Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di intermediazione tra spacciatori ed acquirenti dello stupefacente, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione e cessione in concorso con i primi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2010, n. 31676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31676 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/06/2010
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1050
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 40879/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA DE N. IL 15/11/1971;
avverso la sentenza n. 14155/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25.2.2009 la Corte di Appello di Torino confermava quella del GIP del Tribunale di Torino in data 9.5.2008 che, all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato TR DE, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (per il reato continuato di detenzione per la vendita e cessione in più occasioni quantità imprecisate di eroina e cocaina a varie persone e, in data 26.5.2006, a Da IT MO AL) alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.800,00 di multa, rigettando l'appello del P.M. avverso l'assoluzione del TR dal reato di cui all'art.586 c.p. relativo al decesso di Da IT MO AL in conseguenza dell'assunzione di eroina e cocaina.
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte torinese il difensore di fiducia del TR deducendo i seguenti motivi.
1. La violazione degli artt. 604, 516 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e i fatti ritenuti in sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), sostenendo che la detta censura (relativa alla condanna per la l'attività di intermediazione tra spacciatori originari e tre suoi amici in luogo della condotta descritta nell'imputazione sopra riportata, che non presupponeva il concorso con lo spacciatore) già rappresentata con l'atto d'appello, era stata disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni e richiamo di giurisprudenza inconferenti.
2. L'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73) e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E). Assume che era inaccettabile l'omissione dei passaggi logici in forza dei quali la Corte aveva ritenuto, sulla base di intercettazioni "non attinenti al periodo in contestazione" che era "ragionevole presumere che altrettanto accadesse nell'estate-autunno 2006, cioè pochi mesi prima".
Contesta le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata circa la segnalata occasionalità delle richieste di "regali" agli spacciatori, e rileva la totale omissione di risposta circa le residue due argomentazioni prospettate con l'atto d'appello e cioè la circostanza dei contatti solo con tre amici nominativamente identificati (EA, ZI e UC) e la destinazione individuale o collettiva degli eventuali regali.
Ribadisce la destinazione ad uso di gruppo dello stupefacente procurato e contesta le argomentazioni addotte dalla Corte per smentire tale assunto difensivo ed in particolare "l'accordo preventivo" con l'acquirente, in assenza del quale si dovrebbe ritenere integrato "il ruolo di intermediario di cui parla il primo giudice".
3. L'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73) e contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza (art.606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), con specifico riferimento all'episodio di cessione dello stupefacente a Da IT MO in data 26.5.2006, assumendo che in proposito la sentenza aveva ricostruito il fatto sulla base di una lunga serie di supposizioni che vengono fatte assurgere a ruolo di indizi ed evidenziando la mancata risposta all'argomentazione difensiva relativa alle risultanze della prova tossicologica (dalla quale si sarebbe dovuto desumere che Da IT MO aveva avuto a sua disposizione lo stupefacente ben prima delle ore 13 del 26 maggio, momento in cui l'avrebbe ricevuto dal TR).
4. Ancora la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena applicata sia quanto a quella base sia quanto all'aumento per la continuazione, assumendone l'eccessività.
5. Infine, la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla formulazione della prognosi negativa da parte del giudice a quo circa la possibilità di astensione da futuri reati da parte del TR, con il conseguente rigetto della concessione dell'impetrato beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Buona parte delle censure ripropongono in questa sede le medesime doglianze rappresentate in appello e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, atteggiandosi, pertanto, come sostanzialmente aspecifiche.
Di converso, le controdeduzioni opposte dal ricorrente alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale riguardo alle doglianze rappresentate con l'atto di appello sono, esse sì, del tutto inconferenti e fuorvianti.
Invero, ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. (Cass. pen. Sez. 3^, 12.11.2009 n. 9916, Rv. 246226).
Infatti, la nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive;
ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. pen. Sez. 2^, 16.10.2007, n. 45993 Rv. 239320). E di certo un siffatto radicale mutamento del fatto non è dato ravvisare nel caso di specie, laddove comunque nel concorso con la detenzione ed attività di cessione dei fornitori si riversa l'attività di intermediazione ritenuta a carico del TR il quale ha comunque avuto modo di difendersi dalle peculiari ulteriori sfaccettature della condotta ascrittagli.
Quanto alle censure dedotte sub 2 nonché sub 3, giova rammentare che "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette" (Cass. pen. Sez. 4^, 24.10.2005, n. 1149, Rv. 233187). Ben si comprende dunque, perché il giudice nel "rispondere" alle doglianze rappresentate dall'interessato, ben possa soffermarsi su talune circostanze ritenute assorbenti ne' comunque il procedimento logico seguito dal giudice, se corretto e non arbitrario, può essere oggetto di sindacato in questa sede, specie laddove implichi sostanzialmente la rivalutazione secondo la lettura datane dal ricorrente, del materiale probatorio acquisito.
Consegue che il Giudice a quo ha ritenuto la non decisività delle deduzioni difensive circa le risultanze della perizia tossicologica al fine di escludere l'avvenuta cessione dello stupefacente da parte del TR al Da IT MO.
Nè può ritenersi "inaccettabile" in sede motivatoria, una presunzione tratta dal contenuto delle intercettazioni relative al periodo successivo a quello in questione, circa la continuità anche pregressa della condotta del TR sì da apprezzarla quale valido indizio a conforto dell'immutata persistenza del "modus operandi" del ricorrente e del conseguente ruolo effettivamente da lui svolto. Non sono rilevanti e tanto meno meritevoli di ulteriori controdeduzioni giustificative, alla luce di quanto testè rilevato, anche le argomentazioni difensive addotte circa "l'accordo preventivo" di cui la Corte territoriale ha escluso vi sia traccia nei rapporti intrattenuti dal TR con i tre amici (RI EA, CH ZI e CI UC) desumendone nello specifico la peculiare funzione di intermediario per l'acquisto dello stupefacente e non già la destinazione dello stupefacente ad uso di gruppo.
A tal proposito, non è inutile ricordare che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. 4^, 19.6.2006, n. 38424), giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi, (Cass. pen., Sez. 4^, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533). Ciò, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutimi non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., Sez. 2^, 24.1.2007, n. 5223, Rv. 236130; 15.1.2008, n. 5994 ed altre successive conformi). Del resto, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, laddove la seconda sia, anche parzialmente, confermativa della prima, s'integrano a vicenda confluendo in un unicum inscindibile completo e perfettamente calibrato.
Per quel che concerne la censura sub 3, oltre a quanto sopra già anticipato, occorre sottolineare che non possono ritenersi mere "supposizioni" del giudicante quelle in base alle quali la Corte territoriale è giunta a ritenere che fu il TR a cedere ad Da IT MO la dose di droga risultata fatale, bensì frutto di una sequela di dati oggettivi tratti dagli incalzanti contatti telefonici tra il TR e il Da IT MO tra le 10,28 e le 11,08 e quelli telefonici e personali (a Torino) intercorsi tra il TR e il FR (fornitore diretto dello stupefacente) avvenute tra 11,38 e le 12,15, dai quali si desume un contatto reciproco tra il Da IT MO e il TR che immediatamente dopo contatta telefonicamente il suo fornitore a Torino ove si precipita per acquistare dal detto FR lo stupefacente, come ammesso dallo stesso imputato. Essendo dopo l'acquisto il TR rientrato a CO (come percepibile dalla registrazione audio dell'udienza, secondo quanto precisato in sentenza: pag. 9), è stato ragionevolmente inferito che alle 13 avesse consegnato al Da IT MO la dose che ne avrebbe procurato la morte tra le 13,15 e le 14,15, tanto più che non è possibile, come spiegato diffusamente in sentenza (pag. 10) con richiamo ad una serie di convergenti ed eloquenti circostanze, una lettura alternativa della sequenza dei fatti.
Ne consegue che la motivazione addotta dal giudice a quo sul punto è del tutto congrua ed esente da qualsiasi vizio logico e giuridico. Anche la censura sub 4 è del tutto infondata, dal momento che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2^, 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Nel caso di specie, la verifica del calcolo della pena (sia di quella base sia della quota di aumento per la continuazione) è assistito da esaustiva e corretta motivazione esente da vizi logici e giuridici ed quindi non insindacabile in questa sede.
Infine, quanto alla censura sub 5, si osserva che ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è stata esclusa la benevola prognosi di astensione di reiterazione nello specifico reato con congrua e corretta motivazione che ha espressamente richiamato l'imperterrita condotta tenuta dal TR anche dopo i fatti oggetto del processo nell'attività di "intermediazione" ed apprezzato, in particolare, la particolare gravità del fatto della cessione dello stupefacente a persona detenuta agli arresti domiciliari.
Va, pertanto, rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010