Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 49031
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

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Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione; né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sottoposizione del teste a pressioni dal suo narrato e, sopratutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 49031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49031
    Data del deposito : 22 ottobre 2014

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