Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. (Nella specie si trattava di una società a totale capitale pubblico, concessionaria per conto di un comune dei servizi di nettezza urbana, pubbliche affissioni, pubblicità e pubbliche illuminazioni il cui amministratore é stato ritenuto responsabile del reato di corruzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37099 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
370 99 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Consigliere - N. TITO GARRIBBA Dott. 1275 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. N. 5354/2012 - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LD LU N. IL 06/02/1975 avverso la sentenza n. 1409/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 30/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Saute Spincei che ha concluso per il rigette oll ucorso Udito, per laparta civile, l'Avv. to bolo paure for Acerouscubriente Claude some his per la Province she Arcorea, the have concluso per il rigetto old rice ри per Udibildifensor ch ico veutche ha conchess per l'eccoglimento dil ricorso;
AW. MAZZA G. Muke Osserva in: FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 16/3/2006 il G.I.P. del Tribunale di Ancona all'esito di giudizio abbreviato dichiarava LD Luca colpevole dei reati di concorso in corruzione ex artt. 110-319-321 cp. (capo A), di truffa aggravata (capo D) capo E) e 10 e condannava alla pena di giustizia, disponendo la confisca ex artt.322/ter cp. degli immobili sequestrati all'imputato fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00, quale entità del prezzo della corruzione, oltre al risarcimento del danno in costituite parti civili: Anconambiente s.p.a. efavore delle Provincia di Ancona. Si contestava all'imputato, nella qualità di cointeressato e socio della "Marche Pulizie srl", vincitrice di un appalto per la pulizia delle strade e dei mercati della città di Ancona, di a AS NI, dirigente di avere versato “Anconambiente spa", società a partecipazione pubblica, avente ad oggetto la gestione dei servizi municipalizzati di raccolta rifiuti, pulizia strade e mercati e illuminazione pubblica, già Presidente della commissione aggiudicatrice dell'appalto, tramite RI Paride, persona di fiducia dell'imputato, estraneo all'ente suindicato, ma in grado di esercitare influenza presso il AS, somme di danaro, al fine di ottenere da parte del pubblico ufficiale, in violazione dei doveri di imparzialità, fedeltà e correttezza, favoritismi consistenti in segnalazioni di vario genere, finalizzate ad aggirare i controlli nella fase esecutiva del rapporto contrattuale e a evitare sanzioni. Si contestava inoltre di avere ottenuto con l'artifizio della esibizione di falsa documentazione fiscale, concernente la pulizia dei locali "Omero Musei" la liquidazione della somma di € 195,00 а copertura del ribasso offerto per aggiudicarsi l'appalto, nonché di avere ottenuto con analogo artificio l'assegnazione dell'appalto di pulizia dei locali della Provincia di Ancona. Greverber 2 A seguito di gravame dell'imputato la corte distrettuale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava n.d.p. nei confronti dell'imputato in ordine al reato di truffa al capo E), perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena come da dispositivo e confermava nel resto. condivideva laIn motivazione il giudice del gravame ricostruzione della vicenda, nonché i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado а conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando le deposizioni dei testi di accusa Fava, segretaria del RI, Fiorenza NI e NN "Marche Pulizia", CO, impiegata di il contenuto delle conversazioni telefoniche, le ammissioni dei coimputati RI e AS, non dubitava della qualità di pubblico ufficiale di quest'ultimo e, dando atto che a norma dell'art. 322ter cpp., non era prevista la confisca del prezzo nelle forme "per equivalente", giustificava la confisca per equivalente degli immobili intestati all'imputato, emendando il termine "prezzo", indicato nella sentenza di primo grado, in quello di "profitto" e ritenendo che non era stato possibile aggredire il patrimonio o le utilità della società, perché soggetto estraneo al processo. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del Suo difensore, il quale con due distinti atti, articola vari motivi a sostegno della richiesta di annullamento. l'erronea applicazione della leggeCon un primo motivo deduce penale in riferimento alla ritenuta sussistenza in capo al AS della qualifica di pubblico ufficiale, e si duole della mancata verifica del ruolo ricoperto da costui nell'ambito di Anconambiente e dell'esistenza di poteri idonei a formare o a concorrere a formare la volontà dell'ente, nonché del contenuto del "pactum sceleris" intercorso tra corrotto e corruttore, e della natura di atti contrari ai doveri di ufficio dei Mun cha 3 favoritismi promessi e del discrimine tra il reato di corruzione e quello di concussione. Con un secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del materiale probatorio relativo al reato di truffa, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dai testi NI e CO, che dovevano ritenersi tutt'altro che pacifiche, e non confermavano affatto il teorema accusatorio in ordine alla truffa, contestata al capo D). Con un terzo motivo infine denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla confisca degli immobili disposta nelle forme per equivalente in contrasto con la lettera della norma che prevede tale modalità solo in riferimento al prezzo del reato e non pure al profitto, e censura l'errore del giudice del gravame che aveva equiparato il prezzo al profitto e non aveva fornito alcuna circa il indicazione criterio adoperato al fine di addivenire alla scelta dei beni assoggettati al vincolo cautelare e del conseguente incremento, che tali beni avrebbero ricevuto dall'attività corruttiva, circa l'impossibilità di aggredire il danaro liquido, di cui l'imputato avrebbe potuto avere la disponibilità, nonché circa le ragioni per cui la misura non potesse essere estesa alla società, in quanto fonte di provenienza dell'indebito prezzo percepito dal pubblico ufficiale. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura di cui al primo motivo, già adeguandosi ai e respinta dal giudice del valutata gravame, di legittimità in affermati dalla principi giurisprudenza materia. Questa Corte ha più volte chiarito in tema di nozione della persona incaricata di pubblico servizio, che i dipendenti di un ente o di una società, concessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo Чишеви svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore, al quale tale attività sia riferibile (ex plurimis Cass.Sez.VI 28/5- 9/7/1997 n.6687 Rv.209734; 17/10-13/12/96 n.10735 Rv. 206332; 2/2- 30/4/96 n.4383 Rv.204530). Nel caso in esame la corte di merito ha dato conto di come la Anconambiente s.p.a. а totale capitale pubblico, perseguisse finalità di carattere pubblico, inerenti la gestione dei servizi pubblici di raccolta rifiuti solidi urbani e spazzamento meccanico e manuale, delle pubbliche affissioni e pubblicità e della pubblica illuminazione, e di come il AS avesse assunto all'interno dell'azienda una posizione di vertice con ampi poteri autoritativi e certificativi, onde la sua qualifica di incaricato di pubblico servizio non può essere posta in discussione con gli argomenti in fatto ovvero privi di rilevanza giuridica, che il ricorrente ha posto a fondamento della doglianza. Quanto all'elemento oggettivo degli “atti contrari ai doveri di ufficio" il giudice del gravame, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di corruzione, non ha mancato di evidenziare, al di la della dettagliata elencazione dei singoli atti, contrari ai doveri di ufficio, peraltro, già specificati nel саро di accusa, una condotta complessiva di sistematico e generalizzato favoritismo del AS, in violazione dei doveri di imparzialità, fedeltà e correttezza, che caratterizzano la funzione, ricoperta dal predetto, tenuto conto che il pagamento delle tangenti da parte del ricorrente è stato effettuato non tanto per remunerare singoli atti dell'incaricato di pubblico servizio, quanto per assicurarsene i servigi in ragione delle funzioni svolte. Anche sulla qualificazione giuridica del fatto il ricorrente si è limitato ad enunciare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di discrimine tra corruzione e concussione, ma non ha allegato nessun elemento, emergente dagli atti processuali, idoneo a configurare nel "pactum sceleris" una Geerlin 15 posizione di preminenza del pubblico ufficiale e quindi a qualificare come concussione, anziché corruzione, il fatto come contestato nella rubrica. La censura di cui al secondo motivo esula dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall'art.606/1 cpp., profilandosi come ai sensi del comma terzo cit.art.doglianza non consentita volta, come essa appare, a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine alla valutazione della prova, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, e nel caso in esame correttamente operate in coerenza con le acquisite emergenze processuali e con comeargomenti immuni da vizi logici o interne contraddizioni e tali incensurabili in questa sede. Del pari manifestamente infondata è la doglianza di cui all'ultimo motivo di ricorso. Ed invero incensurabile si ravvisa la decisione del giudice del gravame di attribuire la confisca degli immobili sequestrati all'imputato fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 al profitto del reato, e non al prezzo, applicando la regola di cui all'art. 322-ter/2 consente, nell'ipotesicpp., che di impossibilità della confisca di beni, costituenti il profitto del reato di corruzione ex art.321 cp., la confisca di beni, comunque nella disponibilità dell'imputato, per un valore corrispondente a quello di detto profitto (Cass.Sez. II 13/5 4/6/2010 n. 21027 Rv. 247115). Nel caso in esame il profitto accertato è stato commisurato al valore, non contestato, delle somme date о promesse al AS, ed ha colpito il patrimonio di quest'ultimo in linea con la giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del corruzione può incidere reato di contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente, che dal medesimo reato ha tratto vantaggio o su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite, qui rispettato, per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore Мишеви 6 - (Cass. Sez. VI 5/3-26/6/2009 n.26611 complessivo del suddetto Quanto alla possibilità di Rv.244254). aggredire il danaro liquido dell'imputato, anziché gli immobili, la censura non ha alcun pregio giuridico, avendo dovuto essere onere del predetto indicare al giudice procedente l'esistenza di danaro liquido nella sua disponibilità. condanna delSegue alla declaratoria di inammissibilità la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a] versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp, di € 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
alDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Lo condanna altresì alle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in € 2.000,00 per aumentati del 12,5% per spese generali,ciascuna, oltre IVA e СРА. Così deciso in Roma 19/7/2012 Il Consigliere est.Joodsigliere Il Presidente Janishe DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2012 IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO Piara Esposito 7