Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
Il reato di illecita concorrenza perpetrato con minaccia e violenza, previsto dall'art. 513 bis cod.pen, pur avendo natura di reato proprio, è configurabile, a titolo di concorso, a carico dell'"extraneus" che contribuisce con la sua condotta alla commissione del fatto e che ha la conoscenza della qualità di "intraneus" del soggetto agente.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2015, n. 20182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20182 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 22/04/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 906
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA CO AR - rel. Consigliere - N. 50294/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP AN LE, nato a [...] il giorno 28/10/1972;
IR ME, nato a [...] il giorno 27/1/1967;
D'NU ON VA AR, nato a [...] il giorno 26/3/1974;
nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di:
SP AN LE;
e D'NU ON EP AR (sopra generalizzati);
nonché nei confronti di:
PR CI, nato a [...] il giorno 15/10/1963;
CO EP, nato a [...] il giorno 18/12/1940;
SP EP, nato a [...] il giorno 22/11/1975;
avverso la sentenza n. 2792/C in data 16/12/2013 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CO AR ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente ai capi A e T ed alle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e della associazione armata, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione di D'NU ON, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione di SP AN LE limitatamente ai capi G, M, O, R, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di IR ME ed il rigetto nel resto;
udito il difensore dell'imputato SP AN LE Avv. SCUDERI Anna AR Grazia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato dalla difesa;
uditi i difensori dell'imputato D'NU ON VA, Avv. VIANELLO ACCORRETTI Valerio e Avv. VALENTI Ornella, che hanno concluso chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e l'accoglimento del ricorso della difesa;
uditi i difensori dell'imputato PR CI, Avv. FLORESTA Attilio e Avv. IMPELLIZZERI NT, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero;
udito il difensore dell'imputato CO EP, Avv. Mario CI BRANCATO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
uditi i difensori dell'imputato SP EP, Avv. MEDINA DIAZ Yolanda e Avv. IMPELLIZZERI NT, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/12/2013 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 21/4/2011 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città ha:
- assolto D'NU ON VA AR e SP EP dal reato di cui al capo "A" (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) della rubrica delle imputazioni per non avere commesso il fatto;
- assolto D'NU ON VA AR e PR CI dal reato loro ascritto al capo "T" (art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, L. n. 203 del 1991, art. 7) perché il fatto non sussiste;
- assolto SP AN LE dal reato di cui al capo "D" (artt. 81, 110 e 629 c.p., in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3) perché il fatto non sussiste;
e, escluse sia l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 di cui al capo "A" che quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 indicata ai capi "U", "V", "W" e "X", ha rideterminato la pena irrogata a:
- D'NU ON VA AR in anni 1 e mesi 10 di reclusione;
- SP AN LE, esclusa la contestata recidiva, in anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione;
- CO EP in anni 1 e mesi 4 di reclusione;
- IR ME in mesi 4 di reclusione. La Corte distrettuale ha inoltre:
- disposto la sospensione condizionale della pena irrogata a D'NU ON VA AR ed a CO EP;
- revocato la confisca della ditta GEIBA S.r.l., del 50% della casa di abitazione sita in Catania, via Sebastiano Catania n. 123, delle quote di partecipazione della Fondiaria S.r.l. e delle quote della D&D Servizi Globali S.r.l. con sede in Catania, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
In estrema sintesi le contestazioni oggetto del procedimento che in questa sede ci occupa riguardano l'asserita esistenza di una associazione di tipo mafioso, denominata "LA" affiliata a "cosa nostra" avente lo scopo di commettere una serie di reati-fine (di volta in volta contestati) di estorsione, corruzione di pubblici ufficiali, trasferimento fraudolento di beni ed altro, finalizzati ad acquisire il monopolio nel settore commerciale delle onoranze funebri.
I fatti si collocano principalmente nell'arco temporale dal 2006 al 2009.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati SP AN LE, IR e D'UE nonché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di tutti gli imputati tranne il IR, deducendo:
1. per SP AN LE (allo stato condannato per i reati di cui ai capi A-A2-B-B1-G-M-O-R della rubrica relativi ad associazione di stampo mafioso, illecita concorrenza con minaccia o violenza, violazioni della legge sulle armi e vari episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio):
1.a Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reato di cui al capo "A" della rubrica (associazione di stampo mafioso). Evidenza la difesa del ricorrente che difetta un collegamento tra l'associazione mafiosa "LA" e l'attività di gestione delle imprese di pompe funebri facente capo al coimputato D'NU AL (giudicato separatamente) con la conseguenza che l'unico elemento di collegamento tra le due consorterie sarebbe dato dal fatto che il D'NU (peraltro assolto con la sentenza "Orione" per il periodo 1996-2002) ha subito una precedente condanna come intraneo al clan LA.
Non v'è prova, secondo la difesa del ricorrente, della esistenza e permanenza del clan LA nel periodo dei fatti di cui è processo e la sentenza impugnata non fornisce indicazione di condotte prevaricatrici o violente dello SP al quale si imputa di aver pagato pubblici ufficiali in luogo di intimidirli e sottometterli.
Lo SP sarebbe singolarmente passato nelle vicende de quibus da vittima a dipendente del D'NU AL al cui figlio in precedenza aveva dovuto cedere la propria impresa di onoranze funebri che si era venuta a trovare in una situazione di dissesto finanziario ed è stato considerato dal Giudice di appello una sorta di procacciatore d'affari, situazione questa che lo colloca in posizione antitetica a quella di D'NU AL.
Una serie di condotte descritte a pag. 4 del ricorso sarebbero dimostrative dell'assenza in capo al ricorrente dell'"affectio" dello stesso nei confronti del sodalizio criminale.
1.b Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo "A2" della rubrica (violazione dell'art. 513 bis c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7). Si duole, innanzitutto, la difesa del ricorrente della genericità e dell'indeterminatezza del capo di imputazione che la Corte distrettuale avrebbe licenziato come un falso problema senza tenere conto del fatto che ciò comporta una nullità assoluta e patologica ex art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sul diritto di difesa dell'imputato.
A ciò si aggiunga - osserva ancora la difesa del ricorrente anche richiamando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche - che dalla vicenda dedotta in giudizio non emerge alcuna condotta violenta ovvero minacciosa neppure indotta dal "metus" indotto dalla presunta mafiosità dell'agente con la conseguenza che tale reato non sarebbe configurabile nei propri elementi costitutivi. Il legislatore avendo configurato il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. come reato proprio ha imposto che le condotte di concorrenza sleale siano finalisticamente orientate ad avvantaggiare la propria attività di impresa e non, eventualmente, quella di altri soggetti operanti nel medesimo settore con la conseguenza che l'impossibilità di ritenere che SP AN agisse nell'interesse proprio esclude la possibilità di ritenere anche in ipotesi sussistente il delitto de quo.
Quanto, poi, alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata nel medesimo capo di imputazione la stessa sarebbe insussistente non essendo provate ne' la componente oggettiva nè quella soggettiva richieste per la configurabilità della stessa. L'avere aiutato un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa è cosa ben diversa dall'avere fornito un contributo al sodalizio criminale e la Corte distrettuale non avrebbe argomentato sul punto.
1.c Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reati di cui ai capi "B" e "B1" della rubrica (illegale detenzione di un fucile e munizioni aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7). Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che da un lato la Corte distrettuale ha escluso in relazione al reato associativo la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (cioè quello dell'essere l'associazione armata) ma dall'altro ha poi ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 così ponendo in essere una motivazione contraddittoria ed illogica.
Mancherebbero, poi, riscontri individualizzanti ex art. 192 c.p.p., comma 3, alle dichiarazioni del collaboratore ST AR il quale ebbe a raccontare che SP AN deteneva armi nel 2008 presso l'obitorio dell'Ospedale Cannizzaro di Catania e non si può certo ritenere riscontro individualizzante il fatto che la Guardia di Finanza il 12/9/2008 sequestrò le armi atteso che le dichiarazioni del ST sono successive e nel contempo il rinvenimento e sequestro delle armi era diventato notizia di dominio pubblico.
1.d Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 319, 321 e 358 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reati di cui ai capi "G", "M", "O" ed "R" della rubrica (violazione degli artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7). Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che per giurisprudenza costante si esclude che nella nozione di incaricato di pubblico servizio rientri colui che svolge mere mansioni d'ordine o di opera materiale.
Ne consegue che non rivestono tale qualifica NO VA (mero ausiliario barelliere dipendente di un'azienda privata) nonché ZZ VA e NT PI i quali, pur essendo dipendenti dell'ospedale risultano assunti come autisti, con mansioni manuali e senza un contatto con il pubblico. Gli stessi erano semmai tenuti ad una riservatezza legata alle loro funzioni lavorative ed in" sentenza non è stata indicata la fonte normativa o regolamentare che disciplina la eventuale illegittimità della condotta rivelatoria del decesso di persona degente della struttura sanitaria. Nel solo caso di cui al capo "R" della rubrica delle imputazioni lo SP è stato in contatto con AR IO
(effettivamente soggetto incaricato di pubblico servizio in quanto collaboratore professionale sanitario infermieristico) ma in questo caso è stato il AR che ha dimostrato di offrirsi al migliore offerente stabilendo lui i prezzi per la corruzione. Evidenzia, poi, la difesa del ricorrente che dalle comunicazioni intercettate non v'è traccia della dazione o della promessa di somme di denaro discutendo gli interlocutori dei costi dei servizi per le onoranze funebri, delle somme necessarie per il disbrigo della pratiche burocratiche e della provvigione dello SP quale procacciatore di affari.
Sarebbe inoltre emerso dagli atti che NT PI (capo "O" della rubrica delle imputazioni) rimproverava allo SP il fatto che egli, a differenza di altri, non elargiva somme di denaro e che ZZ VA (capo "M" della rubrica) ha riferito in sede di interrogatorio di garanzia che aveva avvisato SP AN dei decessi solo quando i parenti del defunto glielo avevano chiesto, negando di aver mai preso del denaro ma, nonostante dette dichiarazioni sia pienamente convergenti con il contenuto delle conversazioni intercettate, lo stesso non è stato creduto. Mancherebbe, poi anche con riguardo alle vicende sintetizzate nei capi di imputazione qui in esame alcun elemento per ritenere sussistente in capo all'imputato la contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 1.e Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale, carenza o insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche utili alla rideterminazione della pena in senso più favorevole per l'imputato. Si duole la difesa del ricorrente che la negazione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato è fondata su di una valutazione preventiva, predeterminata ed astratta che non risponde ad un dato di esperienza generalizzabile. La Corte distrettuale nel caso in esame non ha ritenuto di applicare la recidiva ma poi, irragionevolmente, non ha applicato una riduzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto della positiva condotta tenuta dall'imputato in epoca successiva alla consumazione dei fatti-reato.
2. per IR ME (allo stato condannato per il reato di cui al capo "S" della rubrica relativo a rivelazione di segreti d'ufficio):
2.a Si duole la difesa del ricorrente con un unico articolato motivo che:
a) nella sentenza non sono indicati i capi di imputazione per i quali il IR è stato condannato in primo grado;
b) l'asserita rivelazione indebita di segreto d'ufficio da parte del IR non è stata dimostrata non essendo sufficienti a ciò le frasi riportate nel testo della sentenza impugnata;
c) nessuna dignità probatoria hanno le telefonate intercettate che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello hanno un contenuto opinabile e generico;
d) la motivazione della Corte di Appello è apparente allorquando alle pagine 37 e 38 ha descritto i rapporti tra IR, lo SP e tale "Nuccio" anche attraverso il richiamo alle conversazioni intercettate il 13/5/2006 alle ore 12.51, l'1/6/2006 alle ore 20.00 ed il 19/6/2006 alle ore 10.55 in quanto ha ritenuto provate circostanze prive di riscontri probatori univoci;
e) la motivazione di pag. 37 della sentenza della Corte di Appello nella parte in cui descrive i rapporti tra SP, IR ed altri soggetti (tale NN e CO AN) è altresì carente.
Conclude la difesa del ricorrente che le risultanze letterali oltre che giuridiche che vengono date per scontate nelle motivazioni della sentenza gravata, non sono invece univoche il che avrebbe dovuto portare alla pronuncia di sentenza assolutoria nei confronti del ricorrente.
Deve essere solo aggiunto che la difesa dell'imputato ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte Suprema in data 24/3/2015 una memoria integrativa nella quale, oltre a ribadire questioni già proposte con il ricorso principale, da un lato ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato in contestazione al proprio assistito e, dall'altro, ha rilevato l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 326 c.p. ex D.Lgs. 12 marzo 2015 che ha introdotto nel codice penale una nuova causa di non punibilità.
3. per D'NU ON VA AR (allo stato condannato per i reati di cui ai capi U - V - W - X della rubrica relativi a diversi episodi di interposizione fittizia ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies con esclusione della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7):
3.a Si duole la difesa del ricorrente con un unico articolato motivo che la sentenza impugnata è caratterizzata dalla totale assenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive formulate con l'atto di appello e che la Corte distrettuale risulta avere fondato la propria decisione esclusivamente sul contenuto delle conversazioni intercettate omettendo di valutare le diverse ipotesi documentalmente provate e prospettate nell'atto di gravame.
3.b Quanto ai fatti di cui al capo "U" della rubrica delle imputazioni nessun cenno è stato fatto ai rapporti tra EN SC e l'odierno ricorrente che dai predetti sono stati invece compiutamente spiegati in modo veritiero parlando di un'amicizia datata nel tempo e della loro intenzione (poi non realizzata) di voler intraprendere rapporti di affari.
La sentenza di appello, ignorando le produzioni documentali che erano dimostrative della estraneità di D'NU ON ai fatti contestati si sarebbe appiattita sulla decisione del Giudice di prime cure.
Nessun cenno è stato, poi, fatto alle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini difensive da LA NT e da IL US che davano contezza dell'estraneità del D'NU alla società Bianco Pesca S.r.l. Non sarebbe, inoltre, stata adeguatamente valutata la consulenza contabile redatta dal dr. PRIVITERA e depositata in atti dalla quale emergeva una riconosciuta e riconoscibile capacità finanziaria dei soggetti e degli investimenti dagli stessi effettuati.
Ne consegue che l'impugnata sentenza risulta venuta meno all'obbligo motivazionale sul punto e si è posta in contraddizione con i precisi atti processuali specificamente indicati nell'atto di gravame.
3.c Per quanto attiene al capo "V" della rubrica delle imputazioni riguardante l'intestazione fittizia della società Edil Immobiliare la Corte territoriale ha ignorato quanto prospettato dalla difesa che ha sostenuto l'assenza del dolo specifico richiesto dalla norma, ciò in quanto nel giudizio di primo grado era stata prodotta una sentenza irrevocabile con la quale gli imputati di quel processo erano stati assolti dal reato di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies riguardante il medesimo immobile per cui oggi è processo che pertanto veniva restituito, con la conseguenza che nessun provvedimento ablativo poteva essere adottato in alcuna sede in contrasto con detto giudicato. Da ciò ne deriva che il ricorrente non aveva alcuna ragione di intestare fittiziamente l'immobile al fine di sottrarsi ad un'eventuale sequestro in tema di misura di prevenzione patrimoniale. Ciò determina la totale assenza del dolo specifico richiesto dalla norma in esame.
3.d Per quanto attiene, infine, ai fatti oggetto di contestazione ai capi "W" e "X" della rubrica delle imputazioni, viene denunciata una carenza di motivazione della sentenza gravata in quanto anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe totalmente ignorato le prospettazioni difensive con particolare riguardo ad alcune conversazioni captate che avrebbero dovuto portare la Corte di Appello a ritenere l'odierno ricorrente estraneo ai fatti contestati.
4. quanto al ricorso del Pubblico Ministero:
4.a Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla assoluzione di D'NU AL (in realtà si comprende che il ricorrente fa riferimento a D'NU ON) dal reato di cui al capo "A", con particolare riferimento alla omessa motivazione in ordine ai riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti SI AM e ST AR ed alla omessa valutazione unitaria delle suddette dichiarazioni con le risultanze delle conversazioni intercettate ex art. 192 c.p.p., comma 3, (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha rilevato in via preliminare il ricorrente che la Corte distrettuale nel riformare la sentenza del Giudice di prime cure non si è attenuta (a fronte di un immutato quadro probatorio) all'onere di motivare in modo specifico le ragioni per le quali le valutazioni del primo Giudice dovevano essere disattese, limitandosi, invece a dare una valutazione difforme in modo apodittico.
Ciò vale, innanzitutto, per le conversazioni intercettate dalle quali la Corte ha ritenuto di ricavare un ruolo di SP AN il tutto senza alcun accenno critico all'opposta valutazione cui era giunto il Giudice di primo grado. Identiche considerazioni vanno fatte in merito agli asseriti intenti millantatori dello stesso SP ritenuti della Corte per dare in modo apodittico una diversa lettura delle conversazioni intercettate rispetto a quella operata dal Giudice di primo grado.
Avrebbe poi errato la Corte territoriale allorquando ha affermato che la tesi accusatoria nei confronti di D'NU ON non può essere sostenuta sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ST AR e dal coindagato SI AM SC in quanto non suffragate da riscontri esterni ex art. 192 c.p.p., comma 3. Detti riscontri emergerebbero invece proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate ma la Corte di Appello non avrebbe contestualizzato le due diverse fonti probatorie e, pur non mettendo in dubbio la credibilità intrinseca e la attendibilità dei due soggetti, non ha ritenuto le dichiarazioni stesse idonee a suffragare la tesi accusatoria.
4.b Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla assoluzione di SP EP dal reato di cui al capo "A" (art. 606 c.p.p., lett. e). Evidenzia al riguardo il Pubblico Ministero ricorrente che la Corte di Appello, anche in questo caso senza confutare espressamente il diverso giudizio del Giudice di prime cure, pur ricostruendo le condotte di SP EP asseritamente dimostrative del coinvolgimento dello stesso in dinamiche tipicamente associative, non ha colto la specificità associativa delle circostanze emerse, tanto più rilevanti alla luce della certa appartenenza al sodalizio del di lui fratello SP AN con il quale il primo è risultato cooperare, liquidando la posizione dell'imputato qui in esame con affermazioni assiomatiche e non motivate oltre che illogiche e smentite dal tenore delle conversazioni intercettate.
4.c Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla assoluzione di SP AN dal reato di cui al capo "D" con particolare riferimento alle conversazioni intercettate ed alla loro rilevanza (art. 606 c.p.p., lett. e). Evidenzia il Pubblico Ministero ricorrente che i fatti estorsivi oggetto di contestazione al capo "D" della rubrica delle imputazioni sono pacifici così come è pacifico in giurisprudenza il fatto che concorre nel reato il soggetto che assume il ruolo di intermediario tra estortori ed estorti a meno che non agisca nell'esclusivo interesse di questi ultimi.
La Corte di Appello avrebbe al riguardo assunto una decisione illogica e contraddittoria omettendo di contestualizzare le condotte di SP AN nella prospettiva e nella logica dell'operare mafioso dello stesso SP in quanto associato al clan D'NU.
Rileva il Pubblico Ministero che nel caso in esame l'intermediario ha agevolato la felice conclusione dell'attività delittuosa operando secondo modalità tipicamente mafiose e connotando la propria azione non da un'asettica e disinteressata intermediazione in favore delle vittime dell'estorsione quanto piuttosto da un proficuo attivarsi per il buon esito dell'estorsione stessa con continue sollecitazioni di pagamento.
Evidenzia, infine, sul punto il Pubblico Ministero ricorrente che il coindagato IO AS che ha optato per il rito ordinario è stato condannato in primo grado per tale vicenda estorsiva.
4.d Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla assoluzione di D'NU ON VA AR (erroneamente indicato nel ricorso come D'NU AL) e PR CI dal reato di cui al capo "T" con particolare riferimento alle corrette coordinate della contestazione ed alla rilevanza delle conversazioni intercettate nel contesto delle altre risultanze (art. 606 c.p.p., lett. e). La decisione sulla vicenda che ha comportato la contestazione del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in relazione alla ritenuta fittizia attribuzione a PR CI ed altri della titolarità della società GEIBA S.r.l., proprietaria della struttura balneare Moa Beach, sarebbe stata oggetto di un travisamento dei fatti da parte della Corte di Appello. Innanzitutto, rileva il Pubblico Ministero ricorrente, la vicenda non riguarda, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, l'intero pacchetto azionario della citata società ma solo le quote di pertinenza del D'NU nella società che gestiva gli acquascivoli.
In secondo luogo è evidente che oggetto dell'intestazione fittizia è la titolarità formale del bene e non la gestione e la disponibilità del bene stesso che restano o possono restare in tutto od in parte in capo al titolare effettivo od occulto. La Corte d'Appello sarebbe quindi caduta in un'insanabile contraddizione allorquando ha attribuito una valenza probatoria negativa, in termini di intestazione fittizia, al fatto dell'assunzione della gestione da parte del presunto titolare effettivo. Le ingerenze gestorie del titolare effettivo non solo non contrastano con l'intestazione fittizia ma ne sono la spia.
Le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza assolutoria sul punto, inoltre, non tengono conto delle numerose conversazioni intercettate dalle quali si desume la volontà di D'NU ON di celare i suoi contatti con PR nonché degli elementi di indagine a tipo contabile utilizzati dal Giudice per l'udienza preliminare (e di cui a pag. 129 della sentenza di primo grado). Rileva, infine, il Pubblico Ministero ricorrente che i concorrenti nel reato (RI LI, D'RI ON VA e D'NU AL), che hanno optato per il rito ordinario sono stati condannati per tale fatto dai Giudici di primo grado.
4.e Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie con riguardo all'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata relativamente ai capi "U", "V", "W" e "Z"
ritenuta invece dal primo giudice (art. 606 c.p.p., lett. e). Evidenzia al riguardo il Pubblico Ministero ricorrente che la stringata motivazione con la quale la Corte di Appello ha escluso che il reati di cui ai capi "U", "V", "W" e "Z" (tutti relativi a contestazioni del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies - ndr.) abbiano agevolato la realizzazione delle illecite attività dell'associazione mafiosa di cui è processo ha ignorato del tutto l'ampia motivazione sul punto del Giudice di prime cure il quale aveva, invece argomentato sull'aspetto relativo al collegamento tra le attività economiche oggetto di contestazione e la posizione di D'NU AL e della sua associazione concludendo per la piena sussistenza del collegamento atteso che dalla sentenza nel procedimento c.d. "Orsa Maggiore" è emerso che D'NU AL, uomo d'onore del clan LA, non solo aveva assunto il monopolio nel settore delle onoranze funebri ma altresì aveva acquisito diverse attività imprenditoriali nel settore fotografico e nel settore ricreativo balneare. Infine sul punto rileva il Pubblico Ministero ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui da un lato ha escluso la sussistenza dell'aggravante de qua in relazione alla contestazioni qui in esame e, dall'altro, l'ha ritenuta sussistente proprio sotto il profilo dell'agevolazione del clan mafioso oltre che dell'utilizzo del metodo mafioso nella diversa attività delle onoranze funebri sempre facente capo in prima battuta ai D'NU.
4.f Omessa, insufficiente e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis c.p., comma 4, contestata in ordine al capo "A" della rubrica e ritenuta dal primo Giudice. Evidenzia al riguardo il Pubblico Ministero ricorrente il contrasto motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui da un lato nel pronunciare condanna nei confronti di SP AN per i reati di violazione della legge sulle armi (capi "B" e "B1" della rubrica delle imputazioni - ndr.) ha ritenuto configurata la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenendo evidente che l'imputato, soggetto ritenuto intraneo alla consorteria criminale, deteneva le armi per agevolare il programma criminoso della consorteria mafiosa mentre, poi, ha escluso l'aggravante della associazione armata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 in quanto le armi sarebbero state ritrovate in epoca successiva rispetto alla dimensione temporale della contestazione del reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza (comuni a tutti i ricorsi qui in esame) alcuni principi di carattere generale alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: 1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
2) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi;
3) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
4) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 10751 del 05/11/1996, dep. 13/12/1996, Rv. 206335; Sez. 1, sent. n. 7113 del 06/06/1997, dep. 21/07/1997, Rv. 208241; Sez. 1, sent. n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Rv. 210016; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, dep. 05/02/1999, Rv. 212278; Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che;
A) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); B) la specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c). L'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale;
D) non può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti;
se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11/11/1998, dep. 22/12/1998, Rv. 212053); E) in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630).
Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il controllo di legittimità viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo, sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma in quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b1) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c1) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa ricostruzione degli stessi (magari altrettanto logica), perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. U, sent. n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207944; Sez. 1, sent. n. 12496 del 21/09/1999, dep. 04/11/1999, Rv. 214567; Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Rv. 239789). Passando al tema del vizio di "travisamento" dell'atto va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il
"travisamento del fatto" (Cass. Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 2, sent. n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, Rv. 236893; Sez. 4, sent. n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Rv. 237652; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Rv. 238215). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e, nell'ambito di una valutazione unitaria, devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Cass. Sez. 2, sent. n. 7380 del 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Rv. 235716). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che:
1) qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Cass. Sez. 4, sent. n. 15556 del 12/02/2008, dep. 15/04/2008, Rv. 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa al suddetto giudice); 2) in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede processuale penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale (o comunque dichiarativa - ndr.) ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone (o del dichiarante), non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. Sez. 4, sent. n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Rv. 241023).
Da ultimo in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni si deve ancora rammentare che: A2) gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. Sez. 6, sent. n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251527); B2) l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Sez. 6, sent. n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164; Sez. 6, sent. n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254439; Sez. 6, sent. n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, Rv. 239636; Sez. 6, sent. n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724; Cass. Sez. 6, sent. n. 35680 del 10/06/2005, dep. 04/10/2005, Rv. 232576). Ciò doverosamente premesso ed indicate le linee guida entro le quali si muove la decisione che l'odierno Collegio è chiamato ad assumere, si può ora passare all'esame dei singoli ricorsi.
2. Quanto alle doglianze formulate nell'interesse di SP AN LE e riassunte al superiore punto 1.a deve esserne rilevata la manifesta infondatezza.
Le questioni contenute nel motivo di ricorso che in questa sede ci occupa risultano essere già state poste anche in sede di appello e la Corte distrettuale, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto in materia vi ha dato adeguata risposta evidenziando (pagg. da 8 a 10 della sentenza), innanzitutto, come il fatto che l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "LA", il ruolo apicale rivestito nella stessa dal coimputato D'NU AL e l'interesse della consorteria criminale nel settore delle onoranze funebri risultano comprovati dal contenuto di una serie di sentenze nel dettaglio indicate in motivazione ove sono state anche descritte le tecniche operative intimidatorie - evidenzianti un fenomeno mafioso - attraverso le quali era stato acquisito il monopolio delle attività del settore. Alla luce di tali premesse, la Corte distrettuale ha poi indicato un serie di elementi (pagg. da 11 a 21 della sentenza impugnata) dai quali ha ritenuto di evincere elementi sufficienti per ritenere la partecipazione di SP AN LE alla consorteria criminale de qua.
In particolare, ha rilevato la Corte distrettuale il significativo contenuto delle conversazioni intercettate (nel dettaglio richiamate in sentenza) che attestano che il controllo del settore delle onoranze funebri era stato perseguito da SP AN per conto dell'associazione mafiosa con forme tipiche di intimidazioni della criminalità organizzata consistenti nel dissuadere o scoraggiare, con metodi mafiosi, le ditte operanti nel settore commerciale di interesse ad agire in concorrenza con i D'NU o, ancora, nell'imporre alle ditte concorrenti di non svolgere il servizio di disbrigo delle pratiche amministrative nel settore dei servizi funebri, attività che invece doveva essere eseguita dall'agenzia dei D'NU alla quale le ditte concorrenti dovevano corrispondere denaro in misura superiore a quello del costo reale del servizio prestato.
Altra forma di intimidazione che la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente e nella quale lo SP è risultato avere rivestito un ruolo attivo è quella dell'imposizione alle ditte concorrenti della costituzione di un consorzio che in realtà rappresentava una strategia operativa che consentiva a D'NU AL di acquisire il 50% dell'impresa concorrente di modo che quest'ultima era costretta a cedere i propri mezzi alla ditta D'NU alla quale poi la ditta concorrente estromessa si doveva rivolgere per il noleggio dei mezzi di trasporto. Qualora la ditta concorrente fosse stata refrattaria alla proposta di costituire un consorzio, le veniva imposto il pagamento di una tangente denominata "cagnotta".
Alla luce degli elementi sopra indicati appaiono francamente infondate le affermazioni della difesa del ricorrente secondo la quale:
a) difetta un collegamento tra l'associazione mafiosa "LA" e l'attività di gestione delle imprese di pompe funebri facente capo al coimputato D'NU AL con la conseguenza che l'unico elemento di collegamento tra le due consorterie sarebbe dato dal fatto che il D'NU ha subito una precedente condanna come intraneo al clan LA;
b) non v'è prova della esistenza e permanenza del clan LA nel periodo dei fatti di cui è processo.
In realtà dagli elementi evidenziati dalla Corte di Appello emerge esattamente il contrario atteso che con una motivazione coerente e congrua si è dato atto che:
a) il controllo del settore delle onoranze funebri era uno di quelli sul quale il clan LA rivolgeva i propri interessi operativi;
b) tali interessi venivano portati avanti anche nel periodo nel quale si collocano in fatti che in questa sede ci occupano (come comprovato dal contenuto delle intercettazioni);
c) D'NU AL era personaggio di vertice della consorteria criminale;
d) SP AN LE cooperava alacremente con il D'NU nel perseguimento degli interessi indicati. Ciò chiude il cerchio probatorio correttamente e logicamente ricostruito nella sentenza impugnata.
Non rilevante è, poi, quanto evidenziato nel motivo di ricorso in esame con riguardo al fatto che la sentenza impugnata non fornisce indicazione di condotte prevaricatrici o violente dello SP al quale si imputa di aver pagato pubblici ufficiali in luogo di intimidirli e sottometterli.
Sotto tale profilo non si può da un lato non evidenziare il fatto assolutamente notorio e comprovato da una pluralità di sentenze in materia che anche il ricorso alle attività di corruzione di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio rappresenta una delle metodologie di azione delle organizzazioni di stampo mafioso, metodologia certamente complementare e non in contrapposizione con altre illecite attività nelle quali il potere intimidatorio della consorteria criminale viene esercitato mediante violenza o minacce. Dall'altro, deve essere evidenziato come proprio nelle vicende accuratamente descritte nel loro complesso dal Giudice per l'udienza preliminare, prima, e dalla Corte di Appello, poi, si evidenzia come la forza intimidatoria fortemente presente nel modus agendi degli imputati e la "notoria" appartenenza del D'NU alla consorteria criminale operante sul territorio, non rendevano assolutamente necessario che l'intimidazione o le minacce nei confronti delle aziende concorrenti si manifestassero in forme eclatanti.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di evidenziare in altre occasioni similari (cfr. Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Rv. 257760) che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da:
a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata;
b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità);
c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Nel caso in esame ci si trova in presenza per lo più di un messaggio silente, nel senso che l'espressione "utilizzazione della forza intimidatoria" non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati e di chi agisce nel suo ambito, ma ad una situazione creata da una pregressa, vigente ed attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatrice, una volta che abbia creato una dimensione territoriale, non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune, ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione e di chi al momento dell'azione ne rappresenta l'espressione.
Da ultimo, sempre in relazione al motivo di ricorso che in questo momento ci occupa, deve essere evidenziato che a nulla rileva il fatto che lo SP sarebbe singolarmente passato nelle vicende de quibus da vittima a dipendente del D'NU AL al cui figlio in precedenza aveva dovuto cedere la propria impresa di onoranze funebri, ciò in quanto è ben possibile che un soggetto in momenti diversi assuma ruoli differenti mostrando di aderire al programma criminoso che in un primo tempo lo aveva visto come vittima - diremmo "alleandosi con l'originario nemico" - così come appare logica e corretta l'affermazione della Corte distrettuale laddove (pag. 21) ha evidenziato con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto IO AS che il tentativo da parte di SP AN di affrancarsi dalle direttive di D'NU AL non esclude la partecipazione dello stesso prevenuto all'associazione mafiosa in argomento, rappresentando piuttosto una circostanza emblematica del suo rapporto con il sodalizio stesso.
3. Anche quanto alle doglianze formulate nell'interesse di SP AN LE e riassunte al superiore punto 1.b deve esserne rilevata l'infondatezza.
Così come già avvenuto in sede di giudizio di appello si duole, innanzitutto, la difesa del ricorrente della genericità e dell'indeterminatezza del capo di imputazione che la Corte distrettuale avrebbe licenziato come un falso problema senza tenere conto del fatto che ciò comporterebbe una nullità assoluta e patologica ex art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sul diritto di difesa dell'imputato.
In realtà così non è.
Deve infatti essere ricordato che l'imputato nel corso dell'udienza preliminare ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato e che questa Corte Suprema - come anche ricordato dalla stessa Corte di Appello - ha già avuto modo di precisare che "una volta instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione" (Cass. Sez. 6, sent. n. 21265 del 15/12/2011, dep. 01/06/2012, Rv. 252854) e, ancora, che "l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa" (Cass. Sez. 6, sent. n. 13133 del 23/02/2011, dep. 30/03/2011, Rv. 249897; Sez. 6, sent. n. 32363 del 20/05/2009, dep. 10/08/2009, Rv. 245191).
Quanto all'asserita assenza di violenza o minacce emergenti dalle conversazioni intercettate non può che ribadirsi quanto si è già evidenziato al riguardo al punto precedente.
Quanto all'osservazione che il legislatore avendo configurato il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. come reato proprio ha imposto che le condotte di concorrenza sleale siano finalisticamente orientate ad avvantaggiare la propria attività di impresa e non, eventualmente, quella di altri soggetti operanti nel medesimo settore con la conseguenza che l'impossibilità di ritenere che SP AN agisse nell'interesse proprio escluderebbe la possibilità di ritenere anche in ipotesi sussistente il delitto de quo, non si può che richiamare ciò che correttamente la Corte di Appello ha osservato sul punto (pag. 22 e 23). Orbene, fermo restando che "integra il delitto di concorrenza sleale l'imprenditore che imponga sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risulta contiguo" (Cass. Sez. 2, sent. n. 6462 del 16/12/2010, dep. 21/02/2011, Rv. 249372) e che "nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27681 del 21/04/2010, dep. 16/07/2010, Rv. 247916), situazione che non può essere posta in dubbio nel caso in esame alla luce delle emergenze processuali correttamente riassunte nella sentenza impugnata, è stato evidenziato da questa Corte Suprema che "il reato di cui all'art. 513 bis c.p. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività" (Cass. Sez. 6, sent. n. 1089 del 22/10/2008, dep. 13/01/2009, Rv. 243187). Orbene, la stessa Corte di Appello ha correttamente osservato che sebbene lo SP svolgeva di fatto l'attività produttiva propria di procacciatore d'affari, lo stesso agiva comunque per conto e, direttamente, nell'interesse primario dell'impresa del D'NU che, a sua volta, non era altro che attività commerciale svolta a vantaggio dell'associazione mafiosa. In questo caso ritiene l'odierno Collegio doveroso evidenziare che al di là del comprensibile interesse economico personale che SP AN LE intendeva perseguire, tale interesse non poteva che essere inscindibilmente connesso al fatto che l'impresa del D'NU attraverso le attività illecite descritte sbaragliasse la concorrenza diventando leader del locale mercato delle onoranze funebri. Non a caso il capo "A2" delle rubrica delle imputazioni vede indicati come concorrenti con lo SP anche il D'NU AL ed il D'NU ND (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente) con la conseguenza che ancorché non si voglia considerare l'attività di procacciatore d'affari dello SP come attività propria commerciale o comunque produttiva è indubbio che egli ha concorso con il titolare dell'impresa di onoranze funebri D'NU nel compiere le attività di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. poste in essere da tale impresa, con la conseguenza che, essendo certamente possibile il concorso nel reato "proprio", nessun dubbio può sussistere circa la corretta configurabilità a carico dell'odierno concorrente anche del reato qui in contestazione. Infatti sebbene l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 513 bis c.p. costituisce - come detto - un reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva "in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, qualora venga dimostrata la conoscenza da parte dell'"extraneus" della qualità di "intraneus" del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde" (Cass. Sez. 6, sent. n. 7627 del 31/01/1996, dep. 30/07/1996, Rv. 206603).
Quanto, infine, alla doglianza sempre inerente la medesima vicenda e relativa alla ritenuta non corretta contestazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, va detto che nel momento in cui si è ritenuta esente da vizi la parte della sentenza impugnata che ha affermato che l'esercizio delle attività imprenditoriali nel settore delle onoranze funebri rientrava negli interessi perseguiti dall'associazione mafiosa e che sia il titolare dell'impresa stessa (D'NU AL) che l'odierno imputato erano intranei all'organizzazione stessa la quale operava sul territorio con modalità tipiche di intimidazione delle organizzazioni mafiose, è di tutta evidenza che le ragioni e metodologie operative poste a fondamento delle azioni che hanno portato alla contestazione del reato di cui al capo "A2" della rubrica delle imputazioni comportano ipso facto la configurabilità sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo della circostanza aggravante de qua il che non richiedeva ulteriori specificazioni nella parte motiva della sentenza impugnata.
4. Le doglianze formulate nell'interesse di SP AN LE e riassunte al superiore punto 1.c appaiono meritevoli di trattazione congiunta con lo speculare motivo di ricorso formulato dal Pubblico Ministero e sopra riassunto al punto 4.f. Infatti, mentre la parte privata con riguardo ai fatti di detenzione di armi di cui ai capi "B" e "B1" della rubrica delle imputazioni si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 mentre nel contempo è stata esclusa dalla Corte di Appello la circostanza aggravante della associazione "armata" di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, il Pubblico Ministero opera in una prospettiva diametralmente opposta dolendosi della esclusione da parte della Corte di Appello della circostanza aggravante da ultimo indicata. Va detto subito che i motivi di ricorso delle parti sul punto specifico sono fondati. Nulla quaestio, per contro, circa l'affermazione - indipendente dalla contestata circostanza aggravante - della responsabilità dello SP in ordine ai fatti di cui ai capi B/B1 della rubrica delle imputazioni. La Corte di Appello, sotto questo secondo profilo, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha desunto la responsabilità di SP AN in ordine alla violazione della legge sulle armi sulla base di una serie di elementi indiziari che, coordinati tra loro, hanno consentito di fare luce e spiegare logicamente la vicenda, quali:
a) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ST AR che ha raccontato che nel 2008, mentre si trovava in compagnia di AN AN, si incontrò con SP AN all'interno dell'Ospedale Cannizzaro e che quest'ultimo, dopo averli condotti nell'obitorio mostrò loro un fucile a canne mozze ed una pistola. In tale occasione era presente anche tale IN AN;
b) l'esito della perquisizione compiuta in loco dalla Guardia di Finanza il 12/9/2008 che, accompagnata dallo IN, rinveniva e sequestrava un fucile a canne mozze oltre che cartucce di vario calibro;
c) il contenuto dei filmati estrapolati dal locale sistema di videoripresa che ha consentito di accertare che in data 21/8/2008 ST AR, AN AN, IN AN e SP AN si trovavano dapprima all'interno della sala autoptica e, successivamente, si dirigevano verso i locali dello spogliatoio all'interno dei quali veniva rinvenuto il fucile;
d) nel corso delle prime conversazioni intercettate SP AN e IN AN manifestavano interesse e viva preoccupazione in ordine al rinvenimento delle armi. Come detto quelli evidenziati dalla Corte distrettuale sono elementi rilevanti ed interpretati in modo logico dai giudici distrettuali con una valutazione discrezionale (anche con riguardo alla portata probatoria delle conversazioni intercettate) che non è certo sindacabile in questa sede.
Giova solo evidenziare che non è fondato l'assunto della difesa del ricorrente secondo la quale mancherebbero riscontri individualizzanti ex art. 192 c.p.p., comma 3, alle dichiarazioni del collaboratore ST AR atteso che le dichiarazioni dello stesso sono successive e nel contempo il rinvenimento e sequestro delle armi era diventato notizia di dominio pubblico. A parte il fatto che ragionevolmente il giudizio di responsabilità di SP AN in ordine ai fatti-reato di cui ci stiamo occupando supererebbe la c.d. "prova di resistenza" anche se fossero ritenute prive di valenza probatoria le dichiarazioni del ST, purtuttavia non può non essere rimarcato che le dichiarazioni del ST, ancorché potenzialmente potesse essere noto allo stesso per altre fonti il rinvenimento delle armi, hanno trovato riscontro ex art. 192 c.p.p., comma 3, non solo nel materiale rinvenimento dei beni ma - anche e soprattutto - nelle riprese filmate e nelle conversazioni telefoniche di cui si è detto. In sostanza le dichiarazioni del ST da un lato sono riscontrate dal filmato rinvenuto dagli inquirenti e dall'altro rafforzano gli altri elementi in atti. Tornando, invece, alla questione come detto sollevata sia dalla difesa dell'imputato SP sia dal Pubblico Ministero al rapporto incrociato tra la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (esclusa dalla Corte distrettuale) e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (ritenuta sussistente nei capi B/B1) va detto che effettivamente la sentenza è contraddittoria e comunque non adeguatamente motivata sul punto nella parte in cui a pag. 10 si è affermato testualmente che "va esclusa la contestata aggravante dell'essere l'associazione armata dal momento che il ritrovamento delle armi all'interno dell'ospedale Cannizzaro in data 12/9/2008 ... non costituisce una concreta circostanza dimostrativa che, per il periodo precedente, i componenti dell'associazione mafiosa abbiano avuto la disponibilità delle armi in sequestro" mentre a pag. 26 si è affermato che "sussiste la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 1991 n. 203 essendo evidente che SP AN, soggetto intraneo alla associazione mafiosa in argomento, deteneva le armi in esame per agevolare il programma criminoso della consorteria mafiosa in argomento". Si rende conto il Collegio che la segnalata discrasia motivazionale può essere ricollegabile alla contestazione "chiusa" del reato associativo ("fino al giugno 2007") in presenza del rinvenimento delle armi in epoca successiva ma ciò non toglie che la contraddizione motivazionale - caratterizzata da affermazioni apodittiche - rimane, con la conseguenza che la sentenza sullo specifico punto deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello affinché siano meglio illustrati i rapporti tra le aggravanti de quibus (l'una esclusa e l'altra affermata) e siano spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto che le armi detenute dallo SP nel 2008 di cui ai capi B/Bl fossero (eventualmente) "serventi" all'attività illecita dell'associazione mafiosa contestata fino al giugno 2007. In sostanza, pur partendo dal riaffermato principio giurisprudenziale secondo il quale "in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritiene sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo è contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente" (Cass. Sez. 5, sent. n. 18837 del 05/11/2013, dep. 07/05/2014, Rv. 260919) ciò non toglie che vi deve essere contestualità temporale tra la detenzione delle armi e l'esistenza dell'associazione.
Ne consegue che delle due l'una: o è dimostrato che le armi rivenute nel 2008 erano nella disponibilità dell'imputato anche prima del giugno 2007 ed allora non solo può (potenzialmente) essere configurata la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ma anche quella di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 ovvero tale elemento non è altrimenti desumibile ed allora correttamente debbono essere escluse entrambe le aggravanti.
Tertium non datur.
5. Anche quanto alle doglianze formulate nell'interesse di SP AN LE e riassunte al superiore punto 1.d in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reati di cui ai capi "G", "M", "O" ed "R" della rubrica (violazione degli artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7) deve esserne rilevata la fondatezza sotto i profili che si andranno ad esporre.
Sostiene, come detto, la difesa del ricorrente la non configurabilità dal punto oggettivo del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio essendo state le somme di denaro oggetto delle contestazioni asseritamente consegnate a soggetti non rientranti nelle categorie di incaricati di pubblico servizio, trattandosi di persone chiamate a svolgere mere mansioni d'ordine o di opera materiale: NO VA era asseritamente mero ausiliario barelliere dipendente di un'azienda privata, mentre ZZ VA e NT PI, pur essendo dipendenti dell'ospedale risultavano assunti come autisti, con mansioni manuali e senza un contatto con il pubblico. La doglianza risulta essere stata già proposta innanzi alla Corte di Appello che vi ha dato una risposta non adeguata rispetto alle problematiche sottoposte all'attenzione della stessa.
Non ignora il Collegio che per consolidato orientamento di questa Corte Suprema "configura il delitto di corruzione, previsto dall'art. 319 c.p., la condotta dell'operatore obitoriale che fornisca, dietro compenso, i nominativi e altre informazioni delle persone decedute agli impresari delle pompe funebri, in quanto pone in essere un atto contrario ai doveri di ufficio, rivelando notizie apprese nello svolgimento del pubblico servizio, che devono rimanere riservate per i terzi e delle quali comunque non ha la disponibilità" (Cass. Sez. 6, sent. n. 24075 del 07/05/2003, dep. 30/05/2003, Rv. 226083) e ciò perché "gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie (Cass. Sez. 6, sent. n. 32369 del 09/06/2009, dep. 10/08/2009, Rv. 245192; Sez. 6, sent. n. 27933 del 23/04/2008, dep. 08/07/2008, Rv. 241315).
Più in generale questa Corte Suprema ha anche affermato che "la comunicazione, da parte del personale ospedaliero comunque inserito nell'attività di assistenza ai malati, dell'avvenuto o prossimo decesso dei degenti a titolari di imprese funebri, dietro compenso di somme di denaro, allo scopo di favorire dette imprese nell'acquisizione del servizio funebre, realizza il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio" (Cass. Sez. 6, sent. n. 2996 del 11/12/1995, dep. 26/03/1996, Rv. 204521). A nulla rileverebbero, poi, in questo caso secondo giurisprudenza più datata, le mansioni alle quali è materialmente addetto il soggetto inserito nella struttura ospedaliera che tiene le condotte descritte (così ad esempio questa Corte Suprema ha ritenuto configurabile il reato a carico del portiere addetto al passo carraio - cfr. Cass. Sez. 6, ord. n. 2266 del 07/06/1991, dep. 30/07/1991, Rv. 188328), così come non rileva che il soggetto sia materialmente dipendente da una struttura privata in quanto "in tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in vì a non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile" (Cass. Sez. 6, sent. n. 37099 del 19/07/2012, dep. 26/09/2012, Rv. 253477; Sez. 6, sent. n. 6687 del 28/05/1997, dep. 09/07/1997, Rv. 209734). Pur tuttavia la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente carente sul punto. Partendo, infatti, dal presupposto che la notizia del decesso di un soggetto non è certo una notizia "segreta" trattandosi di fatto che per contro deve essere oggetto di comunicazione ed annotazione in pubblici registri cui chiunque sia interessato ha diritto di accedere e che, di per sè, il mercimonio di un'informazione di pubblico dominio, non costituisce reato, è chiaro che il reato ipotizzato (artt. 319 e 321 c.p.) non può che configurarsi allorquando la dazione o la promissione di denaro sia ricollegabile al compimento di un atto "contrario ai doveri di ufficio" da parte di un soggetto che se non pubblico ufficiale rivesta quantomeno il ruolo di "incaricato di pubblico servizio". La corretta costruzione della fattispecie di reato in esame non potrà quindi che passare da un lato attraverso la valutazione "caso per caso" delle mansioni e della qualifica effettivamente rivestita dal soggetto che ha fatto mercimonio dell'informazione (non potendo dissociarsi l'illecito dalle mansioni esercitate) e, dall'altro, dalla verifica della sussistenza nel caso di specie di una fonte normativa o regolamentare (regolamento di polizia mortuaria, disposizioni locali, circolari, ordini di servizio, ecc.) che faccia divieto a tali soggetti (ancorché addetti a mansioni lavorative materiali o meramente esecutive) di segnalare ai parenti gli impresari dei quali servirsi per le esequie e/o di rivelare corrispondentemente agli impresari il nominativo dei deceduti nell'immediatezza dei decessi (se non addirittura in epoca immediatamente precedente al verificarsi degli stessi). Tutti profili sopra indicati non risultano essere stati adeguatamente esplorati nella motivazione della sentenza impugnata che risulta aver appuntato al riguardo la propria attenzione sulle fonti probatorie trascurando però le connesse problematiche di diritto. Il vizio motivazionale descritto impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SP AN LE in relazione ai capi G), M), O) ed R) della rubrica delle imputazioni.
Per dovere di completezza deve però essere aggiunto che sono invece infondate le altre ragioni di doglianza contenute nel motivo di ricorso che in questa sede ci occupa e ciò sulla base dei seguenti elementi:
a) è irrilevante per la configurabilità del reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., in presenza di un rapporto non certo di natura concussiva come quello tra l'odierno imputato e AR IO che il prezzo della corruzione sia determinato dal corrotto invece che dal corruttore, o che il corrotto "si offra al migliore offerente";
b) i rilievi difensivi secondo i quali dalle comunicazioni intercettate non emergerebbe traccia della dazione o della promessa di somme di denaro con finalità corruttive discutendo gli interlocutori dei costi dei servizi per le onoranze funebri, delle somme necessarie per il disbrigo della pratiche burocratiche e della provvigione dello SP quale procacciatore di affari rimangono a livello di mera affermazione (che non viene supportata per il sopra richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione dalla produzione di idonea documentazione a conforto), sia per la loro assoluta genericità, sia perché dalla lettura della sentenza impugnata emerge esattamente il contrario (cfr. pagg. da 27 a 32);
c) quanto affermato al paragrafo precedente vale anche per quanto concerne la doglianza afferente al capo "O" delle rubrica delle imputazioni e riguardante i rapporti tra l'odierno ricorrente e NT PI o per quella afferente al capo "M" relativa ai rapporti con ZZ VA.
Quanto infine alla doglianza relativa al fatto che mancherebbe anche con riguardo alle vicende sintetizzate nei capi di imputazione qui in esame alcun elemento per ritenere sussistente in capo all'imputato la contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non può che ribadirsi quanto si è già evidenziato al superiore punto 3).
Infatti, nel momento in cui si è ritenuta esente da vizi la parte della sentenza impugnata che ha affermato che l'esercizio delle attività imprenditoriali nel settore delle onoranze funebri rientrava negli interessi perseguiti dall'associazione mafiosa e che sia il titolare dell'impresa stessa (D'NU AL) che l'odierno imputato erano intranei all'organizzazione stessa, che anche le pratiche corruttive rientravano nelle modalità di perseguimento delle finalità della consorteria criminale, è di tutta evidenza che le ragioni e metodologie operative poste a fondamento delle azioni che hanno di portato alla contestazione dei reati di cui ai capi "G", "M", "O" ed "R" della rubrica comportano ipso facto la configurabilità - ma solo qualora siano superati i pregiudiziali problemi di diritto inerenti la configurazione del reato-base di cui si è detto sopra - sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo della circostanza aggravante de qua il che non avrebbe richiesto ulteriori specificazioni nella parte motiva della sentenza impugnata.
6. Manifestamente infondato è, invece, il quinto ed ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse di SP AN LE e sopra riassunto al punto 1.e concernente il mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche. A pag. 36 delle sentenza impugnata, infatti, la Corte d'Appello, peraltro in senso conforma a quanto più compiutamente ritenuto anche dal Giudice di prime cure, ha chiarito di aver ritenuto che le predette circostanze attenuanti non possono essere concesse all'imputato in ragione della gravità dei fatti illeciti in disamina.
Fermo restando che tale affermazione non si pone certo in contrasto con il fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto di escludere allo SP la recidiva contestata riguardante fatti-reato assai risalenti nel tempo, trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, sent. n. 106 del 04/11/2009, dep. 07/01/2010, Rv. 246045), deve solo essere ricordato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Rv. 259899). A ciò si aggiunga che la "gravità del fatto" è indubbiamente uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. 3, sent. n. 11963 del 16/12/2010, dep. 24/03/2011, Rv. 249754).
7. Quanto al ricorso formulato nell'interesse di IR ME e riassunto al superiore punto 2.a deve essere osservato quanto segue.
Al di là del preliminare rilievo che la difesa del ricorrente è caduta in evidente errore allorquando ha affermato che nella sentenza non sono indicati i capi di imputazione per i quali il IR è stato condannato in primo grado in quanto basta consultare pag. 4 della sentenza impugnata per verificare come il capo "S" della rubrica delle imputazioni allo stesso contestato (anche se con l'indicazione del nominativo di IR AN frutto di un evidente errore materiale) è stato ivi regolarmente trascritto ed al di là della singolare tecnica redazionale del ricorso, nel quale la difesa dell'imputato si è sostanzialmente limitata a richiamare pagine o righi della sentenza impugnata od a trascriverne brani per poi limitarsi ad aggiungere di volta in volta che il loro contenuto è illogico o contraddittorio, la questione di fondo e che presenta carattere risolutivo è costituita da fatto che difetta l'elemento oggettivo del reato de qua.
La condotta contestata all'imputato riguarda, infatti, l'asserita rivelazione di "notizie di ufficio" (segnatamente l'avvenuto decesso di persone ricoverate presso l'ospedale Cannizzaro di Catania) "che dovevano rimanere segrete".
Si è già detto sopra che la notizia del decesso di una persona non è una notizia "segreta" ma anzi destinata ad essere oggetto di iscrizione in pubblici registri ed accessibile a chiunque. A ciò si aggiunga che accade comunemente (in genere per ragioni di cronaca ma anche per altri motivi) che le notizie circa il decesso di persone più o meno famose siano divulgate prima ancora della formale annotazione dell'evento nei pubblici registri ai quali gli interessati hanno il diritto di accedere nel rispetto delle formalità burocratiche ed amministrative a ciò deputate ma non per questo la rivelazione di tali informazioni da parte di pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio determina la consumazione del reato di cui all'art. 326 c.p.. Ne consegue che la sentenza di condanna dell'imputato IR ME in relazione al reato di cui al capo "S" della rubrica delle imputazioni deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Ciò rende superate le diverse ed ulteriori questioni prospettate nell'atto di ricorso e nei motivi successivamente aggiunti con memoria.
8. Quanto al ricorso formulato nell'interesse di D'NU ON VA AR (condannato in entrambi i gradi di giudizio di merito per i reati di cui ai capi U - V - W - X della rubrica relativi a diversi episodi di interposizione fittizia ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies), i vari profili del ricorso dello stesso condensati sotto un unico articolato motivo e riassunti ai superiori punti 3.a, 3.b, 3.c e 3.d appaiono meritevoli di una trattazione congiunta per gli aspetti che li accomunano, salve le specificità di cui si dirà nel prosieguo.
Va detto subito che elemento trasversale del ricorso che in questa sede ci occupa è costituito dalla doglianza che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare ed analizzare le diverse ipotesi, asseritamente documentalmente provate, prospettate nell'atto di gravame innanzi alla stessa.
Sul punto deve essere innanzitutto evidenziato che "è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica" (Cass. Sez. 2, Sent. n. 13951 del 05/02/2014, dep. 25/03/2014, Rv. 259704). Ancora, deve essere ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). Orbene nel caso in esame la Corte distrettuale per ciascuna delle imputazioni contestate a D'NU ON VA AR ha correttamente evidenziato - con motivazione congrua e logica - gli elementi che ha ritenuto preponderanti sui quali fondare il giudizio di responsabilità della stesso, così come, parimenti, ha evidenziato quelli per i quali non ha ritenuto di ritenere acquisiti elementi sufficienti per il giudizio di colpevolezza. Quanto, poi, ai profili con maggiore specificità indicati nel profilo di ricorso sopra riassunto al punto al punto 3b riguardanti il fatto che nessun cenno è stato fatto ai rapporti tra EN SC e l'odierno ricorrente che dai predetti sarebbero stati invece compiutamente spiegati in modo veritiero parlando di un'amicizia datata nel tempo e della loro intenzione (poi non realizzata) di voler intraprendere rapporti di affari o, ancora, alle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini difensive da LA NT e da IL US che darebbero contezza dell'estraneità del D'NU alla società Bianco Pesca S.r.l. va detto che se, da un lato, affermazioni dell'omesso cenno a tali atti rispondono al vero come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, dall'altro, a causa del mancato rispetto dell'indicato principio giurisprudenziale dell'"autosufficienza del ricorso" non è stato dato modo a questa Corte di apprezzare la rilevanza dei documenti stessi (o degli altri pur genericamente indicati nell'atto di gravame che qui ci occupa).
Infatti per il rispetto del citato principio dell'"autosufficienza del ricorso per cassazione occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti. Per questo, quando oggetto della denuncia di vizio è il contenuto di un documento, o comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità stessa della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale dell'atto o del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso (Sez. 4, sent, 37982 del 26.6 - 3.10.2008, rv 241023; Sez. 2, sent. 38800 del 1-14.10.2008, rv 241449): ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà - stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti - ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione o al contenuto del documento citato.
Quanto, poi, alle questioni contabili relative alle vicende di cui al capo "U" della rubrica le stesse risultano prese in considerazione a pag. 53 della sentenza impugnata.
Analoghe argomentazioni valgono anche per le questioni riguardanti i profili inerenti i capi "W" e "X" della rubrica delle imputazioni di cui al superiore punto 3.d.
Infine, con riguardo alle questioni afferenti al capo "V" della rubrica delle imputazioni così come riassunte al superiore punto 3.c, non si può non rilevare come l'argomentazione difensiva secondo la quale difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma, ciò in quanto nel giudizio di primo grado era stata prodotta una sentenza irrevocabile con la quale gli imputati di quel processo erano stati assolti dal reato di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies riguardante il medesimo immobile per cui oggi è processo che pertanto veniva restituito, con la conseguenza che nessun provvedimento ablativo poteva essere adottato in alcuna sede in contrasto con detto giudicato e da ciò ne deriverebbe che il ricorrente non aveva alcuna ragione di intestare fittiziamente l'immobile al fine di sottrarsi ad un'eventuale sequestro in tema di misura di prevenzione patrimoniale, ancora una volta è caratterizzata da una mera asserzione priva del relativo supporto documentale.
Il concorrente CO EP con la sentenza che in questa sede ci occupa è stato condannato in modo irrevocabile per tale fatto che, dunque, deve considerarsi definitamente accertato nei suoi sviluppi in fatto e nella sua corretta qualificazione in punto di diritto. A ciò si aggiunga come dal contenuto del ricorso non è dato esattamente comprendere il motivo per il quale l'esistenza della sentenza menzionata dalla difesa (e non prodotta a questa Corte) inciderebbe sull'elemento psicologico del reato in capo a D'NU ON atteso che l'assoluzione di "altri" soggetti in "altro" procedimento ed il conseguente dissequestro dell'immobile de qua non si vede quale incidenza potrebbe avere sui fatti esaminati nella sentenza impugnata riguardanti tra l'altro la titolarità di quote sociali della Edil Immobiliare S.r.l. che potevano essere comunque oggetto di sequestro in tema di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di D'NU AL. Alle luce di tutti gli elementi esposti non può che concludersi per la infondatezza del ricorso formulato al riguardo nell'interesse dell'imputato D'NU ON VA AR.
9. Passando, ora, all'esame dei motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero deve, innanzitutto, darsi atto che correttamente il ricorrente ha rilevato che questa Corte Suprema ha reiteratamente avuto modo di sottolineare che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, il tutto sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, mettendone in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (ex plurimis e tra le ultime Cass. Sez. 2, sent. n. 50643 del 18/11/2014, dep. 03/12/2014, Rv. 261327; Sez. 6, sent. n. 1253 del 28/11/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 258005). Purtuttavia va detto che la motivazione della sentenza impugnata mostra che la Corte di Appello ha attentamente riesaminato il medesimo materiale sottoposto all'attenzione del primo giudice (il processo ha seguito le forme del rito abbreviato), materiale probatorio richiamato nel suo contenuto di volta in volta nella motivazione e di essere addivenuta limitatamente ad alcuni soggetti e ad alcuni capi di imputazione ad una decisione differente rispetto a quella del primo Giudice decisione che, pertanto, pur non essendo expressis verbis criticata nei punti di riforma, risulta implicitamente adeguatamente riesaminata e, di fatto, non condivisa.
Ciò chiarito va detto che il motivo di ricorso del Pubblico Ministero sopra riassunto al punto 4.a riguardante l'assoluzione di D'NU ON VA AR dal reato associativo di cui al capo "A" della rubrica delle imputazioni non risulta fondato. Occupandosi della posizione di D'NU ON la Corte distrettuale ha evidenziato (pagg. 40-43) l'insufficienza degli elementi probatori dimostrativi dell'intraneità dello stesso al sodalizio mafioso ponendo l'accento sul contenuto (di volta in volta riassunto nella motivazione della sentenza) di alcune conversazioni intercettate, sui rapporti tra D'NU ON e SP AN, nonché sul contenuto delle dichiarazioni del collaboratore ST AR e di quelle del coimputato SI AM SC non ritenute - nella parte qui di interesse - adeguatamente riscontrate.
A fronte di tale costrutto argomentativo il Pubblico Ministero ricorrente oppone valutazioni proprie affermando a sua volta in modo apodittico, dopo avere riportato a sua volta brani della sentenza impugnata, che da un lato alcune affermazioni e considerazioni della Corte distrettuale sarebbero a loro volta apodittiche e, dall'altro, che non risponde al vero che le dichiarazioni del ST e del SI non sono caratterizzate da riscontri esterni in quanto detti riscontri sarebbero rinvenibili proprio nelle conversazioni intercettate. Non sfugge il fatto che attraverso il profilo del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) (unico indicato in tutti i motivi di ricorso) il Pubblico Ministero ricorrente tende a richiedere a questa Corte Suprema una ulteriore (ri)valutazione del compendio probatorio al fine di verificare se le prove per giungere ad una condanna di D'NU erano sufficienti o meno o, ancora, se i riscontri alle dichiarazioni del ST e del SI erano o meno sufficienti ed individualizzanti.
Quanto richiesto dal Pubblico Ministero - oltretutto consistente sotto certi profili in una critica alla decisione impugnata che sfiora i limiti della genericità non essendo stati indicati nel ricorso i singoli passaggi delle conversazioni intercettate o quelli delle dichiarazioni di ST e SI dai quali sarebbero ricavabili in modo certo riscontri individualizzanti alle affermazioni di costoro - non può essere oggetto del presente giudizio che, è appena il caso di ribadirlo, non può che muoversi entro i limiti enunciati in premessa atteso che, salvo il controllo sulla congruità e logicità (rectius: non "manifesta illogicità") della motivazione, non sono sindacabili in sede di legittimità le valutazioni del giudice di merito al quale in via esclusiva compete il discrezionale giudizio sulla rilevanza e portata delle fonti di prova nell'ambito del superamento del "ragionevole dubbio" che legittima la pronuncia della sentenza di condanna nei confronti dell'imputato.
Il sindacato della Corte di Cassazione in ordine a quella che un tempo era denominata assoluzione "per insufficienza di prove" e che oggi, attraverso un ribaltamento della prospettiva è il mancato superamento di ogni "ragionevole dubbio" non può estendersi alla fondatezza o meno del dubbio, perché ciò si tradurrebbe in una inammissibile rivalutazione della prova, ma è limitato al controllo della motivazione sulle ragioni del dubbio ed all'accertamento che il giudizio sia il risultato logico dell'esame critico del materiale probatorio acquisito. Poiché tale requisito motivazionale è stato congruamente rispettato dalla Corte distrettuale non ricorrono le condizioni per l'accoglimento del motivo di ricorso in esame. Deve solo essere aggiunto, sempre con riguardo al motivo di ricorso in esame, che il rilievo concernente il fatto che la sentenza impugnata non ha mosso alcuna censura sotto il profilo della credibilità intrinseca e dell'attendibilità dei collaboranti non ha pregio, non essendo necessario che la Corte distrettuale motivasse sul punto nel momento in cui è stato ritenuto insufficiente l'altro elemento necessario per affermare la valenza probatoria delle dichiarazioni degli stessi e cioè la presenza di (idonei) riscontri ex art. 192 c.p.p., comma 3, che ne confermassero l'attendibilità. 10. Quanto affermato nel paragrafo che precede non può che essere ribadito anche con riferimento al motivo di ricorso del Pubblico Ministero sopra riassunto al punto 4.b e concernente l'assoluzione di SP EP dal reato associativo di cui al capo "A" della rubrica delle imputazioni. La Corte distrettuale risulta avere al riguardo analizzato il contenuto di una serie di conversazioni intercettate (pag. 38 e segg.) per poi affermare che, sulla base delle stesse, non è possibile ritenere SP EP soggetto "intraneo" all'associazione in disamina sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
Il Pubblico Ministero ricorrente è di contrario avviso sostenendo che le condotte di SP EP così come descritte nella sentenza impugnata sono invece dimostrative del coinvolgimento dello stesso in dinamiche tipicamente associative anche tenuto conto della certa appartenenza al sodalizio del di lui fratello SP AN con il quale il primo è risultato cooperare. La Corte distrettuale ha però dato un lettura interpretativa alle condotte di SP EP che risulta possibile e che non è nel contempo manifestamente illogica, evidenziando come lo stesso è stato costretto a partecipare ad un incontro con IO AS in ragione del vincolo familiare che lo lega al fratello SP AN, che non risulta che nel corso dell'incontro SP EP abbia aderito alle determinazioni di D'NU AL per chiedergli il 50% delle quote della società operante nel settore dello onoranze funebri che questi aveva manifestato l'intento di costituire e che il consiglio dato da SP EP di abbandonare l'iniziativa economica non era rivolto a favorire l'associazione in esame quanto a tutelare l'incolumità personale dei soggetti che si contrapponevano alle determinazioni del D'NU. In sostanza, anche attraverso l'analisi dell'elemento soggettivo che è stato ritenuto condurre le azioni di SP EP, la Corte distrettuale ha ritenuto non dimostrato il fatto che SP EP abbia prestato un contributo fattivo nella realizzazione dell'illecita attività perseguita dall'associazione di acquisizione del monopolio nel settore dei servizi funebri. Il motivo di ricorso in esame non è, pertanto, fondato.
11. Il terzo motivo di ricorso formulato dal Pubblico Ministero e sopra riassunto al punto 4.c investe l'assoluzione dell'imputato SP AN dall'ipotizzato reato di estorsione (capo "D" della rubrica delle imputazioni) ai danni di NZ SC e LA LA AS che sarebbero stati costretti al versamento di una somma di denaro non meglio precisata. La Corte distrettuale ha trattato della questione alle pagg. 32 e segg. della sentenza impugnata evidenziando in via del tutto preliminare che non è in contestazione il fatto che SP AN abbia svolto un'attività di intermediazione tra gli estorsori e la vittima. Risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata (che anche in questo caso ha riassunto ed interpretato le conversazioni telefoniche intercettate) che nel giugno 2006 NZ SC (titolare insieme alla moglie LA LA AS di due case di riposo) si rivolgeva allo SP per "sistemare" una richiesta estorsiva ricevuta da ignoti malviventi. Lo SP a sua volta contattava l'amico IO AS (nei confronti del quale si procede separatamente) chiedendogli il proprio intervento. Veniva quindi fissato un incontro con gli estorsori (appartenenti ad un clan malavitoso facente capo a tale "Manuele") all'esito del quale IO AS informava lo SP di avere raggiunto un accordo con gli estorsori che prevedeva l'elargizione agli stessi di "un regalo" agli stessi da parte della vittima così da chiudere la vicenda.
In un primo momento questo accordo non veniva condiviso dallo SP il quale contestava al IO che i patti erano diversi ma, alla fine, lo SP si determinava ad accettare le condizioni imposte dagli estorsori avendo ricevuto assicurazioni del IO che non sarebbero seguite altre richieste estorsive. Poiché il NZ era riottoso al pagamento e gli estorsori si erano lamentati con il IO di ciò, IO sollecitava in più occasioni SP ad intervenire per convincere la vittima a pagare la somma concordata e ciò fintanto che il IO non informava lo SP che il NZ gli aveva detto che finalmente "si era concluso il tutto". Non rispondendo ciò al vero SP si recava dalla moglie del NZ per dire alla stessa che si sarebbero dovuti presentare davanti agli estorsori. Nel corso di un successivo incontro SP sottolineava al NZ la propria estraneità alla vicenda in esame. A fronte dei fatti descritti ha evidenziato il Pubblico Ministero che la Corte di Appello avrebbe al riguardo assunto una decisione illogica e contraddittoria omettendo di contestualizzare le condotte di SP AN nella prospettiva e nella logica dell'operare mafioso dello stesso SP in quanto associato al clan D'NU. Nel caso in esame l'intermediario avrebbe agevolato la felice conclusione dell'attività delittuosa operando secondo modalità tipicamente mafiose e connotando la propria azione non da un'asettica e disinteressata intermediazione in favore delle vittime dell'estorsione quanto piuttosto da un proficuo attivarsi per il buon esito dell'estorsione stessa con continue sollecitazioni di pagamento.
La Corte distrettuale è stata, per contro, di diverso avviso sottolineando che l'attività di intermediazione dello SP si è svolta su richiesta delle vittime e che le risultanze processuali non evidenziano con apprezzabile sufficienza che l'imputato abbia agito con la consapevolezza di agevolare, tramite la sua attività di intermediazione, il conseguimento dello scopo illecito perseguito dagli estorsori limitandosi ad accettare le condizioni imposte dagli estorsori (appartenenti ad un diverso gruppo malavitoso) e non conseguendo alcun illecito profitto dalla vicenda criminosa in esame. Ritiene l'odierno Collegio che il motivo di ricorso in esame non è fondato. La situazione descritta si pone esattamente al limite del confine tra il concorso nell'azione estorsiva e la condotta non punibile.
La stessa è stata comunque compiutamente esaminata e valutata nei limiti della discrezionalità che certamente competeva alla Corte distrettuale che ha, quindi deciso di propendere per la seconda delle soluzioni prospettate aderendo all'assunto giurisprudenziale secondo il quale "colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Cass. Sez. 2, sent. n. 2833 del 27/09/2012, dep. 18/01/2013, Rv. 254298). Non risultando ne' dalla sentenza impugnata nè dagli elementi indicati nel ricorso del Pubblico Ministero elementi certi per ritenere che SP AN LE (ancorché gravato di imputazione per concorso in associazione mafiosa) abbia agito con finalità diverse da quelle sopra indicate, non v'è ragione per ritenere viziata in punto di diritto la decisione della Corte di Appello.
Il fatto evidenziato dal Pubblico Ministero che il coindagato IO AS, che ha optato per il rito ordinario, è stato condannato in primo grado per tale vicenda estorsiva non assume rilevo in questa sede sia perché si tratta di condanna che non risulta definitiva sia perché il ruolo svolto nella vicenda del IO, consistito nel trattare direttamente con gli estorsi l'ammontare della somma che le vittime avrebbero dovuto versare, è indice di un ruolo ben diverso rispetto a quello dello SP AN così come sopra descritto.
12. Con il quarto motivo di ricorso, sopra riassunto al punto 4.d si duole il Pubblico Ministero dell'intervenuta assoluzione di D'NU ON VA AR e PR CI dal reato di cui al capo "T" della rubrica delle imputazioni riguardante la contestazione del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in relazione alla ritenuta fittizia attribuzione a PR
CI ed altri della titolarità della società GEIBA S.r.l., proprietaria della struttura balneare Moa Beach.
La vicenda è trattata alle pagg. 43 e seguenti della sentenza impugnata. Nel motivare la propria decisione al riguardo la Corte di Appello ha evidenziato che il Giudice di prime cure ha desunto la colpevolezza del D'NU e del PR rilevando come del tutto simulata fosse la titolarità in capo al PR della società GEIBA che invece era riconducibile a D'NU AL il quale, raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Catania del 20/12/1995 gestiva di fatto la suddetta società attraverso il figlio D'NU ON.
La condotta descritta era stata dedotta dal contenuto di plurime conversazioni telefoniche evidenzianti, secondo la tesi accusatoria:
a) che D'NU ON si era interessato ad una vicenda riguardante il mutuo ipotecario richiesto dal PR per conto della GEIBA ad un istituto di credito;
b) che D'NU ON recuperava somme di denaro per coprire assegni bancari, privi di provvista emessi dal PR per conto della GEIBA oppure ottenendo la restituzione degli assegni privi di adeguata provvista per evitarne il protesto.
Partendo da tale premessa la Corte distrettuale ha ricostruito (attraverso l'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate e della documentazione prodotta dalla difesa) nel dettaglio le vicende in esame giungendo ad affermare (con motivazione certamente congrua e non manifestamente illogica sul punto) di non ritenere sufficientemente provato il costrutto accusatorio ne' per quanto riguarda la vicenda del mutuo ipotecario (non essendo provato che D'NU ON abbia reperito le somme necessarie per reperire un assegno protestato dell'importo di Euro 25.000 alla cui copertura era subordinata la concessione del mutuo e non costituendo una mera richiesta di informazioni ad un funzionario di banca prova dell'ingerenza dell'imputato nella gestione della struttura balneare), ne' per quanto riguarda le vicende relative alla copertura degli altri assegni bancari (essendo non smentito l'assunto difensivo supportato da documentazione secondo il quale il rapporto sottostante agli assegni de quibus era riconducibile ad una situazione debitoria personale che il PR aveva nei confronti del D'NU anziché all'attività economica della struttura balneare in argomento).
Come si vede, nel caso in esame non solo la Corte di Appello ha preso in considerazione il contenuto delle conversazioni intercettate nonché dell'altra documentazione versata in atti ma ve ne ha dato una lettura non manifestamente illogica ed ha motivato in modo congruo le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili le (in questo caso citate) argomentazioni del Giudice di prime cure. V'è solo un passaggio nella motivazione della sentenza impugnata aggiunto "per completezza d'esposizione" che desta dubbi e sul quale ruotano in principalità le doglianze del Pubblico Ministero ricorrente ed è quello nel quale la Corte distrettuale ha testualmente affermato che "l'attribuzione fittizia della GEIBA S.r.l. in capo a PR CI risulta contraddetta dal fatto che, nell'ultimo periodo interessato dalle indagini, D'NU ON assumeva direttamente e personalmente la gestione della struttura balneare in esame, seguiva direttamente la ristrutturazione del lido che inaugurava la stagione estiva del 2007 con il nuovo nome di "Sobha", mentre PR CI abbandonava l'attività commerciale".
Ora, secondo la Corte di Appello, "è evidente che l'impossessamento da parte di D'NU ON della società in argomento risulta incompatibile e illogico con l'intento criminoso di realizzare una situazione di apparenza formale della titolarità della società, difforme dalla realtà sostanziale allo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale che sarebbero state applicate nei confronti del padre D'NU AL raggiunto dalla misura di sorveglianza speciale di P.S." mentre secondo il Pubblico Ministero proprio in tale affermazione sarebbe ravvisabile la contraddizione motivazionale nella quale è incorsa la Corte che non avrebbe tenuto conto del fatto che oggetto dell'intestazione fittizia è la titolarità formale del bene e non la gestione e la disponibilità del bene stesso così erroneamente attribuendo una valenza probatoria negativa, in termini di intestazione fittizia, ad una situazione dimostrativa esattamente del contrario.
Ritiene il Collegio che la doglianza espressa dal Pubblico Ministero nel motivo di ricorso che in questa sede ci occupa sia fondata e che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di Appello sia illogica in quanto proprio la condotta di gestione della struttura balneare tenuta da D'NU ON pur in presenza della formale titolarità delle quote societarie al PR appare elemento sintomatico della fittizia attribuzione a quest'ultimo delle quote stesse. D'altro canto il fatto che il D'NU ON si sia in un certo momento appalesato come gestore di fatto della società non è elemento di per sè idoneo ad escludere (ma semmai sembra idoneo a confermare) che le titolarità della stessa è stata solo formalmente attribuita al PR con le finalità espressamente descritte nel capo "T" della rubrica delle imputazioni. La manifesta illogicità della motivazione sul punto profusa nella sentenza impugnata impone l'annullamento della stessa in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame sul punto.
13. Con il quinto motivo di ricorso, sopra riassunto al punto 4.e si duole il Pubblico Ministero dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui al L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata con riguardo ai reati di cui ai capi "U", "V", "W" e "Z" (tutti relativi a contestazioni del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies). La Corte di Appello sul punto si è limitata ad affermare
(cfr. pag. 60 della sentenza impugnata) che non si ravvisa la contestata aggravante sotto il profilo dell'aver agevolato la realizzazione delle illecite attività dell'associazione mafiosa in argomento in quanto "non vi è prova in atti che detta consorteria mafiosa abbia partecipato ai profitti derivanti dalle attività commerciali fittiziamente intestate a terze persone ma riconducibili a D'NU AL che li gestiva tramite il figlio D'NU ON".
Si duole, come detto, il Pubblico Ministero ricorrente del fatto che la Corte di Appello ha ignorato del tutto l'ampia motivazione sul punto del Giudice di prime cure il quale aveva, invece argomentato sull'aspetto relativo al collegamento tra le attività economiche oggetto di contestazione e la posizione di D'NU AL e della sua associazione concludendo per la piena sussistenza del collegamento atteso che dalla sentenza nel procedimento c.d. "Orsa Maggiore" è emerso che D'NU AL, uomo d'onore del clan LA, non solo aveva assunto il monopolio nel settore delle onoranze funebri ma altresì aveva acquisito diverse attività imprenditoriali nel settore fotografico e nel settore ricreativo balneare.
Inoltre sempre secondo il Pubblico Ministero ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui da un lato ha escluso la sussistenza dell'aggravante de qua in relazione alla contestazioni qui in esame e, dall'altro, l'ha ritenuta sussistente proprio sotto il profilo dell'agevolazione del clan mafioso (oltre che dell'utilizzo del metodo mafioso) nella diversa attività delle onoranze funebri sempre facente capo in prima battuta ai D'NU.
Il motivo di ricorso, oltre che rasentare i limiti della genericità, non è fondato. Il fatto evidenziato dal Pubblico Ministero che la consorteria mafiosa "Santapaola" operasse in diversi settori dell'economia locale spaziando dalle imprese di onoranze funebri, al settore fotografico, a quello ricreativo balneare financo alla gestione di un locale notturno o di un autolavaggio e che D'NU AL fosse uomo d'onore del predetto clan non è per sè dimostrativo che i beni specificamente indicati ai capi "U", "V", "W" e "X" della rubrica delle imputazioni dei quali il D'NU si è spogliato attraverso intestazioni fittizie a terzi al fine di evitare che gli stessi fossero aggrediti da misure di prevenzione patrimoniale fossero beni asserventi alle attività del clan e non del singolo. L'affermazione sopra riportata della Corte di Appello al riguardo è tutt'altro che illogica e si fonda su una rilevata carenza probatoria che non appare superabile dalle argomentazioni addotte al riguardo dal Pubblico Ministero ricorrente. 14. Per tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve:
a) - essere annullata senza rinvio nei confronti di IR ME perché il fatto non sussiste;
b) essere annullata nei confronti di SP AN LE in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, nonché in relazione al capo B/B1 limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
c) essere annullata nei confronti di SP AN LE in relazione ai capi G), M), O) ed R) della rubrica delle imputazioni;
d) essere annullata nei confronti di D'NU ON VA AR e PR CI limitatamente al capo T) della rubrica delle imputazioni;
Gli annullamenti di cui ai superiori punti da b) a d) devono essere fatti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
Devono invece essere rigettati nel resto il ricorso del Procuratore Generale ed i ricorsi di SP AN LE e di D'NU ON VA AR.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IR ME perché il fatto non sussiste;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SP AN LE in relazione al capo A) limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, nonché in relazione al capo B/B1 limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SP AN LE in relazione ai capi G), M), O) ed R);
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'NU ON VA AR e PR CI limitatamente al capo T);
con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso del PG ed i ricorsi di SP AN LE e di D'NU ON VA AR. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015