Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2002, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 59540 2 E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A / . R /4 3N T 6 S 2 0 I B , A G : R E I L R R R L D A A A L . T ud. 31/10/01; oggetto: ritenuta redditi capitale;
E D B U D A B E I T I T S A 1 N R N 02 I 3 E T E 1 S R S I . E E A N REPUBBLICANTALIANAQ F T A M NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Crou 4834 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Altieri consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Salvatore Di Palma 66 Achille Meloncelli 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 59540 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.p.a. ED, in persona del legale rappresentante rag. Ennio Doris, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 31, presso il prof. avv. Giulio Tremonti, che, con l'avv. M 5 1 15 2 Giuseppe Russo Corvace, la difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 46/22 del 16 dicembre 1996-10 febbraio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Amato, per la ricorrente, e l'avv. Russo Corvace, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Milano, con avviso notificato il 22 dicembre 1989, facendo riferimento a verifiche ispettive del Secit e della Guardia di finanza, ha contestato alla S.p.a. FI la violazione dell'art. 26 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per aver pagato nel 1983 la somma di lire 1.339.519.000, portata da cedole di certificati di associazione in partecipazione, senza effettuare ritenute d'acconto per lire 200.927.850, ed ha irrogato sanzioni per lire 803.712.000. A corredo di tale contestazione, l'Ufficio ha dedotto: -che la FI, appartenente al gruppo Fininvest, associando in partecipazione altre società dello stesso gruppo, aveva emesso certificati di associazione all'ordine delle associate;
M 2 -che i certificati, girati dalle prenditrici alla S.p.a. Fininvest Fiduciaria, erano stati da quest'ultima girati in bianco e collocati sul mercato a cura della S.p.a. Programma Italia;
-che le cedole allegate ai certificati medesimi, rappresentative dell'utile di spettanza dei risparmiatori- compratori, erano state da costoto cedute alla S.p.a. TE Finanziaria;
-che la TE, con garanzia fideiussoria rilasciata dalla S.p.a. Fininvest Italia, aveva ricevuto le somme dovute dalla FI, per il tramite della S.p.a. Refina in veste di mandataria della stessa FI;
-che le cessioni delle cedole erano da ritenersi illecite ed inefficaci;
-che la FI avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto, rispetto ad erogazioni di redditi di capitale di sostanziale pertinenza di detti privati investitori. La Commissione tributaria di primo grado di Milano ha annullato l'avviso, accogliendo l'impugnazione proposta dalla FI;
ha ritenuto che i versamenti in discorso si sottraevano all'obbligo di ritenuta, in quanto avevano come beneficiario un soggetto titolare di reddito d'impresa, cioè la TE, la quale li incassava in proprio, in veste di cessionaria delle cedole. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciando in contraddittorio della S.p.a. ED in qualità d'incorporante della FI, ha respinto il gravame dell'Ufficio, osservando che le cessioni delle cedole erano "perfettamente th 3 lecite e produttive dei conseguenti effetti", che l'operazione aveva preceduto l'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 1983 n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983 n. 649, e che l'operazione stessa non implicava l'obbligo di ritenuta di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di “pagamenti di utili in favore di soggetto giuridico titolare di reddito d'impresa". L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 24 marzo 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, con un unico motivo, articolato in più deduzioni. La ED ha replicato con controricorso, pregiudizialmente sostenendo l'inammissibilità del ricorso sul rilievo della mancanza di specifiche censure avverso l'affermazione negativa del verificarsi di elusione fiscale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione finanziaria, sotto il profilo della violazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e degli artt. 41 e 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonché dell'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ricorda che l'Ufficio, in sede di merito, aveva accuratamente ricapitolato i vari passaggi dell'operazione di "giro-cedole", sostenendo che i reali percettori del pagamento degli utili erano i numerosi risparmiatori, persone fisiche, che le cessioni delle cedole servivano a far apparire la TE come destinataria dei versamenti, senza alterare la sostanza dei rapporti, che le cessioni h 4 medesime erano negozi nulli ed improduttivi di effetti ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., o mascheravano un mandato all'incasso, ed erano perciò simulate, od infine facevano parte di un procedimento indiretto con finalità elusive. A fronte di questa complessa situazione, prosegue la ricorrente, la sentenza impugnata si limita ad un'ovvia notazione sulla normativa applicabile, dato che la portata innovativa del d.l. n. 512 del 1983, nella parte in cui ha introdotto la ritenuta a titolo d'imposta sui proventi dei cosiddetti titoli atipici, non esclude per il tempo anteriore l'obbligo della ritenuta d'acconto (nel concorso delle previste condizioni), e poi afferma che gli utili erano stati pagati a soggetto titolare di reddito d'impresa, dando così per dimostrato ciò che doveva essere dimostrato, senza alcuna risposta alle deduzioni dell'Ufficio. Il ricorso è ammissibile, ma infondato. Le contestazioni mosse dall'Ufficio alla FI, con diffuso richiamo dei dati forniti dalle indagini ispettive, si sono incentrate sulla tesi della nullità delle cessioni delle cedole (e degli altri negozi connessi), cioè sulla tesi del verificarsi di vicenda elusiva, mediante contratti veri, posti in essere al solo fine di evitare la tassazione, ma non hanno mancato di opporre la mera apparenza di quelle cessioni, con evasione degli obblighi stabiliti dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire l'occultamento di rapporti diversi, secondo cui effettivi percettori delle somme erogate dalla FI erano i compratori-titolari dei certificati di partecipazione, non la TE. 5 Il dibattito processuale, anche in sede di gravame, ha investito entrambi i temi. La Commissione regionale, con le sintetiche affermazioni sopra riportate, ha respinto tutte le deduzioni dell'Ufficio. Il ricorso per cassazione, come esattamente rileva la resistente, non contiene pertinenti censure contro il diniego del fatto elusivo (integrante questione in diritto rispetto alla quale il difetto di motivazione non potrebbe in sé infirmare la sentenza impugnata), perché sul punto si limita a rinnovare la prospettazione dell'eventualità del verificarsi di nullità delle cessioni per illiceità della causa, senza indicare le norme che dovrebbero determinarla;
indicazione doverosa, tenendosi conto che tale illiceità postula espresse previsioni di legge, non potendo derivare dalla mera attitudine del contratto a segnare un trattamento tributario più favorevole. Il limitato contenuto del ricorso non ne comporta però l'inammissibilità, essendo stata con esso riproposta anche la problematica sulla simulazione, con la doglianza di difetto d'indagine e motivazione, e dunque con deduzione rilevante in questa sede in quanto inerente a questione di fatto astrattamente decisiva (la cui soluzione nel senso voluto dalla ricorrente priverebbe la sentenza della Commissione regionale del sostegno di una delle due concorrenti (non autonome) rationes decidendi. La deduzione va respinta, per la genericità della sua formulazione. 6 Anche sull'assunto del verificarsi di simulazione, per l'apparenza delle cessioni delle cedole e l'occultamento di deleghe all'incasso delle cedole stesse da parte dei portatori dei certificati di associazione, il ricorso resta sul piano enunciativo, senza fornire alcuna specificazione circa gli elementi che, ove vagliati dalla Commissione regionale, avrebbero potuto dare la prova dell'accordo simulatorio. La carenza di tale specificazione toglie consistenza alla censura, non consentendo di apprezzare l'effettiva decisività dell'omissione ascritta alla sentenza impugnata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le peculiarità della vicenda processuale e la natura dei quesiti affrontati rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, camera di consiglio del 5 novembre 2001. Il presidente. Il consigliere rel. est. I V S вики ватый IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 12 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7