Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 5037
CASS
Sentenza 30 marzo 2000

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In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico- scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche previste dall'art. 33 del dpr. 19.3.1956, n. 303, sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria.

Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie della Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite).

La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le "leges artis" (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la diagnosi di morte per mesiotelioma pur in mancanza degli esami clinici istologico ed autoptico).

La previsione dell'art. 21, comma 6, del d.p.r. 10 marzo 1956, n.303 secondo cui per i lavori all'aperto è possibile l'esonero del datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza previsti per il controllo delle polveri, non è applicabile alla diversa situazione delle lavorazioni effettuate a "cielo aperto". (Fattispecie relativa a lavorazioni all'interno di un capannone).

Commentari3

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    Stefano Zirulia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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  • 3Tumori amianto correlati e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2000, n. 5037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5037
Data del deposito : 30 marzo 2000

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