Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la condanna per offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti a fronte di una originaria contestazione di cessione, poiché si tratta di due condotte che coincidono quanto al nucleo essenziale dell'antigiuridicità, da individuarsi per entrambe proprio nell'offerta o messa in vendita della droga, e, quindi, non risultano impedite o menomate le possibilità di difesa dell'imputato.
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Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2014, n. 31849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31849 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1048
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 45786/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE NC, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 3 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita, per l'imputato, l'avv. Schipani Monica, in sostituzione dell'avv. Giovanna Beatrice Araniti.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 3 maggio 2013, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 3 novembre 2009, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato per una serie di cessioni illecite di eroina e cocaina a diversi soggetti (capi a, c, d, e, limitatamente ad alcuni episodi, f dell'imputazione), con assoluzione per alcuni degli episodi contestati (capo b e capo e, limitatamente ad alcuni episodi) e con la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 2, n. 1), e la continuazione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si ribadisce l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado già proposta in appello relativamente al difetto di correlazione fra la contestazione di cui al capo e) e la condanna. La contestazione si riferisce - secondo la difesa - alla cessione a più soggetti di quantitativi non precisati di sostanze stupefacenti, mentre i giudici di merito avrebbero pronunciato condanna per l'offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti.
2.2. - Si rileva, in secondo luogo, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo e), perché le condotte di offerta e messa in vendita possono essere ritenute sussistenti solo se l'agente abbia l'effettiva disponibilità della sostanza stupefacente.
2.3. - In terzo luogo, si deduce la mancanza di motivazione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NA e FE circa i reati di cui ai capi c), d), f) della rubrica, trattandosi di soggetti acquirenti di sostanze stupefacenti sorpresi nei pressi dell'abitazione dell'imputato, che avrebbero dovuto rivestire fin dall'inizio la qualità di indagati e che avrebbero dovuto, perciò, essere interrogati alla presenza di un difensore e con gli avvertimenti di legge. La Corte d'appello non avrebbe considerato, in particolare, che i due dichiaranti avevano con sè grosse somme di denaro, erano noti spacciatori di stupefacenti, rivestono tuttora la qualità di coimputati, unitamente all'odierno ricorrente, in altri procedimenti penali relativi a stupefacenti tuttora pendenti. 2.4. - In quarto luogo, si prospetta la mancanza di motivazione quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione. In particolare, il giudice avrebbe ritenuto provata la cessione di stupefacente a D'OS, le cui dichiarazioni sono stati ritenute inutilizzabili, ignorando la sussistenza di un lecito rapporto lavorativo tra l'imputato e tale ultimo soggetto. Quanto, in particolare, alla cessione che sarebbe avvenuta l'11 giugno 2002, si sarebbe ritenuto in via ipotetica che l'incontro avvenuto fra d'OS e l'imputato parecchie ore prima rispetto rinvenimento lo stupefacente fosse stato determinato dalla supposta cessione da parte di quest'ultimo, senza considerare che d'OS avrebbe potuto acquistare lo stupefacente in una delle tante località attraversate durante il percorso stradale da lui effettuato, visto che la sua autovettura, sottoposta a pedinamento da parte della polizia giudiziaria, era stata persa di vista per 30-40 minuti. 2.5. - Con ulteriori motivi di doglianza, si contestano la motivazione della pronuncia impugnata circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena in misura molto superiore al minimo edittale, la mancata concessione dell'indulto, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, trattandosi di cessioni di modeste quantità di stupefacenti a soggetti tossicodipendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - riferito alla pretesa mancanza di correlazione fra l'imputazione di cui al capo e), relativa a cessioni di stupefacenti, e la fattispecie ritenuta in sentenza, relativa ad offerte o messe in vendita di sostanze stupefacenti - è manifestamente infondato.
Secondo la nota e costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato. E proprio con riferimento all'ipotesi di condanna per il fatto di offerta in vendita di sostanza stupefacente, a fronte di contestazione di cessione della stessa, la violazione del principio è stata espressamente esclusa (sez. 6, 9 novembre 2012, n. 6346, rv. 254888). Si tratta, infatti, di due condotte che coincidono quanto al profilo essenziale dell'antiguridicità, costituito per entrambe proprio dall'offerta o messa in vendita dello stupefacente, la cui contestazione costituisce il nucleo essenziale dell'attività difensiva. Coerentemente con tale impostazione, questa Corte ha altresì escluso che la condanna per il fatto di offerta, messa in vendita o comunque cessione di stupefacente, a fronte di contestazione di mera detenzione, integri una violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza (sez. 6, 5 marzo 2009, n. 12156, rv. 243025). Tali principi sono stati richiamati e fatti propri dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto, nel caso di specie, che le condotte di messa in vendita costituiscano azioni prodromiche necessariamente rientranti nella complessiva attività che conduce alla cessione indicata nell'imputazione (pagine 29-30 della sentenza impugnata). 3.2. - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si rilevano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo e), perché le condotte di offerta e messa in vendita potrebbero essere ritenute sussistenti solo qualora l'agente avesse l'effettiva disponibilità della sostanza stupefacente. La Corte d'appello evidenzia, infatti, che dalle dichiarazioni accusatorie di FE (sulla cui utilizzabilità v. infra) emerge che l'imputato aveva una costante disponibilità di sostanze stupefacenti. In ogni caso, al fine di configurare l'ipotesi di offerta in vendita di stupefacente, è sufficiente la mera dichiarazione di essere in grado di procacciare lo stupefacente stesso, purché l'offerta si presenti realizzabile e seria, nel senso che l'offerente abbia o possa conseguire la disponibilità, anche non immediata, della sostanza stupefacente (ex multis, sez. 6, 22 maggio 2012, n. 36818, rv. 253348; sez. 1, 25 marzo 2010, n. 29670, rv. 248606).
2.3. - Infondato è il terzo motivo di impugnazione, con cui, si deduce la mancanza di motivazione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NA e FE circa i reati di cui ai capi c), d), f) della rubrica, trattandosi - secondo la prospettazione difensiva - di soggetti acquirenti di sostanze stupefacenti sorpresi nei pressi dell'abitazione dell'imputato, che avrebbero dovuto rivestire fin dall'inizio la qualità di indagati e che avrebbero dovuto, perciò, essere interrogati alla presenza di un difensore e con gli avvertimenti di legge.
La Corte d'appello ha, infatti, fornito sul punto una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove ha evidenziato che si trattava di soggetti che, almeno nei frangenti di cui all'imputazione, si presentavano all'imputato come semplici acquirenti-consumatori di stupefacente, senza che fossero emersi a loro carico inizialmente indizi di reità, perché essi avevano compiuto, seppure con una certa continuità, acquisti di quantitativi di stupefacente non particolarmente elevati. Nè al momento in cui tali soggetti furono sentiti dagli inquirenti era emerso un coinvolgimento di questi in indagini a loro carico relativamente allo spaccio di stupefacenti, anche perché il contesto di tali indagini era in larga parte diverso da quello nel quale operava l'imputato (pagine 16-18 della sentenza impugnata). La stessa sentenza reca, inoltre, un'ampia motivazione anche con riferimento all'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti, non contestata dalla difesa se non sulla base di mere indimostrate asserzioni.
2.4. - Il quarto motivo di impugnazione - con cui si prospetta la mancanza di motivazione quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione relativamente alla cessione di stupefacente a tale D'OS - è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale, già analiticamente vagliato, con esito conforme, dai giudici di primo e secondo grado.
In particolare la sentenza impugnata delinea ampiamente l'attività investigativa svolta e la personalità di D'OS, soggetto stabilmente dedito all'attività di approvvigionamento al fine di successiva cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, come era emerso da intercettazioni telefoniche ripetute nel tempo - analiticamente riportate in sentenza e inequivocamente riferite a cessioni di stupefacenti - con le quali si concordava, fra l'altro, un appuntamento fra i due. Vi era stato, poi, un pedinamento, al quale era seguito un sequestro di stupefacente a carico dello stesso D'OS (su tali ultimi elementi di prova, si veda la dettagliata esposizione alle pagine 41-44 della sentenza). Ne alcuna plausibilità può essere attribuita - secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado - alla ipotesi alternativa per cui lo stupefacente sarebbe stato dato ad OS d'altro soggetto in un momento in cui la sua auto era sfuggita al pedinamento, vista la convergenza di un numero significativo di elementi in ordine alla responsabilità penale dell'imputato sul punto.
2.5. - Gli ulteriori motivi di doglianza - con cui si contestano la motivazione della pronuncia impugnata circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena in misura molto superiore al minimo edittale, la mancata concessione dell'indulto, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, trattandosi di cessioni di modeste quantità di stupefacenti a soggetti tossicodipendenti - sono inammissibili.
Quanto alla mancata concessione dell'indulto, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione sul punto può essere ritenuto ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente escluso, con espressa statuizione nel dispositivo della sentenza, diversamente dovendo adirsi il giudice dell'esecuzione (ex plurimis, sez. 5, 22 ottobre 2009, n. 43262, rv. 245106; sez. 3, 15 aprile 2009, n. 25135, rv. 243907). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la Corte d'appello si è limitata ad affermare che la richiesta di applicazione dell'indulto dovrà essere deliberata in sede esecutiva.
Quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al richiamato art. 73, comma 5 i giudici di primo e secondo grado correttamente evidenziano che il fatto ha una rilevante gravità: per la continuità dell'azione, per la presenza di rapporti con una pluralità di acquirenti provenienti anche da località relativamente lontane, per le ragguardevoli quantità di sostanza commerciate, per le articolate modalità operative dell'attività criminale. Quanto, infine, alla pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di primo e secondo grado sottolineano - con valutazione logica e coerente e, dunque, insindacabile in questa sede - che l'imputato ha condanne definitive per un reato analogo e per ricettazione ed esprime una rilevante propensione a delinquere.
4. - Il ricorso deve essere Conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014