispondere del loro operato dal 1971 in poi".
III Nel terzo motivo, dopo avere
- rilevato che
"il consulente prof. Baima Bollone ha affermato
che il periodo di latenza del carcinoma polmonare di 20-30 anni e, quindi, che, considerato che l'insorgenza della sintomatologia per il Refranco- re era datata 1993, occorreva risalire almeno al
1963/1973 per individuare il momento in cui il Re-
francore contrasse la malattia", deduce che "la sentenza ha sostanzialmente accolto la impostazio-
ne dei consulenti tecnici del p.m., ritenendo sia che il fatto che il NC avesse lavorato dal
1970 al 1976 in un ambiente in cui vi era amianto aveva esercitato un ruolo conca usale nella produ-
.
13 zione dell'adenocarcinoma, sia che l'esposizione non era stata modesta, sia che l'asbestosi, che il
NC non aveva contratto, non era precondi-
dell'insorgere del tumore, così come hanno zione affermato i consulenti Chellini, Carnevale e Mol-
lo, tumore che poteva insorgere anche in assenza di fibrosi come hanno affermato RO sa, MO, лого RC e PI.
"I consulenti del p.m.
- prosegue hanno amm es- so che, non avendo il NC l'asbestosi, l'u-
nica spiegazione dell'insorgenza del cancro polmo-
nare può essere rinvenuta nell'effetto carrier delle fibre di amianto, le quali avrebbero veico-
perifericamente le sostanze cancerogene del lato fumo di sigaretta e ciò secondo una opinione, da- tata 1976, della prof.ssa Margaret Backlake, e-
stremamente criticata e non confermata".
"La corte, però, nel richiamare la tesi dell'ef-
fetto carrier e nel considerarla scientificamente certa dell'asserito effetto sinergico tra fumo di
sigaretta ed amianto, ha trascurato di ricordare come lo aveva trascurato il primo giudice, tanto è
verc che nei motivi di appello il problema era
14 stato espressamente sollevato, a pag. 18
- che 10
stesso consulente d'accusa RC, specifica a domanda se la tesi Backlake teorizzatrice dell'effetto carrier avesse o meno seguito, in dibattimento ha affermato di aderire alla contra-
ria opinione dominante secondo cui l'asbestosi sa-
rebbe precondizione necessaria dell'insorgenza del tumore al polmone, avendo citato la tesi Backlake
solo per sviscerare tutte le possibili spiegazioni del fenomeno".
IV violazioneDeduce, nel quarto, che "della
delle norme antinfortunistiche il NT non può
considerato responsabile, in quanto. essere non nodale dell'organizzazione FF.SS., dal punto mo-
mento che altri, specificamente investiti del re-
lativo compito, aventi piena responsabilità e com-
petenza, dovevano far applicare le norme antinfor-
tunistiche e/o dovevano controllare che tali norme fossero concretamente applicate".
"Il NT potrebbe essere considerato, in a-
. stratto, responsabile ex art. 40, comma 2, c.p.p.,
laddove si dimostrasse che ha violato determinati obblighi giuridici imposte da specifiche norme di
15 legge, di regolamenti, ordini e discipline, diver- se da quelle indicate nei capi di imputazione,
a lui non applicabili"; e, inoltre, la giurispruden-
za della corte di cassazione è tutta nel senso di escludere, nelle organizzazioni complesse, la re-
sponsabilità dei vertici della organizzazione, al-
lorché l'organigramma contempli, a diversi livel-
'li,
- come nel caso di specie, in cui v'erano e il responsabile dell'ufficio sanitario comparti- mentale, il De MM, e il medico di impianto,
il TO
- coloro che sono responsabili del ri-
spetto delle norme antinfortunistiche".
V Deduce, con il quinto, che, negli anni in cui il NT ha assunto l'incarico di
Direttore del Servizio sanitario delle FF.SS., non si sapeva che bastavano esposizioni a bassissime dosi per con-
trarre il mesotelioma anche in assenza di asbesto-
si, sicché un provvedimento che avesse abbattuto
pur notevolmente le polveri, tale da impedire 0
grandemente diminuire il rischio di asbestosi, sa-
rebbe stato inutile sotto il profilo del rischio di morire per mesotelioma".
"Né è corretto ritenere che, comunque, il fatto
16 che si dovessero assu mere le misure previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 contro le polveri dannose vanificherebbe ogni tentativo di
difesa sul punto, e ciò perché per il mesotelioma роб pleurico il momento in cui ci si rese conto che bastavano bassissime esposizioni per contrarre la malattia a differenza di quanto capitava per l'a-
sbestosi e per il carcinoma polmonare intervenne
in un secondo momento rispetto a quando era nota la generica dannosità dell'amianto".
"E la Comunità scientifica della realtà produt-
tiva italiana, cui occorre fare riferimento per applicare il parametro dell'homo ejusdem condicio- nis et professionis solo a partire dal 1976 pub-
blica casi di mesotelioma da amianto per esposi- zione diretta continuativa, anche s e quei casi erano stai resi già noti in altri paesi".
Del resto, "la Corte Costituzionale, con la sen-
tenza n. 312 del 25 luglio 1996, interpretativa di rigetto della norma dell'art. 41 del D. P.R. n.n
277 del 1991 norma che sanziona l'obbligo del datore
-
di lavoro di ridurre al minimo, 'in relazione alle conoscenze scientifiche acquisite in base al pro-
17 gresso tecnico, i rischi derivanti dalla esposi- zione al rumore mediante misure tecniche, organiz- zative e procedurali, concretamente attuabili'
ha affermato che l'avverbio 'concretamente' deve interpretarsi come 'applicazioni tecniche general-
mente praticate e accorgimenti organizzative pro-
cedurali generalmente acquisiti, sicché penalmente sanzionata è soltanto la deviazione dei comporta- menti dell'imprenditore dagli standard propri, in concreto e al momento, delle diverse attività p ro-
duttive".
- Il Responsabile civile denuncia "erronea ар- 5
plicazione degli artt. 40 e 43 c.p."
I Deduce, sul problema della causalità, che "il
problema della rilevanza della concausa non si ri-
solve con un semplicistico richiamo al principio della equivalenza, ma va affrontato e risolto con riferimento al ruolo effettivo di ciascuna concau-
sa al fine di individuarne una idoneità concreta alla produzione dell'evento".
II
- Deduce, sulla colpa specifica, che "gli studi più recenti escludono che una drastica riduzione
18 della diffusione della polvere di amianto possa eliminare anche le fibre di amianto, sicché ci si deve domandare se, all'epoca dei fatti, esistesse- ro norme specifiche in materia di diffusione di fibre di amianto, né è possibile richiamarsi alla L. 12 aprile 1953, n. 455, che estese la assicura-
zione obbligatoria contro le malattie professiona-
li alla silicosi e all'asbestosi, anche perché la
legge non faceva cenno ad altre patologie, né vi accennato i successivi provvedimenti hanno legi- slativi del 1965, n. 1124, e del 1975, n. 548, ché
soltanto il D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, si in- teressa anche delle malattie neoplastiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, carcinoma del polmone".
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - La sentenza impugnata va annullata senza rin-
vio per estinzione dei reati per morte dell'impu-
tato nei confronti del AN, del NZ
e del CO.
2
- I motivi primo, secondo e terzo del ricorso
nell'interesse del NT vanno trattatiproposto
19 per primi, sia perché denunciano mancanza di moti- vazione sul fatto-rapporto di causalità "non è
certo che la PE sia morta per mesotelioma pleurico e, quindi, che vi sia nesso di causalità
tra l'esposizione indiretta della donna alle pol-
veri di amianto e l'evento%3B è tutt'altro che sicu-
ro che il SS non sarebbe morto ugualmente, како e nella stessa data, se avesse smesso di lavorare nel 1971; non è per nulla certo che l'esposizione
NC alle polveri di amianto sia stata del concausa della morte per il c.d. effetto carrier"
sia perché, per l'effetto estensivo della impu-
gnazione, hanno interesse all'eventuale accogli-
mento di questi motivi il Di MM, il GI
e il TO, quanto alla morte della Pentenero,
il Di MM e il TO, quanto alla morte del Refrancore, e il Di MM e il GI, quanto alla morte del SS.
Per quel che riguarda il motivo con il quale si contesta che causa della morte della PE sia stato il mesotelioma pleurico, va rilevato, poi, che da questa imputazione di omicidio colposo gli sono stati prosciolti con dichiarazioneimputati di non doversi procedere per estinzione del reato
20 per prescrizione.
Ne consegue che i limiti entro i quali è consen-
tito l'esame della doglianza di difetto di motiva-
zione sono i limiti ripetutamente posti in eviden-
dalla giurisprudenza di questa suprema corte, za la quale ha affermato, sia nella vigenza dell'a-
brogato codice di rito, sia nella vigenza dell'at-
tuale, che, una volta dichiarata la prescrizione dal giudice di merito, il ricorso per cassazione della sentenzanon può tendere all'annullamento per vizio di motivazione, ma solamente, e solamen-
te attraverso l'esame della sentenza, all'accerta-
mento della sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito e ciò in applicazione dell'art. 129 c.p.p., già art. 152 dell'abrogato codice.
E' superfluo ricordare che la ratio di questo costante indirizzo sta nel fatto che,
nell'ottica del legislatore, la causa di estinzione incide ne-
gativamente sull'esercizio della giurisdizione, sicché, una volta rilevata la presenza di una cau-
sa estintiva, al giudice, a meno che non vi sia rinuncia alla prescrizione o all'amnistia, non
21 resta che il potere/dovere di accertare ciò che l'ordinamento giuridico penale esige e non può non esigere che si accerti in ogni caso, di accertare,
cioè, se risultino dalla sentenza impugnata le condizioni per il proscioglimento nel merito.
Questa puntualizzazione consente di osservare subito che è inammissibile il quarto motivo del ricorso del TO nella parte in cui lamenta che il giudice di merito non ha rinnovato il dibatti-
mento per assumere una consulenza medico-legale che avrebbe consentito di eliminare ogni dubbio коо sulle cause della morte della PE.
Intervenuta la prescrizione, oggetto di esame, ai fini dell' eventuale proscioglimento nel meri- to, è, come si è appena detto, esclusivamente la sentenza impugnata, sicché è motivo di ricorso consentito quello con il quale si denunci non un
vizio di motivazione il cui accoglimento imporreb-
be la impossibile regressione del processo. I Il primo motivo di ricorso
- vicenda PE
è infondato, nel senso che dalla sentenza non la prova evidente della non emerge colpevolezza
22 degli imputati, avendo la corte di merito accerta-
to correttamente, oltre che la sussistenza della colpevolezza
- di cui si dirà -, il rapporto di causalità, contestato nel motivo, tra l'esposi-
zione indiretta della PE alle polveri di
amianto e la morte per mesotelioma pleurico: la
PE, moglie di ID LI, operaio alle dipendenze delle FF.SS nell'Officina Grandi Ripa-
razioni di Torino, aveva maneggiato per anni, per hovo lavarle, le tute, intrise di polveri da amianto,
che il marito indossava in officina.
ä Si eccepisce nel motivo che, in tanto sussiste rapporto di causalità tra un antecedente
- la con-
dotta dell'uomo e l'evento in quanto l'evento possa essere fatto risalire con certezza all'ante-
cedente, certezza che, nella specie, è inesisten-
te, avendo affermato la corte, sulla scorta di quanto dichiarato dai consulenti del p.m. in particolare il prof. MO che "la diagnosi di
-
morte della PE per mesotelioma pleurico era ragionevole e che era ragionevolmente da escludere che la morte fosse stata determinata da altri fat-
tori, ragionevolezza che, invece, era stata esclu-
sa da tutti gli altri consulenti, per i quali era
23 soltanto possibile/probabile che fosse stato il mesotelioma pleurico la causa della morte della
PE.
Soltanto l'esame istologico, in vita o post mor-
avrebbe consentito, secondo il ricorrente, tem,
di acquisire la certezza che il tumore alla pleura era un mesotelioma e soltanto l'esame autoptico avrebbe fatto constatare che il tumore alla pleu-
ra non era metastasi di altro tumore. вот b
- La corte di merito, nel rigettare le analoghe doglianze presenti, sul punto, nei motivi di ap-
pello "lamentano le difese, analogamente e in
-
sintonia con le contestazioni del consulente tec-
nico Chiappino, (così la sentenza), che la diagno-
si è stata fatta in laboratorio e su microscopio, senza prelievo di almeno 10 grammi di tessuto e senza esame autoptico" afferma che "le argomen-
tazioni del prof. MO sono veramente convincen-
ti ed esaustive", ché "la storia clinica della donna, gli esami, i reperti e gli esiti istologici indicano l'esistenza di un'affezione polmonare"; "inoltre, il progredire di neoformazioni tessuta-
li in sede pleurica portano ad una diagnosi di ma-
24 lattia tumorale e il prof. MO riferisce di neo-
plasia primitiva, sicché non si è trattato di una metastasi.
tema,La corte, poi, approfondisce quest'ultimo sottolineando che, secondo il consulente, "le pri-
me manifestazioni sono quelle delle metastasi", ma
"è tuttora eccezionale che il tumore primitivo in seguito non si manifesti e nel caso della Pentene-
ro non si è manifestato", ché "la morte è avvenuta ad oltre tre anni di distanza dall'accertamento di cellule tumorali e non si sono avute altre manife-
stazioni" ed è, altresì, caratteristica del meso-
telioma sia l'andamento clinico progressivo con
versamenti pleurici recidivanti, sia il quadro ra-
diologico, tomografico e pleuroscopico di mammel-
lonature pleuriche a sviluppo progressivo e gli e-
sami non avevano mai evidenziato reperti di carci-
noma bronchiale".
La sentenza, subito dopo, pone in evidenza che
"il fatto che già l'Usl avesse diagnosticato tale l'Ospedale S. Luigi specializzato in malattia patologie polmonari aveva fatto una diagnosi di
sospetto mesotelioma nella richiesta degli esami
25 citologici e, in seguito a detti esami, la diagno-
si era stata confermata
- porta a ritenere che ef-
fettivamente i dati clinici fossero confermativi di una tale infausta diagnosi“.
"Non poteva non apparire strano ai medici ag-
giunge la corte che un mesotelioma comparisse in una persona che non aveva, apparentemente, lavora-
a contatto di amianto, con la conseguenza to che diagnosi doveva essere fatta con particolare la cautela, accurato vaglio della storia clinica e degli esami di laboratorio e nel pieno convinci-
mento della sua esattezza.
"Ritiene, pertanto, la corte questa la conclu-
- che non vi sia dubbio sulla causa della sione morte della PE e, comunque, se non si vuole parlare di assoluta certezza, in ogni caso deve
reputarsi sussistere un elevato grado di probabi-
lità per la diagnosi di mesotelioma.
C Come si vede, la corte traduce le espressioni dei consulenti, citate nel motivo, "gli aspetti
citomorfologici emersi pur non essendo discrimi-
nanti in se stessi, sono caratteristici assai più
26 del mesotelioma epiteliomorfo che non del carcino- ma e, perciò, “era ragionevole supporre che la diagnosi fosse corretta"; "penso (così il prof.
MO) che possa essere ragionevolmente escluso come possibilità un tumore primitivo che per oltre tre anni resti silente dopo avere dato metastasi in corrispondenza della pleura" con la proposi-
zione che "non vi sono dubbi sulla causa della morte della PE e, comunque, se non si vuol parlare di assoluta certezza, in ogni caso deve
reputarsi sussistente un elevato grado di probabi-
lità per la diagnosi di mesotelioma” e, come è no-
i to, di "elevato grado di probabilità o di credibi-
lità razionale" parla, mutuando da più voci auto-
revoli della dottrina, la giurisprudenza della corte di cassazione nella sentenza - Cass., 6 di-
cembre 1990, TT citata dal pretore. d - A tutto ciò si oppone, come si è visto, che soltantola vera certezza sarebbe stata possibile con l'esame istologico e, post mortem, con l'au-
topsia.
Ma, nel motivo, se si insiste sulla necessità,
ai fini della certezza della diagnosi, dell'esame
27 istologico e dell'esame autoptico, non si spiega perché l'esame citologico, vagliato da un centro specializzato in malattie polmonari come quello citato nella sentenza, non avrebbe potuto far con-
cludere legittimamente o, meglio, scientificamente per il mesotelioma pleurico, così come non si tie-
ne in alcun conto che "il citologico" era stato
esaminato con particolare attenzione, come osservaplare la corte, da chi, riflettendo sulla storia clini-
ca della donna, si era posto espressamente il pro-
blema di come il mesotelioma potesse essere com- parso "in una persona che non aveva apparentemente lavorato a contatto dell'amianto".
ного Nulla di specifico si obietta, poi, alla pecu-
liare, nella logica della sentenza, osservazione,
fondata, evidentemente, su dati scientifici, che è
"ragionevolmente da escludersi come possibilità che un tumore primitivo resti silente per oltre tre anni dopo avere dato manifestazioni in corri-
della pleura", osservazione che altrospondenza non significa se non che era da escludersi, a ra-
gione per non essersi, il supposto tumore, mani-
-
festato ad oltre tre anni di distanza
- che quel tumore alla pleura non fosse mesotelioma, come
28 confortavano tutti gli altri esami.
- La mancanza di obiezioni specifiche a tutto f ciò sta a significare che, se è innegabilmente certo quel che cade sotto i nostri sensi, quel che è sperimentabile ed è sperimentato, se è inne-
gabile, dunque, che l'esame istologico e l'esame
autoptico dànno certezza, è altrettanto indubbio
che il giudice, se deve dare pieno credito alla
certezza scaturente da determinati dati sperimen-
tali, non può non attribuire identica certezza
0, se si vuole, un elevato grado di probabilità o credibilità razionale a dati che, se non hanno l'immediatezza, l'evidenza, dei primi, i quali, in qualche modo, dettano la certezza, sono logicamen- te interpretabili come altrettanti parametri di verità o di certezza in quella direzione.
In altri termini, oltre alla certezza fondata su si potrebbe dire, fondata su dati dati empirici
-
documentali v'è la certezza fondata sulla dedu-
zione, sulla logica, certezza non meno certa della prima, allorché gli elementi dai quali la deduzio-
ne muove siano di innegabile spessore e siano esa-
minati corret tamente secondo le leges artis del
29 settore in questione ed è davvero impossibile
50- stenere che il giudice di merito, nella specie, non abbia concluso correttamente per quell'elevato grado di probabilità, vista la valenza dei dati postigli a disposizione dai tecnici
- dati, giova ripeterlo, nei confronti dei quali si è soltanto detto, sostanzialmente, che ve ne erano di più certi e viste le conclusioni cui i tecnici erano "
pervenuti.
II - Il secondo motivo è fondato.
Il ricorrente, nel secondo motivo, ricorda a -
Any e ww si duole che la corte di appello non abbia preso in esame il rilievo che, a pag. 10 dei motivi di
-
appello, aveva osservato, trattando della morte, per mesotelioma pleurico, di NI SS, che il prof. MO aveva affermato, che "è altamente probabile che il periodo lavorativo da imputare,
per quanto riguarda l'inizio del processo carcino-
genetico, sia quello 1963/1971 presso l'Officina
Grandi Riparazioni di Torino e che il periodo la- vorativo 1971/1986 presso il Deposito Locomotive
di Asti abbia concorso allo sviluppo della malat-
tia neoplastica", donde la conseguenza eccepiva
30 l'appellante ed eccepisce il ricorrente
- che è altamente improbabile che il periodo lavorativo, da imputare per l'inizio del processo carcinogene-
tico, si sia verificato dal 1971 in poi.
I l ricorrente aggiunge, nel ricorso, che, "pe-
raltro, se il prof. MO, in astratto, si è e-
spresso nei termini sopra riferiti, in concreto con riferimento al caso in esame
.
la sua risposta
è stata ancora più chiara, ché "all'udienza dibat-
timentale di primo grado, a fronte della specifica domanda del difensore: 'Lei è in grado di dire se
il signor SS, se avesse interrotto l'esposizio-
ne a gennaio '73 e fosse andato a vivere in campa-
gna, non sarebbe morto o sarebbe morto dopo?', il prof. MO ha risposto: 'No, non lo posso dire'",
sicché il rilievo, già presente nei motivi di
appello, che "non è dimostrabile, sotto un profilo medico-legale, che il secondo periodo lavorativo del sig. SS dal 1971 in poi - abbia rivestito qualsiasi rilevanza causale nella morte del una sig. SS e, dunque, il NT e tutti coloro che hanno avuto alle loro dipendenze il SS dopo il
31 b - La corte, quanto al mesotelioma pleurico, ha che, "per il mesotelioma detto, a pag. 17,
pleurico, è pacifica l'insussistenza di una soglia minima al di sotto della quale possa escludersi il rischio per la salute" e che "anche una breve e-
1: sposizione può essere fatale", precisando che, se tale affermazione è vera, è anche vero che, comun-
que, nelle patologie tumorali incide la predispo-
sizione personale e la durata della esposizione al fattore cancerogeno, sicché se una esposizione mi-
nima può causare il mesotelioma, non è possibile escludere e il rilievo appare del tutto logico che, solo continuando ad essere esposti, tale ma-
lattia insorga o che aumenti la possibilità di in-
sorgenza o di manifestazione".
Se tutto ciò è esatto,
― e la corte, sul punto, non ha fatto altro che riportare convinzioni 0
principi, propri di tutte le vicende concernenti l'amianto e il mesotelioma pleurico pervenute all'esame di questa suprema corte non può,
-
però, non sottolinearsi che la sentenza impugnata non ha riservato alla vicenda "SS" soverchio spazio
- se ne è interessata a pag. 29 allorché ha assolto il TO dalla relativa imputazione
32
: e, comunque, non le ha riservato lo spazio che il motivo di appello, sopra riportato, richiedeva.
E' vero che la sentenza, a pag. 18, afferma che
"non si condividono le doglianze degli appellanti là dove si vorrebbe collocare il periodo di espo-
sizione causalmente rilevante in epoche determina-
te della vita lavorativa delle vittime e ciò
perché non è possibile, né legittimo, limitare la durata causalmente rilevante rispetto alla durata
del rapporto lavorativo".
Ma, se il mesotelioma non è, per la stessa cor-
dose correlato, e se, secondo il prof. MO, te,
che la corte mostra di avere in particolare consi-
derazione, "era altamente probabile che il periodo lavorativo da imputare per quanto riguarda l'ini-
zio del processo carcinogenetico fosse quello
1963/1971 e che, in ogni caso, il periodo lavora-
tivo 1963/1971 aveva concorso allo sviluppo della con, però, la puntualizza-malattia neoplastica",
zione dibattimentale dello stesso MO, a domanda della difesa, che non si poteva dire se il SS,
avesse lasciato il lavoro nel 1971, non sareb- ove be morto 0 se sarebbe morto dopo: se tutto ciò è
33 vero e se è vera, in linea di fatto certamente lo è la puntualizzazione dibattimentale del Mol-
lo, la corte si sarebbe dovuta misurare con questa puntualizzazione.
La corte, cioè, avrebbe dovuto prendere atto che il MO, sul punto, aveva detto una cosa il
periodo lavorativo 1971/1986 aveva concorso allo sviluppo della malattia neoplastica e il contra-
-
rio, non avendo saputo o, meglio, potuto scien-
-
tificamente precisare, se il SS, ove avesse smesso di lavorare nel 1971, e, quindi, ove non fosse stato più esposto alle polveri da amianto
dal 1971, non sarebbe morto o se sarebbe morto do-
po, il che vuol dire, sul piano squisitamente 10-
gico, che il MO, in realtà, non è stato in grado di dire se la esposizione alle polveri da amianto successive al 1971 avesse ro o non avessero avuto incidenza causale, pur avendo affermato in giova insisterviprecedenza, e con sicurezza,
che la esposizione successiva al 1971 aveva con-
corso allo sviluppo della malattia neoplastica.
Si impone sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza anche, per l'effetto estensivo del-
34 la impugnazione, nei confronti del Di MM e del GI.
Si noterà che, se il NT ha assunto le funzio-
ni di Direttore del Servizio sanitario delle
FF.SS. nel marzo 1973 e, quindi, dopo il 1971,
- e l'altamente probabile inizio del processo carcino- genetico (del mesotelioma pleurico contratto dal
SS) si sarebbe verificato nel periodo 1963/1971
- 5 il GI è stato capo officina dal marzo
1957 all'ottobre 1964 e il Di MM è stato re-
sponsabile dell'ufficio sanitario compartimentale dal giugno 1968 al febbraio 1973 e, dunque, en-
trambi anche nel periodo che va dal 1963 al 1971.
Dovrebbe concludersi, allora, che il De Tommasi
e il GI non possono avvalersi dell'effetto estensivo della impugnazione mancandone le condi-
zioni.
Ma, non può sfuggire, per il GI, che, es-
sendo stato capo officina dal marzo 1957 all'ot-
tobre 1964, il tempo a suo sfavore si riduce di
.
molto, ché l'imputato, ultimato il compito di capo officina, ha lasciato dinanzi a sé ben sette anni
35 che potrebbero essere stati gli anni decisivi per l'innesco della malattia neoplastica che ha colpi-
to il SS.
E la stessa cosa va detta per il Di MM, il quale, nel momento in cui ha assunto l'incarico di responsabile dell'ufficio sanitario compartimenta-
le, aveva dietro di sé oltre cinque anni, tra i quali gli anni centrali del periodo in questione che possono collocarsi tra l'ottobre del 1964 e il giugno 1968.
Ritiene, in altri termini, questa suprema corte che, avuto anche riguardo all'assoluta, stando al- le due sentenze di merito, incuria dei dirigenti per le polveri da amianto e, pertanto, alla no-
tevole, costante, concentrazione delle stesse, si impone una riconsiderazione di questa vicenda, al-
della storia clinica del SS, an-la luce pure che per il GI e il De MM, libera, OV-
viamente, la corte, in sede di rinvio, di confer-
mare, il proprio, precedente, convincimento.
III Il terzo motivo è fondato. a Il ricorrente eccepisce, nel motivo, che. а
36 pag. 18 dei motivi di appello, aveva obiettato,
quanto alla imputazione di omicidio colposo in
fumatore dall'età didanno di AN NC
venti anni, deceduto per adenocarcinoma polmonare non preceduto da asbestosi, né da alcuna 'malattia pleurica benigna' che la tesi dell'accusa, for-
mulata sulla scorta dei pareri dei consulenti tec-
e sposata dal pretore e, poi, dalla corte, nici non aveva fondamento scientifico, come si desumeva con certezza dalle dichiarazioni dibattimentali proprio di uno di quei consulenti del p.m. che sostenendola in precedenza, aveva consentito al pretore - e, successivamente, alla corte - di af-
fermare la responsabilità penale. b - La corte di merito, nella sentenza, a pag.
19, dopo avere ricordato che i consulenti "ROsa, Mollo, RC e CI ritenevano possibile la
presenza di tumore polmonare in assenza di fibro-
si", aggiunge, subito dopo, che "unica tesi consi-
derata attendibile nel soggetto fumatore = per spiegare il ruolo di concausa dell'esposizione al-
le polveri da amianto - è quella dell'effetto 'ta-
rrier' delle fibre di asbestosi veicolanti le So-
stanze cancerogene, contenute nel fumo di sigaret-
37 ta, più perifericamente, causando, così, l'adeno-
carcinoma, che non è caratteristico del fumatore",
"di tal che 'doveva ritenersi che l'esposizione ad amianto, rilevante e prolungata, subita dal Re-
francore, era stata concausa del tumore che lo a-
veva condotto a morte".
C - Ebbene, il ricorrente aveva opposto nei motivi di appello
- e ripropone il tema nel terzo motivo
del ricorso che "il consulente d'accusa RC,
a specifica domanda se la tesi Backlake, teorizza-
trice dell'effetto 'carrier', avesse o meno alcun seguito, in dibattimento ha affermato di aderire alla contraria opinione dominante secondo cui l'a-
sbestosi sarebbe precondizione necessaria dell'in-
sorgenza del tumore al polmone, avendo citato la
tesi Backlake solo per sviscerare tutte le possi-
bili spiegazioni del fenomeno. Se ciò è vero, la sentenza di merito che non ha preso per nulla in esame questo rilievo conte-
nuto nei motivi di appello pecca certamente di contraddizione, come si osserva nel ricorso, ché, fondandosi sul parere dei consulenti, ha ritenuto unicamente attendibile una tesi l'effetto
- car-
38 rier
- che gli stessi consulenti, che l'avevano deponendo in dibattimento hannoprospettata,
stimato inattendibile, descrivendola come assoluta-
minoritaria, nel panorama scientifico, emente precisando di averla citata soltanto per comple-
tezza.
Il giudice di merito può fare proprie
- non v'è il minimo dubbio
- anche tesi scientifiche minori-
tarie, non dominanti, purché, però, motivi adegua-
tamente e risolva le contraddizioni eventualmente presenti come sembrerebbe nel caso di specie nelle fonti cui si ispira.
La sentenza va, conseguentemente, annullata sul punto con rinvio e, per l'effetto estensivo della impugnazione, va annullata anche nei confronti del
Di MM e del TO.
- Il TO, nel quarto motivo, denuncia che d
"il giudice di seconde cure non ha per nulla moti-
vato le ragioni in forza delle quali è stata nega-
l'approfondimento istruttorio richiesto to nella formulazione dei motivi di appello e consistente nell'effettuazione di perizia medico-legale sui
39 casi AN NC e di GR PE".
Premesso che è vero che la corte di appello che pur aveva dato atto, a pag. 10, nel riassumere i motivi di appello del TO, che questi aveva chiesto "la rinnovazione del dibattimento anche per effettuare CTU per accertare le cause della morte della PE e la relazione del fumo sui tumori
- non ha preso in esame la richiesta, è da dire che il motivo è da ritenersi assorbito per essere stato appena accolto il motivo di ricorso del NT con il quale si è denunciata, a ragione,
la contraddizione dei consulenti sull' effetto carrier e sulla loro affermazione che l'asbestosi,
assente nel NC, non è la conditio sine qua non del concorso causale delle polveri da amianto polmonare innell'insorgere dell'adenocarcinoma soggetto fumatore.
3 Il GI, nella seconda parte del primo mo- tivo e, sotto altro aspetto, nel secondo motivo, il Santoro, nel primo motivo, e il NT, nel
quarto motivo, denunciano "violazione dell'art. 40, comma 2, c.p., per non avere la corte di ap- pello individuato
- tesi del NT
- o per avere
40 errato nell'individuarla
- tesi del TO e del la fonte, contrattuale о ex lege, GI
dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.
a Il GI, nella seconda parte del primo mo-
tivo, sostiene che "il capo dell'O.G.R. era un e-
secutore materiale di ordini e di direttive impar-
tite dalla Direzione Sanitaria, cioè dal Servizio
Sanitario, nonché della Direzione tecnica" e, nel secondo motivo, per un verso che "il R.D. 503/1927
prevede che le norme ivi contenute vengano appli-
cate alle FF.SS. adattandole alle particolari esi-
dell'esercizio ferroviario" e, per altro genze verso, che "nel D.P.R. 303/1956, l'obbligo del da-
tore di lavoro di contenere l'esposizione a tutte
le polveri è escluso per le lavorazioni eseguite a cielo aperto e tali erano le lavorazioni che veni-
vano eseguite presso l'O.G.R. sulle carrozze e sui rotabili".
Iniziando, per ragioni logiche, dall'esame del I
secondo motivo nel quale il GI contesta in
" radice l'esistenza dell'obbligo giuridico di impe- dire l'evento sul presupposto che le norme sul controllo delle polveri e sulla difesa dalle stes-
41 se non si applichino "per le lavorazioni eseguite a cielo aperto" la tesi, che vi si sostiene, ri-
-
sulta manifestamente infondata sol che si legga con attenzione la norma dell'art. 21, sesto comma,
alla quale il ricorrente si richiama.
norma dispone che "nei lavori all'aperto La
8 lavori di breve durata e quando la natura nei e la concentrazione delle polveri non esigano l'at-
tuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai precedenti, non possano essere causa comma di danno o di incommodo al vicinato, l'Ispettorato
del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescri-
vendo, in sostituzione, ove necessario, mezzi per-
sonali di protezione". Come può notarsi, il problema di un parziale e, in ogni caso, autorizzato esonero dal rispet-
to della norma dell'art. 21 si pone per i lavori all'aperto, mentre emerge dalle sentenze di merito che "le lavorazioni dell'O.G.R. avvenivano in ca-
pannoni, senza alcuna separazione e isolamento per le operazioni che comportavano il contatto 0 la
rimozione del coibente e senza mezzi di protezione
42 individuale o collettiva. E' da escludere, dunque, che sussistesse,
nell'O.G.R., la condizione lavori all'aperto di cui parla la legge, ché una cosa sono i "lavori all'aperto" e altra cosa i lavori eseguiti in 10-
cali a cielo aperto".
Supposto, peraltro, che le due locuzioni "la- vori all'aperto e lavori a cielo aperto" possano
-
роб ritersi equivalenti, la legge vuole, in ogni caso,
che "la concentrazione delle polveri non esiga l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti ed è sufficiente leggere le due
sentenze di merito per nulla contestate sul pun-
per rendersi conto "della presenza diffusa di to -
polvere di amianto sui bancali, polvere che veniva spazzata via con la scopa o con uno straccio",
tanto che lo stesso AN aveva riferito che
"l'amianto era dappertutto".
Dato, poi, e non concesso che la concentrazione delle polveri non fosse particolarmente rilevante, sarebbe spettato, comunque, all'Ispettorato del lavoro esonerare il datore di lavoro dagli obbli- ghi "previsti dai commi precedenti", prescrivendo,
43
L
i - ove necessario, ed è difficile pensare che non
sarebbe stato ritenuto necessario, stando alle due sentenze di merito
- mezzi personali di protezio-
ne, assolutamente mancanti, se è vero, come scri-
vono il pretore e la corte di appello, che "i te-
sti avevano smentito l'uso regolare delle masche-
rine e il controllo dell'uso".
E' evidente, allora, che le FF.SS. erano tenute a interessarsi delle polveri per impedirne lo svi-
luppo e, comunque, la diffusione.
Non può dirsi, quindi, che qualcuno, nell'ambi-
to delle FF.SS., non fosse destinatario dell'ob-
bligo giuridico di impedire l'evento, che a qual-
cuno non spettasse l'obbligo di controllare quella fonte di pericolo, che qualcuno non versasse, dun- que, in quella posizione di garanzia detta posi-
zione di controllo, salvo individuare con esattez-
za questo qualcuno.
- Il capo, pro tempore, dell' O.G.R. era certa- II
mente il destinatario
- o, meglio, uno dei desti-
- di questa posizione di garanzia natari e del conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento
44 e lo era in quanto dirigente.
Il II capo del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, che si interessa degli "obblighi dei datori di lavoro,
dirigenti, dei preposti e deidei lavoratori“, nell'art. 4 dispone, infatti, che "i datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano,
dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1 attività alle quali sono addetti la-
-
voratori subordinati o ad essi equiparati
- devo-
no, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel pre-
sente decreto;
b)
- rendere edotti i lavoratori dei rischi speci-
fici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
disporre ed esigere che i singolid) lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di
45 protezione messi a loro disposizione". Il capo dell'Officina Grandi Riparazioni era certamente un dirigente, ché, come è noto, ed è
già in base all'art. 2 del regolamento 15 luglio
1923, n. 1755 sono dirigenti di azienda "coloro che sono preposti alla direzione tecnico ed ammi- nistrativa dell'azienda o di un reparto dell a stessa con la diretta responsabilità dell'andamen-
to del servizio e, quindi, sono dirigenti gli in- stitori, i gerenti, i direttori tecnici o ammini-
strativi, capo ufficio, capo reparto" e tutti CO-
storo sono i destinatari o tra i destinatari de- gli obblighi descritti nel citato art. 4.
D'altro canto, il GI non ha mai detto di non essere dirigente, anche se ha cercato di ridi-
mensionare il proprio ruolo affermando di essere semplice esecutore materiale di ordini, quasi che le FF.SS. possano prescindere, nella organizzazio-
ne del loro capillare servizio su tutto il terri-
torio dello Stato, dalle modalità di organizzazio- ne e, quindi, dalla suddivisione dei compiti e delle responsabilità proprie di qualsiasi organiz-
zazione complessa e non va, poi, dimenticato che il D.P.R. n. 303/1956 si applica anche alle
46 FF.SS., sia pure, come vuole il secondo comma dell'art. 1, adattando le norme alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario e non è stato mai sostenuto che la difesa dalle polveri da a-
mianto fosse contraria alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
Il GI, pertanto, era, sì, un lavoratore dipendente, ma come lo sono i dirigenti e, al lora,
con tutti gli obblighi oltre che con tutti i di- ritti dei dirigenti.
Nel primo motivo del ricorso del TO si afferma che "la legislazione prevenzionale in es-
sere al momento in cui sono state contestate le condotte al TO, attraverso la formulazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 303/1956, individuava,
quale destinatario dell'obbligo, il datore di la-
voro, mentre il ruolo del medico di azienda era e-
sclusivamente quello di adempiere gli obblighi di
sorveglianza su rischi che erano stati individuati dal datore di lavoro e per i quali era stata da
quest'ultimo attivata la sorveglianza sanitaria".
Ne consegue, secondo il TO, che, nella vi-
47 genza del sistema definito dal D.P.R. 303/1956,
"può ritenersi violata, da parte del medico azien- dale, l'unica norma prevenzionale a lui attribuita
- e neanche direttamente o con previsione di auto-
sanzione quando questi non abbia eseguito.noma le visite periodiche sui lavoratori la cui esposi-
zione ad un rischio tabellato sia stata individua-
- ta dal datore di lavoro 0, nell'eseguirle, non ab- bia osservato il periodismo definito dalla legge ovvero, ancora, le abbia eseguite in maniera scor-
retta".
I limiti di questa tesi riduttiva sono evidenti.
I Sono note le questioni sorte intorno alla fi-
gura del medico competente, figura professionale che ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamen-
to proprio con l'art. 33 del D.P.R. n. 393/1956.
Questa figura è entrata in discussione soprat-
tutto dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori. Lo Statuto, attribuendo al datore di lavoro,
nell'art. 5, comma terzo, "la facoltà di far con-
48 trollare la idoneità fisica del lavoratore da par-
te di enti pubblici specializzati di diritto pub-
blico", aveva fatto affermare in dottrina che, se il datore di lavoro doveva ricorrere all'ente pub-
blico per le visite facoltative disposte nel pro- prio interesse, per ovvie ragioni di imparzialità то avrebbe dovuto far eseguire dallo stesso ente pub- blico le visite obbligatorie previste dal citato
art. 3 e da tutta un'altra serie di disposizioni di legge, quali il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, ora sostituito dal D.Ls. 17 marzo
1995, n. 230, per i lavoratori esposti al rischio di radia-
zioni ionizzanti, l'art. 157 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, per i lavoratori esposti al rischio di inalazioni di polveri di silicio e di asbesto,
l'art. 10 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962,
per i lavoratori esposti al cloruro di vinile mo- nomero, il D.Ls. 15 agosto 1991, n. 277, per i la-
voratori esposti ad agenti nocivi quali l'amianto,
il piombo e il rumore, decreto, questo, che ha
provveduto a fornire una chiara definizione del che deve essere un medico"medico competente"
-
specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva
- medico che può essere scelto anche tra privati, donde il superamento della questione
49 sorta con l'art. 5 dello Statuto;
e, infine, il D.
Ls. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifi-
che, il quale, tra l'altro, ha fatto cadere defi-
nitivamente qualunque pregiudiziale circa la natu-
ra pubblica del medico competente, che, pertanto, può essere anche un privato, ma
- ed è questa la
-novità in posizione di autonomia rispetto al da-
tore di lavoro.
Il medico competente, il cui grado di compe- II
-
sarebbe stato specificato, come si è appena tenza visto, soltanto nel 1991, poteva essere anche un
medico privato e, quindi, anche il medico di fab-
brica o di impianto, che generalmente faceva parte dell'organico della stessa azienda.
E il TO era medico di impianto o di fabbri-
ca, il cui compito non era soltanto quello di pro-
cedere alla visite obbligatorie previste dall'art. 33 nell'interesse del lavoratore, ma an-
che quello di essere il consulente del datore di
lavoro/dirigente in materia sanitaria, di esserne l'alter ego in questa materia, con funzioni, quin-
consiglio e di stimolo, funzioni chedi, di le
FF.SS., come ricorda la sentenza impugnata, non
50 avevano omesso di indicare e precisare.
Può dirsi, allora, che la norma dell'art. III
33, se prevede che il datore di lavoro deve fare sottoporre a visite mediche i lavoratori "nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione
di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive", e se prevede che le visite medi- che siano eseguite da un medico competente, la competenza non può non essere sia la competenza a valutare le condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto, sia la competenza a coadiuvare il datore di dellelavoro/dirigente - tenendo conto dell'esito visite = nella individuazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le sostanze tossiche o infettan-
ti o comunque nocive.
E tutto ciò in particolar modo allorché il dato-
re di lavoro istituzionalizzi, come nella specie,
il medico, facendone il medico dell'impianto o di fabbrica e avendo cura di descriverne i compiti con apposite circolari.
51 Il TO, del resto, era così consapevole che i suoi poteri andassero ben oltre le visite periodiche che la corte di appello, a pag. 29,
esclude, comunque, che siano state eseguite che, come ricordano entrambe le sentenze, almeno una volta è intervenuto per sospendere la lavora-
zione per eccesso di polverosità, almeno una vol-
ta, cioè, ha dimostrato di essere, quanto alla prevenzione, l'alter ego del datore di lavoro e-
sercitando ed, evidentemente, potendolo eserci-
tare, non essendovi nelle sentenze una qualche af-
fermazione dalla quale argomentare che quel potere sia stato esercitato dal TO senza esserne in-
vestito un o dei poteri più significativi nell'ambito di un'azienda, potere il cui titolare per eccellenza è, appunto, il datore di lavoro 0
il dirigente.
Era questo potere, svelato anche da quell'inter-
che costituiva il TO in quella posi- vento, zione di garanzia detta posizione di controllo,
posizione che, come ha scritto la corte di appel-
lo, gli imponeva, tra l'altro, di "vigilare sulle ambientali come ha fatto, appunto,condizioni in quella occasione -, di fornire indicazioni per
52 un' adeguata prevenzione sanitaria, di fare racco-
mandazioni e di informare i lavoratori sui rischi della lavorazione".
-C Il NT obietta che i giudici di merito han-
no omesso di indicare la fonte dell'obbligo giuri-
dico, di indicare la norma di legge o regolamen-
tare, l'ordine o la disciplina dai quali desumere l'obbligo giuridico, a suo carico, di impedire l'evento, obbligo giuridico afferma inesisten-
-
te, perché egli "svolgeva attività di alta ammi-
nistrazione, di coordinamento tra i vari settori,
di partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico
Amministrativo, del Consiglio Superiore della Sa-
nità, non aveva alcun rapporto diretto con i lavo-
ratori dipendenti né compiti ispettivi". Del resto, aggiunge
- è sufficiente scorrere la giurisprudenza della suprema corte per cogliere che i vertici di una organizzazione complessa non possono essere considerati i destinatari del ri-
spetto delle norme antinfortunistiche.
La complessità della organizzazione importa, in-
fatti, necessariamente la suddivisione dei compi-
53 ti e delle responsabilità, di modo che i dirigenti al vertice non sono, ex se, a contatto dei lavo-
ratori e, quindi, non hanno il compito di seguir-
li, di informarli sul rispetto delle norme antin-
fortunistiche o igienico/sanitarie in funzione an-
tinfortunistica e di vigilare perché queste norme vengano rispettate.
Ebbene, non v'è alcun dubbio che i vertici I di organizzazione complessa ed è certo che le un
FF.SS. siano una di queste organizzazioni
- non siano destinatari delle norme antinfortunistiche allorché le regole dell'organizzazione prevedano e non possono non prevederlo - che i vari reparti tecnici o amministrativi, in cui si articola, ab- biano i loro dirigenti, il cui status è tale, come si è già visto, da renderli anche destinatari del-
le norme antinfortunistiche o igienico/sanitarie poste a presidio della incolumità e della salute del lavoratore.
La giurisprudenza citata dal ricorrente II
-
af- però, che il vertice della ferma, organizzazione risponde ugualmente è destinatario delle norme
-
antinfortunistiche o igienico sanitarie o, se si
54 vuole, dell'obbligo giuridico di impedire l'evento se, consapevole del non rispetto di queste norme in qualche reparto o ufficio, non intervenga avva-
lendosi dei poteri di controllo e di vigilanza che gli sono propri o, se il potere di controllo e
vigilanza spetti ad appositi organi, non li di stimoli ad intervenire e si ponga, così, sullo
-
stesso piano di quei dirigenti cui sarebbe spetta-
to di imporre il rispetto di determinate norme di legge o di comune prudenza. III - esercita-Il controllo e la vigilanza vanno ti, però, non solo quando il vertice venga a cono-
scenza di inadempienze, ma anche quando impartisca precisi ordini per il miglior rispetto di quelle norme e per una maggior tutela del lavoratore.
Non è, invero, contestabile che impartire que-
gli ordini significhi sia legittimamente ingerirsi nella tutela del lavoratore anche se quest'ultimo non starà mai a contato diretto del vertice, sia rendersi necessariamente conto che soltanto l'os-
sequio all'ordine rende più sicuro il lavoratore,
donde l'onere del controllo e della vigilanza.
55 Specialmente nella pubblica amministrazione,
nella quale si perseguono fini pubblici o di pub-
blico interesse, l'ordine, impartito, come nel ca-
so di specie, con quel provvedimento amministrati-
vo di carattere normativo che è la circolare
- la giurispru-quale, come insegnano la dottrina la denza, ha il suo fondamento, oltre che nel potere di autorganizzazione, nella supremazia gerarchica,
nel potere di chi, per la propria posizione gerar-
chica, può imporre ordini e pretendere i dovuti dal destinatario della circolarecomportamenti ha, come ineliminabile risvolto, il dovere/obbligo di controllo e di vigilanza.
IV - Oppone, però, il NT che egli non aveva compiti ispettivi e, a prova di questa mancanza di poteri, richiama l'art. 63, comma quarto, del
D.P.R. n. 303/1956, il quale dispone che "1'Am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto".
L'obiezione non ha pregio, ché è proprio di una organizzazione complessa come le FF. SS.
56 complessità della quale il legislatore, nel citato art. 63, prende atto, nel momento in cui ribadisce l'autonomia anche ispettiva della "Azienda Auto-
noma delle FF.SS." prevedere un apposito organo tecnico ed ispettivo, organo che agisce, come ri- corda lo stesso ricorrente, o d'ufficio o su ri-
chiesta ed è certamente del tutto ragionevole ri-
tenere che il vertice sanitario delle FF.SS. a-
vrebbe potuto rivolgersi all'organo tecnico/ispettivo per chiedergli di accertare se i destinatari - medico di fabbrica, dirigente del reparto - avessero ottemperato agli ordini ritenu-
ti rilevanti per la salute dei lavoratori, conte-
nuti nelle circolari.
Questo dovere di controllo e di vigilanza V -
- e dalle sentenze di merito non risulta che sia stato mai eseguito un solo controllo in uno dei tanti anni in cui il NT è stato il Vertice sanitario delle FF.SS. si imponeva, peraltro, non solo per le legittime ingerenze del NT con le circo-
lari, ma anche per altre ragioni.
Il NT, allorché tratta della colpa o, A me-
glio, della esigibilità della condotta che, secon-
57 do l'ipotesi d'accusa, fatta propria dalle due
sentenze di merito, avrebbe consentito di evitare gli eventi, sostiene che l'homo ejusdem condicio-
nis et professionis, al quale egli si sarebbe do-
vuto ispirare per rispettare il precetto dell'art. 21 del D.P.R. 303/1956, la cui violazione gli stata contestata, avrebbe necessariamente' fatto riferimento alla comunità scientifica della realtà
produttiva italiana e non alla comunità scientifi-
mondiale e ciò perché egli, NT, non aveva ca come fine-primario la ricerca scientifica, ma sol-
tanto la ricerca finalizzata in ambito produttivo.
Ebbene, è agevole rispondere che il pretore e il tribunale, se sottolineano ripetutamente che negli pericolosità anni '60 il problema della estrema
dell'amianto era già stato dibattuto a livello scientifico/medico con conseguenze anche sul piano legislativo si pensi all'asbestosi riconosciuta
-
nel '43 malattia professionale, all'obbligo delle periodiche, previste, oltre che dall'art. visite
33 del D.P.R. n. 303/1956, dall'art. 157, già ci-
tato, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori esposti al rischio di inalazioni di pol-
حميدvere di silicio e di asbesto non dicono affatto
58 che il Servizio sanitario delle FF.SS. si sarebbe dovuto trasformare in organo di ricerca scientifi-
са, ma semplicemente, che avrebbe dovuto prendere atto dello status della ricerca scientifica, da altri compiuta, e tenerne conto e non pare possa mettersi in dubbio che l'homo ejusdem condicionis et professionis, il modello astratto di responsa-
bile della direzione sanitaria delle FF.SS., si sarebbe sintonizzato con la ricerca scientifica,
anche mondiale, del settore, oltre che con la ri-
cerca della comunità scientifica della realtà pro-
duttiva italiana.
La corte, a pag. 13, riassume l'iter della ri-
cerca scientifica, dicendo che "l'amianto è causa di asbestosi, malattia identificata ad inizio se-
colo e coperta da assicurazione obbligatoria con legge n. 454/43".
"La stessa Regione Piemonte
- in una prosegue pubblicazione del 1985 parla di rischio amianto noto dall'anteguerra: tumori polmonari in pazienti esposti ad asbesto o affetti da asbestos i".
"Manuali di medicina davano conto, però, già
59 negli anni '50 e '60 della pericolosi tà dell'a-
mianto".
"Nel manuale 'Morlino'
- docente nella Univer- sità degli Studi di Torino
- del '53 si riteneva indubbia l'associazione asbestosi/cancro polmon are e si affermava che ciò si poteva evitare con ade-
guate misure di prevenzione".
"Il prof. Carnevale, consulente tecnico non solo in questo processo, ma anche in altri di analogo argomento, ha riferito nuovamente come già a fine
degli anni '20 si era cominciato a parlare di pa-
о tologia tumorale da amianto".
"E se è vero che gli interessi dell'indu stria americana nel settore sono stati tesi a nasconde re e a ritardare pubblicazioni in materia, è, però,
altrettanto vero che sicuramente negli anni '50 vi erano descrizioni di tumori dipendenti da amianto,
allorché in Inghilterra fu fatto un serio studio da Dolli".
"Per il mesotelioma ci fu un lavoro del 1960 che ha prodotto grande eco nei paesi industrializzati;
B
60 ....
i primi casi di mesotelioma in Sud Africa riguar-
darono proprio i ferrovieri". deve"Giustamente, quindi, afferma la corte
concludersi nel senso che occorreva documentarsi e che la direzione sanitaria ne aveva i mezzi e le possibilità, unitamente e in collaborazione con la dirigenza politica, tecnica ed amministrativa
dell'ente%3B invece, è un dato di fatto incontrover-
tibile che nelle FF.SS. è stato utilizzato l'a-
mianto per lungo tempo con estrema confidenza nel-
la sua manipolazione".
"Sono provati l'uso massiccio dell'amianto nelle
FF.SS. e nell'O.G.R e le condizioni di lavoro pes-
sime, protrattesi fino all'inizio degli anni '80".
B - Il vertice sanitario delle FF.SS., che doveva adoperarsi per tutelare la salute essenzialmente dei lavoratori, non poteva, dunque, ignorare la
letteratura medico/scientifica sull'amianto, visto l'uso massiccio che le Ferrovie ne facevano, e de-
gli approdi di quella letteratura doveva avvaler-
si per pretendere il rispetto delle norme antin-
fortunistiche e, tenuto conto delle accertate, a
61 livello medico/scientifico, negative conseguenze dell'esposizione all'amianto, avrebbe dovuto vigi-
lare a maggior ragione sul rispetto della legge art. 21 citato facendo tesoro e pretendendo che
altri facessero tesoro di ciò che la comunità
scientifica della realtà produttiva italiana sug-
geriva sul piano tecnico per ridurre il livello di concentrazione delle polveri.
da sottolineare, ancora una volta, che Ma,
dalle sentenze, se risultano le circolari, non e-
merge un solo atto di vigilanza e di controllo da parte di chi, o per iniziativa di chi, collocato
al vertice del settore sanitario delle FF.SS. e,
quindi, investito di poteri di supremazia, avrebbe potuto imporsi efficacemente sui destinatari delle circolari e di chi, al vertice di quel settore,
aveva, per un verso, il dovere di attingere dagli studi sull'amianto quanto ai pericoli dall'esposi- zione allo stesso e, per altro verso, il potere sia di sensibilizzare su quei pericoli, pretenden-
determinati comportamenti, sia il dovere di do vigilare o di chiedere che l'organo ispettivo vi-
gilasse.
62 E' da dirsi, infine, che il richiamo alla "comu-
nità scientifica della realtà produttiva italia-
na", per negare la propria responsabilità
, appa- re, in ogni caso, del tutto fuori luogo, se è ve-
ro, come hanno accertato i giudici di merito, che le condizioni di lavoro nella O.G.R. erano pessi-
B me, se è vero che, in quella officina, non. si è
mai fatto nulla di significativo per contenere la pericolosità delle polveri.
VI · L'affermazione di questi principi e, in par-
ticolare, del principio del dovere di vigilanza e di controllo, si impone a maggior ragione se si
tiene anche presente, come si deve, che le posi-
zioni di garanzia l'obbligo giuridico
- e, quindi di impedire l'evento sono anche, come questa
- corte ha affermato più volte sulla scia dei ri-
lievi della dottrina, posizioni di solidarietà
che l'ordinamento giuridico accolla a determinati soggetti sia "per proteggere determinati beni giu-
ridici da tutti i pericoli che possono minacciarne ed è, questa la posizione di prote-l'integrità"
zione, per es., la posizione dei genitori nei confronti dei figli, che è la posizione di soli-
darietà per eccellenza;
sia per "neutralizzare de-
63
1 terminate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne pos- sono risultare minacciati" ed è, questa, la posi- zione di controllo, un esempio della quale
è la posizione del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze.
Questa solidarietà riceve, incontestabilmente, particolare spessore, una particolare luce un ed è questo il motivo che induce a sottolinearla dalla Carta costituzionale, la quale, negli artt.
2 e 3, pone, come è noto, al centro dell'archi-
tettura costituzionale la persona umana, ricono- пат scendone, nell'art. 2, i diritti inviolabili sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, chiedendo, conse-
guentemente, nello stesso articolo, l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e
sociale e facendo, pertanto, della solidarietà, ai vari livelli, uno dei valori della Carta, e affer-
mando, nell'art. 3, che è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Ed è logica conseguenza di queste solenni affer-
64 mazioni l'ulteriore affermazione, che si legge nell'art. 32, che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e come in-
teresse della collettività" ed è certamente attua-
zione di questi principi il complesso di norme che, costituendo i datori di lavoro e le persone allo stesso equiparabili nella posizione di ga- hals ranzia detta di controllo, intende garantire la salute, l'incolumità psico-fisica del lavoratore.
La solidarietà esige, innegabilmente, anche gra-
zie alla sua rilevanza costituzionale, che il po- tere di impartire ordini, di emettere circolari, si coniughi con il dovere di controllare, di vigi-
lare perché, nell'ambiente di lavoro, la persona, l'essere umano, riceva effettivamente quelle at-
tenzioni che la legge le riserva.
4 Il TO, nel secondo motivo, il NT, nel quinto, e il responsabile civile il quale, nei motivi di appello, non aveva sollevato il problema pongono il problema del rapporto di causalità
tra le omissioni e l'evento.
a - Il TO deduce che, "premesso che, per ri-
65 conoscere un rapporto di causalità tra la pretesa omissione dell'imputato e gli eventi di cui è
processo, deve necessariamente riconoscersi l'ef-
ficacia della prevenzione sanitaria disposta dal legislatore per evitare l'insorgenza dell'asbesto-
- anche riguardo alle patologie tumorali polmo- si nari e pleuriche, deve prendersi atto che, secondo le linee guida elaborate dalla Commissione oncolo-
gica nazionale, in applicazione di quanto previsto dal piano sanitario per il triennio 1994/1995, la
prevenzione secondaria - cioè il monitoraggio sa-
nitario - per i tumori polmonari non ha alcuna tilità ed efficacia", sicché, "dato e non concesso
che il TO sia responsabile delle omissioni attribuitegli, queste non hanno avuto alcuna effi-
cacia causale nell'insorgere dei tumori polmonari che, per le loro caratteristiche, non permettono alcun monitoraggio". b - Il NT, nel quinto motivo, afferma che, "ne-
gli anni in cui egli ha assunto l'incarico di di-
rettore del Servizio sanitario delle FF.SS., non si sapeva che bastavano poche esposizioni a bas-
sissime dosi per contrarre il mesotelioma anche in assenza di asbestosi, sicché un provvedimento che
66 avesse abbattuto pur notevolmente le polveri, tale da grandemente diminuire il rischio di asbestosi sarebbe stato inutile sotto il profilo del rischio di morire per mesotelioma".
C Il responsabile civile deduce che "il problema della rilevanza della concausa non si risolve con un semplicistico richiamo al principio della equi-
Z
valenza, ma va affrontato e risolto con riferimen-
to al ruolo effettivo di ciascuna concausa". I - Deve osservarsi, anzitutto, che al TO non
è stato rimproverato soltanto di avere omesso il
monitoraggio sanitario, ma anche, e soprattutto,
di avere violato la norma dell'art. 21 del D.P.R.
n. 303/1956 per non essersi adoperato per rendere meno pessime le condizioni di lavoro, per non aver fatto nulla per impedire che la concentrazione delle polveri d amianto fosse così massiccia come l'hanno descritta, senza essere stati contestati,
i giudici di merito.
I I Ci si rende conto, però, che questa risposta non risolve il problema del rapporto causale spe-
cialmente con riguardo al mesotelioma pleurico,
67 contratto anche dalla PE della cui morte il sono stati chiamati a rispondere il TO,
NT, il GI, il De MM ed altri.
Si oppone, sul punto, che, essendo il mesote-
lioma pleurico non dose correlato, l'omissione rimproverata ai prevenuti, cioè il mancato abbat-
delle polveri nei limiti che le timento tecniche
- e il NT è nel giusto dell'epoca consentivano allorché, citando la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 312 del 25 luglio 1996 interpretativa adi rigetto della norma, in tema di esposizione rumori, dell'art. 41 del D.P.R. n. 277 del 1991,
che "il datore di lavoro è tenuto a ri- sostiene durre i rischi mediante misure tecniche, organiz-
zative e procedurali concretamente attuabili"
-
ha avuto alcuna incidenza causale perché le non polveri, pur ridotte al minimo, non avrebbero im-
pedito l'insorgere del mesotelioma pleurico.
L'affermazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
avereLa sentenza del pretore, a pag. 17, dopo ricordato che il mesotelioma pleurico non è dose
68 correlato e che è pacifica l'insussistenza di una
soglia minima al di sotto della quale possa esclu- dersi il rischio per la salute, sicché anche una
breve esposizione può essere fatale, aggiunge che
"è anche vero che, comunque, nelle patologie tumo-
du- rali incide la predisposizione personale e la rata della esposizione al fattore cancerogeno". Si può dire, quindi, che due sono gli antece-
del mesotelioma pleurico, due le cause chedenti
lo determinano, l'esposizione all'amianto e la predisposizione personale. ма, nel caso di specie, se si è sicuri della
lunga esposizione in condizioni pessime, nulla si sa sulle predisposizioni delle persone che hanno
contratto il mesotelioma;
in particolare non si sa e non si sa per fatto degli imputati non avendo minimamente abbattuto le polveri cosa sarebbe
successo se i datori di lavoro e gli altri cui
spettava avessero provveduto a controllare adegua-
dell'epo- tamente le polveri secondo le tecniche ca.
Nessuno può dire con certezza @ nessuno, stan-
69 do alle sentenze di merito, lo ha detto
- che a dosi meno dilaganti avrebbe, comunque, fatto se-
guito il mesotelioma e ciò perché ciò che è certo
è che la predisposizione personale ha inciso, sto-
ricamente, in quelle date, pessime, condizioni,
di lavoro.
cheIn altri termini, lo schema controfattuale consiste nell'ipotizzare come presente la condotta lecita richiesta per impedire l'evento e accertar-
ne il risultato in questo caso supporre di aver
abbattuto al minimo consentito dalla tecnica le polveri e trarne le conclusioni non può essere
applicato perché non si conoscono e non possono
conoscersi le predisposizioni dei singoli o, me-
glio, il quantum di predisposizione dei singoli e imputatinon possono conoscersi per fatto degli per non avere questi abbattuto le polveri fin dove le tecniche lo avrebbero consentito, con la conse-
guenza che, come si diceva, il dato storicamente certo è la lunga, nel tempo, e colpevole esposi-
zione dei lavoratori alla massiccia concentrazione delle polveri da amianto, che è stata con certezza la causa delle morti per mesotelioma e la causa,
in particolare, della morte della PE.
70 Il problema sollevato dal responsabile civi- III
il problema delle concause nella causazione le dell'evento riguarda, a ben vedere, le cause -
esposizione alle polveri e fumo della morte del
"NC", per il cui migliore accertamento, in accoglimento del terzo motivo di ricorso del Mon-
ti, la sentenza è annullata con rinvio.
5 Il GI e il De MM, con il primo mo-
tivo dei loro ricorsi, il NT, con il quinto,
il responsabile civile, nella seconda parte dell'unico motivo, deducono, tutti, sostanzialmen-
nelle epoche, te, che trenta, quaranta anni fa,
in cui gli imputati hanno ricoperto gli insomma,
incarichi che ne hanno determinato la incrimina-
"1'homo ejusdem condicionis et professio- zione,
nis, l'agente modello, al quale si sarebbero dovu-
ispirare, sapeva ben poco sull'amianto ti e, in particolare, sulle conseguenze della esposizione alle polveri da amianto, sicché "l'individuazione
della condotta e della colpa dovevano essere valu-
sostiene il GI e gli altri ricorsi tate sostanzialmente negli stessi termini dal sono giudice di appello secondo le leggi vigenti e,
conseguentemente, secondo le nozioni scientifiche
71 e le possibilità tecniche dell'epoca", ероса, ag-
giunge erail De MM, "in cui non possibile prevedere che la manipolazione dell'amianto potes-
se determinare l'insorgere dell'asbestosi e delle successive complicazioni neoplastiche".
I motivi sono infondati.
E' senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello, l'homo ejusdem condicionis et professio-
nis, cui fare riferimento e ai fini della prevedi-
bilità di un evento e ai fini della colpa o, me-
glio, ai fini della esigibilità dell'osservanza
delle regole di condotta sia generiche, dettate
dalla comune prudenza, sia specifiche, dettate dal legislatore, è l'agente, l'homo del momento in cui
è stata posta in essere la condotta che ha infran-
to la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore in quel deter-
minato momento ed è fuori discussione che le at-
tuali cognizioni, in tema di danni da esposizione alle polveri da amianto, siano ben superioři а
quelle dell'epoca cui risalgono i fatti per i qua-
li è processo.
72 che il tema Ciò vaprecisato, detto, però,
dell'homo ejusdem condicionis et professionis, il tema del modello di agente e, dunque, il tema del-
la ritenuta non esigibilità della condotta è dav-
vero mal posto, allorché si accerti, come hanno scrupolosamente le due sentenze di merito, fatto che nella O.G.R. delle Ferrovie dello Stato le condizioni di lavoro erano pessime, si allorché
accerti che in quella officina nulla o pressoché nulla era stata fatto in ordine al problema polve-
ri.
-"Sicuramente servivano afferma la corte a pag.
interventi strutturali, il cui costo le 14
FF.SS. non volevano evidentemente affrontare".
"Ma, neppure furono effettuate quelle minime mi-
sure precauzionali che avrebbero potuto ridurre la concentrazione delle polveri aspirate;
se si sopra ogni fon- fossero installati gli aspiratori te di dispersione delle polveri, cioè aspiratori localizzati, si sarebbe ridotta la fonte di inqui-
namento; se per la pulizia si fosse controllata, con rigore, la bagnatura delle polveri, se si fos-
se impedito ai lavoratori di mangiare negli stessi
73 2 locali in cui lavoravano, di portare tute impolve-
rate a casa e, poi, si fossero imposte le docce in azienda e, infine, se si fosse attuata una separa-
zione dei locali, in altri termini, si fos- se,
sero adottate misure di prevenzione dalle più sem-
plici ed evidenti a quelle tecnologicamente più
impegnative, si sarebbe raggiunto, con elevato grado di probabilità, un risultato ottimale, anche contro le particelle amiantifere di maggior diame-
tro".
Secondo i giudici di merito, nulla è stato fat-
to, dalle cose più semplici, intuitive, alle cose
più tecnicamente apprezzabili che l'agente modello avrebbe senz'altro posto in esseredell'epoca dinanzi a questo nulla, come non si può porre in discussione, per quanto si è detto, il rapporto di causalità tra la condotta esposizione dei lavo-
ratori, protratta per anni, ad elevate concentra-
- e gli eventi, cosìzione di polveri da amianto non può negarsi né la esigibilità della condotta controllo delle polveri secondo il comune buon senso e secondo le acquisizioni tecniche dell'epo- са né la prevedibilità degli eventi, prevedibi- lità che, come questa suprema corte ha posto in
74 evidenza, come ricordano i giudici di merito,
nella sentenza 6 dicembre 1990, TT, è "la rappresentazione della potenziale idoneità della
condotta a dar vita ad una situazione di danno e
non la rappresentazione ex ante dell'evento danno-
50₂ quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione".
Il TO, nel terzo motivo, denuncia man- " 6
canza di motivazione" in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento per potere produrre la copia produzione che sostiene,
sarebbe stata decisiva per escludere la colpa dell'imputato degli indici delle riviste "La Me-
dicina del Lavoro" e "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali" pubblicate negli an-
ni dal 1971 al 1979 "che avrebbero potuto documen-
tare quale fosse il reale e concreto stato di dif-
fusione della conoscenza delle problematiche deri-
vanti dalla esposizione alle polveri da amianto". Il motivo è inammissibile per difetto di inte-
resse.
L'acquisizione di quegli indici, infatti, non si
75 sarebbe affatto risolta in una prova decisiva e
ciò per la semplice ragione che, come si è detto
per gli altri imputati, è inutile esercizio affer-
un determinato mare che, in una certa epoca, in estorico, gli studi sull'amianto sulle momento conseguenze, in termini di salute, da esposizione alle relative polveri non erano quelli di oggi.
Agli diimputati, invero, è stato rimproverato non aver fatto nulla, compatibilmente con le no-
zioni tecniche dell'epoca, per ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri dal legislatore ri-
tenute nocive per la salute dei lavoratori e, an- lapuò invocare cora una volta, non non
conoscibilità/imprevedibilità delle conseguenze,
ancorandosi al, ritenuto, modesto livello di cono-
scenza del fenomeno
- il pretore e la corte hanno dimostrato ben altro - chi, contravvenendo alle regole imposte dal legislatore, nulla o quasi nul-
la ha fatto per controllare le polveri da amianto in un ambiente in cui lo sviluppo e la diffusione stesse erano notevoli e chi, se non era in delle grado di prevedere determinate conseguenze, doveva essere, però, in grado glielo imponeva la legge di prevedere che lo sviluppo delle polveri pote-
76 va nuocere alla salute dei lavoratori.
7 Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei punti sopra posti in ri-
lievo con i già sottolineati effetti estensivi della impugnazione%;B i ricorsi vanno rigettati nel resto con la liquidazione, come nel dispositivo,
delle spese a favore delle parti civili costitui-
te.
P.Q.M.
La corte di cassazione,
dispone correggersi la sentenza impugnata nel senso che là
dove è scritto - -- "NZ: anni a pag. 30 uno
per SS", si legga e intenda "NZ: anni uno per NC";
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato nei confronti di
AN Paolino, NZ ED e CO Co-
stanzo;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT AR
77 e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, nei confronti di Di MM TO relativamente alle morti di SS NI e di NC AN;
nei confronti di TO NC relativamente alla morte del NC e, per l'effetto esten-
sivo della impugnazione, nei confronti di GI
AL relativamente alla morte del SS, e rinvia
per nuovo esame sul punto alla corte di appello di
Torino 3
rigetta il ricorso del responsabile civile che condanna al pagamento delle spese processuali%;B
rigetta nel resto gli altri ricorsi;
condanna in solido il responsabile civile FF.SS., il Gar-
giulo, il NT, il Di MM e il Santo ro alla rifusione delle spese sostenute in questa sede dalle parti civili LI ID e ER, che li-
quida in complessive L. 5.900.000, di cui L.
600.000 per spese;
condanna altresì, in solido il re sponsabile civile e il
GI alla rifusione delle spese sostenute in
78 questa sede dalle parti civili RD CE,
RD LV e RD IE, che liquida in complessive L. 5.900.000, di cui L. 600.000 per spese.
Così deciso in Roma il 30 marzo 2000.
presidentes L'estensore
Mariano Ketch
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 6 FEB. 2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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82 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 08
1971 debbono essere assolti.