Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 3
In tema di reato continuato, ove la contestazione della continuazione (art. 81, comma secondo, cod. pen.) sia contenuta nella formulazione del capo di imputazione elevato dal P.M. e non sia stata contestata in giudizio dall'imputato, il giudice non è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso nè sussiste l'interesse processuale dell'imputato a contestarla.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l'attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perchè non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, ma anche perchè l'integralità del versamento non coincide con l'ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'istituto per il recupero del credito. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è onere del reo fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l'effettività e l'integralità del risarcimento).
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo. (Fattispecie nella quale la volontarietà dell'omissione è stata desunta dal tardivo versamento dei contributi omessi).
Commentario • 1
- 1. Escluso il dolo dell'omesso versamento di ritenute se la mancanza dihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 47340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47340 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2758
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 25471/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI DR, nato a [...] il 17 luglio del 1962 e LL DR, nato a [...] il 15 maggio del 1961;
avverso la sentenza della corte d'appello di Ancona del 17 aprile del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lancellotti Gianfranco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile del 2007, la corte d'appello di Ancona, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche l'11 gennaio del 2005, appellata dal procuratore generale presso la corte anconetana condannava TI DR e LL DR (erroneamente indicato come LA DR) alla pena di gg 20 di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2 convertito nella L. n. 638 del 1983, per avere omesso di versare i contributi previdenziali trattenuti sulle buste paga dei dipendenti In primo grado gli imputati erano stati ritenuti non punibili perché avevano versato i contributi prima del dibattimento. La corte, accogliendo le censure del procuratore generale, osservava che a seguito delle modificazioni introdotte con il D.Lgs. n. 211 del 1994 l'unica causa di non punibilità era costituita dal versamento effettuato entro tre mesi dall'accertamento e non prima del dibattimento. Ricorrono per cassazione gli imputati con separati ricorsi ma con motivi in larga misura comuni deducendo:
mancanza di motivazione sulla configurabilità della continuazione, la quale motivazione era necessaria perché, in base alla disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, per il reato continuato, il termine prescrizionale decorreva dalla cessazione della continuazione e, quindi,la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra le varie condotte aveva impedito la declaratoria di prescrizione del reato per i fatti consumati fino al mese di ottobre del 1999;
omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6: la relativa richiesta doveva ritenersi compresa nell'istanza di concessione di tutti i benefici;
mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Il solo LL deduce altresì la nullità del dispositivo della sentenza giacché in esso non si menziona l'imputato LL DR ma tale LA DR.
All'odierna udienza il difensore ha eccepito la nullità della notificazione agli imputati, all'epoca sprovvisti di difensori di fiducia abilitati all'esercizio della professione davanti a questa corte, dell'avviso d'udienza per la mancata indicazione nella relata di notificazione della qualità di convivente del genitore al quale l'atto era stato consegnato.
IN DIRITTO
I ricorsi vanno respinti perché infondati.
Con riferimento all'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso d'udienza, si osserva che secondo l'orientamento consolidato di questa corte (Cass n. 2597 del 2005, 22651 del 2001;
1739 del 1999; 8714 del 1997), allorché la notificazione viene eseguita nella casa di abitazione, l'omessa indicazione della qualità di convivente del consegnatario non è necessaria se trattasi di parente in senso stretto, giacché il rapporto di convivenza si può presumere dal grado di parentela. Nella fattispecie trattasi del padre. La capacità di ricevere l'atto perché soggetto maggiore di anni quattordici era implicita, trattandosi appunto del genitore dell'imputato.
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo, si osserva che a norma dell'art. 158 c.p., nel testo vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, per quanto concerne il reato continuato, il termine prescrizionale decorreva dal giorno in cui era cessata la continuazione. Attualmente in base alla modificazione introdotta con la L. n. 251 del 2005, art. 6, anche per il delitto continuato, il termine decorre dalla consumazione di ciascun reato. L'art. 10 della legge dianzi citata ha però stabilito al comma 2 che, "ferme restando le disposizioni dell'art. 2 c.p. quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti o ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti" ed al comma 3 che "se, per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché ai processi già pendenti in grado d'appello o avanti alla Corte di Cassazione". Il comma anzidetto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 23 novembre del 2006 n. 393 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché..". Nella fattispecie al momento dell'entrata in vigore della legge dianzi citata il dibattimento di primo grado si era già concluso e, quindi, la disposizione più favorevole in materia di decorrenza del termine prescrizionale non era applicabile.
Il tribunale, nella fattispecie, non aveva il dovere di motivare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal pubblico ministero e non contestata dall'imputato. Invero l'unicità del disegno criminoso non richiede alcuna motivazione allorché sia già contenuta nella formulazione del capo d'imputazione e non sia esplicitamente contestata dall'imputato, il quale peraltro non ha interesse a contestarla.
Infondato è anche il secondo motivo. Per la configurabilità dell'attenuante del ravvedimento attivo posto in essere mediante il risarcimento del danno, questo deve essere integrale, come risulta dal tenore letterale della norma, e deve essere spontaneo. È ben vero che la Corte d'appello a seguito dell'impugnazione da parte del Pubblico Ministero, nel riformare integralmente la sentenza impugnata, avrebbe dovuto dare conto dell'ampiezza dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero e, per tale ragione, anche in mancanza di esplicita richiesta della parte, avrebbe dovuto concedere l'attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio ove fossero sussistiti i relativi presupposti, ma è altrettanto certo che tale attenuante poteva essere concessa anche in assenza di richiesta di parte, qualora fossero emersi dagli atti gli elementi per la sua configurabilità. Il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non è sufficiente a configurare di per sè l'attenuante del risarcimento integrale del danno di cui alla prima parte dell'art. 62 c.p., n. 6, sia perché non dimostra di per sè la spontaneità del versamento,potendo esso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, sia perché l'integralità del risarcimento non coincide con l'ammontare dei contributi, in quanto si devono computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'ente per il recupero del credito. Spetta quindi all'imputato fornire al giudice gli elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l'effettività ed integralità del risarcimento. Siffatti elementi non risultano evidenziati nella fattispecie in quanto l'imputato si è limitato in appello a chiedere i benefici di legge senza ulteriori specificazioni. La seconda ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 non è configurabile perché essa è applicabile, secondo questa Corte, quando non sia possibile il risarcimento del danno secondo una valutazione strettamente economica (Cass. n. 5290 del 1990; 3698 del 1991). Infondato è anche il terzo motivo perché nella fattispecie non è richiesto il dolo specifico, ma quello generico (Cass. n. 7044 del 1987; 33141 del 2002), il quale consiste in definitiva nella volontarietà dell'omissione. Di conseguenza, una volta accertata la volontarietà di tale omissione, non occorre un'esplicita motivazione sull'esistenza del dolo. Nel caso in esame la volontarietà dell'omissione si desumeva dallo stesso tardivo versamento. Con riferimento al motivo proposto dal solo LL si rileva che l'erronea indicazione del cognome dell'imputato dovuta ad una mera svista, non determina alcuna nullità della sentenza, ma impone solo la correzione del dispositivo.
Le spese processuali non sono dovute da parte del LL perché la correzione viene disposta in accoglimento di un motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'art. 616 c.p.p. rigetta i ricorsi. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che là dove è scritto: "LA" e NE deve intendersi e leggersi:
"LL". Condanna il solo TI DR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007