Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione quella che pur consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente (e dunque all'apparenza legale), diviene "contra ius" per l'uso di mezzi giuridici legittimi diretti a ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (Nella fattispecie l'imputato aveva richiesto una somma di denaro per non partecipare all'asta e non intralciare l'aspettativa della parte lesa di rientrare in possesso dei beni pignorati).
Commentari • 3
- 1. Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsioneAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
Leggi di più… - 2. Giustizia riparativa oggi: evoluzione o deriva?Avv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
NDR: Che cosa si intende per giustizia riparativa è chiaramente desumibile da un articolo scritto in precedenza in questa stessa rubrica. Per questo motivo, in questo articolo ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti essenziali dell'istituto, per poi passare a riflettere sulla effettiva funzionalità della giustizia riparativa oggi. In primis, è bene riprendere brevemente gli aspetti salienti dell'istituto. La restorative justice (o giustizia riparativa, dir si voglia) si connota per essere un metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Inoltre, affinché tale metodo si possa correttamente definire restorative justice sono necessari alcuni tratti: Volontarietà; …
Leggi di più… - 3. Il reato di estorsione e l’individuazione della minaccia in alcune pronunce del “Caso Corona”Avv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 629 c .p., rubricato “estorsione”, recita: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.” La norma è stata oggetto di recenti modifiche da parte della Legge Orlando che, nel 2017, ha ritoccato il secondo comma, il quale in precedenza comminava, in caso di circostanze indicate nell'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2009, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 04/11/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 4822
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 42413/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO N. IL 09/04/1931;
avverso la sentenza n. 153/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 22/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
udito il P.G. in persona del Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso e inammissibilità della memoria della parte civile;
udito, per la parte civile, l'avv. Pieri Piero che insiste nella memoria di atti;
udito il difensore avv. Dean Giovanni che si riporta al ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 22 giugno 2007, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 27 maggio 2006, con la quale AN NI era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa quale imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 353 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen. - assorbito quest'ultimo reato nella prima fattispecie -
nuovamente riqualificando l'imputazione in tentata estorsione. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale, Deduce il ricorrente che, nella specie, non sussisterebbe il requisito della minaccia di un male ingiusto, in quanto l'imputato avrebbe prospettato unicamente l'esercizio di un diritto legittimo, quale quello di proseguire alla partecipazione all'asta. Nè sussisterebbe il requisito del danno dovendosi questo rapportare agli esiti dell'intera procedura esecutiva. Si registrerebbe, poi, un vuoto motivazionale in ordine alla idoneità della condotta ad incidere sulla sfera soggettiva dell'offeso, il quale non avrebbe avuto alcuna percezione della illiceità della condotta posta in essere dall'imputato. Si osserva, poi, che l'appello della parte civile doveva essere dichiarato inammissibile in base alle modifiche introdotte in tema di appello dalla L. n. 46 del 2006. Ha, infine, depositato memoria la parte civile, la quale contesta la validità delle affermazioni poste a base del ricorso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con annullamento delle sole disposizioni civili, in quanto i giudici dell'appello, nel riqualificare i fatti secondo la più grave imputazione di tentata estorsione, avrebbero omesso di adeguare alla maggior gravita del fatto-reato l'ammontare dell'indennizzo, senza motivare sul punto. Il ricorso è infondato. Del tutto correttamente, infatti, i giudici dell'appello hanno proceduto a riqualificare la condotta ascritta all'imputato come tentativo di estorsione, considerato che la richiesta di corresponsione di una somma di denaro quale "prezzo" domandato per astenersi dal partecipare all'asta, e così non "turbare" le aspettative nutrite dalla famiglia BO di poter rientrare nella piena disponibilità degli immobili pignorati, integra senz'altro gli estremi della minaccia destinata a conseguire un ingiusto profitto con pari danno per la vittima, di cui all'art.629 cod. proc. pen.. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente avuto modo di affermare che in tema di estorsione, la minaccia, ancorché consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente, e dunque all'apparenza legale, diviene cotra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (ex plurimis Cass., Sez. 2^, 6 febbraio 2008, Sartor). Anche l'"abuso del diritto", quindi, in quanto possibile strumento di sopraffazione dell'altrui libertà di autodeterminarsi, può integrare l'estremo della minaccia - che, non a caso, l'art. 629, a differenza dell'art. 612 cod. pen., non richiede debba profilare in sè un "danno ingiusto" - quale elemento necessario e sufficiente per costringere altri ad una prestazione dannosa e tale da realizzare, per l'autore, un profitto che l'ordinamento, stavolta, qualifica come "ingiusto", proprio perché, ad un tempo, indebito e coartato. Del pari pacifico deve ritenersi, nella specie, l'estremo del danno, avuto riguardo non alla procedura esecutiva in sè considerata, ma all'assenza di titolo alla percezione della somma richiesta da parte dell'imputato, a prescindere dunque - contrariamente a quanto deduce il ricorrente - dalla persona in concreto "minacciata", che ben può essere diversa da chi è costretto alla prestazione pregiudizievole. La domanda di adeguamento dell'ammontare del risarcimento avanzata dalla parte civile è palesemente inammissibile, in quanto formulata non in sede di ricorso - non proposto - ma in sede di semplice memoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Occorre altresì disporre la rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Liquida le spese del grado in favore della parte civile BO RI in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali in ragione del 12,50%, nonché IVA e CPA, da anticipare da parte dell'Erario con diritto di rivalsa nei confronti dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010