Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2008, n. 1089
CASS
Sentenza 22 ottobre 2008

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Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.

Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. non è configurabile quando il comportamento violento o intimidatorio miri impedire al concorrente l'esercizio di una attività produttiva "in toto" illecita.(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del predetto reato in relazione all'attività di noleggio di videopoker, ancorché l'agente avesse inteso favorire con la sua condotta la distribuzione di apparecchi illegalmente modificati)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2008, n. 1089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1089
    Data del deposito : 22 ottobre 2008

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