Art. 7. Ufficio di segreteria 1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6. 2. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato. 3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
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9 ottobre 2010
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- 1. DLGS 26/03/2001 n. 151Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 143
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/06/2019, n. 4028Provvedimento: […] Relativamente all'istanza del 21 ottobre 2007 ed alla medesima infermità (di -OMISSIS-), come pure per taluna delle altre, il dispositivo era di “rigetto ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 461/2001” senza ulteriori precisazioni o motivazioni (pur se si può desumere che la ragione del rigetto era la mancata presentazione del richiedente alla visita della commissione medica ospedaliera, prevista dal comma 3 dell'art. 7, che richiama l'art. 198 del codice dell'ordinamento militare, approvato col d.lg. n. 66/2010).Leggi di più...
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