Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere data anche per mezzo dell'accertamento dell'assistenza legale approntata a favore dell'intraneo e dall'aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte dei componenti, una volta che costui sia tratto in arresto. (Nella fattispecie, la Corte ha valutato corretta la qualifica di partecipe all'associazione, desunta dall'aiuto legale ed economico ricevuto dal capo della stessa, una volta tratto in arresto mentre si trovava in trasferta - inviato dall'organizzazione - per l'approvvigionamento di un quantitativo rilevante di droga).
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- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2015, n. 18137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18137 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
1 8 1 37 / 1 6 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA SAVERIO FELICE MANNINO - Presidente N. 3744/2015 Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RENATO GRILLO - Consigliere -N. 44520/2014 Dott. ENRICO MANZON Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG GIANLUCA N. IL 13/03/1978 AC ALESSANDRO N. IL 15/05/1979 AC ALESSANDRO N. IL 27/01/1982 AC ALESSANDRO N. IL 03/04/1985 DEPOSITATA IN CANCELLERIA AC ANDREA N. IL 14/08/1976 AC FRANCO N. IL 13/02/1975 2 MAMAG2016 AC MARIO N. IL 08/03/1973 CO LUCA N. IL 08/01/1978 IL CANCELLIERE CO VITALIANO N. IL 01/08/1972 Luana Mariani LU LUIGI N. IL 16/04/1982 LA NINO N. IL 01/01/1975 avverso la sentenza n. 1416/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ci 20Augelilli's che ha concluso per l'amullovmento sente rimeixa livitetamente a copp 256 i confront a Ranco fuce fede il resto è estricto per prescitione_con rimuvie fur le ri'determinations delle fue e rifettsjer il cups el resto Brigetto dei vivaments. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Pelaiave Daniele di Catanzaro;
Clieds Picto di esta care;
tiello fare of colour love, aucus Susil o di Catanzone, IC Autoris Mc оё собашчаю - + RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 dicembre 2013 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città dell'11 luglio 2012 rideterminava la pena nei confronti degli imputati AC LE (cl. '79); NG IA, AC LE (Cl. '82); AC LE (cl. '85), AC AN, AC RA;
AC IO, LU GI e LA NO, rispettivamente in anni sei, mesi sei di reclusione ed € 30.000,00 di multa;
anni dieci e mesi nove di reclusione;
anni sei e mesi due di reclusione ed € 28.000,00 di multa;
anni sei di reclusione ed € 27.000,00 di multa;
anni sei e mesi sei di reclusione ed € 28.000,00 di multa;
anni sei di reclusione ed € 27.000,00 di multa;
anni sette di reclusione ed € 30.000,00 di multa;
anni dieci e mesi tre di reclusione ed anni dodici di reclusione. Confermava nel resto in riferimento, in particolare, alle condanne riportate da CO UC e CO AL.
1.1 Tutti i predetti imputati erano stati dichiarati colpevoli dei reati sub 90) (diversamente qualificato il ruolo di promotore e organizzatore in quello di mero partecipe); erano anche state escluse le circostanze aggravanti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 74 D.P.R. 309/90 oltre ai reati satelliti (NG IA); sub 230, 231 e 239 (AC LE cl. '798); capo 90 e 105 (LU); capi 1) (esclusa le aggravanti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 74; 4) (episodi del 25, 28 luglio 2007; 8, 10 e 29 agosto 2007); 5), 6), 169), 170) (riqualificato in tentativo); 171 (sottrazione della moto); 176), 181), 183), 185), 186-187-189-191-192-195- 1999-202-207-208-209-214-215-216-217 previo concorso formale del reato sub 1) con quelli di cui ai nn., 4), 5) e 6); 229) (AC LE cl. '82, AC AN e AC RA); 242) (AC LE cl. '85); 255), 256 e 257 (CO UC); 257 (CO AL).
2. Propongono ricorso tutti gli imputati in proprio e a mezzo dei rispettivi difensori deducendo quando segue.
2.1 NG IA lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la carenza di motivazione in riferimento alla ritenuta associazione per delinquere ed al ruolo rivestito nella presunta associazione da parte del NG, Lamenta la difesa la mancata qualificazione da parte della Corte territoriale della ipotesi di concorso di persone nel reato rispetto alla fattispecie associativa. Lamenta ancora, nell'ambito del medesimo motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 6° dell'art. 74. Con motivi aggiunti tempestivamente depositati la difesa reitera le considerazioni sviluppate nel ricorso principale soprattutto in ordine alla sussistenza dell'associazione e al ruolo svolto dal NG 2.2 AC LE (cl. '79) a mezzo del proprio difensore, lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento della prova ed inosservanza della legge penale (artt. 62 bis e 133 cod. pen), dolendosi del mancato 1 S riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 73/5 D.P.R. 309/90; nonché della mancata applicazione dell'art. 74/6 ed, ancora, mancata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
2.3 AC LE, in proprio, si duole della manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla contestata appartenenza del AC alla associazione ed alla esatta individuazione dello stesso. Lamenta, ancora, che le fattispecie di cessione di stupefacenti sono state ritenute dalla Corte di merito sulla base di semplici supposizioni, tanto più che l'esito delle perquisizioni era stato negativo. Lamenta, quindi, una motivazione apparente ed invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
2.4 AC LE (cl. '85) lamenta, a mezzo del proprio difensore, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale in punto di valutazione del compendio probatorio, rilevando che nessuna prova è stata fornita dall'accusa in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, peraltro mai rinvenuto. Lamenta anche la inosservanza della legge processuale penale (art. 500 comma 4 c.p.p.) in ordine alla acquisizione dei verbali di s.i.t. resi da US UD, non esistendo alcuna prova concreta della sottoposizione del dichiarante, escusso in dibattimento, a minacce o violenze ed avendo la Corte territoriale, con un mero salto logico, ritenuto sussistenti le minacce al teste per il fatto che altro teste (estraneo comunque a quella situazione riguardante il AC) era stato minacciato. Con un secondo motivo la difesa lamenta carenza di motivazione, manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla insufficiente argomentazione e senza nemmeno tenere conto del limitatissimo periodo in cui sarebbero avvenute le cessioni di droga, asseritamente incompatibile con l'imputazione mossa al AC. Con un terzo motivo la difesa lamenta carenza assoluta di motivazione in punto di valutazione dell'attendibilità del teste di accusa, incorso in ripetute e gravi contraddizioni, oltre che mancanza di motivazione per avere la Corte omesso di tenere conto delle memorie difensive depositate nel corso del dibattimento.
2.5 AC LE (CI '82): le censure mosse dalla difesa afferiscono a vizi analoghe a quelli dedotti dall'omonimo AC LE cl. '85 con specifico riferimento alla inosservanza delle disposizioni processuali in tema di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 500/4 cod. proc. pen. in riferimento alle dichiarazioni di CO EL che, in dibattimento aveva modificato le precedenti versioni rese nel corso delle indagini preliminari, senza tuttavia essere esposto a minacce (dallo stesso escluse) e senza che da parte del Tribunale e della Corte fossero stati disposti accertamenti atti a verificare la concretezza della esposizione a minacce.
2.6 AC AN, a mezzo del proprio difensore, lamenta il vizio di inosservanza dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., con riferimento alla acquisizione dei verbali di s.i.t. dei 2 r testi CO EL e SE NA (dichiarazioni acquisite con ordinanze del 17 febbraio 2012 e dell'1 giugno 2012), sottolineando come entrambi i testi, nel modificare le precedenti versioni rese nel corso delle indagini, hanno anche spiegato in modo articolato i fatti dei quali si erano resi protagonisti, scagionando il AC. Con un secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale in punto di mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 73/5 D.P.R. 309/90. 2.7 AC IO, a mezzo del proprio difensore, lamenta con un primo motivo (peraltro semplicemente enunciato) vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché travisamento della prova. Con un secondo motivo lamenta la inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui all'art. 73/5 D.P.R. 309/90, evidenziando la occasionalità del ritenuto spaccio nell'arco di alcuni anni e la non incompatibilità con l'ipotesi disciplinata dall'art. 73/6 dello stesso D.P.R. Sempre il AC lamenta con separato ricorso proposto a titolo personale l'inosservanza della legge penale in punto di ritenuta colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, sottolineando l'apparenza della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità e il fatto che la motivazione si fonda su mere supposizioni, vista la sostanziale assenza di prove a carico., nonché, ancora, la erronea valutazione delle risultanze probatorie.
2.8 AC RA, a mezzo del proprio difensore, lamenta violazione della legge processuale penale in relazione alla errata applicazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. relativamente alla acquisizione dei verbali di s.i.t. del teste CO EL, a seguito della sua ritrattazione in sede dibattimentale, sottolineando il percorso argomentativo illogico seguito dalla Corte di merito che, per acquisire i detti verbali, ha ritenuto sussistere l'ipotesi della minaccia ai danni del teste sulla base della minaccia subita da altro teste (DE ND), del tutto indifferente alla vicenda riguardante il AC. Nell'ambito del medesimo motivo la difesa lamenta altro vizio consistito nella erronea valutazione delle prove, in relazione alla conferma della responsabilità, in quanto gli elementi presi in esame dalla Corte di merito sono del tutto generici in ordine a numero, oggetto, luogo e tempo delle cessioni. Nell'ambito del medesimo motivo la difesa lamenta, poi, il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 73/5 nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.9 CO UC, a mezzo del proprio difensore, lamenta, con un primo motivo, la inosservanza della legge processuale penale in relazione all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. riguardante la acquisizione del verbali di s.i.t. del teste CO ed ancora, la errata valutazione delle dichiarazioni del LE (teste di accusa) in relazione alla sua inattendibilità 2.10 CO AL, a mezzo del proprio difensore, lamenta la inosservanza della legge penale in punto di ritenuta sussistenza del delitto di estorsione da qualificarsi, invece, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. o, a tutto voler concedere, 3 come ipotesi di violenza privata ex art. 610 cod. pen. e illogicità manifesta della motivazione nonché inosservanza dell'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione delle prove riguardanti il detto episodio delittuoso. Censure analoghe la difesa muove anche relativamente al delitto di cui all'art. 605 cod. pen. in danno del teste di accusa LE.
2.11 LU GI, a mezzo del proprio difensore, lamenta con un unico, articolato motivo vizio di motivazione per manifesta illogicità e/o contraddittorietà nonché travisamento della prova in riferimento alla errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove relative alla sussistenza della ipotesi associativa ed all'inserimento del LU nella detta consorteria criminale, sottolineando come l'unico elemento ritenuto dalla Corte di merito dimostrativo della partecipazione del LU al sodalizio deriverebbe dall'arresto in flagranza dello stesso in data 24 settembre 2008 per la detenzione illecita di gr. 428 di eroina e dall'interessamento manifestato dai coniugi NG per l'assistenza legale al LU, Analoghi vizi di motivazione la difesa lamenta in relazione al mancato inquadramento nella fattispecie attenuata di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, nonché in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 6° del medesimo articolo ed, infine, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in considerazione del disagio economico-sociale del LU non preso in esame dalla Corte di merito ed in ultimo, in ordine alla quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
2.12 LA NO, con ricorso a titolo personale, lamenta, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in merito alla identificazione del LA attraverso la voce ascoltata nel corso delle conversazioni intercettate, rilevando come una serie di elementi deponessero per la estraneità del LA (a titolo esemplificativo il ricorrente fa presente di non essere genitore di figli maschi, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, ma di figlie femmine;
di non essere mai stato titolare di sim card a lui intestate;
di non essere mai stato all'interno della autovettura in occasione dei vari controlli di P.G. compresi nell'arco temporale luglio-agosto 2007). Con altro motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/90, rilevando la contraddizione tra la ritenuta appartenenza al sodalizio fino al dicembre 2007 e l'attività di spaccio circoscritta al periodo luglio 2007 e ottobre 2007. Lamenta, altresì, la manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione del ruolo ricoperto dal LA all'interno del sodalizio, sottolineando come una serie di elementi, tra i quali l'assenza di frequentazione del LA con i soggetti ritenuti promotori della associazione;
l'assenza di servizi di osservazione e/o pedinamento sul suo conto in relazione al trasporto di droga;
la mancanza di riscontri esterni;
il mancato sequestro di droga, avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad escludere la responsabilità in relazione alla condotta di partecipazione. Infine, lamenta la carenza assoluta di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 74/6 del D.P.R. 309/90. 4 2.13 Con memoria difensiva depositata in data 20 novembre 2015, il difensore del LA reitera le censure sollevate dal ricorrente a titolo personale in stretto riferimento alla marginalità della attività di spaccio inconciliabile con la condotta partecipativa all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi in quanto manifestamente infondati e aspecifici vanno dichiarati inammissibili. Va precisato che la vicenda che vede protagonisti gli odierni ricorrenti concerne numerose attività di spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere in un arco temporale circoscritto al 2007 per quanto riguarda l'associazione criminale facente capo a NG EN cl. '60 e altrettante, più numerose e gravi attività di spaccio di sostanze stupefacenti di ogni genere (cocaina, eroina, hashish e marijuana) facenti capo a NG SI poste in essere in un arco temporale più esteso compreso tra il 2007 ed il 2009. In entrambi i casi si tratta di attività svolte nel quartiere Aranceto di Catanzaro ed in zone limitrofe: la vicenda per cui è processo è caratterizzata dalla contrapposizione tra due distinti sodalizi operanti all'interno della medesima città i quali erano soliti avvalersi della collaborazione di numerosi adepti e di altri soggetti estranei all'organizzazione, ma ugualmente coinvolti in numerosissimi episodi di spaccio al minuto.
2. In particolare gli odierni ricorrenti risultano inseriti nella seconda di dette associazioni delinquenziali, meglio descritta al capo di imputazione 90), con ruoli e compiti diversi, così come ricostruiti dalla Corte territoriale. Nell'esaminare i singoli ricorsi si ritiene di dover fare riferimento ai singoli punti affrontati dalla Corte distrettuale distinti per imputato.
3. Prima di affrontare l'esame dei singoli ricorsi si ritengono utili - in relazione alla natura dei motivi addotti a sostegno alcune precisazioni sui seguenti punti: a) rapporti tra la - decisione di primo e di secondo grado e legittimità della motivazione per relationem;
b) vizio di manifesta illogicità della motivazione;
c) vizio di contraddittorietà della motivazione;
d) vizio di travisamento della prova.
3.1 In proposito osserva il Collegio, con riguardo al tema dei rapporti tra la sentenza di primo e di secondo grado che, in presenza di una "doppia conforme" sulla pronuncia di responsabilità le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per valutare in sede di legittimità la congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (così Sez. 3^, 1.12.2011 n. 13926, Valerio, Rv. 252615). La condivisione integrale da parte del giudice di appello delle argomentazioni svolte dal primo giudice giustifica per il primo il ricorso alla motivazione per relationem con l'unico limite che le 5 я merito costituiscano una sola entità (così Sez. 3^, 1.12.2011 n. 13926, Valerio, Rv. 252615). La condivisione integrale da parte del giudice di appello delle argomentazioni svolte dal primo giudice giustifica per il primo il ricorso alla motivazione per relationem con l'unico limite che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. E' poi consolidato principio secondo il quale il giudice di appello, nell'effettuare il doveroso controllo della fondatezza degli elementi su cui si fonda la sentenza impugnata, non è obbligato a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali sia stata operata una valutazione adeguata da parte del primo giudice con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, se queste ultime non siano specificamente e criticamente censurate.
3.2 Con riferimento, poi, al sindacato di legittimità sui vizi che inficiano la motivazione si osserva, quanto alla manifesta illogicità che essa, oltre a risultare dal testo del provvedimento impugnato deve risultare di entità tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto il sindacato di legittimità riferito alla dedotta manifesta illogicità è circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre nessuna incidenza assumono le minime incongruenze e così come vanno ritenute disattese quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (v. S.U. 24.11.1999 n. 24, Spina, Rv. 214794; S.U. 24.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074).
3.3 Con riguardo, ancora, al vizio di contraddittorietà, essa rientra latu sensu nel concetto di manifesta illogicità, attenendo alla coerenza e congruità del ragionamento logico-giuridico: trattasi di un vizio che, introdotto come autonomo dalla L. 46/06, si manifesta in termini di incongruenza interna tra lo svolgimento del processo e la decisione e si atteggia, quindi, come una sorta di contraddittorietà "processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento. Più in generale, si parla di contraddittorietà della motivazione quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova (così Sez. 6^ 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv. 246172). In ultima analisi il vizio in questione di sostanzia "nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è affermato" (in termini Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 243247).
3.4 Nell'ambito del vizio di contraddittorietà che sostanzia "nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è affermato" (in termini Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 243247), appartiene per effetto della riforma del 2006 anche il vizio di travisamento della prova qualificabile come un tipico esempio di contraddittorietà processuale (in termini Sez. 6^ 18.11.2010 n. 8342, P.G. in porc. Greco, 6 Rv. 249583). A differenza del cd. travisamento del fatto, il cui esame è precluso in sede di legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, il travisamento della prova si verifica quando nella motivazione si introduca un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e dunque rientra a pieno titolo nel sindacato del giudice di legittimità (Cass. Sez. 5^ 39048/07 cit.; Cass. Sez. 3^ 18.6.2009 n. 39729, Belluccia e altri, Rv. 244623).
3.5 E' noto come in sede di legittimità sia preclusa al giudice la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le tante Sez. 6^, 4.7.2006 n. 27429, Lobriglio, Rv. 234559; idem 14.2.2012 n. 25255 Minervini, Rv. 253099).
3.6 Ritornando al tema relativo al vizio di travisamento della prova (vizio dedotto da molti degli odierni ricorrenti in uno alla manifesta illogicità della motivazione), il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), intenda far valere tale vizio deve, per costante orientamento di questa Corte Suprema a) - - identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante Sez. 6^ 2.12.2010 n. 45036, Damiano, Rv. 249035; Sez. 1^, 18.5.2006 n. 20344, Salaj, Rv. 234115).
3.6 Per converso il giudice di legittimità chiamato a verificare la fondatezza del vizio dedotto ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); verificare la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); dare atto dell'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); verificare la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). (così tra le tante Sez. 6^, 28..9.2006 n. 35964, Foschini ed altro, Rv. 7 r 234622; Sez. 3^, 18.6.2009 n. 39729, Belloccia ed altro, Rv. 244623; sez. 2^, 22.4.2008 n. 18163, Ferdico, Rv. 239789).
3.7 Non è superfluo poi ricordare che anche nella giurisprudenza di legittimità in ambito penale trova applicazione la regola elaborata dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema - - della c.d. "autosufficienza del ricorso". E' stato al riguardo chiarito che le regole elaborate dalla giurisprudenza civile di questa Corte vadano applicate anche alla materia penale testualmente affermandosi che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1^, 18.3.2008 n. 16706, Rv. 240123; Sez. 5^, 22.1.2010 n. 11910, Rv. 246552; Sez. 6^, 8.7. 2010, n. 29263, Rv. 248192; Sez. 2^, 20.3.2012 n. 25315, Rv. 253073).
3.8 In coerenza con tale indirizzo è stato di recente ribadito il principio che "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte" (Sez. 1^ 18.11.2014 n. 23308, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 3^ 2.7.2014 n. 43322, Sisti, Rv. 260994).
3.9 E' dunque alla stregua di tali regole interpretative che occorre valutare la fondatezza e specificità dei ricorsi proposti.
4. Ma, prima di procedere all'esame di essi nella parte afferente ai vizi di motivazione, ritiene il Collegio di dover affrontare il tema, comune ad alcuni ricorsi (quelli proposti nell'interesse di AC LE (cl. '85), AC LE (cl. '82), AC AN, AC RA e CO UC) relativo alla asserita inosservanza della legge processuale penale (art. 500 comma 4 cod. proc., pen.) in relazione alla acquisizione ed utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da CO EL e SE NA: tutti i ricorrenti censurano, in questa sede le ordinanze acquisitive di tali dichiarazioni del 17 febbraio e 1 giugno 2012 che la Corte territoriale ha invece ritenuto correttamente pronunciate. 8 4.1 Sul punto, questa Corte, con orientamento assolutamente costante, ha rilevato come l'applicazione della norma implichi la apertura di un sub-procedimento incidentale a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere che il dichiarante sia stato sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, o promesse si denaro o altra utilità) al fine di non deporre il vero o di deporre il falso.
4.2 Tale procedimento ha quale scopo quello di verificare se ci si trovi in presenza di condotte illecite poste in essere sui dichiaranti (che hanno impedito la corretta esplicazione del contraddittorio) ovvero di condotte illecite da parte degli stessi dichiaranti (che integra la fattispecie di falsa testimonianza e non consente il ricorso alla norma dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., come ha chiarito la Corte Costituzionale con ordinanza 518/2002, 453/2002, 137/2005). A tale fine, gli elementi raccolti, nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; sono sufficienti elementi indiziari che valutati sulla base di - parametri di ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività lascino trasparire l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale (tra le tante Sez. 2^ 22.10.2013 n. 50323, Aloia e altri, Rv. 257978; Serz. 1^ 12.5.2015 n. 25211, De Vivo e altri, Rv. 264016; Sez. 6^ 23,3,2995 n,. 26904, Iannizzi, Rv. 231860).
4.3 Ai sensi dell'art. 500 sopra citato, l'indagine può essere condotta "anche per le circostanze emerse nel dibattimento" e, di conseguenza, le modalità della testimonianza ed il contegno tenuto dal testimone assumono rilevanza ai fini della prova della sua manipolazione (così Sez. 2^ 22.1.2008 n. 5997, Atonna e altro, Rv. 238911): in altre parole, si può desumere anche dalle peculiarità della ritrattazione elementi dai quali inferire che il soggetto sia stato indotto ad affermare il falso in giudizio.
4.4 A tali regole si è certamente uniformata la Corte territoriale che nelle pagine 22-28 (nelle quali si procede all'esame delle censure difensive sollevate nell'interesse di AC LE cl. '82); 32-42 (nelle quali si procede all'esame delle censure difensive sollevate nell'interesse di AC AN); 42-49 (nelle quali si procede all'esame delle censure difensive sollevate nell'interesse di AC RA); 94-97 (nelle quali si procede all'esame delle censure difensive sollevate nell'interesse di CO UC e CO AL) affronta in modo specifico il tema della acquisizione delle dichiarazioni rese da alcuni testi nel corso delle indagini (si tratta, in particolare, dei testi di accusa CO EL, SE NA, RG UG, TU EL e LE IA i quali avevano riferito di avere acquistato in tempi diversi quantitativi vari di sostanze stupefacenti dagli imputati sopra menzionati) e lo risolve in maniera corretta analizzando i comportamenti assunti dai testi nel corso delle rispettive deposizioni ritenuti assolutamente ingiustificabili e considerati per tale ragione il frutto di indebite pressioni o minacce da essi subite per deporre falso o comunque per ritrattare le dichiarazioni precedenti. La Corte territoriale non solo ha richiamato provvedimenti emessi dal Tribunale con i quali erano stati acquisiti i relativi verbali ma ha 9 esposto le ragioni per le quali i comportamenti assunti nel corso delle deposizioni testimoniali fossero frutto di specifiche pressioni subite dai testi disattendendo in modo analitico le censure formulate sul punto dai difensori degli imputati.
4.5 Nel caso di specie la Corte di merito ha specificamente individuato gli elementi sintomatici della pressione esterna condizionante i testimoni dianzi menzionati, con argomentazioni diverse in relazione agli imputati cui quei testimoni potevano riferirsi. Anzitutto la Corte di merito ha avuto cura di richiamare i principi generali che governano la norma processuale di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. ricordando, del tutto correttamente, che la condotta illecita di tipo pressorio esercitata sul dichiarante deve impedire la lineare esplicazione del contraddittorio (da intendersi come metodo di formazione della prova) e aggiungendo che ai fini della acquisizione del verbale delle dichiarazioni predibattimentali occorre la presenza di elementi concreti sulla base dei quali, anche se desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento può ritenersi che il teste sia stato sottoposto a pressioni o minacce, purchè di consistenza indiziaria tale da far presumere senza il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza di una intimidazione che possa aver - compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale. Si tratta di un criterio di valutazione che trova conforto in numerose pronunce di questa Corte Suprema (tra le tante Sez. 6^ 23.3.2005 n. 29604, Iannizzi, Rv. 231860; Sez. 2^ 16.9.2008 n. 38894. Dal gesso ed altri, Rv. 241447; più di recente, Sez. 6^ 22.10.2014 n. 49031, L.S., Rv. 261254).
4.6 In aggiunta a tali elementi va ricordato che l'orientamento pacifico di questa Corte Suprema indica quali dati sintomatici di indebite pressioni o condizionamenti dei testi le modalità della testimonianza ovvero il contegno tenuto dal teste (così Sez. 3^ 4.11.2009 n. 49579, Preka, Rv. 245864), chiarendo che quegli "elementi concreti" dai quali dedurre il condizionamento del teste possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica della intimidazione purchè caratterizzata da obiettività e significatività e quindi anche da circostanze emerse nel corso del dibattimento (Sez. 2^ 19.5.2010 n. 25069, Solito, Rv. 247848. 4.7 In ossequio a tali regole la Corte di merito dopo aver richiamato nella sua integralità la motivazione contenuta nel provvedimento acquisito del Tribunale del 17 febbraio 2012, ha rielaborato gli elementi esposti in quella ordinanza sottolineando quali dati sintomatici: a) l'ingiustificata condotta processuale dei testi AR, SE, CO, RG e TU concretizzatasi in una ritrattazione oltre che ingiustificata soprattutto nettamente contrastante con altri elementi acquisiti al processo;
b) la comune condotta processuale di costoro che elideva possibili incertezze mnemoniche o vuoti di memoria;
c) le dichiarazioni del teste DE ND che sebbene non direttamente interessato ha riferito di pressioni volte a - condizionarne in negativo la testimonianza affinchè non la rendesse, d) la prosecuzione delle abitudini di vita dei soggetti dichiaranti anche sotto l'aspetto logistico nel senso del loro ritorno sui luoghi ove erano soliti rifornirsi di stupefacenti da consumare, luoghi sotto il controllo della organizzazione criminale facente capo agli imputati. r 10 4.8 I suddetti elementi sono stati passati in rassegna dalla Corte per giustificare l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali (che, sia detto per inciso, provavano oltre ogni dubbio sia l'appartenenza degli imputati al sodalizio, sia i reati-fine loro ascritti) relativamente agli imputati AC LE cl. '82; AC AN (per il quale è stata anche richiamata l'ordinanza acquisitiva delle dichiarazioni predibattimentali di AR (2 aprile 2009) e SE (15 febbraio 2007) del 23 dicembre 2011 modellata sulla falsariga del provvedimento del 17 febbraio 2012, con specifici e puntuali riferimenti sia alle notizie davvero dettagliate fornite in quella sede dal SE, sia alle notizie fornite da CO EL;
AC RA (per il quale sono state richiamate le dichiarazioni predibattimentali dei testi CO EL, RG UG e TU EL acquisite con il menzionato provvedimento del 17 febbraio 2012; CO UC (e CO AL) per i quali sono state richiamate le dichiarazioni di LE IA in numerosissimi verbali di s.i.t. (tutti scrupolosamente richiamati dalla Corte di merito vds. pag. 91 e ss. della sentenza - impugnata) nonostante il LE avesse ribadito parte delle dichiarazioni precedenti, sottolineandone ai fini della conferma della acquisizione processuale, la sostanziale reticenza- in riferimento ad alcuni episodi coinvolgenti il CO UC e il CO AL.
4.9 Orbene, le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla presunta inosservanza del disposto di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. risultano, per un verso, manifestamente infondate alla luce delle puntuali e condivisibili argomentazioni della Corte distrettuale - anche per ciò che riguarda le dichiarazioni del teste DE ND utilizzate come implicito riscontro di una manovra a cerchio effettuata per impedire a tutti i testi di riferire notizie compromettenti sugli imputati;
per altro verso, aspecifiche nella misura in cui ripropongono temi o questioni già ampiamente scrutinate dalla Corte di merito con motivazione che si presenta immune da qualsiasi censura.
4.10 Va, al riguardo, richiamato quel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini Sez. 4^ 29.3.2000 n. 5191. Barone C:L: Rv. 216473; Sez. 1^ 30.9.2004 n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4^ 9.2.2012 n. 18826, Pezzo, Rv. 253849).
5. Passando, adesso, alla trattazione degli altri motivi contenuti nei ricorsi in esame rileva il Collegio quanto segue. 11 6. Con riferimento a NG IA che, oltre a proporre personalmente il ricorso, ha presentato stavolta tramite il difensore motivi aggiunti, risulta manifestamente - - infondato il primo motivo afferente alla dedotta manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma della responsabilità per il reato associativo descritto al capo di imputazione 90).
6.1 A parte le espressioni contenute nel ricorso da lui personalmente sottoscritto, generiche quanto assolutamente irrilevanti nell'economia della vicenda (come i riferimenti alla assoluzione di NG EN promotore della associazione ovvero alla declaratoria di improcedibilità nei confronti di NG SI inteso AN, va rilevato che la motivazione resa dalla Corte in ordine alla appartenenza del NG IA all'organizzazione facente capo all'omonimo fratello SI è stata desunta dalla Corte distrettuale sulla base di due intercettazioni ambientali (n. 334 e 7042) intercorse rispettivamente tra il ricorrente e due persone non identificate e tra il ricorrente ed altro soggetto non identificato aventi per oggetto sostanze stupefacenti del tipo cocaina: conversazioni che, secondo il condivisibile giudizio della Corte di merito, depongono in modo certo per l'inserimento del NG quale pusher al servizio dell'organizzazione, ma anche quale referente logistico per il commercio di un ben determinato tipo di stupefacente (cocaina).
6.2 Del tutto generici i riferimenti ad una asserita estraneità del NG ai dialoghi captati, mentre con riferimento alla presunta insussistenza sotto il profilo oggettivo (desunta secondo il ricorrente dal fatto che l'associazione è stata ritenuta tale solo per via della ritenuta sussistenza dei reati-fine), la Corte di merito ha chiarito quali fossero gli elementi strutturali della associazione e soprattutto il vincolo che legata il NG IA al sodalizio. Gli sterili richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso non contribuiscono di certo a dare concretezza alle censure.
6.3 Quanto alla censura di omessa motivazione in punto di mancato riconoscimento della fattispecie associativa di cui al comma 6° dell'art. 74 del D.P.R. 309/90 si tratta di motivo inammissibile in quanto per come emerge dal testo della sentenza impugnata - non dedotto in appello.
6.4 Ed in ogni caso va evidenziato che la Corte in modo implicito ha risposto alla doglianza del NG in quanto ha escluso per tutti gli imputati che ne avevano fatto richiesta (tra i quali il NG) il 5° comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 che costituisce l'indefettibile presupposto per la applicabilità della autonoma e meno grave fattispecie di cui all'art. 74 comma 6° del medesimo D.P.R. Il diniego della ipotesi attenuata disciplinata dal 5° comma del D.P.R. 309/90 è stato motivatamente giustificato in ossequio ai noti criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto.
6.5 E' noto, infatti, che pur dopo le modifiche intervenute con l'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L. 146/13 che ha trasformato la circostanza attenuante speciale di cui all'originario art. 73 comma 5° del D.P.R. 309/90 anche nella versione riformata a seguito della 1. 49/06, in una 12 autonoma fattispecie di reato, il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solo nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (S.U. 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; conforme Sez. 3^ 19.3.2014 n. 27064, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664). E la Corte di merito al riguardo ha dato atto della sistematicità della condotta ricavata dalle dichiarazioni del RG, assuntore di droga fornitagli dal NG, nonché dell'inserimento del NG in ambienti criminali dediti al narcotraffico e dalla eterogeneità delle sostanze stupefacenti smerciate (eroina e cocaina) 6.6 Nulla aggiungono ai motivi formulati con il ricorso originario quelli aggiunti presentati nell'interesse del NG dal suo difensore Avv. Daniela Palaia, in quanto si tratta delle identiche censure già esposte nel primigenio ricorso riformulate in modo ancora più succinto ma con assoluta identità di argomentazioni.
7. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di AC LE (cl. '79), entrambe le censure sono palesemente inconsistenti.
7.1 Quanto alla pretesa, manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della ipotesi attenuata (oggi fattispecie autonoma) di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90 valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla posizione di NG IA: invero anche per il ricorrente AC LE la Corte territoriale, basandosi sulle dichiarazioni, ritualmente acquisite al processo, del RG (che aveva riconosciuto fotograficamente il AC come il suo abituale fornitore di cocaina, indicandolo anche per soprannome "Lupin", a riprova della effettiva conoscenza in termini confidenziali del AC e fornendo altri elementi individualizzanti che hanno consentito di identificare in termini di assoluta certezza il AC quale spacciatore abituale) ha sottolineato la sistematicità del AC nella attività di spaccio e la contiguità ad ambienti criminali di enti aroma dediti al narcotraffico 7.2 Identiche considerazioni sono state svolte dalla Corte distrettuale in riferimento al capo di imputazione 231) alla luce delle rivelazioni fatte da DE ND AL, altro assuntore abituale di cocaina che ha riconosciuto fotograficamente il AC, di indicarne il soprannome ("Lupin"); di indicare il numero delle cessioni operate dal AC in suo favore (una ventina).
7.3 Considerazioni analoghe anche con riguardo alle cessioni operate dal AC in favore di TU EL e AR GI (le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.).
7.4 Emerge, quindi, un quadro assolutamente omogeneo che ha indotto la Corte di merito, in ossequio ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di 13 spaccio di lieve entità, ad escludere la fattispecie di cui al 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 con motivazione adeguata e soprattutto giuridicamente corretta ed aderente assolutamente alla realtà fattuale.
7.5 Anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (che impropriamente sono state richiesti min termini di prevalenza sulla continuazione ad ulteriore riprova della assoluta inconsistenza anche sotto l'aspetto giuridico, della censura), la motivazione della Corte distrettuale è del tutto esente da vizi tanto più che la Corte ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. cui vanno parametrate le circostanze attenuanti generiche.
7.6 E' noto infatti che giudice di merito, nel decidere se concedere o negare le dette circostanze, è dotato di un'ampia facoltà discrezionale e che in tale giudizio può valorizzare anche uno solo tra i vari elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. per fondare il proprio convincimento, a condizione che la motivazione resa sul punto, non sottratta al controllo di legittimità, sia comunque rispondente ai criteri della logica e della sufficienza (tra le tante Sez. 6^ 24.9.2008 n. 42688, Caridi e altri, Rv. 242419; Sez. 3^ 23.4.2013 n. 23055, Banic e altri, Rv. 256172; idem 19.3.2014 n. 28535, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame il riferimento alla negativa - in termini di precedenti condanne - personalità del AC e soprattutto alla spiccata capacità delinquenziale nel settore dello spaccio di droga costituiscono elementi assolutamente negativi che a ragione la Corte ha ritenuto ostativi.
7.7 Tanto vale, ovviamente anche in termini di quantificazione della pena avendo la Corte rispettato, ancora una volta, i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: le considerazioni svolte dal ricorrente sono ancora una volta generiche (in quanto reiterative delle medesime censure già adeguatamente valutate dal giudice di appello) e soprattutto manifestamente infondate alla luce della puntuale ed attenta motivazione della Corte distrettuale. Senza dire che la stessa Corte di merito nel tentativo di mitigare l'aspro trattamento sanzionatorio ha comunque rettificato in melius gli aumenti di pena a titolo di continuazione.
7.8 Del tutto generico e ancora una volta palesemente inconsistenti le censure contenute nel ricorso personalmente sottoscritto dal AC.
7.9 Nel richiamare le attente e meticolose motivazioni svolte dalla Corte distrettuale con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, è sicuramente generico in quanto limitato - ad una mera enunciazione del vizio senza l'indicazione di alcun elemento o argomento a sostegno - il motivo legato alla asserita violazione dell'art. 111 Cost. e all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
7.10 Quanto, poi, alla pretesa manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 enunciata come primo motivo del ricorso, a parte, ancora una volta, le espressioni del tutto fumose che caratterizzano il motivo, sono sicuramente inconsistenti le censure che fanno riferimento ad 14 una supposta erronea identificazione dell'imputato associato, a suo dire, ad altro soggetto indicato come UZ (o RU come figura scritto nel ricorso), sicchè il ricorrente sostiene la manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell'equivoco sulla identità: non è dato comprendere da dove il ricorrente abbia tratto lo spunto per giungere a tali affermazioni tanto più che la Corte di merito ha ricordato i vari assuntori di stupefacente soliti rifornirsi dal AC, la loro descrizione fisica coincidente con le fattezze raffigurante in fotografia (particolare che ha consentito ai testi di riconoscere senza esitazioni il AC) ed il nominativo con il quale era conosciuto nell'ambiente ("Lupin"). Del tutto generiche poi le considerazioni svolte in riferimento ad una pretesa apparenza della motivazione, laddove la motivazione della Corte di merito è tutt'altro che apparente ed ancora in ordine ad una pretesa erronea valutazione delle risultanze probatorie.
8. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di AC LE cl. '82 (in realtà si tratta di due distinti ricorsi a firma del medesimo difensore Avv. Maria Aiello), la manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi si coglie agevolmente dalla lettura dei testi dei due atti difensivi.
8.1 La dedotta erronea applicazione della legge penale per asserita inosservanza dell'art. 111 Cost. e 187 cod. proc. pen. collegata ad una pretesa apparenza di motivazione non solo non ha alcuna ragion d'essere alla luce della motivazione della Corte distrettuale che dà conto delle dichiarazioni (acquisite, come già detto, ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.) accusatore di CO EL, soggetto assuntore di droga che ha indicato in modo certo (riconoscendolo fotograficamente e dando indicazioni sul soprannome con il quale il AC di cui si parla era conosciuto nell'Oambinte - "Sasà" - e sul luogo di residenza - effettivamente riscontrato sul quale nulla obietta la difesa) l'odierno ricorrente quale suo - abituale fornitore sia pure per poche volte (sette) di cocaina. A fronte di tali motivazioni le - censure della difesa sono assolutamente generiche e pretestuose anche nella parte in cui si fa riferimento ad una sostanziale differenza tra le dichiarazioni del CO e quelle del DE ND.
8.2 Rielaborate con una serie di espressioni più specifiche, ma non per questo meno vuoto di contenuto, il primo motivo di ricorso datato 6 marzo 2015 in cui si fa anche cenno alla pretesa insussistenza e dunque erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie associativa contestata al AC, per la quale la Corte ha reso una motivazione assolutamente logica e puntuale menzionando gli elementi dai quali ha tratto tale convincimento in modo appropriato ed aderente alla realtà processuale: il che consente ancora una volta di escludere la tesi accarezzata dalla difesa del concorso di persone nel reato, in realtà non sostenibile proprio alla luce dei dati omogenei forniti dal GORGIANNI. 15 8.3 Analogamente generiche le considerazioni svolte in entrambi i ricorsi con riferimento alla supposta erronea valutazione delle acquisizioni probatorie.
8.4 Senza alcun costrutto, infine, il terzo motivo contenuto nel ricorso datato 6 marzo 2015 in tutto sovrapponibile all'analogo motivo esposto nel ricorso datato 19 maggio 2014 anche in riferimento alla asserita mancata considerazione di memorie difensive (delle quali non vi è alcuna traccia nel testo della sentenza impugnata nemmeno come elemento sottoposto alla valutazione del giudice di appello): valgono, ancora una volta, i richiami alla mancata autosufficienza del ricorso che rende inammissibile il dedotto vizio di mancanza della motivazione.
8.5 Come è noto, l'art. 121 del codice di rito rientra tra le disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva della L. n. 81 del 1987, art. 2, n. 3, che afferma il principio della parità tra accusa e difesa e sancisce l'obbligo per il giudice di provvedere senza ritardo e, comunque, entro termini stabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal Pubblico Ministero, dalle altri parti private e dai difensori. La facoltà delle parti di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, riferendosi al procedimento e non al processo concerne anche l'udienza dibattimentale. La memoria quindi assume il carattere e la funzione illustrativa delle ragioni della difesa e può investire questioni di fatto o di diritto. Il giudice, al quale venga sottoposta in esame una memoria o un'istanza, è tenuto a prendere in considerazione il contenuto delle memorie e assumerlo a tema dell'indagine, facendolo quindi (direttamente o indirettamente) oggetto della formulazione del proprio giudizio. L'inosservanza di un siffatto dovere si profilerebbe sotto le spoglie della violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, nonché sotto quello dell'integrazione di una nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. lett. b) e c), generalmente comportando la lesione dei diritti di partecipazione del Pubblico Ministero e, rispettivamente, di intervento o assistenza difensiva dell'imputato e delle altre parti private. Il giudice, quindi, ha l'obbligo di provvedere e di motivare su quanto gli è stato richiesto o esposto. Tale obbligo deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono una valutazione a tutto campo delle ragioni delle parti e l'espletamento di tutte le prove. Ne consegue che il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione e la mancata valutazione di una memoria o di una istanza difensiva costituisce violazione dell'art. 121 del codice di rito e determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) stesso codice, in quanto l'omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all'imputato, di difendersi provando ( Sez. 1^ 14.10.2005 n. 45104, Runfola, Rv. 232702; conforme Sez. 6^ 3.10.2013 n. 13085, Amato ed altri, Rv. 259488).
8.6 Ma se è vero tutto questo è altrettanto vero che è il ricorrente a dover dare prova 16 в della esistenza di tale memoria fornendo sul punto indicazioni specifiche che nella specie mancano del tutto (non è dato conoscere quando sia stata presentata la memoria, né in quale occasione, né quale contenuto avesse), sicchè trattandosi di vizio denunciato in termini assolutamente generici di esso non può tenersi alcun conto.
8.7 In ogni caso traspare dalla motivazione della Corte di merito che siano stati trattati in modo adeguato i vari temi difensivi prospettati dalla difesa, non mancando di osservare che il giudice, nel valutare il materiale probatorio sottoposto al suo esame non è tenuto a dare risposte analitiche ad ogni doglianza della difesa, ben potendo valorizzare quegli elementi di prova a suo giudizio ritenuti decisivi con motivazione adeguata che nel caso in esame è stata fornita. Di conseguenza anche tale motivo, peraltro confusamente formulato, è inammissibile.
9. Considerazioni in tutto analoghe, anche per evitare inutili ripetizioni, valgono per la posizione di AC LE cl. '85: anche nel suo caso la Corte territoriale - sulla base delle acquisizioni processuali ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali rese da US UD, assuntore di stupefacenti che ha riconosciuto fotograficamente il AC, indicando anche le modalità dei singoli acquisti (€ 40,00 a dose).
9.1 Nel rispetto delle osservazioni difensive la Corte ha anche valutato la compatibilità delle dichiarazioni accusatorie del US con i periodi di detenzione del AC indicati dalla difesa, pervenendo alla logica conclusione della veridicità delle propalazioni accusatorie in relazione alle diverse epoche di riferimento accennate dal US (che si riferiva ad episodi accaduti prima del 2 aprile 2009) ed alla conseguente alternanza di periodi di libertà con periodi di detenzione che rendevano del tutto veridiche le informazioni fornite dal teste.
9.2 Né ad escludere il coinvolgimento del AC poteva essere la circostanza del mancato rinvenimento di droga nella sua abitazione o nella sua disponibilità anche perché come emerge dal racconto del US, la attività del AC si svolgeva interamente all'esterno e non era affatto necessario che la droga fosse da lui tenuta in casa in vista di un successivo smercio. Ne consegue l'incongruità logica della affermazione difensiva di mancati arresti in flagranza che rendevano inverosimili le dichiarazioni del US e dunque illogiche le affermazioni della Corte di merito.
9.3 Per il resto valgono le medesime considerazioni esposte per l'omonimo AC LE cl. '82, anche in riferimento al diniego della ipotesi attenuata del comma 5° dell'art. 73 D.P.R, 309/90 e delle circostanze attenuanti generiche sulla falsariga di quanto già visto in relazione alle posizioni di NG IA e AC LE cl. '79. 10. Con riguardo al ricorso proposto (anzi ai ricorsi proposti, rispettivamente, in data 12 giugno 2014 e 5 marzo 2015 a cura dello stesso difensore Avv. Anselmo Mancuso, sostanzialmente sovrapponibili anche se con qualche lieve differenza espositiva di nessuna specifica valenza) nell'interesse di AC AN, a parte le considerazioni già 17 sviluppate con riferimento alla legittimità della acquisizione processuale delle dichiarazioni dei testi SE e CO ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen.) per ciò che concerne il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90 si richiamano le considerazioni svolte in precedenza, in particolare con riferimenti ai ricorrenti NG IA e AC LE cl. '79. 10.1 Ancora una volta la Corte di merito, attenta alle varie deduzioni difensive (come la non sostenibilità di possibili intimidazioni rivolte ai testi CO e SE, in relazione alla mancata contestazione al AC della condotta associativa che già ad una prima superficiale lettura appare assolutamente priva di significato nel senso preteso dalla difesa), ha indicato i portati probatori ricavabili dalle dichiarazioni del SE e quelli ricavabili dal teste DE ND: si richiamano in proposito le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di merito riguardanti il teste SE (pagg. 34-36) in riferimento al capo di imputazione 229), nonché sempre in riferimento al medesimo capo di accusa - quelle riguardanti il teste - CO EL (che ha riconosciuto fotograficamente il AC come suo fornitore in alcune occasioni quattro cinque di cocaina ed indicato anche il luogo di residenza, puntualmente riscontrato). 11 Passando all'esame della posizione del ricorrente AC RA, ferme restando le valutazioni espresse dal Collegio in ordine alla legittimità della acquisizione processuale ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali rese da CO EL, il ricorso nell'interesse del AC è manifestamente infondato. 11.1 Valgono, anche in questo caso, le considerazioni già svolte con riferimento al diniego della ipotesi attenuata di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, che la Corte ha motivato in modo adeguato - pur dando atto della circostanza che il CO aveva riferito di quattro o cinque occasioni (vds. pag. 49 della sentenza impugnata) in cui si era rifornito dal AC di cocaina sulle ragioni di tale disconoscimento in quanto anche per il - AC valgono quelle considerazioni in ordine alla sistematicità della sua attività di spacciatore e alla contiguità con ambienti criminali dediti al narcotraffico. 11.2 Corretta la motivazione della Corte in merito agli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto meno con riferimento alla complessiva gravità della condotta. 11.3 Quanto, infine, alla pretesa genericità della contestazione vuoi come riferimento temporale, vuoi come riferimento logistico, vuoi come riferimento quantitativo, non è affatto vero che la Corte non abbia fornito risposte sul punto, richiamandosi al riguardo la pag. 49 della sentenza impugnata dove si fa cenno ai numerosi riferimenti sia in termini quantitativi, che logistici, dati dal CO. 12. Per ciò che riguarda il ricorso nell'interesse di AC IO sottoscritto dal difensore Avv. Piero Chiodo ed il ricorso a firma dello stesso ricorrente, rispettivamente datati 18 28 maggio 2014 e 9 marzo 2015, valgono le medesime considerazioni già svolte con riferimento alla posizione del ricorrente AC LE cl. '79. 12.1 In particolare il ricorso personale del AC, nel richiamare le attente e meticolose motivazioni svolte dalla Corte distrettuale con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, è sicuramente generico in quanto limitato ad una mera enunciazione del vizio - senza l'indicazione di alcun elemento o argomento a sostegno il motivo legato alla asserita - violazione dell'art. 111 Cost. e all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 12.2 Quanto, poi, alla pretesa manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 enunciata come primo motivo del ricorso, a parte, ancora una volta, le espressioni del tutto fumose che caratterizzano il motivo, sono sicuramente inconsistenti le censure che fanno riferimento ad una supposta attività di spaccio estremamente contenuta soprattutto perché in netto contrasto con quanto affermato dalla Corte di merito quando parla di ripetute cessioni effettuate in favore di CO EL e soprattutto di RG UG (si parla di circa 130 episodi di cessione per un corrispettivo di € 20 a dose) (vds. la pag. 51 della sentenza che contiene anche i riferimenti fotografici dei dichiaranti CO e RG). Del tutto generiche poi le considerazioni svolte in riferimento ad una pretesa apparenza della motivazione, laddove la motivazione della Corte di merito è tutt'altro che apparente ed ancora in ordine ad una pretesa erronea valutazione delle risultanze probatorie. 12.3 Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di AC IO dal suo difensore entrambe le censure ivi contenute sono palesemente inconsistenti. 12.4 Quanto alla pretesa, manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della ipotesi attenuata (oggi fattispecie autonoma) di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90 valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla posizione di NG IA e di AC LE cl. '79: invero anche per il ricorrente AC IO la Corte territoriale, basandosi sulle dichiarazioni, ritualmente acquisite al processo, del RG (che aveva riconosciuto fotograficamente il AC come un suo abituale fornitore di cocaina e fornito altri elementi individualizzanti che hanno consentito di identificare in termini di assoluta certezza il AC quale spacciatore abituale) e del CO (che ha parlato di acquisti per un corrispettivo di € 100,00 al grammo nell'arco di tre anni e oltre a riconoscere fotograficamente il AC ha anche dato indicazioni sulla sua residente effettivamente riscontrate positivamente) ha sottolineato la sistematicità del AC nella attività di spaccio e la contiguità ad ambienti criminali di enti aroma dediti al narcotraffico. 12.5 Identiche considerazioni sono state svolte dalla Corte distrettuale in riferimento al capo di imputazione 230) alla luce delle rivelazioni fatte da DE ND AL, altro assuntore abituale di cocaina che ha riconosciuto fotograficamente il AC, di indicarne 19 8 il soprannome ("Lupin"); di indicare il numero delle cessioni operate dal AC in suo favore (una ventina). 12.6 Emerge, quindi, un quadro assolutamente omogeneo che ha indotto la Corte di merito, in ossequio ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di spaccio di lieve entità, ad escludere la fattispecie di cui al 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 con motivazione adeguata e soprattutto giuridicamente corretta ed aderente assolutamente alla realtà fattuale. 12.7 Anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (che impropriamente sono state richiesti min termini di prevalenza sulla continuazione ad ulteriore riprova della assoluta inconsistenza anche sotto l'aspetto giuridico, della censura), la motivazione della Corte distrettuale è del tutto esente da vizi tanto più che la Corte ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. cui vanno parametrate le circostanze attenuanti generiche. 12.8 E' noto infatti che il giudice di merito, nel decidere se concedere o negare le dette circostanze, è dotato di un'ampia facoltà discrezionale e che in tale giudizio può valorizzare anche uno solo tra i vari elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. per fondare il proprio convincimento, a condizione che la motivazione resa sul punto, non sottratta al controllo di legittimità, sia comunque rispondente ai criteri della logica e della sufficienza (tra le tante Sez. 6^ 24.9.2008 n. 42688, Caridi e altri, Rv. 242419; Sez. 3^ 23.4.2013 n. 23055, Banic e altri, Rv. 256172; idem 19.3.2014 n. 28535, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame il riferimento alla negativa - in termini di precedenti condanne - personalità del AC e soprattutto alla spiccata capacità delinquenziale nel settore dello spaccio di droga costituiscono elementi assolutamente negativi che a ragione la Corte ha ritenuto ostativi. 12.9 Tanto vale, ovviamente anche in termini di quantificazione della pena avendo la Corte rispettato, ancora una volta, i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: le considerazioni svolte dal ricorrente sono ancora una volta generiche (in quanto reiterative delle medesime censure già adeguatamente valutate dal giudice di appello) e soprattutto manifestamente infondate alla luce della puntuale ed attenta motivazione della Corte distrettuale. Senza dire che la stessa Corte di merito nel tentativo di mitigare l'aspro trattamento sanzionatorio ha comunque rettificato in melius gli aumenti di pena a titolo di continuazione. 12.10 Del tutto generico e ancora una volta palesemente inconsistenti le censure contenute nel ricorso personalmente sottoscritto dal AC. 13. Con riferimento, poi, al ricorso proposto nell'interesse di LU GI osserva il Collegio quanto segue. 20 r 0 2 13.1 primo motivo afferente ad un presunto vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche con riguardo ad un asserito travisamento della prova è del tutto inconsistente. 13.2 Della posizione del LU la Corte di merito si occupa alle pagg. 82-90 sottolineando la portata dimostrativa della intraneità del LU alla associazione sulla base di specifiche argomentazioni che il Collegio non può che condividere nella loro interezza: al LU viene contestata l'appartenenza all'associazione facente capo a NG SI, inteso AN operante nel quartiere "Aranceto" di Catanzaro. 13.3 L'esistenza dell'associazione viene anzitutto ad emersione in quanto contrapposta come risulta da una serie di intercettazioni (che la Corte enumera minuziosamente) effettuate all'interno della autovettura di NG CI (vds. in particolare le conversazioni trascritte alla pag. 82 - intercettazione dell'1.9.2007 - in cui si parla chiaramente di attività di spaccio da attuare esclusivamente da parte del gruppo di NG CI nel quartiere "Aranceto"; ancora la conversazione captata il 13 settembre successivo che comprova lo spessore dell'organizzazione e la sua potenzialità intimidatrice;
la conversazione del 3 novembre 2007 - pag. 83). 13.4 Sul piano soggettivo riferibile alla intraneità del LU nel sodalizio suddetto è sintomatico il riferimento ad una trasferta del LU a Napoli per l'approvvigionamento di un quantitativo rilevante di droga (circa 428 grammi di eroina) che determinerà il suo arresto e che deve essere vista non in modo parcellizzato come pretende riduttivamente la difesa ma in funzione delle successive iniziative intraprese tra NG SI e LA OM per l'assistenza alla famiglia del LU e per l'approntamento delle spese legali durante la sua detenzione. Anche tali iniziative vengono menzionate dalla difesa che, però, vi attribuisce un significato ed una portata diversa da quella sottolineata dalla Corte territoriale, in quanto la ritiene non sintomatica dell'appartenenza del LU alla associazione. 13.5 Sul punto rileva il Collegio che la condotta posta in essere da soggetti estranei ad un contesto associativo per fornire assistenza a soggetti reclutati all'interno di una associazione delinquenziale costituisce un chiaro sintomo della appartenenza del soggetto "assistito", in quanto quella condotta è rivelatrice della importanza per l'extraneus che l'associato - una volta tratto in arresto non venga abbandonato dall'associazione. A sua volta. il comportamento - dell'associato concretizzato attraverso la accettazione (o anche la richiesta) dell'aiuto sotto forma di assistenza continuativa sotto qualsiasi forma vuoi per sé stesso, vuoi per la sua famiglia, consente di affermare quella continuità del vincolo per l'associato che prosegue ben oltre fatti contingenti determinati dal suo forzoso distacco, avendo egli la consapevolezza attraverso quella forma di aiuto di continuare a far parte di una consorteria che mantiene intatto il rapporto di solidarietà tra i vari sodali nonostante eventi esterni contingenti sfavorevoli e di contare sulla solidarietà dei vari componenti. 21 S 13.6 E' ben noto nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento in tema di assistenza agli associati disicpli9nato dall'art. 418 cod. pen. (in riferimento al delitto di associazione mafiosa) che può realizzarsi attraverso condotte variegate (dare rifugio, fornire vitto, etc. -V. Sez. 6^ 29.11.1995 n. 1644, Passaro ed altri, Rv. 203734; idem 3.10.2013 n. 13085, Amato ed altri, Rv. 259483). 13.7 Nel caso in esame la Corte di merito traendo spunto da tali orientamenti ha correttamente desunto l'appartenenza del LU alla associazione facente capo a NG SI (che oltretutto si pone come il soggetto che dispone l'aiuto in favore del LU, una volta tratto in arresto, sotto forma di assistenza legale e pagamento delle spese relative) non solo dalla assistenza prestatagli, ma anche dal fatto che il LU era stato mandato dall'organizzazione in trasferta a Napoli per assolvere all'approvvigionamento di droga: del tutto coerente quindi la valutazione operata dalla Corte di merito in punto di individuazione degli indici rivelatori della affectio societatis e del legame fiduciario tra i vertici dell'associazione e l'imputato. 13.8 Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha del tutto correttamente escluso l'occasionalità della condotta posta in essere dal LU in considerazione del delicato ruolo a lui affidato dai vertici e dell'interessamento successivo determinato dall'incidente di percorso accaduto al LU. 13.9 Quanto, poi, alla trasferta del LU a Napoli per l'approvvigionamento della a parte la sostanziale ammissione di costui la Corte ha tratto il proprio droga - - convincimento dai contenuti di due conversazioni del 15 settembre 2008 che vedono il LU in diretto contatto con altri sodali (NG MA) per aggiornarli sui suoi movimenti e sugli scopi del suo viaggio. 13.10 Per quanto riguarda le altre subordinate censure in tema di trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche), valgono anche per il LU le medesime considerazioni già svolte per gli altri ricorrenti. 13.11 Considerazioni analoghe si impongono anche per quanto riguarda il mancato inquadramento della condotta contestata al capo 105) nella ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 che il giudice distrettuale ha, ben a ragione, escluso non solo per la quantità della droga illecitamente acquistata e detenuta, ma per le modalità complessive del fatto. 14. Passando all'esame della posizione del ricorrente LA NO il cui ricorso è stato personalmente redatto e sottoscritto dallo stesso, salva la presentazione di motivi aggiunti ad opera del suo difensore Avv. Aiello, il Collegio rileva quanto segue. 14.1 In termini generali il ricorso si profila come generico in quanto ripropositivo delle questioni già ampiamente esaminate e congruamente risolte dalla Corte territoriale. 22 14.2 AI LA viene contestato il reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90 al capo 1) (per le condotte fino al dicembre 2007). 14.3 Sul punto relativo alla esistenza di due associazioni contrapposte ed alla loro articolazione sul territorio la Corte di merito si è diffusamente intrattenuta approfondendo anche la parte relativa allo inserimento del LA in entrambe e desumendo ciò da una serie di captazioni di conversazioni che il LA ha contestato in quanto a lui non riferibili (vds. in particolare le pagg. 65-76 della sentenza impugnata che evidenziano i frequenti contatti del LA con altri associati quali NG CI e la costante presenza del LA all'interno della autovettura tg. AN136XG in uso al suddetto NG, nonché l'oggetto di quelle conversazioni chiaramente riferentisi alla droga ed ai traffici dell'associazione). 14.4 Ciò premesso, quanto alla dedotta manifesta illogicità della motivazione e sua carenza in punto di identificazione desunta dal riconoscimento della sua voce ad opera del personale di P.G. addetto alle intercettazioni (primo motivo del ricorso proposto personalmente dal LA) la relativa censura è completamente infondata tenuto conto di quanto esposto dal giudice distrettuale a conferma della identità del soggetto dialogante: invero la Corte di merito ha escluso qualsiasi possibilità di incertezza sulla base di elementi inoppugnabili quali l'indicazione da parte dell'interlocutore identificato nel NG CI, del nome di battesimo "NO" riferito all'altro dialogante;
il riconoscimento della sua voce ben nota agli agenti operanti addetti al monitoraggio delle intercettazioni;
i servizi di osservazione comprovanti la assidua frequentazione tra il NG CI ed il LA anche a bordo della autovettura del primo. Inoltre la Corte ha escluso in modo assolutamente logico che l'espressione pronunciata dal LA in una delle sue conversazioni con "CI" NG ("Ti giuro su mio figlio tutto sudato") costituisse la prova della impossibilità della appartenenza della voce captata all'interno dell'auto del NG all'odierno ricorrente, attribuendo a quella frase un significato gergale compatibile con il fatto che in realtà il LA fosse genitore di sole figlie femmine (vds. le pagg. 75-76 della sentenza impugnata). 14.5 A fronte di tali argomentazioni le deduzioni contenute nel ricorso costituiscono una sterile riproposizione di doglianze già ampiamente valutate dalla Corte territoriale;
né gli argomenti addotti contengono elementi di novità tali da intaccare il giudizio espresso dalla Corte di Appello. 14.6 Quanto al secondo motivo anche questo riferito alla manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta appartenenza del LA al sodalizio facente capo a NG SI fino al mese di dicembre 2007, valgono le medesime considerazioni: la Corte di merito oltre a dare conto dei vari episodi di spaccio desunti dalle conversazioni intercettate, ha dato atto della appartenenza del LA a quel sodalizio salvo a 23 distaccarsene a seguito del ferimento di NG RT, fratello di NG SI, suo cognato (in quanto coniuge della sorella LA OM), con motivazione che si sottrae a qualsiasi censura avendo la Corte di merito desunto gli elementi dell'appartenenza da una serie di indici in equivoci tutti risultanti dalle intercettazioni. Del tutto errata la considerazione del ricorrente secondo la quale la breve durata della presunta attività di spaccio circoscritta al periodo luglio-ottobre 2007 sarebbe inconciliabile con il reato associativo che presuppone una condotta perdurante nel tempo, posto che non è affatto indispensabile che la durata di una associazione sia programmata per un tempo necessariamente esteso. Così come è del tutto inconsistente l'argomento sviluppato in relazione alla mancata individuazione del ruolo effettivo ricoperto dal LA all'interno della associazione: la Corte di Appello non ha tratto il convincimento sulla intraneità del LA soltanto dalla circostanza della ritenuta commissione di alcuni reati-fine, ma dal complessivo tenore delle varie conversazioni intercorse tra il LA e il NG CI. Né vale ad escludere l'inserimento del LA - come da egli sostenuto la circostanza della constatata inesistenza di dialoghi tra il LA ed altri imputati, in quanto il significato delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e NG SI è stato ritenuto più che sintomatico della intraneità del LA in quel sodalizio. Così come nessun significato positivo può assumere la asserita mancata frequentazione tra il LA e i capi promotori dell'associazione, essendo comunque sufficiente il contatto continuativo con altri sodali quali, appunto, NG CI;
ancora il contenuto numero dei controlli di P.G.; ovvero la mancata indicazione del LA quale spacciatore da parte di molti testi escussi perché la prova della attività di spaccio che lo riguarda è emersa indiscutibilmente dai contenuti dei vari dialoghi intercettati puntualmente menzionati dalla Corte di merito. 14.7 Quanto, infine, alla asserita manifesta illogicità della motivazione e sua carenza in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 6° dell'art. 74 D.P., R. 309/90, non possono che ribadirsi le considerazioni precedentemente svolte con riferimento alla posizione del ricorrente NG IA relativamente alla palese inconsistenza del motivo attesa la carenza del presupposto necessario per la configurabilità della fattispecie invocata dal ricorrente costituito dal mancato riconoscimento per tutti i ricorrenti della ipotesi attenuata di cui al comma 5° dell'art. 73 del medesimo D.P.R. 14.8 Nulla aggiungono al ricorso del LA le ulteriori considerazioni difensive esplicitate nella memoria difensiva pervenuta in data 20 novembre 2015 via telefax (oltretutto tardiva in relazione ai ristretti termini indicati dall'art. 611 cod. proc. pen.), posto che le deduzioni difensive ripropongono i medesimi temi già enunciati nel ricorso principali. Anche i documenti allegati alla detta memoria, ferma restando la sua tardività, nulla di diverso prospettano per pervenire a conclusioni diverse da quelle esposte dalla Corte territoriale. 24 S -15. Per quanto concerne la posizione del ricorrente CO UC ferme le considerazioni svolte dal Collegio in riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del dichiarante CO EL ex art. 500 cod. proc. pen., rileva il Collegio che anche in questo caso si tratta di due ricorsi rispettivamente datati 16 giugno 2014 e 16 marzo 2015, a firma del medesimo difensore, Avv. NI IC, parzialmente sovrapponibili con riferimento al primo motivo: infatti mentre nel ricorso del 2014 viene esposto quale primo ed unico motivo, la violazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. - con considerazioni del tutto infondate alla luce della puntuale ed articolata motivazione della Corte territoriale, nel ricorso del 16 marzo 2015 figura, sviluppato in modo un po' più specifico, ma senza sostanziali apporti utili a conferire valenza al motivo, il tema della presunta violazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Quale secondo motivo viene prospettata una erronea applicazione della legge penale con riguardo alla conferma del giudizio di penale responsabilità per le condotte contestate al capo 256) (appena accennato dal punto di vista numerico nel ricorso precedente) e 257). 15.1 Ora, a parte il profilo della novità del motivo rispetto al ricorso originario che certamente è quello del giugno 2014, in ogni caso si tratta di motivo del tutto inconsistente alla luce delle puntuali argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale nelle pagg. 90-102. 15.2 In particolare l'imputazione contenuta nel capo 256) si riferisce al porto di una pistola, mentre quella contenuta nel capo 257 si riferisce al sequestro di persona. Orbene la Corte sul punto ha reso una motivazione particolarmente dettagliata ripercorrendo tutti i riferimenti forniti dal teste LE ES anche con specifico riferimento ad un incontro di costui con i fratelli CO (UC e AL); all'atteggiamento tra l'arrogante ed il minaccioso assunto dai due fratelli verso il LE;
al comportamento ritenuto dai due - fratelli irrispettoso anche nei loro riguardi (a fronte di aiuto da essi prestato al LE per recuperare un'auto che gli era stata sottratta nel febbraio 2007); alla aggressione patita ad opera di CO UC (pugni in testa all'interno dell'esercizio commerciale "I Capricci del Principe"); alla minaccia di adoperare una pistola;
alla minaccia ad opera di CO AL di non rivolgersi alla Polizia per denunciare i fatti. 15.3 Quanto alle incongruenze circa la detenzione della pistola ad opera di CO UC, negata in sede dibattimentale, ma affermata recisamente e con la descrizione di particolari in sede di sommarie informazioni testimoniali e circa il sequestro di persona ad opera di CO AL, ammessa chiaramente e dettagliatamente in sede di dichiarazioni predibattimentali, ma del tutto sminuita fino a scolorire, in dibattimento, la Corte di merito ha, per un verso, spiegato le ragioni delle incongruenze (indebite pressioni subite dal LE) e per altro verso valorizzato le dichiarazioni predibattimentali acquisendole ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. con motivazione pienamente condivisibile avendo dato atto la Corte, in maniera esaustiva delle ragioni di quelle parziali ritrattazioni (vds. le pagg. 95-97 della sentenza 525 Я impugnata). 2 15.4 Orbene, a fronte di così dettagliate motivazioni le censure sollevate dalla difesa del ricorrente risultano generiche (in quanto ricalcano i medesimi rilievi già contenuti nell'atto di appello e congruamente valutati dalla Corte distrettuale) ed ancora manifestamente infondate perché si concentrano sulla non credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla assenza di riscontri. Ma la credibilità delle persona offesa esce in realtà rafforzata per effetto di quelle intimidazioni ragionevolmente ritenute sussistenti dalla Corte distrettuale. 16. Quanto, infine, al ricorso di CO AL, oltre ad essere lo stesso manifestamente infondate in punto di diritto con riferimento alla pretesa riqualificazione della - condotta (inizialmente contestata come estorsione tentata) in violenza privata ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni - le doglianze difensive contengono anche censure in fatto nella misura in cui pretendono di ricostruire l'episodio in termini alternativi rispetto a quelli operati dalla Corte di merito il che non è consentito in sede di legittimità. 16.1 Peraltro la Corte di merito nel ribadire la sussistenza del delitto estorsivo ha anche precisato quali fossero i connotati essenziali dell'azione delittuosa (minaccia con armi;
imposizione al LE di consegnare immediatamente i manufatti alla PRIMERRANO;
imposizione di non chiedere più denaro;
minacce ripetute di tipo fisico nel caso in cui il LE si fosse discostato da quelle imposizioni. 16.2 Può solo richiamarsi in questa sede il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di differenze tra il reato estorsivo e la condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona ovvero il delitto di violenza privata. 16.3 Sotto il primo aspetto la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato il principio pressoché costante secondo il quale I delitti di esercizio arbitrario delle proprie - - ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2^ 6.5.2014 n. 33870, Cacciola, Rv. 260344; nello stesso senso Sez. 2^ 1.10.2013 n. 705, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2^ 4.3.2010 n. 12329, Olmastroni, Rv. 247228). 16.4 Sotto il secondo aspetto il delitto estorsivo diverge dal reato di violenza privata in quanto come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema "L'elemento - - oggettivo comune della fattispecie di estorsione e di quella di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato è l'uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell'altrui volere. Tuttavia, nel delitto di estorsione, l'autore mira a che la vittima compia una condotta "innominata" - ossia generica come quella della fattispecie di violenza privata - che procuri all'autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
invece, 26 • nel reato di cui all'art. 611 cod. pen., l'autore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. è integrato senza la sussistenza del "profitto" per l'autore e del correlativo "danno" per la vittima, elementi che possono, semmai, riferirsi alla struttura del fatto tipico dello specifico reato-fine, che rappresentando l'obiettivo dell'autore della violenza e della minaccia, la vittima di essa può "strumentalmente" realizzare" (Sez. 2^ 22.10.2003 n. 42789, Capalbo, Rv. 227313; v. anche Sez. 2^ 7.4.2011 n. 15716, Tocco ed altro, Rv. 249940). 16.5 Ai detti criteri si è rigorosamente attenuta - sulla base delle chiare emergente fattuali la Corte territoriale, sicchè il ricorso, sul punto, è del tutto infondato, avendo la Corte - spiegato perché le azioni poste in essere sul LE assumessero la condotta estorsiva. 16.6 Anche con riferimento al reato di sequestro di persona le censure sollevate dal difensore del ricorrente Avv. Chiodo contengono rilievi in fatto non denunciabili in questa sede. 17. In conclusione tutti i ricorsi sono inammissibili. Ciò determina conseguenze specifiche sul piano della prescrizione nel senso che osta alla estinzione dei reati il cui termine è, alla data odierna, certamente maturato (si tratta dei reati di cui ai capi 176), 187), 214) e 215) (contestati a LA NO); 256) (contestato a CO UC) e 257) (contestato a CO UC e CO AL), l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dei detti imputati. Valgono, al riguardo, i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui laddove la prescrizione maturi dopo la sentenza oggetto di ricorso, la prescrizione non può essere dichiarata nel caso di inammissibilità del ricorso in considerazione della non regolare instaurazione di un rapporto processuale (S.U. 22.11.2000 n. 32, De UC, Rv. 217266; Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 2^ 8.5.2013 n. 26848, Ciaffoni, Rv. 256463). 18. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno reputata congrua da versarsi alla Cassa delle Ammende avendo i ricorrenti dato causa alla - inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Saverio Felice Mannino P ets Pill варашом 272 IL CANCELLIERE 2 Luana Martani