Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2016, n. 25264
CASS
Sentenza 10 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza "in loco", ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza).

Commentari8

Mostra tutto (8)
  • 1Art. 56 - Delitto tentato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …

     Leggi di più…

  • 2Art. 26 - Delitti tentati
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022

    Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …

     Leggi di più…

  • 4Delitto tentato: cos'è e come è disciplinato?
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2021

    In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 56 del codice penale, ovvero la disciplina del delitto tentato, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. L'art. 56 del codice penale - delitto tentato - tra dottrina e giurisprudenza 1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (1); con la reclusione non inferiore a …

     Leggi di più…

  • 5Il delitto tentato è punibile? e in che maniera?
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2021

    Delitto tentato: cos'è e come è disciplinato? Incauto acquisto: in questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 56 del codice penale, ovvero il delitto tentato, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Delitto tentato: - l'art. 56 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena …

     Leggi di più…
Mostra tutto (8)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2016, n. 25264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25264
Data del deposito : 10 marzo 2016

Testo completo