Articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 maggio 1952
Art. 7.
(Presentazione di altri documenti)


Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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