Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 81
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 25461/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
avverso la sentenza 22 ottobre 2008 della 2^ sez. penale della Corte di appello di Palermo, la quale, nel procedimento a carico di:
NN OG, nato ad [...] il [...];
deliberando in sede di rinvio (a seguito di annullamento in data 12 luglio 2005, pronunciato dalle SS.UU. della Corte di cassazione, della sentenza di condanna dell'1 maggio 2004 della 1^ sez. della Corte di appello di Palermo), ha confermato la sentenza 5 luglio 2001, del NA di Palermo, appellata dal P.M. e dalla parte civile, di assoluzione dell'imputato per insussistenza dei fatti dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO CO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché i difensori del NN avv.ssa Volo Grazia e avv. Riela AL i quali hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ed in subordine per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza 22 ottobre 2008 della 2^ sez. penale della Corte di appello di Palermo, la quale, nel procedimento a carico di NN OG, decidendo quale giudice di rinvio (a seguito dell'annullamento, pronunciato il 12 luglio 2005 dalle SS.UU. della Corte di cassazione, della sentenza 11 maggio 2004 della 1^ sez. della Corte di appello di Palermo, che aveva condannato il NN per concorso esterno in associazione mafiosa), ha confermato la decisione 5 luglio 2001 del NA di Palermo, di assoluzione del NN, per insussistenza dei fatti, concernenti l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
1.) le accuse di concorso eventuale nella associazione OS ST. OG NN è accusato del delitto di concorso eventuale nell'associazione mafiosa OS ST, "per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito, nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di OS ST, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub-istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Con le aggravanti costituite dall'essere "OS ST" un'associazione armata, volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa (imputazioni:
capo a) art. 110 c.p., art. 416 c.p., commi 4 e 5 - in territorio di Agrigento Trapani, Palermo ed altrove sino al 28/9/1982;
capo b) art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 4, 5 e 6 - in territorio di Agrigento, Trapani, Palermo ed altrove sino al marzo 1994.
2.) la sentenza di proscioglimento 5 luglio 2001 del NA di Palermo.
Il NA di Palermo, dopo avere individuate le linee di configurabilità della fattispecie e avere esaminato, in successione cronologica, una serie di episodi di cui il NN era stato protagonista, per un arco temporale di quasi un ventennio, dal 1974 al 1994, ha assolto l'imputato con la formula di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2 "perché i fatti non sussistono", non essendo emersi,
all'esito dell'istruzione dibattimentale, certi e sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico dello stesso. L'assoluzione è quindi intervenuta in relazione alle accuse, del capo sub a):
art. 110 c.p., art. 416 c.p., commi 4 e 5, in territorio di Agrigento Trapani, Palermo ed altrove sino al 28/9/1982;
del capo sub b):
art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 4, 5 e 6, in territorio di Agrigento, Trapani, Palermo ed altrove sino al marzo 1994. Per il NA, le condotte dell'imputato, pur non essendo esenti da censurabili legami e rapporti non occasionali, fin dalla seconda metà degli anni 70 con esponenti delle famiglie mafiose agrigentina e palermitana di OS ST, sarebbero interpretabili in chiave di "vicinanza" e "disponibilità", secondo una causale di tipo elettorale-clientelare o anche corruttiva, ma non quali contributi di favore. destinati al consolidamento dell'organizzazione mafiosa, con la conseguenza che in esse, non essendovi espressione di un sistematico rapporto sinallagmatico fra NN e OS ST, non sarebbero configurabili gli elementi costitutivi del concorso esterno.
Il giudizio di "non colpevolezza" è stato assunto dal giudice di primo grado attraverso una indagine che ha percorso e valorizzato una serie correlata di vicende cui l'imputato era interessato ed in particolare:
a) i rapporti con NI SA e NA SA;
b) i rapporti con OS ST di Agrigento;
c) il patto elettorale politico-mafioso risalente al 1980-1981;
d) la vicenda AR;
e) gli appalti di opere pubbliche;
e-1) la vicenda SI;
e-2) i rapporti con PP NE e TO VI;
e-3) i rapporti con EN SS;
f) i rapporti con i "cianciminiani" e con IE ER e EN IN;
g) i rapporti con la famiglia mafiosa di CI;
h) gli atti intimidatori del 1992;
i) rapporti con la "Stidda";
l) le dichiarazioni dei collaboratori TO, IC e ES;
m) i risultati elettorali.
2.1.) la sentenza di condanna 11 maggio 2004 della Corte di appello di Palermo, pronunciata su impugnazione del P.M. e della parte civile.
Su appello del P.M., la prima sezione penale della Corte distrettuale è stata chiamata a pronunziarsi sulle doglianze critiche della parte pubblica, che aveva censurato la decisione assolutoria del NA di Palermo, lamentando nella stessa:
a) l'inosservanza dei principi giurisprudenziali in tema di requisiti della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa;
b) la sconnessione dai dati certi, costituiti dalle plurime e convergenti dichiarazioni, dirette o de relato, dei collaboratori;
c) la frammentata valutazione della portata dei numerosi indizi raccolti a carico dell'imputato.
È stata così disposta la riapertura dell'istruzione dibattimentale, mediante l'acquisizione delle sentenze irrevocabili, riguardanti i procedimenti ZZ De HE (di assoluzione del NN per il reato di corruzione e di estinzione per amnistia del reato di finanziamento illecito dei partiti), VI (di assoluzione dell'imputato dal reato di partecipazione mafiosa) e NA, e l'audizione degli imputati di reato connesso BR, RÈ e NA.
Successivamente, la detta prima sezione, con sentenza dell'1 maggio 2004, all'esito di una rinnovata disamina dei fatti, giustificata dall'asserita "destoricizzazione e destrutturazione" del compendio probatorio effettuata dal primo giudice, ribaltava la pronunzia assolutoria (esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M. per difetto di specificità delle censure), dichiarava NN colpevole dell'unico reato permanente di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. protrattosi fino al marzo 1994, in esso assorbite le condotte contestate per il periodo antecedente al 28 settembre 1982, e, negate le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
2.2.) la decisione 12 luglio 2005 delle SS.UU. della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio.
Su ricorso della difesa dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza della 1^ sezione della Corte di appello di Palermo, la Suprema Corte demandava il giudizio alle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza del 12 luglio 2005, disponevano l'annullamento della sentenza di appello, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa corte distrettuale, a seguito di una dura critica di metodo al ragionamento probatorio del giudice della condanna, accompagnata dalla demolitrice censura di fondo che ha avuto, come riferimento assorbente, il profilo che la motivazione - dei giudici distrettuali della condanna - si era occupata ed ha avuto come oggetto fatti diversi da quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice, con la conseguente formazione di una palese asimmetria fra l'interpretazione della norma sostanziale sul concorso esterno in associazione mafiosa e il giudizio di fatto. 2.2.1) le questioni di diritto esaminate dalle SS.UU. e le relative "regulae juris".
La corte suprema ha recuperato, dagli sviluppi in fatto della vicenda processuale, i parametri costitutivi dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, e ne ha inoltre puntualizzato gli standards di specifico rilievo nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., con peculiare successivo riferimento:
1^) ai requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato;
2^) al dolo del concorrente esterno;
3^) alla qualità causalmente rilevante del contributo atipico;
4^) al criterio di imputazione causale dell'evento, cagionato dalla condotta concorsuale;
5^) alla promessa e all'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa, condotte queste ritenute idonee ad integrare, in linea di principio e di per sè, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo;
6^) alla asserzione che il patto elettorale politico-mafioso ha peraltro rilievo condizionato alla misura in cui esso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa;
7^) alla conseguenza di un esito assolutorio, laddove non sia raggiunta o non dimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente.
In buona sostanza il Supremo collegio, ha tracciato, per i giudici di merito, al di là ed all'interno degli espliciti principi di diritto indicati, tutta una serie di protocolli e standard operativi, funzionali per una corretta decisione giudiziaria in tema di promessa e impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa.
2.2.2) la configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi e nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.. A norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3, le SS.UU. hanno pertanto affermato il seguente principio di diritto:
"È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:
a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;
b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali".
In tale realtà - secondo la Corte regolatrice - la veste di concorrente "esterno" è assunta da chi, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo. Deve tuttavia trattarsi di apporto che abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "OS ST", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
È stata quindi ribadita, in ipotesi di concorso eventuale ai reati associativi, (intendendosi per tali i "reati di associazione criminale" o a concorso comunque necessario), l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa.
Ed invero - spiega la Corte - anche in tal caso la funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le caratteristiche suindicate.
Il supremo collegio ha peraltro avvertito che tale opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, esige che pretese od eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria (del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono) non possano comportare, ne' autorizzare, per il giudice di merito, alcuna attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità che viene a porsi come una sorta di verifica empirica e finale dell'avvenuto potenziamento della struttura organizzativa dell'entità criminosa.
2.2.3) l'acquisizione di sentenze non-irrevocabili ed irrevocabili pronunciate in procedimenti diversi.
Il Collegio della decisione di annullamento ha stabilito che, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, rimanendo peraltro ineludibile, che il documento (irrevocabile o meno) venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice, non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione, secondo il chiaro disposto dell'art. 526 c.p.p., comma 1. Inoltre, su tale premessa e sul distinto tema dei limiti di efficacia dimostrativa e di utilizzabilità delle sentenze, pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, la Corte regolatrice ha fissato l'ulteriore principio che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.
2.2.4) le carenze assolute di motivazione ed il vizio da frattura logica del ragionamento giudiziale.
Le S.U. hanno da ultimo stigmatizzato la decisione di condanna, in termini di carenza grafica di motivazione, connotata appunto da omissione argomentativa sulle già accennate essenziali realtà concernenti appunto:
l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo elettorale politico- mafioso, e la verifica ex post della sua positiva rilevanza causale. Il Supremo collegio inoltre ha proseguito segnalando, da un lato, l'indeterminatezza delle concrete linee dell'apporto del politico, al di là dell'assicurazione di una generica "disponibilità" o "vicinanza", di continuative e stabili relazioni personali con esponenti della mafia agrigentina e palermitana, di incontri e frequentazioni giuridicamente indifferenti o di ambigua decifrazione sul piano della "contiguità"; dall'altro, con riferimento alla mera idoneità ex ante del patto - che si definisce "occulto" - per il rafforzamento della struttura associativa e ad una sorta di "sostegno morale" da esso derivante, si sottolineano la previsione di "favori" nei vari settori di interesse del sodalizio e la "carica psicologica dell'intera organizzazione" per il "rinnovato prestigio criminale acquisito" e per la "aspettativa di impunità".
Concetti, questi che - secondo le S.U. - sono stati "liquidati", dal giudice della sentenza annullata, attraverso una definizione in termini di "fluidità e virtualità", e dalla cui vaghezza semantica e retorica "non è lecito trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza empiricamente controllabili".
Da ultimo, le S.U., nel siglare in modo definitivo l'annullamento della pronuncia di colpevolezza, si sono ulteriormente espresse nel senso che la decisione della 1^ sezione penale, della Corte di appello di Palermo, baserebbe il giudizio di colpevolezza del NN anche su una "ratio decidendi" la quale, oltre a rappresentare il frutto di vistose violazioni, sia dei canoni sostanziali che di quelli processuali, denoterebbe in modo evidente una grave frattura logica, del ragionamento probatorio, conducente al rovesciamento della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente e logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e itinerari "carsici", le cui linee argomentative sono di difficile identificazione e interpretazione.
3.) la sentenza assolutoria 22 ottobre 2008 della 2^ sez. della Corte di appello di Palermo pronunciata in sede di giudizio di rinvio ed impugnata.
La sentenza impugnata, che ha confermato il giudizio di non colpevolezza del NA (pronunciato ex art. 530 c.p.p., capoverso), assolvendo il NN per insussistenza dei fatti, dopo aver dedicato le prime 30 pagine della motivazione alla decisione del giudice dell'annullamento, esordisce segnalando che il Procuratore generale di udienza, in modifica delle conclusioni assunte nei precedenti gradi, aveva limitato la richiesta di condanna del NN solo per i fatti successivi al 1981.
Dopo di ciò, l'ordine espositivo segue e ricalca la struttura della decisione di primo grado, esaminando i temi di prova che si definiscono al "centro del giudizio" e con le conclusioni che qui nell'ordine si riassumono, indicando tra parentesi l'identica ripartizione alfabetica adottata nel provvedimento. 3.1) i rapporti con SA NI ed NA SA (a).
L'originaria impostazione accusatoria concerneva i rapporti con gli esattori fratelli SA che il NN avrebbe "agevolato", in relazione alla gestione delle numerose esattorie comunali, consapevole della loro collocazione mafiosa ed allo scopo precipuo di contribuire al rafforzamento di "cosa ST".
La gravata sentenza ritiene la contestazione priva di fondamento nel senso che: non solo è mancata la prova positiva di rapporti tra l'imputato ed il SA, diversi da quelli legati all'allora funzione dell'accusato, di assessore regionale alle finanze, ma che gli altri comportamenti istituzionali del NN (decisione di recepire anche in Sicilia il D.P.R. n. 603 del 1973; L.R. n. 40 del 1974 di accorpamento delle esattorie vacanti "povere" a quelle "ricche"; vicenda GI ed esattoria di Siracusa) o hanno determinato un ribasso degli aggi siciliani, in danno degli esattori, oppure hanno trovato plausibili giustificazioni idonee ad escludere la fondatezza dell'imputazione (esattorie in perdita;
richiesta del GI di ottenere la proroga solo per la remunerativa esattoria del capoluogo e non per le altre in perdita).
Quanto alla consapevolezza della "mafiosità dei SA" si rileva, tra l'altro, che solo nel febbraio 1976 nelle relazioni della Commissione antimafia vi erano stati dei "cenni" sui SA, mentre il conferimento agli stessi dell'esattoria di Siracusa si esaurì nel dicembre 1974.
3.2) i rapporti con OS ST di Agrigento: SA, SI, TI, De CA, EL (b).
La sentenza impugnata dedica a tali temi le pagg. da 35 a 44, dedicando le successive parti della motivazione ai rapporti con EL (s.: da pag. 44 e segg.) in relazione al patto politico elettorale, secondo l'accusa, stipulato dal NN con "cosa ST" tramite GI EN ed alla presenza dello stesso TO EL quale funzionale garante della serietà dell'impegno.
Tale filone accusatorio comprende appunto i pretesi rapporti dell'imputato con esponenti criminali di OS RA di Agrigento fin dalla metà degli anni 70, quali SA CA, SI PP, ET AR, De CA OG e EL TO. Il NA, in assenza di prova di specifiche condotte, intese a favorire OS RA, ha riportato tali rapporti, e gli episodi degli incontri con tali personaggi, ad una causale elettorale-clientelare, giudicandoli indicativi di una "vicinanza" politica a NN delle famiglie mafiose in quel territorio che costituiva la base del suo elettorato.
In fatto ed in particolare si è trattato: della presenza del NN quale testimone il 10 settembre 1977 alle nozze Caruana - Parisi;
della partecipazione nel dicembre 1978 ad un pranzo di ufficiali medici presso la Taverna Mosè in cui era presente SI PP;
del presunto incontro a Roma tra il 1979 e il 1980 del NN con SA CA per la concessione di un subappalto dalla soc. Icori alla soc. OV facente capo al primo. Ad essi si è aggiunta la vicenda della presenza il 29 agosto 1988 quale testimone alle nozze della figlia di Di DA VI, già segretario provinciale della D.C. e imparentato con esponenti mafiosi agrigentini.
La Corte di appello sul punto:
a) ha subito rilevato che i primi tre episodi si collocano in un arco temporale (1977-1980) in relazione al quale lo stesso P.G. d'udienza ha richiesto l'assoluzione del NN dal reato ascrittogli, così sostanzialmente riconoscendo che non sono state acquisite prove sufficienti ad individuare concrete condotte agevolatrici di "cosa ST" addebitabili all'imputato per tale periodo;
b) ha quindi evidenziato che era venuta meno l'originaria tesi accusatoria secondo la quale il NN, sin dal 1970, avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti mafiosi di Agrigento al fine di conseguire l'appoggio elettorale da parte di OS RA verso la quale egli avrebbe dunque mostrato disponibilità ricambiando il sostegno ottenuto;
c) ha concluso che di tale assunto accusatorio, per ammissione dello stesso P.G., non vi è prova soprattutto per l'assoluta carenza di elementi idonei ad isolare specifiche condotte atte a rafforzare l'associazione mafiosa e/o suoi singoli esponenti. In buona sostanza, la corte distrettuale, nel riprendere criticamente le fila dei rapporti EN - EL - NN, argomenta puntualmente ed in modo privo di illogicità sulla "manifesta vaghezza e genericità delle dichiarazioni di EN GI", "unica fonte di prova" dell'illecita stipula pattizia", rilevando che tali deteriori qualità sono emerse ogniqualvolta si è provato ad approfondire i contenuti e specificare i contorni (pag.45 e segg.)" del detto accordo.
3.3) il patto elettorale politico-mafioso risalente al 1980-1981 (e). Il patto elettorale politico-mafioso sarebbe il frutto degli incontri con GI EN (segretario della sezione D.C. di Palermo- Brancaccio, della corrente cianciminiana, e uomo d'onore "riservato" della famiglia di Brancaccio) e con TO EL (esponente della cosca agrigentina), che, secondo la versione di EN sarebbero serviti per gettare le basi di un accordo elettorale, diretto all'espansione del NN dal feudo di Agrigento al territorio palermitano, fino ad allora dominato dalle correnti degli on. MA e CI.
I giudici della sentenza annullata avevano riconosciuto a tale patto una precisa connotazione mafiosa per la genesi degli incontri e per i ruoli e gli atteggiamenti dei protagonisti.
I giudici del rinvio invece hanno rilevato (pag. 51) che l'inequivoca risposta negativa data dal EN, circa una sua specifica attivazione di ambienti e contesti mafiosi, al fine di favorire l'imputato in occasioni di consultazioni elettorali (pag. 49) riverbera i suoi effetti sia sulla credibilità complessiva del racconto, sia sulla reale portata dell'incontro e degli accordi asseritamente stipulati in quell'occasione, anche sotto il profilo della concretezza e specificità.
La conclusione è stata quindi nel senso che il contenuto dei pretesi impegni assunti dal NN difetta di ogni specificità e concretezza, risultando altresì per nulla accertato che tali impegni abbiano inciso sulla conservazione e sul rafforzamento di OS RA i cui principali esponenti, proprio quelli impegnati sul versante dei rapporti con il mondo politico (pag. 52), mai ebbero a discutere in alcun modo di tale presunto accordo con chi (EN) lo avrebbe personalmente stipulato e con chi (NN) avrebbe dovuto darvi corso ed esecuzione in conformità a non meglio chiariti impegni assunti.
La Corte di appello ha poi rafforzato le sue affermazioni segnalando ulteriori rilevanti incongruenze che connotano le dichiarazioni del EN nella parte relativa al presunto incontro e conseguente accordo, ed ha ribadito altresì (pag. 64) che la prova da acquisire ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa è quella di ogni singolo contributo apportato dall'agente e della sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione, non essendo sufficiente la mera "disponibilità" o "vicinanza".
Il finale giudizio sul punto è stato quindi quello che non è stata acquisita prova certa, ne' concretamente apprezzabile, del preteso sostegno politico-elettorale che OS RA avrebbe assicurato all'odierno imputato: da ciò la conseguenza che risulta oltremodo evanescente, dunque insussistente, il presunto patto politico-mafioso stipulato dal NN con EN GI e, tramite lui, con l'intera associazione mafiosa i cui vertici non hanno manifestato alcuno specifico interesse al riguardo, secondo quanto riconosciuto espressamente dallo stesso collaborante il quale ha escluso espressamente di averne con loro parlato.
La corte distrettuale, sul tema del patto elettorale politico-mafioso risalente al 1980-1981, in conclusione ha definitivamente e chiaramente affermato:
a) che non sussistono elementi idonei a comprovare quali impegni il politico abbia assunto a favore dell'associazione mafiosa, stante la palese genericità delle dichiarazioni dell'unico collaborante riguardo ai contenuti del preteso patto;
b) che, comunque, il preteso patto difetta di quei connotati di serietà e concretezza richiesti dalla S.C. ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato;
c) che non sussistono prove che la prospettata promessa e l'impegno asseritamente assunto dal politico abbiano, una volta eseguita la verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, fornito dall'esterno un apporto alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa di (pag. 65) per sè incidendo immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, per esserne derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto;
d) che, in definitiva, non risultano acquisiti concreti elementi di fatto da cui desumere a posteriori che il patto abbia prodotto risultati positivi in termini di rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, come richiesto dalle regole di protocollo proposte dal giudice dell'annullamento.
3.4) la vicenda AR (d).
Su questa vicenda i giudici distrettuali osservano (pag.57 sentenza) che appena due anni dopo la stipula del preteso patto politico- elettorale con EN, il NN si attivò non già per aiutare il EN stesso, bensì per ostacolarne in maniera determinante l'azione contribuendo ad emarginare sia il suo referente politico (CI) sia tutto il gruppo a lui facente capo. Nell'impugnata sentenza la manifesta incongruità delle dichiarazioni del EN è fatta ulteriormente dipendere da un'altra considerazione: il collaborante EN riferisce infatti che diede esecuzione all'accordo raggiunto con il NN, soprattutto presentandogli il AR, grande procacciatore di voti legato a OS RA, il quale tuttavia si sarebbe mobilitato in favore del NN solo alle successive elezioni politiche del 1987, dunque oltre sei anni dopo la pretesa stipula del patto politico-mafioso. Orbene, osserva la Corte di appello, è un dato ormai acquisito in tutte le inchieste e processi degli ultimi anni che OS RA nelle elezioni politiche del 1987 decise per la prima volta di ritirare l'appoggio fino ad allora sempre garantito alla Democrazia Cristiana, dirottandolo massicciamente sul P.S.I., per lanciare un messaggio alla classe politica di governo in relazione all'andamento ritenuto non soddisfacente del maxiprocesso (il giudizio di primo grado sarà definito con sentenza del 16 dicembre 1987). Ne consegue quindi - secondo tale assunto - che proprio in occasione della prima competizione politica (anno 1987) in cui il AR avrebbe dovuto finalmente attivare i suoi contatti pro NN, in seno a "cosa ST", egli ricevette invece il contrario ordine di non appoggiare la Democrazia Cristiana ed i suoi esponenti quali il NN stesso.
La corte distrettuale inoltre conclude adesivamente all'argomentare del NA (s.: pag. 62) nel senso che l'assunzione del AR, effettivamente avvenuta mediante l'intervento del NN, presso un ufficio periferico del Ministero dell'Agricoltura, in un ruolo subordinato e senza alcuna potestà decisionale, non risulta fatto di tale rilevanza da integrare il contributo al perseguimento dei fini e/o al rafforzamento dell'associazione mafiosa OS RA, rimanendo altresì non dimostrato il beneficio che tale assunzione dovrebbe avere procurato all'intero sodalizio criminale, vieppiù ove si consideri che il AR è stato ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa per condotte concrete poste in essere in settori di interesse del sodalizio (estorsioni, totonero) che in alcun modo possono valutarsi come rafforzate o agevolate in ragione del nuovo lavoro ottenuto grazie all'imputato.
In definitiva, per l'impugnata pronuncia, il EN ed il NN avrebbero stipulato un patto dai contenuti non definiti, rispetto al quale non sono in alcun modo concretizzati gli elementi dello scambio (voti-favori) mancando specifiche condotte riconducibili all'imputato, stante la genericità delle promesse, incerto nel tempo, non collegato ad imminenti competizioni elettorali (previste solo 4 anni dopo), oltre che sostanzialmente privo di interesse per la consorteria mafiosa che, nei suoi esponenti anche di vertice, avrebbe manifestato al riguardo assoluta indifferenza. Conclusioni queste - rileva la Corte di appello - a maggior ragione da ribadirsi considerato che, neppure da RÈ AN, collaborante esaminato nel corso del primo giudizio di appello all'udienza del 21 ottobre 2003, sono giunti elementi idonei a supportare la tesi accusatoria, nonostante lo spessore mafioso del dichiarante e la collocazione, quale capo mandamento, ai massimi vertici del sodalizio mafioso, in contatto con i più importanti capi di OS RA.
3.5) gli appalti di opere pubbliche (e): la vicenda SI (e-1), i rapporti con PP NE e TO VI (e-2); i rapporti con EN SS (e-3).
All'imputato è stato contestato di avere tenuto condotte di favore nei confronti di esponenti della imprenditoria siciliana, agevolando sistematicamente l'aggiudicazione di finanziamenti o comunque interagendo nel corso delle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, consapevole del beneficio economico che OS ST traeva in un settore in cui esercitava l'imposizione mafiosa attraverso la "messa a posto" e la "protezione" oppure, a partire dalla seconda metà degli anni 80, mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo.
La corte distrettuale puntualizza, in tema di appalti, che l'addebito al NN consiste nell'aver egli favorito alcuni imprenditori siciliani, agevolando l'aggiudicazione di finanziamenti o intervenendo nelle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, con la consapevolezza che OS RA ne ricavava un beneficio economico imponendo in quel settore la "messa a posto" e la "protezione" oppure, dalla seconda metà degli anni 80, mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo. Non si contesta quindi all'imputato di avere gestito singoli appalti in concorso con l'imprenditore favorito e con l'associazione mafiosa (avendo tra l'altro il siino escluso di avere incontrato NN che dunque non sarebbe entrato in rapporti diretti con OS RA), bensì di avere attuato "a monte" una politica generale di gestione dei finanziamenti, statali e regionali, canalizzando l'aggiudicazione degli appalti in favore di singoli imprenditori compiacenti, nella comune consapevolezza dei componenti dell'accordo dei reciproci vantaggi economici e in particolare degli enormi benefici che anche OS RA traeva, direttamente o indirettamente, dal sistema "generalizzato" di spartizione degli appalti di opere pubbliche (pag. 65).
3.5.1) la vicenda SI (e-1, anni 70) ed i rapporti con NE PP e TO VI (e-2).
È una vicenda ampiamente trattata dalla Corte di appello la quale ha ribadito (pag.72), aderendo sul punto alle conclusioni del NA, che la segnalazione del NN in favore del VI e del NE non fosse all'epoca finalizzata a favorire OS RA. Tale assunto sarebbe - secondo la Corte di appello - confermato peraltro anche dalle dichiarazioni di siino angelo nella parte in cui ha riferito di avere, su input del capomafia De CA Peppe - successore di ET AR, dopo la sua soppressione, al vertice della provincia mafiosa di Agrigento - fatto pervenire al NN, per il tramite del VI, il messaggio che la potente famiglia mafiosa dei CU aveva interesse ad acquisire il controllo degli alberghi della Sitas.
Proprio nel contesto dell'appalto in cui è risultata più evidente la sua ingerenza (pag. 73), il NN ha dunque manifestato una condotta di sostanziale e radicale chiusura rispetto alla partecipazione di OS RA, attraverso una delle sue famiglie mafiose più potenti (peraltro collegata strettamente a quei Caruana che l'accusa vorrebbe legati da rapporti illeciti con l'imputato), nella gestione di un affare imprenditoriale di rilevanti dimensioni.
Emerge peraltro dalla dichiarazione in esame del siino la conferma che il NN, nel rifiutare l'interferenza dei CU nell'affare SI patrocinata dal De CA, non era neppure "spalleggiato" da altri influenti esponenti mafiosi avendolo il collaborante escluso espressamente su richiesta specifica del NA (fg. 85-87 esame 12.2.99).
L'ulteriore affermazione del siino secondo cui il NN, dopo gli attentati ai cantieri della SI ai danni degli imprenditori agrigentini a lui vicini, sarebbe intervenuto per farli cessare presso il capomafia AR ET (circostanza riferita da questi al collaboratore), è stata giudicata dal NA priva di credibilità sul rilievo, che la Corte ha fatto proprio, che si trattava di affermazione "de relato", non suscettibile di verifica nella sua provenienza, non specifica e comunque fondata su un preteso ruolo del siino presso il ET, nel 1978, in materia di appalti, che invece egli risulta avere assunto solo diversi anni dopo, dalla metà degli anni 80 in poi.
In ogni caso dalla propalazione emerge soltanto che il NN, ove abbia effettivamente compiuto un intervento presso il ET, lo avrebbe fatto certamente non per agevolare o compiacere OS RA, bensì allo scopo di fare cessare un attività estorsiva ai danni di imprenditori a lui vicini, senza peraltro riuscirvi, atteso che il siino ha precisato come il capomafia avesse preteso che le vittime dei danneggiamenti si mettessero a posto e pagassero il pizzo, così ricavandosene conferma della assoluta ininfluenza del NN riguardo alle strategie operative ed alle decisioni di "cosa ST". Ciò inoltre conferma secondo i giudici di merito (s.:pag.74) che NE e VI negli anni 70 non erano affatto in rapporti di collusione con la mafia, ma di vessazione estorsiva, documentata dagli attentati intimidatori ai loro cantieri finalizzati all'imposizione del "pizzo" ed alla "messa a posto", e proseguiti nonostante il preteso intervento del NN presso il ET. Quanto alle tematiche, desumibili dalla conseguita irrevocabilità della sentenza di condanna di NE ed alla credibilità del NE stesso (s.:pag.95), la corte distrettuale evidenzia che egli ha assunto, mirando solo a difendersi dalle accuse, una posizione di assoluta negativa persino rispetto all'ormai comprovato accordo criminoso intervenuto con SC AN e con OS RA, in relazione al quale è stato ormai irrevocabilmente condannato come concorrente nel reato associativo. Dal NE, quindi come già rilevato dal Giudice di prime cure, non si è ritenuto provenire alcun elemento concretamente apprezzabile di prova del reato contestato a NN OG. Annota ancora il giudice distrettuale che il P.G. di udienza ha cercato in appello di valorizzare le conclusioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo Sez. 4^ Penale, confermata in Cassazione (acquisita all'udienza del 16 maggio 2008), che ha condannato NE PP quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa OS RA, in relazione proprio all'accordo del "tavolino" stipulato con NI e SC, ma tale decisione - a giudizio del giudice di rinvio - conterrebbe, quanto al NN, solo una scarna citazione di contenuto generico e priva di ogni rilevanza a fronte dell'analisi sin qui svolta.
Si afferma invero che nell'ambito del nuovo sistema di gestione degli appalti il NE era "il soggetto delegato alla spartizione grazie soprattutto alla sua linea diretta con il presidente della regione siciliana Nicolosi ed ai suoi legami con NN, i due uomini politici che nella seconda metà degli anni 80 contavano di più in Sicilia e garantivano i finanziamenti" (pag. 60 sent). Si tratta - prosegue il provvedimento impugnato - di un'enunciazione manifestamente generica, riguardante altri imputati diversi dal NN, conclusione che risulta confermata (s.: pag. 96) non solo dal fatto che a tale enunciazione non è seguita alcuna dimostrazione o analisi specifica dell'argomento, ma anche dal rilievo che per tutti gli appalti presi in considerazione in quel processo l'imputato non risulta più in alcun modo menzionato.
Rileva ancora la corte distrettuale che, a fronte di tale mera enunciazione, priva di conseguente dimostrazione, figura con ben altro peso l'articolata ed approfondita analisi svolta, con esiti del tutto favorevoli all'imputato, proprio nel processo che ha direttamente riguardato il NN (processo a carico di De HE MA ed altri).
Il NA di Palermo nella motivazione che ha definito quel giudizio il 1^ marzo 2000 (decisione divenuta irrevocabile quanto alle assoluzioni per il NN), all'esito della analitica disamina delle risultanze acquisite (riguardo al finanziamento dei lavori per l'acquedotto Garcia-Poma; ai finanziamenti del F.LO. per la bretella autostradale Birgi-Marsala; per la realizzazione dell'asse viario nella zona industriale di Porto Empedode;
ai lavori per la diga Arancio;
allo schema idrico del Blufi ed al dissalatore di Trapani), ha infatti escluso che NN OG abbia potuto influire sui meccanismi di finanziamento delle opere pubbliche aggiudicate all'IMPRESEM di NE PP le cui dichiarazioni al riguardo sono state definite "del tutto vaghe, imprecise e genetiche, tali da non consentire di effettuare alcun positivo collegamento tra le imputazioni elevate a carico del politico ed i vantaggi" ottenuti dall'imprenditore siciliano grazie ai pretesi interessamenti del NN".
Sul tema degli appalti e delle condotte, che nella prospettazione accusatoria l'imputato avrebbe posto in essere in favore di OS RA in questo strategico settore di interesse del sodalizio mafioso, la sentenza impugnata ha affermato, in adesione alla sentenza di primo grado, che due sole condotte specifiche (cfr. s.:
pag. 97) sono state individuate come svolte dal prevenuto in favore non già della consorteria criminale, bensì di singoli imprenditori, ovvero la vicenda SI e quella relativa al SS. In entrambe le vicende peraltro è stata (motivatamente) esclusa, sotto ogni profilo, la riconducibilità al capo di imputazione dei comportamenti tenuti dal NN in entrambe tali realtà. Inoltre l'accusa, formulata in punto di interventi nel settore degli appalti, pur soltanto nella fase c.d. "a monte", è rimasta - secondo l'assunto della Corte di appello - priva di ogni specificità anche per il fatto che, nel periodo in esame, l'imputato non era impegnato in ruoli istituzionali che lo ponessero in collegamento funzionale con il settore degli appalti così come invece avvenuto per altri noti esponenti politici del governo regionale siciliano (quali sciangula e Nicolosi).
In altri termini - per la gravata sentenza - non è stato individuato dall'accusa un solo atto amministrativo a firma del NN, ne' è stata addotta prova alcuna di interventi e/o pressioni su soggetti inseriti in ruoli rilevanti al fine di indurli ad avallare sue eventuali determinazioni.
La stessa indicazione generica proveniente dal collaboratore siino è stata infine circoscritta alla pretesa manipolazione dei soli appalti gestiti dal Consorzio Basso Belice Carboj, ed è rimasta comunque priva, nel solo caso individuato concretamente (vicenda SS), di riscontri apprezzabili che la confermassero nella sua valenza accusatoria.
Il quadro delle risultanze accusatorie a carico del NN nello specifico settore della gestione degli appalti si è conclusa - per il giudice del rinvio - con l'ennesima riprova della complessiva inconsistenza del compendio probatorio offerto dall'accusa, anche per la parte proveniente dalle dichiarazioni di brusca giovanni il quale, richiesto dal NA (pag.104 esame udienza 19 novembre 1998) se fosse a conoscenza di "favori fatti dal NN alla mafia e se NN avesse un referente mafioso", lo ha espressamente escluso ("no, non glielo so dire, perché se no l'avrei detto signor Presidente") sapendo soltanto che l'imputato aveva "contatti con gli imprenditori e si prendeva i soldi" (fatto che comunque neppure gli risultava personalmente, ma solo perché confidatogli dal siino:
pag. 108), negando quindi che il NN avesse invece posto in essere condotte di favore verso OS RA, in termini che vanno persino al di là dello specifico discorso degli appalti. Per la corte distrettuale, si tratta di un'affermazione che non può che assumere significativa valenza, favorevole all'imputato, sol che si consideri come essa provenga da un soggetto come il brusca che, proprio nel periodo cui si è fatto riferimento (fine anni 80, inizi anni 90), ha assunto un crescente ruolo di primario rilievo in seno a OS RA in collegamento non solo con lo stesso NA AL, ma anche con la famiglia mafiosa di CI e la mafia di Agrigento più in generale, dunque con quell'articolazione territoriale del sodalizio mafioso che, nella prospettazione accusatoria, dovrebbe avere avuto i rapporti più intensi con il NN.
Ed invece proprio dal brusca giovanni, l'esponente mafioso più vicino a AL NA e dunque al vertice di OS RA, regista ed artefice nel nuovo accordo del "tavolino" che prevedeva non solo la capillare manipolazione di tutti gli appalti nella regione, ma persino l'imposizione all'imprenditore aggiudicatario del pagamento di una sorta di "tassa" portante il nome del capomafia ("tassa NA"), non è giunta invece alcuna dichiarazione concretamente dimostrativa dell'esistenza di rapporti criminali intrattenuti dall'imputato con il sodalizio mafioso o comunque di condotte poste in essere dal NN dirette ad agevolare l'associazione mafiosa ovvero a rafforzarla o consolidarla. 3.5.3) i rapporti con EN SS (e-3);
i rapporti con la famiglia mafiosa di CI (g);
il valore interpretato degli atti intimidatori del 1992 (h);
i rapporti con la "Stidda"(i);
e da ultimo i risultati elettorali (m).
Tali tematiche hanno trovato nell'impugnata sentenza diffusa ed argomentata valorizzazione inidonea ad accreditare l'assunto accusatorio.
3.6) i rapporti politici con i "cianciminiani" e con RO IE, notaio, e EN IN, senatore(f). Nè può dirsi acquisita una tal prova prosegue il giudice di rinvio, all'esito dell'esame dell'ulteriore tema indicato nella sentenza appellata con il titolo "rapporti politici". L'accusa ha attribuito rilevante valenza probatoria ai rapporti che il NN ha intrattenuto con due soggetti, il Sen. IN EN ed il notaio IE RO, imputati del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa OS RA, senza tuttavia offrire argomenti apprezzabili idonei a riscontrare non soltanto l'effettiva vicinanza dei predetti al sodalizio mafioso (per RO peraltro è stata acquisita la sentenza che lo ha definitivamente assolto dal reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. condannando lo solo per un fatto specifico di minaccia a P.U.
aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7), ma soprattutto, ai fini che rilevano nel presente giudizio, la consapevolezza in capo all'imputato di tale partecipazione ancorché ab externo a OS RA, ne' tanto meno il compimento di specifiche condotte da parte del NN nei confronti dei due, o per il loro tramite, volte a favorire l'associazione mafiosa con la consapevolezza del beneficio ad essa procurato.
3.6.1) IE ER, notaio.
Quanto al ER, osserva la Corte di appello, che il giudizio a suo carico si è concluso con l'assoluzione (perché il fatto non sussiste) dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata il 3 aprile 2006 già dalla Corte di Appello di Caltanissetta che lo ha condannato esclusivamente per il reato di minaccia aggravata nei confronti del Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo dott. Scaduti, commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa ed avvalendosi della forza intimidatrice che ne deriva.
La sentenza, nei termini sopra indicati, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione non dal P.G. ma dal solo RO, è stata (cfr. s.: pag. 100) infine confermata dalla Suprema Corte il 7 febbraio 2007 (vds.: sentenze acquisite all'udienza del 16 maggio 2008).
Assume quindi ulteriore valenza il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado secondo cui il fatto che il notaio RO avesse eventualmente compiuto atti di favore a OS RA non poteva di per sè fame rispondere anche all'imputato sol perché questi ha sempre ammesso di avere avuto una vicinanza politica con il suddetto professionista.
Nè avrebbe potuto essere sufficiente la mera consapevolezza in capo al NN del compimento da parte del RO di attività in ausilio al sodalizio mafioso se fosse comunque mancata la prova di una partecipazione volontaria e cosciente a tali comportamenti, a ciò non bastando la sola circostanza che il notaio fosse un convinto sostenitore politico dell'imputato.
Tali ineccepibili considerazioni - continua il giudice del rinvio - devono ancor più ribadirsi laddove, all'esito del processo a suo carico, è stato addebitato al ER solo l'episodio avvenuto il 13 febbraio 1992, ovvero la minaccia ai danni del dott. Scaduti, all'epoca Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo, proprio alla vigilia della sentenza che il magistrato ed il collegio da lui presieduto dovevano pronunciare nel processo a carico degli esponenti mafiosi accusati dell'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.
L'originaria tesi investigativa secondo cui il NN fosse a qualche titolo coinvolto nel tentativo posto in essere dal notaio ER, di indirizzare il magistrato verso una soluzione giudiziaria favorevole ai capi mafia, accusati di quel efferato delitto, è risultata all'esito dell'approfondimento della vicenda ed è stata testualmente definita come "assolutamente priva di ogni fondamento" per avere lo stesso ER chiarito, secondo quanto riferito proprio dal dott. Scaduti, che (cfr. s.: pag. 101) il "Ministro" - menzionato dal notaio nel corso del colloquio telefonico durante il quale era stato concordato l'incontro - non c'entrava nulla con il motivo della visita e della richiesta che poi avrebbe fatto.
La conclusione è stata quindi quella che può ritenersi accertato in modo incontrovertibile che il NN, nella vicenda in esame, non ha svolto alcun ruolo, nulla pertanto emergendo a suo carico che possa avere rilievo ai fini della valutazione dell'accusa mossa all'imputato nel presente giudizio.
Neanche l'accenno effettuato dal ER nel corso del colloquio con il Pres. Scaduti riguardo a tale "Enzo, deputato dell'area manniniana trombato", per conto del quale il notaio si era attivato ed al quale avrebbe riferito l'esito dell'incontro, può avere "refluenza" a carico del NN.
Si consideri - prosegue il giudice di rinvio - che nella relazione redatta dal Pres. Scaduti subito dopo il colloquio con il RO, e dunque nell'immediatezza dei fatti, egli aveva evidenziato che il suo interlocutore nel corso dell'incontro non aveva parlato di un ministro, bensì genericamente di un suo amico "politico trombato" (cfr. pag. 46 sentenza Corte di Appello di Caltanissetta del 3.4.06). Ma se anche si volesse ritenere provato che tale soggetto è da identificarsi nell'ex senatore EN IN, legato politicamente al NN, non vi sarebbe comunque alcun elemento neppure indiziario dimostrativo di una partecipazione dell'imputato, ancorché per il tramite dell'IN, nel tentativo di condizionamento posto in essere in pregiudizio del magistrato, riducendo quindi la tesi del concorso dell'imputato nella condotta posta in essere dal RO al livello di una mera illazione. In definitiva, per i giudici dell'appello, la vicenda in esame non ha nulla a che fare con i rapporti politici del NN con l'IN (sempre che questi sia realmente il "mandante") e per il quale manca comunque la prova dell'appartenenza a "cosa ST" (cfr. s.: pag. 103).
3.6.2) NN - IN.
Per la corte distrettuale, proprio le incongruenze, se non talora le contraddizioni, rilevate nelle dichiarazioni del EN (cfr. s.:
pag. 111) rendono allora ancor più pregnanti i dubbi, già ampiamente formulati riguardo alla sua complessiva attendibilità, con specifico riferimento proprio a quella parte delle sue affermazioni, risultate isolate e prive dei necessari riscontri, aventi ad oggetto il preteso incontro a casa del NN svoltosi nel 1980/81, alla presenza di EL TO, in occasione del quale sarebbe stato stipulato il patto politico-mafioso tra l'imputato e OS RA, uno dei temi di accusa principali del presente processo. In conclusione e in definitiva: neppure il tema dei rapporti intrattenuti dal NN con l'ex Sen. IN EN possiede apprezzabile valenza probatoria rispetto all'imputazione formulata nel presente processo a carico dell'imputato, anche alla stregua delle sopravvenute dichiarazioni di LA CO. Quest'ultimo peraltro - secondo la corte distrettuale - non ha fornito, nel corso delle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio, ulteriori elementi suscettibili di valorizzazione in senso favorevole alla tesi accusatoria.
Ed infatti le dichiarazioni riguardo al preteso finanziamento miliardario che il NN, mentre era Ministro per l'agricoltura, avrebbe assicurato alla cooperativa V.G. facente capo a vitale antonino, indicato come soggetto assai vicino alla famiglia mafiosa di Villabate, sono rimaste prive di riscontro.
3.6.3.) le dichiarazioni dei collaboratori TO, IC e ES (I).
In definitiva (cfr. s.: pagg. 129 e segg.), non emerge all'esito dell'approfondita disamina delle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti escussi in giudizio, la prova di alcuna condotta compiuta dal NN in favore dei LL, od altri, tale da potere essere apprezzata e valutata nei termini richiesti dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio a questa Corte. A conclusione dell'analitico esame delle emergenze processuali, il giudice del rinvio ha affermato che non è stato individuato, nei termini di assoluta certezza probatoria necessari per pronunciarne la condanna, alcun effettivo contributo materiale apportato da NN OG alla conservazione o al rafforzamento di OS RA. Anche la pretesa, non dimostrata, "vicinanza" e "disponibilità" dell'imputato nei confronti del sodalizio mafioso, o di singoli suoi esponenti, ove fosse provata, potrebbe evidenziare solo "contiguità riprovevoli" da un punto di vista etico e sociale, restando di per sè estranea all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, per la cui esistenza occorre, come evidenziato nei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la "rigorosa verifica probatoria, nel giudizio, degli elementi costitutivi, del nesso di causalità e del dolo del concorrente". 3.6.4.) le difformità di lettura tra sentenze di 1^ e 2^ grado. Da ultimo, per mero dato di completezza e per quanto possa in proseguo valere, è opportuno segnalare alcuni punti connotati da difformità di lettura tra il primo ed il secondo grado;
punti che, oltre i temi trattati a pag. 34 e 40 della gravata sentenza, riguardano:
a) la vicenda SI e la causale di tipo corruttivo (cfr. pag. 181 s. 1^ grado e pag. 69 s. 2^ grado);
b) la segnalazione del NN in favore del VI e del NE non poteva all'epoca essere finalizzata a favorire OS ST considerato:
che NN ha nella specie (pag. 73) manifestato una condotta di sostanziale chiusura rispetto alla partecipazione di "cosa ST" nella gestione di un affare imprenditoriale di rilevanti dimensioni (dichiarazioni siino); che NE e VI negli anni 70 (pag. 87) erano in rapporto di vessazione estorsiva con la mafia e non di collusione (pag. 74);
c) l'assenza di elementi idonei a supportare la pretesa causale corruttiva (s. 2^, pag. 81):l'analisi del NA sul punto è qualificata come sommaria e non condivisibile (s. 2^, pagg. 81-84). RITENUTO IN DIRITTO
4) l'impugnazione del Procuratore generale di Palermo: sintesi. La centralità sulla quale ruota in modo simmetrico tutta l'impugnazione della parte pubblica è quella che trova espressione nella parte in cui il ricorrente testualmente afferma: "l'accordo sottoscritto da NN con EN e EL, questi ultimi presenti in nome e per conto dell'intera organizzazione o comunque di settori estremamente significativi delle famiglie di Palermo ed Agrigento, per l'affidabilità dei protagonisti, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, era un accordo serio e concreto. E proprio alla luce dei nuovi canoni interpretativi della S.C. esso va ritenuto un vero e proprio scambio elettorale politico mafioso". Secondo il Procuratore generale della corte palermitana, la sentenza della 2^ sezione della Corte di appello di Palermo appare viziata "da intrinseca illogicità, e da palese illegittimità, costituita principalmente dal suo naufragio rispetto alla rotta segnata dal principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte".
Per usare ancora le espressioni dell'impugnazione: "il Giudice del rinvio ha del tutto pretermesso l'analisi delle cause e degli effetti, mediante la redazione di motivi assolutamente carenti sotto il profilo della completezza e della logicità, non solo nel momento in cui ha affrontato i capitoli dell'assunzione di AR e degli appalti, ma anche nella analisi di tutti gli altri capitoli di prova, omettendo di collegarli all'intervenuto accordo, verso il quale non sembra muovere una censura inerente la sua inesistenza, ma soltanto avanzando gli stessi dubbi posti dai giudici del primo grado, in relazione alla sua efficacia" (cfr. pag. 38 ricorso). In buona sostanza ed in altri termini, il vizio che risulta essere stato dedotto è un vizio di motivazione ("assoluta carenza di completezza e di logicità"), intersecato e sostenuto anche dalla prospettata violazione dei principi diritto formulati dal giudice dell'annullamento.
Il taglio concreto del ricorso e l'ottica critica che lo informa comportano quindi dei limiti ben precisi che, se non rispettati, non possono che determinarne l'inammissibilità, considerata la particolare commistione tra fatto e diritto e la costellazione di regole che è stata formulata dalla radicale decisione di annullamento delle S.U..
Di tanto ha tenuto conto il difensore del NN, che, nella sua memoria, oltre che affrontare le tematiche critiche del ricorso del Procuratore generale presso la Corte palermitana ne ha sostenuto in via preliminare l'originaria inammissibilità nei termini che seguono.
5.) la memoria del difensore di OG NN: sintesi. La memoria difensiva del NN, nel prospettare profili di palese infondatezza del ricorso, del quale viene subito censurata l'obiettiva difficoltà di percepirne l'iter argomentativo, deduce prioritariamente la radicale inammissibilità dell'impugnazione stessa, la quale conseguirebbe: - alla trattazione di argomenti in fatto;
- alla carenza di specificità dell'atto di ricorso;
- alla esposizione di mere ricostruzioni alternative rispetto a quelle congruamente argomentate nella decisione della Corte di appello. In tale contesto critico, il difensore, nel lamentare nell'impugnazione del Procuratore generale l'assenza di un'armonica esposizione del vizio che si pretende sussistente, evidenzia la presenza in essa di continui inammissibili rinvii agli atti del processo, addirittura alla sentenza di 1^ grado, ed al contempo la mancanza di una specifica e puntuale contestazione degli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata. Le osservazioni critiche della difesa del NN, rafforzate dalle indicazioni della requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, sono fondate ed impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6.) la decisione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
Prima di esporre le ragioni della declaratoria di inammissibilità, deliberata da questa suprema corte, sono necessarie alcune doverose premesse sugli ambiti ed i limiti di potere del giudice dopo l'annullamento, sia con riferimento alle "regulae juris", sia in relazione allo "schema di giustificazione" enunciato nella sentenza rescindente, avuto riguardo ad alcuni passi dell'impugnazione del Procuratore generale.
6.1) il potere del giudice dopo l'annullamento: le "regulae juris" e lo schema di giustificazione enunciato nella sentenza rescindente. Per risalente giurisprudenza, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato.
Il limite impostogli, peraltro, gli vieta di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Il giudice del rinvio, peraltro, non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (Cass. Pen. Sez. 5^, 4761/1999 Rv. 213118 Munari Massime precedenti Conformi: N. 9476 del 1997 Rv. 208783, N. 1397 del 1998 Rv. 209692. Massime precedenti Vedi: N. 2574 del 1990 Rv. 185094, N. 267 del 1994 Rv. 196619).
A tale effetto, per il suo specifico valore di cogente orientamento, anche per lo schema di giustificazione che è stato proposto dalle S.U., va qui testualmente ripreso l'argomentare censorio dello Supremo collegio, nel punto in cui, nello stigmatizzare la decisione di condanna, in termini di carenza grafica di motivazione, ha evidenziato che la pronuncia di colpevolezza su quel materiale processuale era radicalmente compromessa da "decisive omissioni" su due significative realtà concernenti:
a) l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo elettorale politico-mafioso, che è rimasto indefinito quanto alla natura degli specifici impegni assunti dal NN a sostegno di OS ST;
b) la verifica ex post della positiva rilevanza causale del promesso aiuto, per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa, in termini di logica inferenza probatoria dell'effetto di potenziamento delle capacità e strategie operative della medesima. Si tratta di due punti nodali che - contrariamente ad alcune sfumate e non conformi asserzioni del ricorso - sono stati oggetto di puntuale ed attenta - e nella specie insindacabile valutazione - da parte della Corte di appello, nel rigoroso rispetto dei poteri e dei limiti che competevano a quel giudice, in funzione della decisione di annullamento con rinvio, ed in relazione all'articolato schema giustificativo sui contenuti e i risultati dell'azione esecutiva ed i profili soggettivi della condotta costitutiva del patto illecito. Va ancora osservato che alle critiche, anche formali e di metodo, le Sezioni Unite, hanno immediatamente accompagnato quella che è stata la demolitrice censura di fondo del giudice di legittimità che ha avuto, come riferimento assorbente, il profilo che la motivazione - dei giudici distrettuali della condanna - si è occupata ed ha avuto come oggetto "fatti diversi da quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice", con la conseguente formazione di una palese asimmetria fra l'interpretazione della norma sostanziale sul concorso esterno in associazione mafiosa e il giudizio di fatto. Orbene, se per le indicazioni critiche di metodo non esiste principio desumibile (utilizzabile), a sensi del disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3 trattandosi di osservazioni che attengono allo stile espositivo ed alla struttura della pronuncia ("palese farraginosità dei passaggi argomentativi - taluni temi vengono prima trattati, poi abbandonati per essere infine ripresi in contesti diversi e lontani - e complessiva disorganicità, anche grafica, della motivazione sia in fatto che in diritto"), le altre censure, che nascono dall'essersi la Corte della condanna "occupata di fatti diversi da quelli rilevanti per la pronuncia di colpevolezza" costituiscono una indicazione cogente per il giudice di rinvio il cui rispetto non può diventare in alcun modo motivo di ulteriore censura in Cassazione.
Tanto è opportuno premettere anche in relazione alle puntuali osservazioni del Procuratore generale in udienza sulla portata e gli effetti della decisione delle S.U. ed al taglio di alcune parti dei motivi del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del gravame del P.G. palermitano, ritenendo superato lo scoglio dell'inammissibilità.
Peraltro, ed in particolare, per il valore di utile e costruttivo confronto che la requisitoria del Procuratore generale presso la corte di legittimità può svolgere nella dialettica della decisione, va subito annotato come, nel suo intervento, l'autorevole rappresentante dell'Accusa abbia distinto e frazionato la questione di diritto - affrontata dalle S.U. - in due fasi cronologicamente successive ed integrate, che hanno avuto riguardo: la prima, alla interpretazione delle norme;
la seconda, alla loro applicazione. Nella odierna vicenda è agevole verificare pragmaticamente quanto annotato in modo perspicuo dal Procuratore generale, considerato che il Supremo collegio, una volta interpretate le norme ed indicati i principi di riferimento in diritto, ha con altrettanta evidenza offerto le linee ed i protocolli - non ovviabili - della loro applicazione.
Tecnica questa usualmente adottata per le questioni processuali, ma che non ha valida ed accettabile ragione per non essere praticata anche per le questioni che attengono al diritto sostanziale. In buona sostanza - come anticipato nei precedenti p. 2.2.1) e 2.2.2) - il Supremo collegio, ha tracciato, per i giudici di merito, al di là ed all'interno degli espliciti principi di diritto formulati, tutta una serie di protocolli e standard operativi, funzionali per una corretta decisione giudiziaria in tema di promessa e impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa.
In breve sintesi: per le S.U. la veste di concorrente "esterno" è assunta da chi, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo. Deve tuttavia trattarsi di apporto che abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "OS ST", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Giova peraltro qui ancora ricordare che il Supremo collegio ha peraltro sentito il bisogno di marcare ulteriormente che la prospettata opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, postula una precisa ed imprescindibile scansione logica-operativa, una sorta di "via protetta" - ma vincolante per il giudice di rinvio - per conseguire il voluto accertamento di interesse penale, che ha dato sostanza allo schema giustificativo che supporta il delitto in questione. In definitiva, nello specifico giudizio di rinvio, per la configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, è richiesto:
1^) che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato;
2^) che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, da un lato tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, e dall'altro, il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato";
3^) che l'indagine sulla responsabilità si sviluppi - in ogni caso - con un accertamento di natura causale, che viene così a svolgere una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito;
4^) che il criterio di imputazione causale dell'evento, cagionato dalla condotta concorsuale (attesa la natura preminentemente induttiva dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale), costituisca il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato in quanto integra la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente;
5^) che, quindi, non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - venga considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi esso, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;
6^) che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa integrano, in linea di principio, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo, valutabili sotto il profilo probatorio, a condizione peraltro che sia provato che tale patto elettorale politico-mafioso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa;
7^) che, al contrario, laddove risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente. non sia consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento (ove tuttavia non si accerti e si definisca "occulto" l'accordo) che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi.
È del tutto evidente come, con tale protocollo strutturale di configurazioni logico-valutative, le SS.UU. abbiano ritenuto di proporre, come regola finale risolutiva (sub 7^), per i giudici di merito del giudizio di rinvio, che pretese od eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria (del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono) non possano comportare, ne' autorizzare, alcuna attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità, il quale viene a porsi come una sorta di verifica empirica e finale dell'avvenuto potenziamento della struttura organizzativa dell'entità criminosa.
Si tratta di una costruzione piramidale al cui apice si pone il terminale accertamento che deve individuare la concreta efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente.
6.2) le ragioni della inammissibilità.
È quindi soltanto su tali premesse, e sul derivato schema motivazionale che ne è risultato, che va ora condotto l'esame del ricorso il quale, come evidenziato dal Procuratore generale in udienza, è in alcune sue parti connotato da un insistito richiamo alla sentenza di 1^ grado (una sorta di aberratio ictus, secondo il Procuratore generale di questa Corte;
una qualità che impone la declaratoria di inammissibilità, secondo la difesa del NN), senza la necessaria focalizzazione critica sul diverso argomentare della decisione assolutoria della Corte di appello, la quale finisce così con l'essere "elemento di comparazione" e non invece di "centralità critica" in quanto oggetto primario dell'impugnazione. Ciò posto, va quindi proceduto alla disamina dei motivi di impugnazione, partendo dalle parti di evidente, immediata, inammissibilità.
Il ricorso in questione dedica le sue prime dieci pagine ad una esegesi della decisione di annullamento, ponendosi (cfr. ricorso pag. 8) l'interrogativo di " come sia possibile dimostrare che una mera promessa, che un impegno, per quanto serio e preciso, possa - di per sè - incidere effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento dell'organizzazione". Interrogativo che, anche in relazione ad altre sentenze delle S.U. (è citata la sentenza Carnevale), sembra far trapelare una sorta di inaccettabile "non-condivisione" dello schema di giustificazione, quale articolato e proposto dal giudice dell'annullamento. Altra parte del ricorso (ricorso cfr. pagg. 10-13) è dedicata ad una interpretazione autentica delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello nell'udienza avanti quel giudice, con riferimento alla diversa errata percezione della Corte di appello. È evidente l'inammissibilità delle due censure:
la prima perché pone in discussione un caposaldo insindacabile della decisione di annullamento;
la seconda perché oggetto dell'impugnazione non può essere l'errore percettivo dei giudici di merito, quand'anche sussistente, sul valore da attribuirsi alle conclusioni del Procuratore generale d'udienza, quanto invece l'accettabilità o meno della risposta giudiziaria che ne è derivata, ovviamente laddove essa risulti criticabile nei limiti dell'utile prospettabilità di uno dei vizi indicati dall'art.606 c.p.p.. Inoltre, nella ricerca di elementi di contrasto alla decisione impugnata il ricorrente - come rilevato dal Procuratore generale di questa Corte e dalla difesa - ha in più punti "riesumato" la sentenza, pure assolutoria, del NA per trarre ragioni di conforto o di dissenso, rispetto alla diversa lettura della scansione degli eventi che il ricorrente ha inteso proporre.
Ciò risulta essere stato fatto in relazione:
a) alla chiave di lettura dei rapporti tra mafia agrigentina e l'imputato (ricorso pag. 11 e segg.);
b) alla maggior congruità della motivazione del primo giudice sul significato dell'incontro "NN - EL -EN" (ricorso pag. 13 e segg. e pag. 20);
c) alla parziale ed erronea conoscenza degli atti del processo da parte del NA (ricorso pag. 15 e segg.);
d) alla consapevolezza del NN di stringere un patto con "cosa ST" (ricorso pag. 17 e segg.);
e) alla ritenuta affidabilità del collaboratore di giustizia CA (ricorso, pag. 22 e segg.).
Un quadro complesso di argomentazioni quindi, viziate da palese inammissibilità nella misura in cui, per dare risalto critico invalidante al concreto argomentare della sentenza assolutoria di 2^ grado, esse propongono una lettura alternativa, recuperandola più volte dalla diversa giustificazione data dal NA, pure giudice dell'assoluzione, omettendo invece di prospettare - in modo diretto e specifico - le precise patologie della pronuncia della corte distrettuale - lo si ripete - utili e rilevanti ex art. 606 c.p.p. processuali.
Va infatti in termini rimarcato che, in sede di giudizio di legittimità, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici dei due gradi di merito, anche a fronte di un identico dispositivo, oggetto dell'esame in sede di legittimità non possono essere entrambe le decisioni, salva la sussistenza di richiami "per relationem", dovendo invece la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, il cui ultimo argomentato giudizio si sostituisce integralmente a quello del primo giudice (cfr. anche:
Cass. Pen. Sez. 6^, 27061/2008 Rv. 240583 P.G. e De Simone in proc. Donno. Massime precedenti Conformi, N. 617 del 1984 Rv. 162268, N. 463 del 1990 Rv. 183908, N. 6839 del 1999 Rv. 214307).
Da ciò l'inconferenza ex se delle indicazioni come sopra esposte, laddove - come avvenuto - esse non siano state ricollegate, in termini di specificità, alle corrispondenti argomentazioni del giudice d'appello.
Sempre per rimanere nell'ambito del materiale critico irrilevante od inutilizzabile, va osservato come a pag. 11 e seguenti dell'impugnazione, il ricorrente, all'effetto di rafforzare la sua lettura in termini di sostenuta "vicinanza dell'imputato alla associazione mafiosa", fa testuale riferimento al "lungo capitolo probatorio", riportato a pag. 4 della sentenza delle S.U., erroneamente attribuendo le conclusioni, che risultano trascritte appunto a pag. 11 del ricorso, alla valutazione del Supremo collegio. Nella specie si è infatti in presenza di un "errore di collocazione" in quanto - come fatto rilevare dalla difesa del NN - si tratta di un resoconto della motivazione della decisione del NA, fatto dalle S.U. nella "parte descrittiva" della sua sentenza di annullamento, 12 luglio 2005, e non invece nel "corpo motivazionale": si è quindi scambiata una parte narrativa della sentenza di annullamento, con una parte valutativa che apparteneva invece alla sentenza del NA.
Ciò è avvenuto senza considerare che proprio su tale conclusione i giudici di appello avevano differenziato le loro valutazioni rispetto al primo grado, dandone ampia e adeguata giustificazione: anche per questo profilo è quindi evidente il difetto di specificità e l'esito di inammissibilità.
Si tratta di elementi tutti che impoveriscono le argomentazioni dell'accusa in punti rilevanti dell'impugnazione la quale finisce con il reggersi su residuali operazioni di lettura e valutazioni alternative non consentite in questa sede.
Escluse le parti suindicate, che sono risultate pacificamente prive delle connotazioni di idoneità, per consentirne il vaglio da parte di questo giudice, va proseguito l'esame del ricorso, avendo però ben presente che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello.
Infatti, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 mentre non è consentito dedurre il
"travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova". Il travisamento della prova peraltro ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito: abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste;
oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
In tal caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nella specie peraltro, nessuna di tali due ultime evenienze risulta effettivamente rinvenibile nella adeguata e coerente valutazione probatoria della Corte di appello di Palermo.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte di questa Corte - a fronte di una richiesta di rigetto del Procuratore generale di udienza- consegue pertanto ad una analitica e complessiva disamina dell'impugnazione della parte pubblica, avuto riguardo, da un lato all'avvenuto e verificato rispetto da parte del giudice del rinvio delle regole e dei protocolli stabiliti nella decisione di annullamento delle S.U., e, dall'altro dalla simultanea constatazione che la qualità e lo spessore delle critiche, contenute nelle prospettazioni del P.M. ricorrente, si risolvono, nel loro argomentare, in una sostanziale e non consentita richiesta di rivisitazione delle valutazioni probatorie del giudice dell'assoluzione.
Si è dianzi visto (al precedente p. 4) che il ricorrente ha prospettato un vizio di motivazione sotto il profilo di una assoluta carenza di completezza e di logicità, vizio intersecato e sostenuto anche dalla prospettata violazione dei principi diritto formulati dal giudice dell'annullamento.
Va tuttavia subito chiarito che il concetto di "completezza- adeguatezza", applicato alla motivazione - della sentenza, dell'ordinanza o del decreto - è "una qualità riassuntiva ed unificante" della validità delle argomentazioni, che sono state singolarmente utilizzate e poste a sostegno del dictum giurisdizionale.
In altre parole: è adeguata e completa quella motivazione che spiega e scioglie le incertezze sui fatti, attraverso inferenze logiche e metodi controllabili, così consentendo l'applicazione corretta della norma nel caso concreto.
Va ancora precisato che "l'adeguatezza nel motivare", negli atti formali indicati dall'art. 125 c.p.p., non può significare in diritto totale ed inarrivabile "completezza", essendo tale ultima qualità un cerchio concentrico di maggior ampiezza - esigibile nelle scienze esatte - ma che invece, nel campo della ricostruzione dei comportamenti e delle relazioni interpersonali, penalmente rilevanti, può essere correlata soltanto a quella "quantità bastevole di proposizioni ragionevoli", che, tra loro interrelate, siano in grado di produrre certezze umane verificabili.
Pertanto, in tale ottica, "motivazione inadeguata" agli effetti di una funzionale verifica di compatibilità, risulta essere soltanto quella che:
1) non consente all'interprete (giudice, parte pubblica o parte privata) l'agevole riscontro critico delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano il provvedimento stesso, in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ex art. 187 c.p.p.;
2) impedisce (per la sua oscurità od incongruenza), oppure vanifica (per connotazioni di tautologia o autoreferenzialità) la possibilità del controllo della ragionevole e convincente affidabilità - fattuale, logica e giuridica - dell'esito decisorio, avuto necessario e risolutivo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni difensive formulate.
Calando ora tali regole all'odierna vicenda, e per rispondere alle indicazioni critiche del ricorrente (sul patto elettorale e l'assunzione del AR come momento iniziale ed episodio concreto di adempimento esecutivo degli accordi del 1980- 81), va ribadito che non tutte "le inadeguatezze, difformità o disarmonie, nella spiegazione della decisione del giudice", sono suscettibili di censura in sede di giudizio di legittimità, ma lo sono solamente quelle capaci di determinare esiti viziati, nella lettura o nella comprensione delle proposizioni, che siano inquadrabili in almeno uno dei tre profili prospettati dal legislatore nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e cioè:
"mancanza":
considerata come assenza grafica di giustificazione, oppure carenza di risposta a temi rilevanti e decisivi, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio;
"contraddittorietà":
apprezzata come discordanza, incoerenza, disomogeneità ed inconciliabilità logica tra singole proposizioni del costrutto di spiegazione e delle relative connessioni ed inferenze;
"manifesta illogicità":
valutata come palese ed immediata evidenza di contrasto e/o incompatibilità, nel ragionamento e nelle sequenze narrative, la quale comporti irragionevolezze e/o conclusioni tautologiche, oppure asserzioni che risultano arbitrarie o paradossali, in quello specifico e preciso contesto di spiegazione.
Orbene, al di fuori di tale ventaglio di ipotesi e di categorie di invalidità, non possono essere oggetto di valutazione censoria da parte della Corte di cassazione, ogni altra disarmonia, improprietà, scarsa congruenza, oppure ancora imperfezioni della trama espositiva o delle singole proposizioni che sostanziano e danno corpo alla motivazione, considerato anche che il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui viene verificata l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo.
Da ciò l'inammissibilità di tutte quelle diffuse critiche alla motivazione le quali, pur non comportando una "invasione nel merito", hanno segnalato pretese inadeguatezze della giustificazione della decisione impugnata, prive peraltro delle notazioni sopra indicate. Invero, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione - com'è noto - non deve stabilire se la decisione di merito delinei effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la prospettata giustificazione sia compatibile con il senso comune e sia in linea con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale corrente (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5^, sent. 39843/2007, in ric. Gatti;
Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Escluso quindi fondamento reale alle critiche sulla inadeguatezza ed illogicità della motivazione, le altre censure del ricorso, correlate tra loro ed ai fini della sopra precisata "verifica di doppia compatibilità", sia rispetto alle regole formulate dal giudice dell'annullamento, sia rispetto alle concrete emergenze processuali utilizzabili, sono del pari prive di palese fondamento, a fronte delle giustificazioni offerte nella decisione impugnata, le quali appaiono in linea con la scansione probatoria e la gradualità di accertamenti, puntualmente indicata nello schema motivazionale offerto dal Supremo collegio.
Il giudizio infatti, a tali effetti, non può che essere doppiamente positivo.
Le regulae juris delle SS.UU., sia quella attinente ai requisiti del concorso eventuale, e sia quella che concerne la valutazione del materiale offerto dalle decisioni penali irrevocabili, risultano invero ampiamente e rigorosamente rispettate e del pari puntualmente osservato risulta lo schema di giustificazione, apprestato dalla decisione rescindente.
Realtà questa assolutamente non superabile con una sovrapposizione di valutazioni (cfr. pagg. 22 e segg. ricorso) non specificamente correlate in termini di invalidità ex art. 606 c.p.p. alle diverse argomentazioni della Corte di appello.
In particolare, l'affermazione della notoria compromissione della politica siciliana con la "mafia", per quanto accettabile come dato storico-culturale, o elemento di cornice sul quale innestare un concreto assetto di elementi e dati a carico dell'accusato, ha però necessità, agli effetti dell'invocato giudizio di colpevolezza del prosciolto NN, di un ben più preciso richiamo fattuale e probatorio, "ad hominem" altrimenti si finisce con il dare dignità di motivazione a passaggi argomentativi, già radicalmente censurati dalle S.U. nella decisione di annullamento, per la quale la motivazione - dei giudici distrettuali della condanna - si era occupata ed aveva avuto ad oggetto "fatti diversi da quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice".
Ciò posto, nessuna critica è ammessa ai principi di diritto proposti dal Supremo collegio e - men che meno - allo schema di giustificazione che la Corte rescindente ha ritenuto proprio di approntare, al peculiare fine di impedire un'altra pronuncia basata appunto su "fatti diversi da quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice del concorso esterno in associazione mafiosa". Quanto al peso, da attribuirsi alle plurime e talora difformi emergenze processuali, la ricostruzione degli eventi in punto di "stipula del patto elettorale" risulta essere stata correttamente condotta per soglie di certezza, connotate da minimalità essenziali, al di sotto delle quali non può darsi persuasiva condivisibilità e, tanto meno, coerente logicità delle conclusioni di rilievo penale, nell'ambito del paniere delle prove, utilizzabili senza i vizi stigmatizzati nella decisione di annullamento la quale - lo si ripete - ha tracciato una precisa ed invalicabile linea di confine del materiale probatoriamente irrilevante.
Di ciò vi è completa traccia narrativa nello sviluppo motivazionale prima evidenziato (cfr. p. 3, 3.1 e seguenti), connotato da un ineccepibile argomentare, privo di salti logici ed incoerenze strutturali, e, per ciò stesso, superabile solo tramite la proposizione - come nella specie avvenuto nel ricorso - di una diversa lettura dei dati processuali, oppure attraverso una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, NN, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. In buona sostanza ed in altre parole il giudice di rinvio è giunto all'esclusione della colpevolezza del NN, attraverso un percorso di decisione, il quale, nel suo determinato argomentare, ha preso doverosamente atto della insostenibilità dell'accusa, senza appunto cadere nel "tranello" indicato dalle SS.UU. (cfr. punto sub 7^, p. 2.2.2).
La Corte suprema infatti, all'atto della pronuncia di annullamento, aveva ritenuto di mettere in guardia il giudice del rinvio proprio dal possibile errore di convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale, oggetto dell'imputazione, in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica, laddove - come avvenuto nella vicenda - risultasse indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'entità mafiosa.
Ed è proprio in funzione della verifica probatoria ex post, finalizzata alla verifica dell'apporto pragmatico e causale del patto al rafforzamento della compagine mafiosa o di una sua articolazione che, bene e correttamente, il giudice di rinvio ha speso le sue definitive e non censurabili conclusioni, le quali non sono invalidabili per effetto della difficoltà probatoria, collegata e fisiologicamente connessa a tale faticosa azione di rispecchiamento e verifica causale della condotta genetica.
Da ultimo, quanto all'incontro NN - EN - EL, esiste in atti una doviziosa rassegna di argomenti della Corte di appello (pag. 44-65), cui il ricorso peraltro oppone, accanto ad una sequela di ragionamenti in fatto, considerazioni critiche che esulano dallo schema di giustificazione proposto dalle S.U., che è stato indicato, come "via protetta" e come "chiave di volta" risolutiva dell'intero apparato accusatorio del concorso esterno. Per usare il lessico delle S.U.:
"non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post (come argomentato dai giudici di merito con un giudizio che, per la sua linearità e adesione ai parametri della Corte rescindente), esso si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo".
Nella specie quindi, a parte la difficoltà di individuare lo specifico vizio di motivazione che viene sostenuto, attesa la pletora di richiami fattuali contenuti nel ricorso, la motivazione della corte distrettuale si sottrae comunque alle censure prospettate nell'impugnazione, che, per tale ragione va dichiarata inammissibile, considerato che la sentenza di rinvio, sulla base del materiale probatorio, non particolarmente alterato ne' modificato dopo l'annullamento (oltre la conseguita irrevocabilità di due sentenze valutate come non rilevanti) ha escluso la stessa esistenza del patto.
In tale contesto, ed in ogni caso, l'individuazione (cronologica e contenutistica) del "patto" (connotato da serietà, affidabilità, rappresentatività delle parti;
specificità di contenuti;
etc.), a prescindere dalla negata attendibilità del collaboratore di giustizia EN, costituisce, se non un "falso problema", sicuramente una supervalutata "realtà riflessa", la quale tuttavia assurge a rilievo penale nell'economia del crimine - come indicato dal giudice dell'annullamento - soltanto "se" ed "in quanto" sia emersa la prova che tale accordo - elettorale politico-mafioso - abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa. Pertanto, all'indimostrata efficienza causale, dell'impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, non può che derivare il proscioglimento del NN dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010