Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
L'acquisizione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone è giustificata anche dall'emersione in dibattimento di circostanze che diano prova che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, senza che sia necessario che il giudice disponga specifici accertamenti, purchè detti elementi siano concreti e quindi precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel dimostrare che la reticenza è stata indotta da un'azione esterna alla libera scelta del testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2008, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/01/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 67
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 036980/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO CH, N. IL 20/06/1978;
2) VE SALVATORE, N. IL 30/01/1977;
avverso SENTENZA del 04/04/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE EN, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito, per TO CH, il difensore avv. IMPRADICE AT che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 14/7/2006 il Tribunale di Napoli dichiarava, per quanto interessa in questa sede, TO CH e VE AT responsabili di due episodi di rapina aggravata ai danni di automezzi della ditta di trasporti SA (capi a e d ex art. 110 c.p., ex art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2) e di sequestro aggravato in danno dei dipendenti della stessa ditta (capi b ed e ex artt. 110, 605 c.p. ed ex art. 61 c.p., n. 2) avvenuti rispettivamente in data 13/1/2005 (fatti, questi, ascritti ai predetti in concorso tra loro e con altre due persone non identificate) e in data 28/1/2005 (fatti, questi, ascritti ai predetti in concorso tra loro e con l'altro imputato TT OV, nonché con altra persona non identificata). Il Tribunale, quindi, riconosciuto il vincolo della continuazione, condannava TO CH con la contestata recidiva ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa e VE AT, nel concorso delle circostanze generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni sei ed Euro 2.000,00 di multa, oltre sanzioni accessorie.
Gli imputati erano stati fermati nei pressi della ditta SA, mentre tentavano di darsi alla fuga a bordo della Fiat Uno, veicolo a bordo del quale erano rinvenute mazze chiodate, che risultava corrispondente, per tipo, colore e marca all'autovettura utilizzata per le rapine;
inoltre, procedutosi all'individuazione personale da parte dei dipendenti della ditta SA, l'TO era stato riconosciuto da RA EN in relazione alla rapina del 13/1/2005 e da TU EN in relazione alla rapina del 28/1/2005, mentre il VE era stato riconosciuto dal RA D. e da IA EN in relazione alla rapina del 13/1/2005 e dal RA D. in relazione alla rapina del 28/1/2005. Al dibattimento, però, il RA D., l'IA D. e l'TU E. avevano ritrattavate le denunce e i riconoscimenti, per cui il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni da loro rese ai sensi LLart. 500 c.p., comma 4. 1.2 Con sentenza in data 7/1/2007 la Corte di appello di Napoli, nel rigettare l'appello degli imputati, riteneva infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei suddetti testimoni. In particolare la Corte di appello evidenziava:
a) che gli "elementi concreti", richiesti dall'art. 500 c.p., comma 4, per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza e minaccia possono desumersi anche in via esclusiva da circostanze emerse nel dibattimento;
inoltre gli atti di intimidazione non devono necessariamente provenire dagli imputati;
b) che, nella specie, tutti e tre i testimoni, che pure in sede di indagini preliminari avevano reso dettagliate denunce e avevano riconosciuto gli imputati "senza ombra di dubbio", avevano manifestato evidente difficoltà a deporre, adducendo di non ricordare fatti, avvenuti appena un anno addietro e particolarmente rilevanti, negando peraltro l'uso della violenza e della minaccia e LLarma da parte dei rapinatori;
inoltre, a fronte delle contestazioni, i suddetti avevano incredibilmente sostenuto di avere effettuato i riconoscimenti perché "pressati" dai verbalizzanti;
in particolare l'IA D. aveva manifestato un vero e proprio disagio fisico;
c) che la concomitanza di tali comportamenti, assunti da tre distinti soggetti e chiaramente riconducibili a una condizione di intimidazione, induceva a ritenere che la genuinità delle deposizioni fosse stata inquinata da fattori esterni;
d) che non era priva di rilievo neppure la circostanza che un assistente di P.S. avesse sentito l'TO M. e l'TT G. che si ripromettevano di compiere ritorsioni a carico dei dipendenti della ditta SA che avessero deposto a loro carico. La Corte territoriale evidenziava, quindi, che gli atti di individuazione ex art. 361 c.p.p., per quanto non fosse necessario, erano stati eseguiti con il rispetto delle previsioni di cui all'art.214 c.p.p., assicurando la presenza di agenti di P.S. il più
possibile somiglianti anche nell'abbigliamento agli imputati;
prendeva, quindi, in esame alcune contraddizioni rilevate dalla difesa con riguardo agli atti di identificazione, osservando che la circostanza che nessuno degli imputati avesse il tatuaggio descritto dall'IA D. con riferimento al rapinatore che aveva preso posto sull'autocarro nei fatti del 13/1/2005, non pregiudicava l'attendibilità del riconoscimento, dal momento che alla rapina avevano partecipato quattro soggetti (di cui due non identificati);
in particolare il VE erano stato individuato come il soggetto che guidava la Fiat Uno, mentre l'TO M. era stato individuato dal RA D. senza precisa indicazione del ruolo svolto. Considerazioni di analogo tenore venivano svolte dalla Corte di appello con riguardo all'altro rilievo della difesa, concernente il fatto che nessuno degli imputati aveva i capelli rossi, come uno dei partecipanti ai fatti del 28/1/2005, descritto dai testimoni, osservando che vi era un quarto soggetto non identificato che aveva partecipato a detta rapina.
Infine la Corte territoriale evidenziava che i riconoscimenti operati in sede di indagini di P.G. erano avvalorati dalle circostanze LLaccertamento operato dalla Polizia e dalla certa identificazione della Fiat uno su cui gli imputati si trovavano nell'occasione in quella utilizzata per la rapina del 28/1/2005: ciò in quanto coincideva non solo la marca, il tipo e il colore, ma anche i particolari interni davvero unici, descritti dall'TU E. nella denunzia: circostanze, queste, che, unitamente al ritrovamento delle mazze chiodate all'interno LLautovettura, inducevano a ritenere che gli imputati avessero in progetto l'ennesima rapina ai danni della ditta SA.
1.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l'TO M., per mezzo del difensore e il VE personalmente.
1.3.1. Con il ricorso nell'interesse LLTO M. si formulano tre motivi.
- Violazione LLart. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 500 c.p., comma 4, per mancanza di motivazione, risultante dalla sentenza gravata. - Con il primo motivo si deduce che, pur potendo desumersi gli "elementi concreti" di cui alla norma indicata anche dalle circostanze emerse nel dibattimento, le modalità della deposizione non possono essere assunte in via esclusiva per desumere l'inquinamento probatorio;
si lamenta inoltre che l'ordinanza del Tribunale ammissiva delle dichiarazioni predibattimentali e la sentenza di appello non abbiano motivato in maniera sufficiente sul punto, individuando elementi privi di valore indiziario. - Violazione LLart. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art.530 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato - Con il secondo motivo si deduce che il riconoscimento da parte del RA D., relativamente ai fatti del 13/1/2005, non poteva costituire fondamento della condanna non identificandosi l'TO M. con il soggetto tatuato;
anche il riconoscimento da parte LLTU E. per i fatti del 28/1/2005 non sarebbe attendibile, non avendo il teste precisato il ruolo LLTO M.; sarebbe inoltre "paradossale" che il riscontro LLattendibilità del riconoscimento sia stato individuato nel controllo a bordo LLautovettura utilizzata per la rapina del 28/1/2005, essendo plausibile che i rapinatori si sbarazzassero LLauto;
sarebbe inoltre una mera "illazione" la ritenuta progettazione di un nuovo delitto della stessa specie.
- Violazione LLart. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 133 c.p., e all'art. 81 cpv. c.p.- Con il terzo motivo si deduce che la motivazione sulla determinazione della pena, sia "esclusivamente punitiva" e che l'aumento della continuazione mortificherebbe la disciplina di favore prevista dall'art. 81 cpv. c.p..
1.3.2. Dal canto suo il VE chiede l'annullamento per violazione LLart. 606 c.p.p., lett. b) ed e), deducendo la manifesta violazione di legge e la totale mancanza di motivazione e chiedendo un nuovo giudizio per la rivalutazione complessiva dei fatti di causa.
2.1. Muovendo dall'esame del ricorso LLTO M. il Collegio ritiene manifestamente infondato il primo motivo di impugnazione. Invero, nel caso all'esame, è stata fatta corretta applicazione del disposto LLart. 500 c.p.p., comma 4, in base al quale la regola di esclusione probatoria del c.d. "precedente difforme" subisce eccezione per il caso di inquinamento delle prove, consentendo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni lette per le contestazioni ovvero di quelle rese in fase di indagini dal testimone allorché "anche per le circostanze emerse nel dibattimento", vi sono elementi concreti per ritenere che tale inquinamento si sia verificato.
La norma, che costituisce applicazione LLart. 111 Cost., comma 5, nella parte in cui prevede la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio nel caso di "provata illecita condotta", richiede per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M., che vi siano "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato soggetto, tra l'altro, a violenza o minaccia affinché non deponga. Tali "elementi concreti", poi, possono risultare o dagli appositi accertamenti che il giudice può disporre, a richiesta delle parti, quando li ritenga necessari, ai sensi dello stesso art. 500 c.p., comma 5, oppure dalle circostanze emerse in dibattimento, ai sensi del quarto comma. In particolare il Collegio condivide il principio ermeneutico, affermato nell'impugnata sentenza in conformità a precedenti arresti di questa S.C., che l'avverbio "anche" contenuto nell'art. 500 c.p., comma 4 cit. deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova (Cass. pen., Sez. 6^, 07/06/2004, n. 37112) con la conseguenza che, a tal fine, può assumere anche valore esclusivo il contegno assunto dal testimone nel corso LLesame. Non è poi necessario che la violenza o la minaccia provengano dall'imputato, potendo provenire anche da terzi, quando le stesse siano idonee a limitare la libertà di determinazione.
Per quanto attiene al quantum della prova si precisa che, seppure il giudice non può fondare il convincimento che il teste sia stato intimidito sulla base di meri sospetti, è, tuttavia, sufficiente che sussistano elementi caratterizzati dalla "concretezza", cioè precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel significato, tali da mostrare che l'atteggiamento reticente è stato indotto da una azione esterna alla libera scelta del testimone, mentre non è necessaria una prova rigorosa della violenza o della minaccia, proprio perché la disposizione fa riferimento ad elementi aventi natura non pienamente probatoria, ma indiziante.
Ciò posto, nessuna delle censure del ricorrente coglie nel segno. In particolare - per quanto attiene alla non deducibilità della prova LLinquinamento probatorio, in via esclusiva, dal contegno dei testimoni in dibattimento - si osserva che il rilievo è, per un verso, inesatto, dal momento che la sentenza impugnata ha fatto riferimento anche all'annotazione di servizio attestante i propositi di ritorsione LLTO M. e LLTT G., e, per altro verso, manifestamente infondato, avuto riguardo al tenore della norma, come sopra illustrato, in conformità a principi acquisiti in giurisprudenza.
Inoltre - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la Corte di appello ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni del proprio convincimento, individuando plurimi e convergenti elementi sintomatici LLinquinamento della prova e segnatamente: il fatto che tutti e tre, indifferentemente, i testimoni abbiano ribaltato i contenuti della denuncia, negando finanche l'uso della violenza o la minaccia da parte dei rapinatori;
la certezza manifestata dagli stessi testimoni all'atto del riconoscimento e, nel contempo, il disagio, finanche "fisico" per uno dei testimoni, nel giustificare le due versioni narrative;
l'implausibilità di tali giustificazioni, rappresentate da presunte "pressioni" ricevute dagli operatori di P.S. e dalle difficoltà dei ricordi;
l'importanza nel vissuto dei testimoni dei due episodi e il non rilevante lasso temporale intercorso dal momento in cui è stata resa la deposizione, elementi, questi, che smentivano la possibilità che i ricordi si fossero così agevolmente (e poi per tutti e tre i testimoni) sbiaditi.
Dal concomitante concorso di tutti gli indicati elementi (a tacere di quelli emergenti dalla già menzionata annotazione di servizio) consegue, sul piano valutativo un corretto e adeguato convincimento in ordine alla compromissione della genuinità e, quindi, di una anomala determinazione volitiva di tutti i testi escussi ascrivibile a un condizionamento inquadrabile nel contesto LLart. 500 c.p.p., comma 4. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che pur denunciando formalmente vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico - giuridici. Invero le censure del ricorrente non dimostrano affatto la pretesa illogicità della motivazione e si risolvono, al di là dei vizi denunciati, nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura assolutamente parziale e non coordinata delle risultanze processuali.
La sintesi riportata sub 1.2 dimostra che la motivazione è stata quanto mai approfondita ed esaustiva e contrassegnata da puntuali richiami alle emergenze processuali anche per quanto attiene alla certezza degli esiti degli atti di identificazione e ai riscontri emergenti dall'identificazione LLautovettura usata dai rapinatori con quella a bordo della quale vennero sorpresi gli imputati. In particolare la Corte di appello ha spiegato con sviluppo argomentativo del tutto coerente, le ragioni per le quali non poteva assegnarsi valore rilevante alla circostanza che nessuno degli imputati presentasse un tatuaggio (come uno dei partecipanti ai fatti del 13/1/2005) o avesse i capelli rossi (come uno dei partecipanti ai fatti del 28/1/2005), fornendo una spiegazione non illogica, ne' tantomeno palesemente illogica, avuto riguardo alla partecipazione ai due episodi criminosi anche di soggetti non identificati. I criteri di valutazione utilizzati sono ineccepibili e conformi alla norma generale espressa dall'art. 92 c.p.p., comma 1, che è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati;
la valutazione compiuta dei singoli e specifici elementi è valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da una motivazione congrua e logica.
In definitiva le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto LLaccertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
2.3. Manifestamente attinente ad aspetti implicanti valutazioni in punto di fatto, e come tale inammissibile, appare il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Il motivo si mostra, inoltre, viziato da genericità, in quanto non contiene concreti spunti di valutazione critica, a fronte di una pena commisurata al contesto di non trascurabile gravità, emergente dalle complessive argomentazioni contenute nella sentenza.
In definitiva tutti i motivi di ricorso nell'interesse LLTO M. sono inammissibili o perché non riconducibili alla tipologia di cui all'art. 606 c.p.p. o perché non sufficientemente specifici o perché manifestamente infondati.
3. È inammissibile per l'assoluta genericità delle censure, svolte in forma stereotipata e apodittica il ricorso del VE. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento LLimpugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma LLarticolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. (Cass. pen. sez 4^, 15 giugno 2005, n. 34213, Timpani)
Anche il ricorso del VE va, dunque, dichiarato inammissibile. A mente LLart. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008