Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. non è configurabile quando il comportamento violento o intimidatorio miri impedire al concorrente l'esercizio di una attività produttiva "in toto" illecita.(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del predetto reato in relazione all'attività di noleggio di videopoker, ancorché l'agente avesse inteso favorire con la sua condotta la distribuzione di apparecchi illegalmente modificati)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2008, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA UN - Presidente - del 22/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1349
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 020427/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ER N. IL 09/06/1962;
2) ON AF N. IL 23/09/1955;
3) ON NN N. IL 11/02/1958;
4) IL NI N. IL 04/07/1975;
5) RO BE N. IL 13/10/1968;
6) OP LL N. IL 23/03/1967;
avverso SENTENZA del 17/12/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
sentiti i difensori:
Avv. DESIO Mauro e CERABONA Michele per VA EL ed AN;
Avv. DUCCI Domenico per TA AN;
Avv. BRUNO Mario per UN BE;
Avv. MONACO EL per PA EL, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 11-7-2006 il GUP del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, tra l'altro:
- TA AN responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ascrittogli al capo a) della rubrica e, esclusa l'aggravante di cui al comma 6, lo ha condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione;
- RO BE responsabile dei reati di cui ai capi a) (esclusa l'aggravante di cui al comma 6), c), e), f), g), i), n), r), s) e, con la contestata recidiva e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa (di cui anni 4 per il reato associativo;
mesi 10 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato sub f;
anni 7 mesi 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per gli altri reati, unificati sotto il vincolo della continuazione);
- PA EL responsabile dei reati di cui ai capi a) (esclusa l'aggravante di cui al comma 6), c), e) i), n) e, con la recidiva e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena complessiva di anni 9 mesi 10 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa (di cui anni 3 mesi 2 di reclusione per il capo a;
anni 6 mesi 8 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa per i capi c, e, i, n, riuniti sotto il vincolo della continuazione);
- VA EL e VA AN responsabili dei reati loro ascritti ai capi a) (escluse le aggravanti di cui ai commi 2 e 6), r), s) e, ritenuta la continuazione e con la diminuente del rito, li ha condannati alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ciascuno;
- PI RN responsabile dei reati ascrittigli ai capi a) (esclusa l'aggravante di cui al comma 6), r), s) e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni 3 di reclusione. A seguito di gravame degli imputati, con sentenza in data 17-12-2007 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della predetta sentenza, ritenuto per VA EL e VA AN il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1 e per PI RN il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 2, in luogo di quello di cui all'art.416 bis c.p. contestato al capo a) della rubrica, ha ridotto la pena inflitta ai VA ad anni 3 mesi 4 di reclusione ciascuno e quella inflitta all'PI ad anni 2 mesi 4 di reclusione, revocando la pena accessoria irrogata all'PI dal primo giudice e confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte distrettuale, in particolare, ribadita l'esistenza di un'associazione camorristica denominata clan TA, operante nel territorio di Chiaiano e dedita principalmente ad estorsioni in danno di svariati esercizi commerciali, ha rilevato che nel contesto associativo si è inserita anche l'attività di noleggio di apparecchi elettronici per il gioco di azzardo, gestita dalla società "IM OC di PI RN, ma facente capo a VA EL e VA AN;
società che versava a scadenze fisse agli TA una percentuale sugli utili, che costituiva una vera e propria tangente, anche se connessa al vantaggio assicurato dall'associazione di agire in regime di monopolio. Tanto premesso, la Corte di Appello, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto che la condotta dei VA e dell'PI, essendo diretta principalmente non già a rafforzare il programma dell'associazione camorristica, della quale i predetti imputati erano tributari, bensì a garantirsi la distribuzione delle macchinette elettroniche, eliminando la concorrenza, non integra gli estremi del concorso esterno nel reato di associazione camorristica, bensì del reato di cui all'art. 416 c.p.. La Corte territoriale, tuttavia, nel dare atto che dalle indagini di polizia, dalle dichiarazioni degli esercenti e dalla narrazione dell'RM è emerso che soltanto la IM CH poteva noleggiare gli apparecchi elettronici in varie zone del napoletano in forza dell'intervento dell'associazione facente capo agli TA, che non consentiva ad altre società di inserirsi in questo circuito commerciale, ha ritenuto sussistere a carico dei tre predetti appellanti anche il reato di cui all'art. 513 bis c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, loro ascritto al capo s) della rubrica.
Il giudice del gravame ha disatteso, invece, l'appello proposto da TA AN, ritenendo acquisita la prova della sua partecipazione all'omonimo clan camorristico, sulla base delle dichiarazioni del collaborante RM, riscontrate dall'accertamento di polizia del 9-5-2003 e da numerose intercettazioni telefoniche, riportate a pag. 128 e segg. della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello ha altresì rigettato il gravame di RO BE, evidenziando che le accuse mosse nei confronti del predetto prevenuto dal collaborante RM RE sono riscontrate dalle molteplici conversazioni intercettate, che anzi, per il loro contenuto inequivoco, per molti episodi delittuosi costituiscono la fonte principale di prova dell'decadimento dei fatti. Analoghi rilievi sono stati svolti con riferimento alla posizione di PA EL, avendo le intercettazioni riguardato essenzialmente conversazioni avvenute tra il suddetto imputato e il RO, condannati per gli stessi fatti rubricati ai capi c), e), i), n).
Il giudice di appello, inoltre, condividendo il giudizio espresso dal GUP, per lo TA, il RO e lo PA ha escluso la continuazione tra il reato associativo di cui al capo a) della rubrica e i reati satellite.
Gli otto imputati suindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello.
In particolare, PI RN lamenta la violazione della legge penale sostanziale e il vizio di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, dopo aver riqualificato l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione di stampo mafioso formulata a carico dell'imputato al capo a) della rubrica nel reato meno grave di cui all'art. 416 c.p., ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p.,
contestato al capo s). Rileva, in particolare, che la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta di concorrenza illecita nell'esercizio dell'attività commerciale condotta dalla IM CH nel settore specifico del noleggio di videopoker truccati fosse stata realizzata dagli imputati PI RN, VA EL e VA AN, avvalendosi della forza intimidatoria derivante agli stessi dai rapporti di contiguità col clan TA ed al fine di agevolare l'attività della predetta consorteria criminale. Poiché, tuttavia, il giudice a quo ha evidenziato l'assoluta eterogeneità dei fini dell'associazione facente capo ai germani VA rispetto a quelli perseguiti specificamente dal clan TA, appare illogico ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nella forma del contributo di agevolazione reso in favore della consorteria criminale di stampo camorristico. La motivazione è del pari illogica con riferimento all'altra ipotesi contemplata dal cit. art. 7, vale a dire all'adozione del metodo mafioso, in quanto la fattispecie delittuosa di cui all'art. 513 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore del 1982 con la cd. legge antimafia Rognoni-La Torre, con la finalità precipua di sanzionare le ipotesi di concorrenza illecita condotte con metodi mafiosi;
sicché la mafiosità dei metodi utilizzati, costituendo elemento tipico della condotta tipizzata dall'art. 513 bis c.p., non può essere nuovamente presa in considerazione ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. In ogni caso, riguardo alla posizione dell'PI, i giudici di merito non hanno dato adeguato conto della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, necessario ai fini del riconoscimento dell'aggravante in esame. Per VA EL e VA AN risultano depositati due ricorsi, entrambi a firma degli avv. Michele Cerabona e Mauro Dezio, in data 7-3-2008 e 10-3-2008.
Nel primo ricorso viene dedotta, con un primo motivo, la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p. (capo s). Si fa presente, in particolare, che ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa in esame è necessario sia il compimento di atti di concorrenza sleale richiamati dalle norme civilistiche (artt.2595 e 2601 c.c.), sia la sussistenza della violenza o della minaccia. Nel caso di specie, dagli atti non si evince la sussistenza dei predetti presupposti;
ed anzi la stessa Corte di Appello ha dato atto dell'esistenza di altro soggetto (la ditta Vaccaro) noleggiatore di video poker nella zona di Chiaiano, in tal modo escludendo in radice la ricorrenza di un fenomeno di monopolio dell'attività commerciale da parte della IM CH.
Col secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si rileva, in particolare, l'incongruenza di fondo da cui è affetta la sentenza impugnata, che da un lato esclude nei ricorrenti un dolo specifico idoneo a configurare il concorso esterno nel reato associativo, e dall'altro ritiene la condotta dei prevenuti caratterizzata dal dolo specifico, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione. Vi è, inoltre, incompatibilità tra l'art. 513 bis c.p., che punisce gli atti di concorrenza sleale posti in essere con metodi mafiosi, e l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che riguarda proprio il metodo mafioso. Ad analoghe conclusioni può giungersi sotto il profilo del contributo agevolativo fornito all'associazione di riferimento, atteso che il versamento di una somma di danaro ad una consorteria criminale rappresenta una forma di vessazione alla quale è esposto il soggetto che paga, il quale, quindi, è vittima di un reato (estorsione), e non l'autore dello stesso. Col secondo ricorso viene dedotta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p. e dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Sotto il primo profilo, in particolare, si fa presente che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p., è necessario che l'atto anticoncorrenziale sia posto in essere proprio da colui che esercita l'attività commerciale. Nel caso di specie, al contrario, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la limitazione all'intervento sul mercato degli altri imprenditori non è derivata da una specifica attività posta in essere dagli imputati, ma dall'associazione facente capo agli TA. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, è contraddittoria nella parte in cui ritiene esistente il reato di cui all'art. 513 c.p. anche con riferimento all'attività di noleggio di video poker truccati, atteso che tale attività, ponendosi al di fuori del libero e lecito mercato, non può integrare la fattispecie delittuosa in esame. In ordine all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della condotta agevolatrice dell'associazione o compiuta con metodi intimidatori. Il difensore di TA AN denuncia con un primo motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Rileva che, pur non potendosi muovere alcuna censura all'impianto motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dall'RM ed aventi ad oggetto l'esistenza ed operatività di un'organizzazione criminosa facente capo al gruppo TA, per contro non può essere riconosciuta alcuna valenza a tali dichiarazioni nei confronti dell'attuale ricorrente, non avendo il predetto collaboratore mai attribuito al prevenuto un contegno sintomatico della intraneità al sodalizio facente capo ai suoi stretti congiunti, e non essendo, comunque, le sue dichiarazioni accusatorie riscontrate in maniera individualizzante rispetto alla posizione del chiamato TA AN. Lamenta che la Corte di Appello non ha in alcun modo risposto alle specifiche censure mosse dall'appellante, e che, pertanto, l'impugnata decisione è affetta da assoluta mancanza di motivazione.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della pena inflitta in primo grado. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello si è limitata ad operare, quanto alle generiche, uno sterile rinvio alla decisione adottata per altro imputato (TA RE), senza tener conto del fatto che a quest'ultimo originariamente il P.M. aveva contestato la qualifica di organizzatore e promotore, e che TA AN, a differenza di altri imputati, è incensurato e privo di carichi pendenti. In ordine alla quantificazione della pena, il giudice del gravame si è limitato ad esprimere una generica valutazione di adeguatezza, senza giustificare la sua decisione con uno specifico riferimento ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.. Il difensore di RO BE deduce che la motivazione della sentenza è meramente apparente, avendo dato per scontata una serie di circostanze che, invece, avrebbero richiesto un serio approfondimento. Sostiene che la Corte di Appello si è limitata ad estrapolare alcune frasi contenute nelle conversazioni intercettate, senza valutare la residua parte delle stesse conversazioni, illustrate nei motivi d'impugnazione, dalle quali emergeva il tentativo dell'imputato di estraniarsi dalle attività illecite poste in essere da altri e rispetto alle quali egli manifestava un forte dissenso.
Il giudice del gravame, inoltre, ha attribuito al RO l'utilizzazione di altra utenza telefonica cellulare, senza fornire alcuna risposta in ordine alle contestazioni mosse dalla difesa circa l'identificazione del soggetto che utilizzava tale apparecchio. In particolare, la Corte distrettuale non ha risposto ai rilievi mossi dall'appellante in ordine alla portata delle intercettazioni poste a base delle ipotesi di estorsione di cui ai capi c), e), f) e g) della rubrica.
La motivazione della sentenza impugnata, infine, è contraddittoria e non condivisibile anche riguardo al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di associazione a delinquere e i reati satelliti contestati al ricorrente. Il difensore di PA EL denuncia con un primo motivo la mancanza di motivazione, essendosi la Corte di Appello limitata a rinviare per un verso alla sentenza di primo grado e per l'altro alla posizione del coimputato RO, omettendo ogni vaglio critico dei motivi di appello proposti nell'interesse dello PA. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo e i reati fine. Fa presente, in particolare, che i giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RM, hanno attribuito all'imputato il ruolo di soggetto addetto alla riscossione delle tangenti derivanti dalle estorsioni perpetrate dal sodalizio criminoso. Da ciò si desume la prova degli estremi della continuazione tra i singoli reati fine e il reato associativo, essendo altamente probabile che colui che ha svolto il ruolo attivo di esattore delle tangenti abbia avuto chiaro il progetto criminale dell'associazione. La stessa lettura del capo a) d'imputazione, d'altro canto, con riguardo alla posizione dello PA, fa riferimento ad un'attività di "programmazione ed esecuzione dei delitti" e, quindi, all'attuazione di un medesimo disegno criminoso. DIRITTO
1) Il ricorso proposto dall'PI è infondato.
È vero che la Corte di Appello, nel riqualificare l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione di stampo mafioso formulata a carico dell'PI, di VA EL e di VA AN al capo a) della rubrica nel reato meno grave di cui all'art. 416 c.p., comma 2, ha dato atto che la dazione di denaro al clan camorristico TA era effettuata principalmente per garantire alla società IM CH la distribuzione delle macchinette elettroniche eliminando la concorrenza, e che "il rafforzamento economico dell'associazione a delinquere, della quale gli imputati erano tributari, costituiva un dato soltanto secondario e non assistito da uno specifico elemento volitivo", per poi ribadire che deve escludersi che la condotta dei prevenuti "fosse finalizzata a rafforzare il programma dell'associazione della quale erano tributari, essendo invece diretta a conseguire utili per la società di loro pertinenza, pur se decurtati del contributo da versare ai loro protettori". Tali rilievi, come evidenziato dal ricorrente, si pongono effettivamente in contraddizione con la successiva affermazione, posta a base del riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al reato sub s), secondo cui il delitto ex art. 513 bis c.p. è stato commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica. Il giudice distrettuale, tuttavia, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola anche in relazione all'ipotesi dell'impiego del metodo mafioso;
fattispecie che, secondo un principio già affermato da questa Corte, è configurabile anche in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p., commesso attraverso attività intimidatoria esplicantesi per mezzo della forza della associazione (Cass. Sez. 6, 12-4-2007 n. 37528). Ne consegue che, risultando infondato l'assunto difensivo circa l'astratta incompatibilità dell'aggravante di cui alla menzionata L. n. 203 del 1991, art. 7, nella forma dell'impiego del metodo mafioso,
col reato di cui all'art. 513 bis c.p., rimane privo di qualsiasi rilevanza pratica il vizio motivazionale in cui è incorso il giudice del gravame nel ritenere, in relazione alla predetta ipotesi delittuosa, altresì la sussistenza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, contemplata dal cit. art. 7 come idonea ad integrare, in alternativa all'uso del metodo mafioso, la contestata aggravante.
Le ulteriore doglianze del ricorrente, volte a sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini del riconoscimento dell'aggravante in questione, sono inammissibili, sostanziandosi in censure di merito in ordine alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale, con motivazione esente da macroscopiche incoerenze logiche e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha desunto la prova della consapevolezza, da parte dell'PI, del modo in cui la società veniva gestita, da una telefonata intercettata il 21-3-2003, ritenuta inequivocamente rappresentativa della sua conoscenza dei rapporti tra la IM CH e gli TA, ai quali nell'occasione doveva essere versata dai VA la somma di Euro 17.000,00; il tutto non disgiunto dal rilievo, non manifestamente incongruente, che l'imputato, pur essendo in realtà un subordinato dei VA, veri titolari della IM CH, nella sua posizione di amministratore, e quindi di soggetto addentro alle questioni economiche della società, non poteva non essere a conoscenza del modo in cui venivano piazzate le macchinette, sotto il controllo dell'associazione degli TA.
2) Le censure mosse col primo motivo di ricorso dai difensori di VA EL e VA AN in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p. sono prive di fondamento.
La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che la IM CH era l'unica società che poteva noleggiare i video poker in varie zone di Napoli, in forza dell'intervento dell'associazione facente capo agli TA, che in cambio della percezione di una rilevante percentuale sugli incassi dell'attività non consentiva ad altre società di inserirsi in tale circuito commerciale. Nella sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda e si integra sul punto con quella di appello, è meglio specificato che vi era stata una vera e propria spartizione del territorio, per il noleggio delle predette apparecchiature, tra la IM CH ed altra ditta (Vaccaro), ciascuna delle quali agiva in condizioni di monopolio nei rispettivi quartieri di riferimento (v. pag. 80 ss.); e che, come testimoniato dagli esercenti ascoltati dalla polizia giudiziaria e dall'esito delle ulteriori indagini, la minaccia veniva esercitata grazie alla forza di intimidazione ed al potere di controllo del territorio dell'associazione camorristica facente capo ai fratelli TA.
Non par dubbio, pertanto, che nella specie, per effetto dell'azione intimidatoria posta in essere nell'interesse dei prevenuti, vi è stato un indebito condizionamento della libertà di intervento sul mercato di altre imprese concorrenti.
Correttamente, di conseguenza, i giudici di merito hanno inquadrato la condotta degli imputati nell'alveo della previsione di cui al citato art. 513 bis c.p.. Tale reato, invero, è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (legge antimafia Rognoni-La Torre) con la finalità tipica di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso (Cass. Sez. 2, 9-1-1998 n. 131). La giurisprudenza, tuttavia, ha avuto modo di precisare che la disposizione in esame, per le modalità di inserimento nel codice penale, può trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso (Cass. Sez. 6, 12-4-2007 n. 37528), in quanto il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma, restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata ed a condotte di appartenenti ad organizzazioni criminali, ma solo caratterizzare i comportamenti punibili, con il ricorso ad un significativo parallelismo (Cass. Sez. 2, 15-3-2005 n. 13691; Cass. Sez. 3, 15-2-1995 n. 450). In definitiva, la disposizione in esame, avente quale scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mira a reprimere tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia, È appunto ciò che si è verificato nel caso di specie, in cui, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il monopolio di fatto degli imputati in determinate zone, nel campo del noleggio dei videogiochi, è stato reso possibile in virtù del clima di intimidazione creato dall'associazione camorristica degli TA nei confronti degli altri soggetti economici operanti nello stesso settore. Si rivelano inconferenti, d'altro canto, i rilievi svolti dalla difesa circa il mancato compimento di atti di concorrenza sleale richiamati dalle norme civilistiche, atteso che, come è stato chiarito da questa Corte, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa in esame non sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c. (Cass. Sez. 2, 15-3-2005 n. 13691). Del pari non pertinente è l'ulteriore deduzione difensiva, secondo cui gli imputati non potrebbero rispondere del reato di cui all'art.513 bis c.p., essendo derivata la limitazione dell'accesso degli altri imprenditori sul mercato non già da una specifica attività da essi posta in essere, bensì dall'azione dell'associazione facente capo agli TA;
laddove, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per l'ipotesi criminosa prevista dalla suddetta norma di legge, è necessario che l'atto anticoncorrenziale sia posto in essere proprio da colui che esercita l'attività commerciale.
E invero, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ha bensì la struttura di reato proprio, richiedendo che il soggetto attivo svolga un'attività commerciale industriale o comunque produttiva. Tale qualificazione, tuttavia, non deve essere intesa in senso formale, essendo sufficiente che si tratti di un operatore economico, anche svolgente la sua attività in via di fatto, il quale si adoperi per eliminare la concorrenza da parte di altri operatori economici (Cass. Sez. 2, 3-7-2001 n. 26918). Nel caso in esame, non par lecito dubitare della riconducibilità della condotta dei VA nell'ambito della fattispecie delittuosa in questione, avendo la Corte di Appello accertato che i predetti imputati erano gli effettivi titolari della IM CH, operante nel settore dei videogiochi, e si avvantaggiavano direttamente dell'attività intimidatoria esercitata dal clan camorristico TA - dietro pagamento di una tangente - nei confronti dei possibili concorrenti, al fine di impedirne l'accesso sul mercato.
Non ha pregio, infine, l'altro assunto difensivo, secondo cui il reato di cui all'art. 513 c.p. non sarebbe configurabile con riferimento ad attività illegali, quali il noleggio di videopoker truccati, esulando dall'ambito operativo della disposizione in esame quelle condotte che di per se stesse, in quanto illecite, si pongono al di fuori del libero e legittimo mercato, che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dalla specifica previsione normativa. Come è stato evidenziato nella sentenza di primo grado, la fattispecie delittuosa di cui al citato art. 513 c.p., posta a tutela dell'industria e del commercio, può essere esclusa solo nell'ipotesi in cui l'attività produttiva svolta sia in foto illecita (come, ad es., quella inerente al traffico di stupefacenti). Correttamente, pertanto, i giudici di merito, nel rilevare che l'imposizione del monopolio nella zona di competenza ha riguardato l'attività, di per sè lecita, del noleggio di videogiochi, hanno ritenuto integrato il delitto in esame, osservando che il fatto che l'accordo abbia inteso favorire la distribuzione di apparecchi illegalmente modificati, costituisce un motivo ulteriore della condotta, non incidente sulla configurabilità del reato contestato al capo s).
3) Parimenti infondate sono le doglianze mosse dai ricorrenti in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. Nel rinviare a quanto esposto con riferimento alla posizione dell'PI riguardo alla compatibilità tra il reato ex art. 513 c.p. e l'aggravante in esame, nella forma dell'impiego del metodo mafioso, e alla conseguente irrilevanza del vizio motivazionale che inficia la sentenza impugnata riguardo all'ipotesi alternativa della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, va ulteriormente evidenziato che, in relazione al metodo mafioso, non ricorre il denunciato vizio di mancanza di motivazione. I giudici di merito, infatti, hanno dato atto che l'esclusione dal mercato, nella zona in cui operava la IM CH, di altre aziende esercenti la stessa attività, veniva assicurata grazie alla forza di intimidazione e al potere di controllo del territorio dell'associazione camorristica facente capo ai fratelli TA, e che la percentuale sugli utili versata dai VA, pur costituendo una vera e propria tangente, era connessa al vantaggio, garantito dal predetto sodalizio criminoso, di agire in regime di sostanziale monopolio. Poiché, dunque, gli imputati si avvantaggiavano direttamente dell'attività intimidatoria posta in essere nei confronti dei possibili concorrenti dal clan TA, risulta giustificato il riconoscimento dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso.
4) Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di TA AN è inammissibile.
Nelle due sentenze di merito, la cui motivazione si coniuga e si salda, è stato dato atto che il collaborante RM (la cui credibilità intrinseca ed estrinseca in ordine all'esistenza ed operatività di un'organizzazione criminosa facente capo al gruppo TA non è stata posta in discussione del ricorrente) ha attribuito al prevenuto il ruolo di affiliato al clan, con le specifiche mansioni di curare i rapporti col padre ET, latitante, e di garantire la tranquillità del territorio, partecipando anche ad incontri con componenti di altre associazioni camorristiche ed intervenendo con spedizioni punitive nei confronti di soggetti che avevano compiuto delitti nella zona di competenza del gruppo, senza l'avallo di quest'ultimo. Tali dichiarazioni, secondo i giudici di merito, risultano riscontrate (v. pag. 5 della sentenza di appello e pagg. 127 e 128 della sentenza di primo grado):
- dall'accertamento di polizia effettuato il 9-5-2003 in uno stabile di via Cupa, nel corso del quale l'imputato (che non risiedeva in quell'edificio) fu sorpreso da solo nell'attico, dinanzi alle telecamere utilizzate dal gruppo per il controllo dei soggetti che entravano nel fabbricato in occasione di eventuali riunioni o per consentire la fuga in caso di intervento delle forze dell'ordine;
- dalle conversazioni telefoniche intercorse immediatamente dopo tra RO BE e AN RE, che evidenziano che al momento dell'intervento degli agenti era in corso un summit all'interno dell'edificio e che, tuttavia, gli affiliati, avvertiti dell'arrivo delle forze dell'ordine, erano riusciti a separarsi, evitando di essere controllati insieme;
- dalle conversazioni intercorse in occasione della riunione programmata per il 15-8-2003 (destinata all'incontro di altri affiliati con il latitante TA ET), nel corso delle quali TA AN (detto IO) viene nominato più volte dagli interlocutori quale organizzatore dell'incontro;
- dal rapporto di parentela del prevenuto con TA ET, considerato capo indiscusso dell'associazione assieme al fratello IR, dalle sue frequentazioni con altri membri della famiglia e dai suoi contatti con altri affiliati al clan, come il AN e il RO.
Orbene, gli elementi evidenziati, nel confermare la diretta partecipazione dell'imputato a riunioni del gruppo e la sua frequentazione con altri affiliati, sono stati ragionevolmente ritenuti dai giudici territoriali idonei a fungere da riscontri esterni individualizzanti alla chiamata in correità del collaborante in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica. L'affermazione di responsabilità del prevenuto in relazione al reato associativo al medesimo ascritto al capo a) della rubrica, pertanto, risulta frutto di un'attenta disamina delle risultanze processuali, condotta nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 ed immune da vizi di manifesta incongruenza logica.
È evidente, al contrario, che le censure mosse dal ricorrente in ordine alla effettiva portata delle dichiarazioni accusatorie rese dall'RM nei confronti dell'imputato ed alla concreta sussistenza di riscontri esterni mirano, nella sostanza, ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402); ne' il giudice di legittimità può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, in quanto il suo compito è solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 29-1-1996 n. 930), 5) Il secondo motivo di ricorso è infondato, essendo la sentenza impugnata sufficientemente motivata sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - che è stato giustificato con la rilevanza e pericolosità del gruppo camorristico di appartenenza -, sia in relazione al giudizio di congruità della pena inflitta in primo grado - che è stato espresso tenendo conto della gravità del fatto e della personalità del prevenuto e, quindi, conformato ai criteri direttivi dettati dall'art. 133 c.p.. 6) Il ricorso proposto nell'interesse del RO è infondato, nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. contestato al capo a) della rubrica e i vari reati satellite addebitati al prevenuto negli ulteriori capi d'imputazione.
La motivazione resa sul punto (con riferimento alla posizione di TA IR, alla quale la Corte di Appello ha rinviato per relationem) nell'impugnata sentenza, infatti, risulta corretta sotto il profilo logico e giuridico, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui, per ritenere la continuazione tra il delitto associativo ed i reati fine, è necessario accertare che questi ultimi siano stati programmati individualmente nelle loro linee essenziali fin dal momento in cui l'organizzazione è stata costituita (Cass. 6-12-2005 n. 44606). Nella specie, il giudice del gravame ha evidenziato che l'associazione facente capo agli TA era radicata da tempo sul territorio ed era dedita ad una serie indeterminata di estorsioni, che non potevano di certo essere programmate singolarmente in anticipo, ma venivano commesse man mano che veniva iniziata un'attività imprenditoriale sul territorio. In modo assolutamente coerente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la continuazione, avendo dato atto, in punto di fatto, che il programma di estorcere tangenti alle imprese era del tutto generico e ogni singolo episodio non poteva che assumere caratteristiche di estemporaneità, non previsto ne' preventivabile al momento della costituzione dell'associazione.
Le doglianze sollevate dalla difesa riguardo all'attribuzione al prevenuto di un'ulteriore utenza telefonica cellulare sono generiche e, quindi, inammissibili, non essendo accompagnate nemmeno dalla specificazione del numero di utenza al quale si riferiscono le contestazioni.
Per il resto, le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili, proponendo una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali la Corte di Appello, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha desunto la prova inequivoca della commissione, da parte dell'imputato, dei fatti estorsivi di cui ai capi c), e), g) i) della rubrica, nonché del delitto di usura di cui al capo f). 7) La denuncia di mancanza di motivazione sui motivi di appello, dedotta col primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello PA, è infondata. Premesso, infatti, che il ricorrente e il RO avevano proposto, a mezzo del comune difensore avv. Ferdinando Mele, un unico atto di appello, si osserva che appare legittimo il rinvio operato dal giudice del gravame alle motivazioni svolte con riferimento alla posizione del predetto coimputato e che, comunque, la Corte di Appello ha dato compiutamente conto degli elementi probatori emersi a carico del prevenuto in ordine ai reati estorsivi al medesimo addebitati ai capi c), e), i), n). Il ricorrente, d'altro canto, non ha nemmeno indicato le specifiche questioni prospettate in appello e non esaminate dal giudice distrettuale.
8) Parimenti infondata è la censura di omessa motivazione in ordine alla esclusione della continuazione tra il reato associativo ed i reati-fine, valendo anche per lo PA, in virtù del rinvio contenuto nell'impugnata sentenza alla posizione del RO, le argomentazioni analiticamente esposte dalla Corte di Appello in relazione alla posizione di TA IR. Le deduzioni svolte nei confronti di quest'ultimo dal giudice distrettuale soddisfano senz'altro l'obbligo motivazionale anche riguardo all'attuale ricorrente, tenuto conto dell'assoluta genericità del motivo di appello, col quale il difensore dell'imputato si è limitato ad invocare il vincolo della continuazione, senza illustrare le ragioni della richiesta ne' tanto meno evidenziare aspetti peculiari attinenti alla posizione dello PA.
9) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009