Sentenza 15 giugno 2010
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La costituzione di parte civile può intervenire, nel giudizio abbreviato, dopo l'emissione dell'ordinanza che lo ha disposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27274 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1162
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00537/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fe.Ca. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 6.10.2009 che ha confermato la condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 quater c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
Con sentenza in data 6.10.2009 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione inflitta a Fe.Ca. nel giudizio di primo grado quale colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quater c.p. per avere, in più occasioni, compiuto sulla figlia Ch. , di anni due, atti sessuali leccandola sul corpo e toccandole la vagina e il culetto, nonché le statuizioni civili in favore della parte civile. La Corte, facendo proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, riteneva infondate le censure sulla conferma dell'affermazione di responsabilità.
I fatti erano emersi sin da quando la piccola Ch. aveva cominciato a frequentare l'asilo ed erano stati colti da educatrici e psicopedagoghe le quali avevano notato che la predetta, durante il cambio del pannolino, si toccava la vagina con evidente piacere per un tempo prolungato;
sollevava le gambe divaricandole e mettendole al collo dell'educatrice e collegava la parola papi alle parole lingua, culo, pene e sangue.
Le esperte avevano riferito di avere notato un arrossamento cronico della vagina della bambina e un forte odore quando la stessa cercava di avvicinarla alla loro bocca.
La piccola, cui era stato chiesto come fosse insorto l'arrossamento, aveva sempre risposto papi.
Ma.Ro..Gr. , affidataria della bimba dopo l'allontanamento dai genitori, aveva riferito che la stessa appena inserita nel nuovo nucleo aveva espresso timore di essere toccata nelle parti intime al momento di essere lavata (il papà deve arrivare e se me la deve toccare a me brucia); si toccava insistentemente la vagina dicendo il papi Fe.Ca. mi fa così; aveva chiesto all'affidatario è vero che tu la vagina non me la tocchi?
Al..Ba. , educatrice di riferimento all'interno della famiglia affidataria, aveva dichiarato che la bambina canticchiava frasi del tipo il papi Fe.Ca. è un porco;
che la piccola temeva di essere toccata nelle parti intime;
che la stessa, interrogata sul perché leccasse oggetti e la stessa educatrice, aveva affermato anche il papi Fe.Ca. mi leccava...tutta. La Corte, in assonanza con il giudizio del Tribunale, riteneva che tali elementi, unitamente alle percezioni dirette della madre Fu.Ma.Gi. , comprovassero la responsabilità
dell'imputato.
S..B. , zia della predetta, inoltre, aveva confermato che la Fu. le aveva riferito che l'imputato, quando cambiava il pannolino, si soffermava in modo prolungato e morboso sui genitali della figlia che pure incitava a toccargli il pene quando girava per casa in accappatoio.
La B. aveva fatto ripetere alla OT tale versione in presenza dello zio St..Do. e del fratello Fu.An.
che aveva confermato l'incontro e la gravità dei temi affrontati. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sul rigetto della richiesta di esclusione della parte civile, costituitasi tardivamente dopo l'udienza preliminare del 6 marzo 2003 nella quale, assente il rappresentante della persona offesa, egli aveva chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato, la cui celebrazione era stata differita all'udienza del 9 giugno 2003, nella quale la madre si era costituita parte civile.
Denunciava anche mancanza o contraddittorietà della motivazione segnalando soltanto che i testi St..Do. e Fu.An. ,
escussi nel corso del giudizio abbreviato ex art. 441 c.p.p., comma 5, avevano riferito che la madre della bambina aveva espresso dubbi sui toccamenti del marito ai danni della figlia.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'eccezione procedurale è infondata perché la costituzione di parte civile, in caso di rito abbreviato, può intervenire, alla stregua del chiaro dettato normativo, dopo l'emissione dell'ordinanza che dispone l'adozione di tale rito.
L'art. 441 c.p.p., comma 2, è rimasto invariato anche dopo le modifiche introdotte nell'ordinamento dalla L. n. 479 del 1999, che ha inciso profondamente sulla disciplina ex art. 438 c.p.p. e segg. e che ha anche modificato (in altre sue parti) proprio il suddetto articolo Cassazione Sezione 5^, n. 33356/2008 RV. 241391. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato perché articola censure di ordine fattuale, improponibili in sede di legittimità. È stato sostenuto, in ricorso, che la motivazione sarebbe inficiata da incongruenze e illogicità sulla ricostruzione del fatto citando solo frammenti delle deposizioni di due testi de relato. Trattasi, però, di apodittiche asserzioni che i giudici di merito hanno congruamente valutato nell'ambito del vasto compendio probatorio acquisito pervenendo a una decisione che non presenta alcuna lacuna motivazionale ne' cadute logiche specie sull'accordata rilevanza alle dichiarazioni dei numerosi testi oculari dei devastati effetti prodotti sulla bambina da prolungati abusi sessuali dalla stessa inequivocabilmente attribuiti al padre.
Non è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794. Pertanto la decisione, contrariamente al dedotto, non si è sottratta all'obbligo di fornire un quadro giustificativo della ritenuta colpevolezza dell'imputato in termini che certamente non possono essere tacciati d'illogicità.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010