Sentenza 12 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10180 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
10180/ 0 2 Aula B La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro Presidente R.G.n. 13312/1999 dr. Vincenzo Mileo Consigliere Cron.27753 dr. Michele De Luca dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud. 23.04.2002 Consigliere dr. Natale Capitanio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI VA, rappresentato e difeso dall'avv. Italico Perlini e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma alla via Monte Santo n. 68, studio avv. Guido De Santis, in virtù di procura spe- ciale a margine del ricorso, ricorrente;
1758 CON TRO Autotrasporti ZI RO & C. s.n.c., con sede in Frosinone alla via Marittima n. 239, in persona del legale rappresentante ZI RO, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barletta ed elettivamente - 1- domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Giuseppe Gioacchino Belli n. 60, come da procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di - 29 marzo 1999, n. 238/1999, Frosinone in data 24 n. 312/1998 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 apri- le 2002; udito l'avv. Mario Barletta per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al RE di Frosinone del 5 aprile 1997 il signor VA CI premesso di aver lavorato alle dipendenze della Autotrasporti ZI RO & C. s.n.c. in qualità di autista dal 14 marzo 1992 al 28 agosto 1995, con diritto all'inquadramento nel livello 3S del CCNL per il commercio (depositato in atti); di aver eseguito trasporti alla guida di un autocarro della società in diverse località d'Italia e di aver altresì svolto attività di manutenzione dell'automezzo presso il deposito aziendale, prolungando l'orario di lavoro per circa 7,30 ore al giorno (con punte anche di 12 ore) oltre il normale orario contrattuale (di 42 ore settimanali), прив senza percepire alcunchè a titolo di lavoro straordinario;
di aver ricevuto a titolo di TFR soltanto un acconto di lire tanto e altro premesso, chiedeva condannarsi la5.500.000 - predetta società al pagamento della somma di lire 72.189.370= a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggio allegato, oltre interessi sull'importo rivalutato. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta deduceva l'infondatezza della domanda, osservando di aver sempre ap- plicato il CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione e trasporto merci, e che il livello 3S non era affatto contem- plato nel CCNL invocato dal ricorrente, donde la sicura er- roneità dei conteggi prodotti. Inoltre aggiungeva che il ri- 3 corrente non aveva mai curato la manutenzione dell'automezzo e che il 29 luglio 1995 l'azienda aveva stipulato con i suoi dipendenti, assistiti dalla CISL trasporti, un accordo con il quale le parti si davano atto che qualsiasi competenza matu- rata a titolo di lavoro straordinario fino alla data dell'ag cordo doveva ritenersi integralmente coperta dalle somme già erogate a titolo di retribuzione e di indennità di trasferta. Rilevava infine la inidoneità dei dischi cronotachigrafici prodotti dal ricorrente ai fini della prova del lavoro straor- dinario, sia in quanto facilmente alterabili, sia in quanto idonei a documentare i tempi di guida, non l'orario di lavoro effettivamente osservato. Con sentenza 18 dicembre 1997' n. 1216, il RE riteneva che l'accordo sindacale del 29 luglio 1995 aveva il valore di un atto di rinuncia (non impugnato nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto) relativamente al periodo ante- riore alla sua stipulazione;
e di un patto di conglobamento dello straordinario nell'indennità di trasferta legittimamente sottoscritto ai sensi dell'art. 11, 9° comma lett. b) del CCNL per i dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto e con- forme ai canoni di validità fissati dalla giurisprudenza;
ac- cordo sindacale preclusivo, dunque, sotto entrambi i profili, di ulteriori pretese di retribuzione per lavoro straordinario. Il RE rilevava poi che al ricorrente spettava il pagamen- to del saldo del TFR nella misura di lire 1.387.964 ed in tali 4 limiti accoglieva la domanda, compensando le spese. Il CI proponeva appello con ricorso del 9 marzo 1998, nel quale, senza contestare la sentenza impugnata sotto alcun profilo, dichiarava di essere venuto in possesso all'indomani della lettura della motivazione della sentenza pre torile - di una lettera del 22 gennaio 1996 della FILTAT CISL indirizzata alla società convenuta, di tempe- stiva impugnazione dell'accordo sindacale del 29 luglio 1995, consegnatagli da tal SQ RZ e depositata unitamente all'appello, non potuta depositare in primo grado per causa asseritamente non imputabile ad esso ricor- rente. Chiedeva pertanto accogliersi le conclusioni spie- gate in primo grado, previo interrogatorio formale della convenuta, istruttoria testimoniale, ordine alla convenuta di esibizione di documenti e c.t.u., attesa l'inefficacia dell'atto di rinuncia e del contestuale patto di congloba- mento dello straordinario nell'indennità di trasferta. Nel costituirsi in giudizio la società appellata deduceva: l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia dell'accordo sindacale del 29 luglio 1995 in quanto proposta per la prima volta in appello;
l'inesistenza di alcuna statuizione preto- rile sulla natura e sulla impugnabilità dell'accordo; la non impugnabilità della transazione contenuta in detto accordo, perchè avvenuta in sede sindacale;
la non impugnabilità della transazione da parte del sindacato, se non munito dei relativi - 5 - poteri rappresentativi;
la riferibilità dell'impugnazione sindacale alla sola parte contrattuale dell'accordo del 29 luglio 1995, non anche alla parte transattiva;
nel meri- to, l'applicabilità del CCNL del settore trasporto, con conseguente inidoneità dei parametri di calcolo indicati dal ricorrente;
l'inidoneità dei dischi cronotachigrafici a provare il numero delle ore di lavoro svolto;
l'incompa- tibilità delle conclusioni rassegnate dall'appellante (sot- to il profilo della condanna al pagamento delle spettanze secondo il conteggio elaborato in base al CCNL commercio) con l'omessa censura della sentenza nella parte in cui ri- teneva applicabile il CCNL trasporto;
l'omessa impugnazione руше del capo sulle spese;
l'irrilevanza e/o inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti. Con sentenza in data 24 - 29 marzo 1999 il Tribunale di Fro- sinone rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che l'appello - meramente reiterativo della domanda spiegata in primo grado sull'erromeo presuppo sto dell'applicabilità del CCNL del settore commercio, ed ar ticolato sull'unica deduzione dell'inefficacia della rinuncia (o transazione) contenuta nell'accordo sindacale aziendale del 29 luglio 1995, in quanto (asseritamente) impugnata nel ter mine di sei mesi con la lettera del 22 gennaio 1996 inviata dalla FILTAT CISL alla società appellata era infondato;
- che alla pretesa impugnazione dell'atto di rinuncia (o tran --6- sazione) il ricorrente non aveva fatto alcun cenno nel giu- dizio di primo grado%; che dal tenore complessivo del ricorso in appello si deduceva, anzi, che dell'esistenza della let- tera della FILTAT CISL il CI era venuto a sapere sol- tanto dopo la lettura della sentenza di primo grado;
che, semmai, l'aver ignorato l'esistenza della lettera fino ad epoca successiva al 10 febbraio 1998 (data del deposito della motivazione della sentenza del RE) confermava indiretta- mente l'inesistenza di alcun mandato conferito dal CI al sindacato per l'impugnazione dell'atto di rinuncia (o transa- zione); che la deduzione di inefficacia (per avvenuta impugna- zione) dell'atto di rinuncia o transazione (unico motivo di gravame) era inammissibile, in quanto preclusa dall'art. 437 cpv. c.p.c., trattandosi di eccezione in senso proprio (non proponibile per la prima volta in appello), e di eccezione fondata su di una circostanza nient'affatto sopravvenuta al giudizio di primo grado, promosso con ricorso del 5 aprile 1997 (la lettera della FILTAT CISL era del 22 gennaio 1996), circostanza di fatto conoscibile prima dell'instaurazione del giudizio, e dunque deducibile già innanzi al RE (ovvero si trattava di un atto attinente soltanto alla parte normativa dell'accordo sindacale del 29 luglio 1995). Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 giugno 1999, il CI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. -71- La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 26 luglio 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. in relazione agli artt. 2112, 1703 e ss. e 1387 ss. c.c. (art. 360 m. 3 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente inter- pretato la norma dell'art. 437 c.p.c.%; che questa Corte ha ritenuto ammissibile nel giudizio di appello la produzione di prove precostituite%3B che l'inadempimento da parte del con- venuto dell'onere impostogli dal terzo comma dell'art. 416 bound c.p.c. non è sanzionato da decadenza;
che nel rito del lavoro è consentita la produzione di documenti non depositati prece- dentemente, ferma la necessità che essi siano indicati nel- l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Con il secondo motivo, demunziando omessa, insufficiente, con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la sentenza è viziata anche in riferimento alla circostanza che il fatto (atto di risoluzione dell'accordo sindacale) non sa- rebbe sopravvenuto, in quanto lo stesso era già esistente al momento della presentazione del ricorso davanti al RE;
che il ricorrente non sapeva dell'esistenza della risoluzione (impugnazione) da parte del sindacato dell'accordo sindacale;
-- 8 - che il documento dell'impugnazione sindacale era da ri- tenersi un fatto costitutivo preesistente e non un fatto nuovo;
che l'oggettiva conoscibilità del documento sinda- cale non era preesistente all'introduzione del giudizio di primo grado%; che sul punto il Tribunale aveva completamen- te omesso di motivare, disattendendo la richiesta istrut- toria avanzata dal lavoratore nel ricorso in appello. Osserva la Corte che i motivi devono essere trattati con- giuntamente, in quanto tra loro connessi. Il ricorrente sostiene (primo motivo) che il Tribunale a- vrebbe errato nell'interpretazione dell'art. 437 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli articoli 2112 (recte 2113), 1387 e 1703 c.c., concernenti rispettivamente le rinunce e le transazioni, le fonti della rappresentanza ed il contratto di mandato. Va al riguardo rilevata l'inesattezza dell'esposizione del motivo di ricorso, come evidenziato da controparte. Il Tribunale non ha invero ritenuto dirimente la circostan- za della mancata prospettazione da parte del ricorrente, durante il giudizio di primo grado, dell'atto di rinuncia (transazione) peraltro eccepita dalla convenuta -, ma- -ha attribuito rilievo alla deduzione nuova in appello da parte del ricorrente della inefficacia di detta ri- nuncia (o transazione) contenuta nell'accordo sindacale a- ziendale del 29 luglio 1995, in quanto asseritamente impu 9 gnata nel termine di sei mesi con la lettera del 22 gennaio 1996 della Filtat-CISL. E neppure è esatto quanto assume il ricorrente che il Tri- bunale avrebbe ritenuto inammissibile la produzione in ap- pello del nuovo documento, concernente l'impugnazione della rinunzia (o transazione). Il Tribunale ha invece ritenuto la tardività della eccezione relativa alla inefficacia della rinuncia (o transazione) in conseguenza dell'impugnazione della stessa a mezzo della predetta lettera del sindacato, essendo stata tale eccezione proposta solo in appello, pur trattandosi di eccezione in senso propri Ed in relazione alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. S.U. 6 giugno 1995 n. 6346), secondo cui sono consentite le ecce zioni (in senso proprio) in appello, allorchè si facciano va- lere fatti sopravvenuti, il Tribunale ha correttamente rite- nuto che l'eccezione formulata dall'appellante si fonda su di nient'affatto sopravvenuta al giudizio di una circostanza primo grado, promosso con ricorso del 5 aprile 1997 (la lettera della Filtat-CISL è invece, come si è detto, del 22 gennaio 1996). Nè ha rilevato il Tribunale può dirsi che si tratti di circ - stanza non conosciuta o non conoscibile nel corso dell'istrut- toria di primo grado, se dobbiamo credere alla prospettazio- me dello stesso appellante, che a tale lettera attribuisce il : valore di una manifestazione di volontà negoziale di revoca del precedente atto abdicativo dei propri diritti. E' ben - 10 - strano infatti secondo il Tribunale che il lavoratore, - - dopo aver inteso esercitare una facoltà negoziale (sia pure per interposta persona), pretenda poi di non esserne al cor- rente, prospettando l'avvenuta esecuzione del mandato - neces- sario per l'impugnazione dell'atto abdicativo- (da parte del sindacato) come una circostanza appresa quasi per caso, all'indomani del giudizio di primo grado. In altri termini ragiona correttamente il Tribunale -, se davvero la lettera della Filtat CISL del 22 gennaio 1996 avesse il contenuto ed il valore di un'impugnazione (in nome e per conto del la- voratore) dell'atto di rinuncia (o transazione) del 29 luglio 1995, il lavoratore non potrebbe ascrivere che a propria ne- fund gligenza (o a grave inadempimento del mandatario a norma dell'art. 1712 c.c., nella specie nemmeno adombrato dall'ap- pellante) l'inconsapevolezza di quella lettera per tutto il giudizio di primo grado. Si tratta, in definitiva secondo di una circo- la corretta interpretazione del Tribunale - stanza di fatto conoscibile prima dell'instaurazione del giudizio, e dunque deducibile innanzi al RE (se non vo- glia preferibilmente ritenersi che si tratti di un atto di impugnativa attinenente soltanto alla parte normativa del- l'accordo sindacale, di stretta competenza del sindacato, al di fuori di qualsiasi improbabile e indimostrato rapporto di mandato). L'eccezione di avvenuta impugnazione dell'atto di rinuncia 11 (o transazione), quale eccezione in senso proprio e nom re- lativa a fatti sopravvenuti, formulata per la prima volta in appello, è pertanto inammissibile. Vero è dunque (secondo motivo) che l'atto di risoluzione dell'accordo sindacale, dedotto in sede di appello, era già esistente al momento della presentazione del ricorso davanti al RE, ma esso era una circostanza di fatto conoscibile dal ricorrente prima dell'instaurazione del giudizio, e dunque, come si è detto, deducibile innanzi al RE. In ordine alla doglianza, secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di motivare in punto di richiesta istrut- ' toria, avanzata dal lavoratore nel ricorso in appello, Прил diretta a dimostrare che l'oggettiva conoscibilità del documento sindacale di impugnazione non era preesistente all'introduzione del giudizio di primo grado, si rileva che, a parte il divieto di cui all'art. 437, 2° comma c. p.c. ed il potere discrezionale del giudice del merito sull'ammissione dei mezzi di prova ritenuti indispensa- bili per la decisione della causa, nessuna specifica pro- va risulta indicata dal CI, di tal che la richiesta per la sua genericità non risponde al principio dell'auto- sufficienza del ricorso. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono li- - 12 - quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rim- borsare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10,70 , oltre euro millecinquecento per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. IL Presidente (dr. Vincenzo Mileo)120 Willo Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) ponto Funk i l IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 LUG. 2002 E R P CANCELLERE sells - 13 -