Articolo 7 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 6Articolo 8
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9 ottobre 2010
Art. 7. Ufficio di segreteria 1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6. 2. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato. 3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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