Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli elementi concreti da porre alla base del convincimento che il teste sia stato sottoposto a violenza o a minaccia, affinchè deponga il falso o si rifiuti di deporre, devono mostrare una plausibilità logica tale da far ritenere compromessa la genuinità della deposizione dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, istruzione dibattimentale, prove utilizzabiliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2008, n. 38894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38894 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/09/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 990
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 009317/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL ES DY, N. IL 18/12/1955;
2) TA CO, N. IL 12/06/1962;
3) HE ST, N. IL 15/11/1939;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di DEL ES, e per il rigetto dei restanti ricorsi;
Udito il difensore Avv. PISANI Massimo, per il DEL ES che conclude, per l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
I difensori di AL ES RU, HE AT e TA CO ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuti in ordine al delitto continuato di concorso in rapina aggravata di un autocarro articolato con merce del valore di L. 280.000.000, ed altro, nonché sequestro di persona in danno dell'autista OF AN (artt. 81, 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, commesso il 2.12.1993).
Il difensore di AL ES deduce la nullità della sentenza di primo grado non avendo il prevenuto potuto partecipare all'udienza del 1 dicembre 2005 presso il Tribunale di Brescia in quanto il precedente 29 novembre gli era stato notificata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Milano. Con altro motivo deduce la violazione degli artt.512 bis e 500 c.p.p., comma 4, per essere stata data lettura delle dichiarazioni rese alla P.G. dalla parte lesa, residente all'estero, in sede di denuncia, senza che in concreto sussistesse impossibilità di escutere in dibattimento l'OF che ricevette minacce solo nel corso della rapina e non anche successivamente. Deduce inoltre violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, norma che applica il disposto costituzionale dell'art. 111 Cost., sulla formazione della prova nel contraddittorio del dibattimento vietando prove determinanti di colpevolezza fondate su dichiarazioni di chi si è sottratto al controllo della difesa. Deduce inoltre violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al diniego di circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale.
Il difensore di ZA deduce violazione di legge e manifesta illogicità della decisione in ordine alla prova di responsabilità del delitto di rapina rilevando potersi configurare il minore delitto di tentativo di favoreggiamento per la promessa di concessione del luogo ove fare ricoverare l'autocarro rapinato.
Lamenta che le attenuanti generiche sono state immotivatamente escluse erroneamente attribuendo al prevenuto un ruolo organizzativo del delitto.
Anche il difensore di ST deduce la violazione degli art. 512, 512 bis c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, essendo la prova di colpevolezza fondata sulle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, dichiarazioni lette in dibattimento in assenza di accertata impossibilità di assicurare la presenza nel dibattimento della parte offesa del reato. Nega che l'OF sia stato minacciato e rappresenta che la sua mancata escussione dibattimentale costituisce omessa effettuazione di prova decisiva. Il primo motivo di gravame proposto nell'interesse di AL ES deve essere respinto alla luce del costante principio di legittimità che statuisce gravare sull'imputato, sottoposto all'obbligo di soggiorno, di attivarsi tempestivamente per ottenere l'autorizzazione a lasciare il comune di soggiorno per partecipare al giudizio a suo carico e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all'udienza (Cass. 6^, 28.11.01 n. 44764, depositata 13.12.01, rv. 220527; Cass. 1^, 8.10.93 n. 11698, depositata 22.12.93, rv. 198224). Non avendo comunque l'imputato presentato immediata istanza per ottenere l'autorizzazione a lasciare il luogo di soggiorno, lo stesso non ha adempiuto all'onere imposto di richiedere comunque l'autorizzazione, con la conseguenza che il procedimento è proseguito ritualmente in sua assenza. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Questa Corte ha statuito che ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, della dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che lo stesso sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, debbono raggiungere un "quantum" di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che possa far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (Cass. 6^, 8.7.05 n. 33951, depositata 22.9.05, rv. 232050; Cass. 6^, 23.3.05 n. 26904, depositata 20.7.05, rv. 231860). La norma non prevede la necessità che le minacce siano successive al reato con la conseguenza che avendo il giudice di merito accertato l'effettività delle minacce ed il concreto timore dimostrato dall'OF nel corso degli immediati accertamenti dei Carabinieri seguenti alla sua liberazione, nessuna doglianza può essere avanzata con riferimento alla applicabilità nel caso concreto del disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Inoltre nessuna doglianza può essere proposta con riferimento all'art. 111 Cost., che espressamente al comma 4 prefigura una deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita" in danno del dichiarante (vedi al riguardo Corte Costituzionale numero 137 del 6.4.05). Va ancora ribadito che l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, (sul "giusto processo"), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza della corretta applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in quanto in simile ipotesi la mancata presenza del testimone è ex lege giustificata mentre le dichiarazioni immediatamente rese in sede di P.G. sono esenti da fattori esterni condizionanti.
Il ricorso relativo al diniego di concessione delle attenuanti generiche genericamente proposto senza riferimenti specifici alla valenza del comportamento processuale non considerato dal giudice di merito è inammissibile, poiché dette attenuanti rispondono a criteri discrezionali, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti idonei a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice circa la loro concessione con riferimento ai parametri oggettivi e soggettivi del reato. Trattasi di giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità, giudizio conseguente alla valutazione della concreta fattispecie che nel caso in esame il giudice di appello ha compiutamente e logicamente effettuato considerando i numerosi precedenti penali del ricorrente. Il ricorso proposto nell'interesse di ZA è genericamente avanzato con una mera negativa degli accertamenti di fatto non illogicamente valutati dalla corte territoriale. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Non è consentito un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha debitamente considerato che la presenza del prevenuto sul posto e l'immediato ricovero dell'autoarticolato nel luogo nella disponibilità del ZA sono elementi della intraneità dell'imputato nella organizzazione dei reati, corretto motivo per il diniego di attenuanti, così come deciso dal giudice di merito. Il ricorso avanzato nell'interesse del ST deve essere respinto per le medesime considerazioni esposte con riferimento alla posizione del Del ES. La censura relativa alla insussistenza delle minacce è inammissibile risolvendosi in una non consentita mera negativa della valenza delle dichiarazioni immediatamente rese dalla parte offesa, dichiarazioni confermate dagli accertamenti dei Carabinieri sullo stato di timore dell'OF alla vista dei rapinatori presenti negli uffici di polizia. Inoltre è del tutto in conferente il richiamo ad una pretesa mancata assunzione di prova decisiva, vizio della decisione che si configura come la denuncia di un error in procedendo che si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante (Cass. 5^, 18.3.99 n. 3549, ud. 9.2.99, rv. 212765). La valutazione circa la decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice (Cass. 2^, 22.5.95 n. 5890, rv. 201339). Nel caso concreto nessuna argomentazione è stata spesa in ordine ad una diversa ricostruzione degli eventi con esclusione della responsabilità del ST che sarebbe potuta conseguire alla escussione dibattimentale del rapinato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tutti gli imputati devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del ZA consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di questo ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AL ES e ST e dichiara inammissibile il ricorso di ZA.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il solo ZA anche al versamento di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008