Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza "in loco", ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza).
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Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Delitto tentato: cos'è e come è disciplinato? Incauto acquisto: in questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 56 del codice penale, ovvero il delitto tentato, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Delitto tentato: - l'art. 56 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2016, n. 25264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25264 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
25 2 64/ 1 6 bte REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - N. 673 - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - N. 39010/2015 REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sut ricorse proposto da: OL LO NI N. IL 13/04/1990 BEVILACQUA DAMIANO N. IL 28/09/1970 avverso la sentenza n. 7602/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio gelano che ha concluso per il rigetto dei ricots mohito l'evu. Ettore Feresto Pucills, difensore di lewills DA CO, nonchè sostituito processuale dell'evv. Mattie Berberis, difensore di Demiens Bevilacque, zi è riziportets per entrambi i motivi il quale l'eccoglimento; di ricorso chiedendone до Udito, per la parte civile, l'Avy Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19.6.2014, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Monza, ha: assolto DAMIANO BEVILACQUA, in atti generalizzato, dal reato di cui al capo A), per non aver commesso il fatto;
confermato le ulteriori affermazioni di responsabilità nei confronti del BEVILACQUA e del coimputato LO OL, in atti generalizzato, già riconosciuti colpevoli di plurime rapine tentate o consumate e violazione legge armi (capi A.B.D.F.H.J.L.N.P. per il OL;
capo O. per il BEVILACQUA); ridotto ad entrambi la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice. Contro tale provvedimento, gli imputati (entrambi personalmente) hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati per ciascuno nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -(OL) capo O) - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione quanto alla configurazione del tentativo di rapina (lamenta, in proposito, l'inidoneità e la non univocità della condotta accertata ad integrare gli estremi del ritenuto tentativo): ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione interpretativa del requisito dell'univocità degli atti di cui all'art. 56 c.p.>>; (BEVILACQUA) difetto dell'elemento soggettivo del delitto tentato di cui al capo O), e insufficiente riduzione della pena per il tentativo. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, in parte perché presentati per motivi non consentiti, in parte perché presentati per motivi assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più о meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, rv. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati. fo 1. Le comuni doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto tentato di cui al capo O) possono essere esaminate congiuntamente. Esse non sono consentite, poiché sollecitano pur sotto diversi profili una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, senza documentare travisamenti delle prove.
1.1. Invero, questa Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado: Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>.
1.2. Nel caso all'esame di questo collegio, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati, essenzialmente valorizzando i seguenti elementi:
1. entrambi gli imputati avevano cercato di sottrarsi, in apparenza senza valida ragione, ad un controllo di P.G. eseguito sulla pubblica via, in prossimità dell'Ufficio postale che si è ritenuto in procinto di essere rapinato;
2. gli imputati avevano fornito spiegazioni palesemente contrastanti in merito alla ragione della loro presenza in loco: trattasi di elemento senz'altro utilizzabile in quanto avente natura indiziaria, in quanto sintomatico del comune tentativo degli imputati di sottrarsi all'accertamento della verità (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, rv. 265148); 2 3. la vettura riconducibile agli imputati era stata rinvenuta parcheggiata nelle adiacenze dell'Ufficio postale predetto, con gli sportelli aperti e la chiave di accensione inserita nel relativo quadro, senza che di ciò fosse fornita apprezzabile giustificazione;
4. il OL recava con sé il taglierino e la sacca utilizzati per compiere le altre rapine che sono state accertate, tutte poste in essere attraverso un più o meno uniforme modus operandi;
5. erano state intercettate conversazioni intercorse tra gli imputati che palesavano il comune intento di dissimulare la ragione della loro presenza in loco, prive di diversa, apprezzabile, giustificazione.
1.3. Da tali elementi è stata logicamente ed incensurabilmente desunta la configurabilità della materialità del contestato tentativo (per idoneità ed univocità degli atti accertati, che dimostravano adeguatamente la comune intenzione di rapinare il predetto Ufficio postale, non portati a compimento per l'inopinato intervento della PG che aveva sottoposto i due a controllo) e del necessario dolo di entrambi.
1.4. Per contrastare tali argomentazioni, i ricorrenti si limitano a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
1.5. Così riepilogate le vicende accertate, non ricorrono all'evidenza le condizioni per accogliere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione riguardante la univocità>> degli atti, che contribuisce ad integrare la materialità del delitto tentato. Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, che il collegio condivide e ribadisce, infatti, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. In applicazione del principio, è già stata ritenuta la non configurabilità del tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata (Sez. 2, n. 18196 del 04/03/2010, n. 247045); al contrario, Sez. 2, n. 24/09/2015, rv. 264589 ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in una fattispecie simile a quella in esame nella quale era stata- - 3 accertata la presenza in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali - alla vista degli agenti aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico, nonché la presenza in zona dell'auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo).
1.6. Nel caso di specie, gli elementi indiziari innanzi riepilogati danno, pertanto, adeguatamente conto del comune proposito degli imputati di commettere una rapina in danno dell'unico possibile obiettivo rilevato in zona.
2. Analogamente, risulta generica, e comunque manifestamente infondata, la doglianza del BEVILACQUA riguardante il conclusivo trattamento sanzionatorio, ed in particolare l'entità della riduzione operata ex art. 56 c.p., in difetto di compiuta indicazione dell'elemento che avrebbe dovuto essere valorizzato onde pervenire ad una pena più mite, e comunque in considerazione dei numerosi, gravi e specifici precedenti dell'imputato, e delle gravi modalità del fatto accertato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di mille euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Antonio Prestipi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 GIU 2016 IL celliereCANCELLIERE DIC M E R 4 ther Claudia Pianet P U S O T N R E O C