Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione; né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sottoposizione del teste a pressioni dal suo narrato e, sopratutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 49031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49031 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 22/10/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1612
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 22439/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.S.B. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 890/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 06/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Colonna Ugo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 dicembre 2013, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del 28 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava L.S.B. in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale, commesso nel (OMISSIS) ; lo proscioglieva dal delitto ex art. 582 c.p. per intervenuta remissione di querela e lo assolveva dal reato ex art. 609 bis c.p.. La Corte d'appello ha ribadito il giudizio di penale responsabilità per il reato di maltrattamenti, ritenendo essere stata correttamente acquisita al fascicolo per il dibattimento ed utilizzata, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, la denuncia querela sporta dalla persona offesa K.S. nel settembre 2007; ha stimato congrua la pena inflitta e giustificata la negatoria delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Ugo Colonna, difensore di fiducia di L.S.B. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa nonostante ella avesse ritrattato le dichiarazioni accusatorie, in assenza di prova di alcuna violenza o minaccia: stante l'inutilizzabilità della denuncia querela, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello ritenuto credibile la persona offesa nonostante ella avesse ammesso di provare rancore verso L.S. per un litigio avvenuto poco prima della querela;
per avere la Corte omesso di fornire un'adeguata motivazione in merito alla abitualità dei presunti comportamenti vessatorie e prevaricatori.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte ritenuto insussistenti i presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche e per rimodulare la pena, argomentando con una motivazione di stile e trascurando di considerare che le parti si sono riappacificate.
3. Il Procuratore generale Dott. Aldo Policastro ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Ugo Colonna ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale utilizzato il contenuto della denuncia querela sporta dalla persona offesa K.S. il 10 settembre 2007, seppure smentita dalla successiva ritrattazione in sede di esame dibattimentale.
2.1. Ritiene invero il Collegio che nessun rilievo possa essere fondatamente mosso al ragionamento svolto dal giudice d'appello allorché ha ritenuto sussistenti nella specie i presupposti del disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4. In via del tutto preliminare, mette conto rilevare come, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, i giudici di merito abbiano fatto applicazione, non analogica, bensì diretta della regola di diritto fissata nella citata norma processuale. Non è difatti revocabile in dubbio che, nel caso in oggetto, ricorressero tutte le condizioni per applicare la disposizione in oggetto. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, è richiesta la sussistenza di "elementi "concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni;
tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione;
ne' alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500 c.p.p., comma 5, trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato (Cass. Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, Piscopo Rv. 252468). Gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono dunque essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Cass. Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848).
Questa Corte regolatrice ha quindi precisato che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Cass. Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Alcaro Rv. 252896). Ancora, questo giudice di legittimità ha chiarito che la minaccia subita dal testimone al fine di evitarne la deposizione o di indurlo a deporre il falso può essere attuata anche implicitamente e consistere in condizionamenti economici o nella paura di essere allontanato dal nucleo familiare (Cass. Sez. 3, n. 2696 del 01/12/2011, F., Rv. 251909).
2.2. Di tali condivisibili principi hanno fatto buon governo i giudici di merito allorché hanno esposto - con argomentazioni puntuali e conformi a logica - le ragioni per le quali la sostanziale ritrattazione della persona offesa K.S. nel corso dell'esame dibattimentale e le macroscopiche difformità rispetto alla originaria narrazione dei fatti in denuncia querela siano riconducibili a plurimi fatti intimidatori ed in particolare: al timore di pregiudicare la conclamata riappacificazione col marito;
allo stato di soggezione e di timore nella quale versava la persona offesa a cagione luce delle continue violenze e minacce subite dall'imputato; alle intimidazioni rinnovate, seppure in modo indiretto, anche in udienza con i reiterati inviti "a dire la verità"; alla condizione soggettiva di isolamento sociale e personale della vittima, persona straniera, priva di riferimenti familiari ed amicali sull'isola ove viveva col marito (L. ) ed al conseguente timore di perdere l'opportunità promessa di trasferirsi tutti a assieme in Germania. Stato di soggezione e di sistematica sopraffazione della donna reso plasticamente evidente dalla circostanza che ella era addirittura giunta a colpevolizzarsi per essersi fatta male a cagione della propria fragilità fisica, non potendo negare quanto emergente per tabulas dalle certificazioni mediche in merito alle lesioni riportate.
Ineccepibilmente i giudici di merito hanno dunque ritenuto acquisibili al fascicolo del dibattimento e dunque pienamente utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalla teste persona offesa in denuncia querela e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, emergendo dalla condotta violenta ed minacciosa serbata negli anni dall'imputato in danno della vittima e, soprattutto, dall'atteggiamento serbato dalla testimone durante la deposizione dibattimentale, circostanze obbiettive sintomatiche - id est "elementi concreti" dimostrativi - di subite intimidazioni, atte a porre la vittima in uno stato di soggezione e di reticenza e, dunque, suscettibili di alterare la genuinità delle sue dichiarazioni. Ritiene invero il Collegio che gli elementi obbiettivi emersi dal narrato della vittima e, soprattutto, dalla deposizione da ella resa nel dibattimento dimostrino, con plausibilità logica, che la teste sia stata sottoposta a pressioni affinché ritrattasse le precedenti accuse o comunque circoscrivesse la gravità di quanto in precedenza denunciato, di tal che, compromessa la genuinità della deposizione dibattimentale, sussistono i presupposti ex art. 500 c.p.p., comma 4, per acquisire ai fini della decisione le dichiarazioni rese nella fase delle indagini.
3. Inammissibili sono gli ulteriori motivi con i quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, di integrazione del requisito della abitualità dei presunti comportamenti vessatorie e prevaricatori, di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione delle pena. E ciò sotto molteplici aspetti.
3.1. In primo luogo, va posto in evidenza come tali censure costituiscano mera replica delle doglianza già dedotte in appello e non si confrontino con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle specifiche doglianze mosse con l'atto d'appello. Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, ciò rende inammissibili i motivi per difetto di specificità, risultando soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.2. In secondo luogo, deve essere rilevato come detti motivi si traducano in una confutazione delle argomentate valutazioni dai giudici di merito e quindi nella prospettazione di una delibazione alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.3. Ad ogni buon conto, i giudici di merito hanno fornito un'adeguata risposta in ordine a tutti i profili oggetto di censura, dovendosi a tal fine valutare unitariamente il compendio motivazionale della sentenza in verifica e di quella appellata cui la prima fa espresso richiamo, in linea con i consolidati principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ed invero, i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di K.S. si debbano ritenere credibili, in quanto intrinsecamente attendibili e confortate da riscontri esterni. Le considerazioni svolte sul punto si accordano perfettamente all'insegnamento espresso da questo giudice di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta - valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado - allorché si è ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.: la vicenda, come ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con riguardo allo specifico aspetto della abitualità delle condotte maltrattanti. Insindacabile è poi la motivazione della sentenza in verifica nella parte concernente la conferma della decisione di primo grado in punto di negatoria delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione della pena, laddove la Corte ha posto l'accento sulla personalità dell'imputato, sulla condotta tenuta dal medesimo nel corso del dibattimento - indicativa del suo spirito di prevaricazione e dell'assenza di resipiscenza - e sulla propensione alla violenza, confermata anche dai precedenti penali per reati contro la persona. Del resto, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la graduazione della pena ed il giudizio in punto di concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, di tal che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano Rv. 259142).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014