Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 2
In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma primo, cod. proc. pen. e, in particolare, alle prassi instauratesi sulla base di dette norme, la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione, che, peraltro, non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone la richiesta di sequest0ro probatorio. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio in cui, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti ricevuti dall'autorità giudiziaria svizzera, su richiesta trasmessa direttamente dall'autorità giudiziaria italiana procedente, escludendo la rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano di eventuali violazioni delle direttive di attuazione dell'accordo italo-svizzero, ratificato con legge 5 ottobre 2001 n. 367, emanate dagli uffici svizzeri e relative alla competenza dell'apposito ufficio centrale a decidere sulle domande di assistenza giudiziaria).
L'ENASARCO è un ente che, pur avendo la forma giuridica di fondazione di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti; ne deriva che deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio a colui che determina la scelte degli investimenti immobiliari di detto soggetto giuridico. (Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito tale qualifica al Presidente della Fondazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2016, n. 23236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23236 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
23236/ 1 6 23236 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M composta da Sent. n. sez. 249 Giacomo Paoloni Presidente Maurizio Gianesini P.U. 17/2/2016 Angelo Costanzo Relatore Pierluigi Di AN R.G.N.7357/15 Anna Criscuolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. ER BI, nato a [...] l'[...];
2. VI DI, nato a [...] l'[...];
3. IG AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della seconda sezione penale della Corte d'Appello di RO n.2550/2014 del 24/03/2014 emessa nel procedimento n.1596/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Francesco Mauro Iacoviello. che ha concluso per il rigetto del ricorso -uditi i difensori della parti civili avvocato Maurizio Bellacosa, del Foro di RO, in difesa della Fondazione AS e avvocato Mattia La Marra del Foro di RO, per l'Immobiliare Confcommercio s.r.l. e la Confederazione Confcommercio - che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata uditi i difensori degli imputati - avvocato Titta Madia, del Foro di RO, per ER BI, avvocati Giulia Bongiorno e Franco Carlo Coppi, del Foro di RO, per VI DI, e avvocato Pasquale Bartolo, del Foro di RO, per IG AR che hanno concluso per l'annullamento della sentenza in accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale Il nucleo della vicenda processuale in esame concerne imputazioni per concorso in: appropriazione indebita aggravata di somme spettanti a fondi previdenziali destinati alla associazione Confcommercio (capi B e C: artt. 110, 61 nn. 7 e 11, e 646 cod. pen.) in infedeltà patrimoniale aggravata (capo D: artt. 110, 61 nn. 7 e 11, e 2634 cod. civ., poi riqualificato il fatto ex art. 646 cod. pen.); in corruzione relativa alla gara per l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dellla Fondazione AS (capo E: artt. 110, 319 e 321 cod. pen), per emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili (capi I e L: artt. 110 cod. pen., artt. 8 e 10 d.lgs 10 marzo 2004 n. 74). Nel primo grado di giudizio la quinta sezione penale del Tribunale di RO (sentena del 9 maggio 2011 n.9531) ha assolto gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti, tranne che in relazione al capo E delle imputazioni (corruzione), per il quale ha condannato ER BI (presidente della associazione Confocommercio), NA CA (presidente della Fondazione Enasarco, ente di assistenza per gli agenti di commercio) e VI DI (consulente della Enasarco) mentre ha assolto IG AR (consulente della società Magiste). Con sentenza n.2250/2014, la Corte di appello di RO ha riformato la sentenza di primo grado: dichiarando non doversi procedere nei confronti di ER BI, NA CA, VI DI e IG AR per essere i reati loro rispettivamente ascritti sub B, C, D (riqualificato il fatto escludendo l'aggravante ex art.61 n.11 cod.pen.), E, I e L estinti per prescrizione;
confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado relativamente al capo E;
condannando BI al risarimento dei danni - da liquidare in separata sede - in favore delle parti civili (Confcommercio e Immobiliare Confcommercio) in relazione ai capi B,C e D;
condannando BI, CA e DI alla refusione delle spese in favore delle parti civili costituite.
1. I ricorsi Contro la sentenza dellla Corte di Appello di RO hanno presentato ricorso per cassazione BI, DI e AR chiedendone l'annullamento. 2 2.1. || ricorso presentato nell'interesse di ER BI poggia su diversi motivi relativi ai capi B, C e deduce: a) vizio della motivazione per avere la Corte di Appello, in riforma della sentenza assolutoria (primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza addurre argomentazioni di maggior forza rispetto a quelle del Tribunale, adagiandosi sulla ricostruzione dei fatti contenuta nelle impugnazioni del Pubblico ministero e delle parti civili senza rinnovare l'esame dei testimoni e dell'imputato, relativamente alle contestazioni concernenti il preliminare di acquisto di un palazzo (capo B) e l'esborso di somme per mance, regalie e acquisto di opere d'arte (capo C); b) inosservanza dell'art. 414 cod. proc. pen. e correlata omessa motivazione;
c) erronea applicazione dell'art.646 cod.pen. per avere riconosciuto il reato pur in assenza di interversione dei fondi della Confcommercio;
d) inosservanza dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto tra dispositivo e sentenza impediente la comprensione delle determinazioni finali e inosservanza del principio della correlazione fra accusa e sentenza relativamente al capo D;
e) erronea applicazione degli artt. 2, 357 e 360 cod. pen. per omessa motivazione circa il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a CA e la consapevolezza della stessa da parte di BI;
f) vizio di motivazione circa la ritenuta attendibilità delle accuse formulate da AN RI
contro
BI. ト 2.2. Nel ricorso presentato nell'interesse di VI DI si deducono: a) violazione degli artt.696, 727 e 729 cod. proc. pen. nonché della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, e correlato vizio di motivazione, con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria in Svizzera;
b) violazione degli artt. 357 cod. pen. e 129, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di insussistenza del fatto, non essendo CA pubblico ufficiale;
c) vizio della motivazione circa l'attendibilità di RI e la mancata assoluzione di DI;
d) erronea applicazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. e violazione degli artt.522 e 604, comma 2, cod. proc. pen. per la mancanza di una apposita contestazione dell'aggravante ex art.319 bis cod. pen.; e) violazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 29 e 32-quater cod. pen. per la applicazione di pene accessorie in presenza di cause estintive del reato.
2.3. Nel ricorso presentato nell'interesse di IG AR si deducono: a) erronea applicazione degli artt.357, 319, 110 e 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla corruzione descritta nel capo E e al concorso di AR nel reato;
b) erronea applicazione degli artt.8 e 10 del d.lgs. n. 74/200 in relazione ai capi I e L. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi in esame pongono una serie di questioni, alcuni delle quali sono loro : comuni. Un primo insieme di tali questioni concerne punti sui quali non vi è contrasto fra la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, un secondo insieme concerne la parte in cui la sentenza della Corte di appello ha modificato gli esiti assolutori della sentenza del Tribunale. Per economia espositiva, conviene trattarle nell'ordine che segue.
1. Questioni sulle quali non vi è contrasto tra sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello.
1.1. Un motivo comune ai ricorsi di BI e di DI (vedasi sub 2.1.e e sub 2.2.b.) riguarda il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a CA (presidente della Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O., acronimo di "Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio") e la consapevolezza della stessa da parte di BI. Il Tribunale ha ritenuto la Fondazione AS organismo di diritto pubblico perchè, sia pure indirettamente, riceve finanziamenti pubblici - e il suo presidente (CA) pubblico ufficiale (pagg. 34-38), La Corte di appello ha puntualmente esaminato (pagg.25-28) gli argomenti della difesa e esposto le ragioni per le quali ha condiviso il giudizio del Tribunale sulla natura di organismo pubblico dell'AS (che svolge servizio pubblico di tipo previdenziale e assistenziale, beneficia di contribuzioni obbligatorie da parte degli agenti di commercio, è sottoposto a vigilanza del Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e al controllo contabile della Corte dei Conti) secondo una concezione sostanzialistica dell'ente pubblico in ambito penale in linea con la giurisprudenza di questa Corte per la quale anche gli enti con formale struttura privatistica sono pubblici, in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica;
b) l'istituzione dell'ente per soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
c) il controllo della loro gestione, oppure la designazione di più della metà dei membri degli organo di amministrazione, direzione e vigilanza, oppure il finanziamento della attività in modo maggioritario, da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, (ex plurimis: Sez. 2, n.28085 del 17/06/2015, Rv. 264233; Sez. 2, n. 17889 del 14/04/2015, Rv. 263658). Con il r.d. 6 giugno 1939 n. 1305, l'AS divenne ente di diritto pubblico con la finalità di gestire la previdenza, il fondo indennità risoluzione rapporto, l'istruzione professionale e l'assistenza sociale per gli agenti di commercio. La legge 2 febbraio 1973 n. 12 e il d.m. 20 febbraio 1974) ne 4 ridefinirono la natura e i compiti rendendo obbligatori versamenti contributivi. Il d.lgs 30 giugno 1994 n. 509 (emesso in "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza") ha trasformato alcuni enti previdenziali in persone giuridiche private e nel 1998 AS, con un regolamento approvato dagli organi di controllo, ha scelto la forma giuridica della fondazione di diritto privato. Tuttavia tale trasformazione rileva solo sul piano della gestione perché: l'ente continua a perseguire finalità di pubblico interesse, occupandosi della previdenza integrativa (a contribuzione obbligatori) degli associati, imponendo tassazione e erogando un servizio pubblico di previdenza e assistenza con la correlata vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti;
fruisce di un un sistema di finanziamento tramite pubbliche risorse derivanti da quelle destinate a fini generali e connesso agli sgravi, alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994 (Cons. Stato, Sez. 6: nn. 4882 del 1 ottobre 2014 e 6014 del 28 novembre 2012); il suo patrimonio deriva dall'accumulazione delle imposte e dei contributi previdenziali pagati dagli obbligati per legge, che, poichè strumentale al servizio pubblico, anche se assunta nel patrimonio della fondazione, va gestita secondo il diritto pubblico;
ilsuo consiglio di amministrazione è composto sia dalle rappresentanze sindacali (agenti di commercio) sia dalle rappresentanze datoriali (appresentanti delle ditte firmatarie dei contratti collettivi). In definitiva, l'ente è una pubblica amministrazione che si occupa dell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia rientrante nella "previdenza sociale" che, ex artt. 38, comma 4, Cost. e 1 legge 12 giugno 1990 n. 145, costituisce pubblico servizio (Cass. civ. Sez. U n. 30 del 21/02/2000, Rv. 534177; Sez. L, n. 18355 del 28/12/2002, Rv. 559416; Sez. L, n. 6048 del 24/04/2001, Rv. 546318). Chi determina le scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio perché la sua attività è esercizio della funzione pubblica inerente al migliore utilizzo di risorse destinate al servizio previdenziale, svolta dall' ente pubblico non economico, in cui solo il risultato finale assume le forme del diritto privato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211190; Sez. 6, n. 32938 del 07/06/2000, Rv. 220767; Sez. 6, n. 34400 del 7/06/2001, Rv. 220173). Su queste basi correttamente è stata riconosciuta a CA, quale presidente della Fondazione AS, la qualifica di pubblico ufficiale.
1.2. Infondato è il motivo di ricorso di BI (sub 2.2.b.) che deduce la inutilizzabilità delle indagini compiute dopo provvedimento di archiviazione e : 5 0 in assenza di una autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.. Deve, infatti, registrarsi che nello stesso ricorso si indica che le condotte contestate nel capo C delle ulteriore rispetto a quello ("2002-2003") coperto dal decreto di archiviazione. -1.3. Il ricorso di DI (sub 2.2.a.) reiterando eccezioni già sollevate nel procedimento di merito deduce l'inutilizzabilità ex artt. 727-729 cod. proc. pen. dei documenti ricevuti dalla Svizzera per violazione dell'art. XVIII dell'accordo italo-svizzero stipulato il 10 novembre 1998 e ratificato con legge 5 ottobre 2001 n. 367 per essere stata la rogatoria inoltrata direttamente all'autorità giudiziaria svizzera. La Corte di appello ha ritenuto (pagg.33-35) correttamente che la valutazione sulla complessità del caso (e la correlata scelta dell'autorità alla quale indirizzare la richiesta) sia stata legittimamente esercitata dal giudice che ha avanzato la richiesta e ha richiamato la prassi europea di scambio tra autorità giudiziarie, riconosciuta dall'art. XVII dell'accordo italo- svizzero. E' conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. e, in particolare, alle prassi instauratesi sulla base di tali norme- (richiamate dall'art. 31, par 3, lett. b) della Convenzione Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112) la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, anche se non parteciapnti alla cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione, che peraltro, non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone anche la richiesta di sequestro probatorio, per le quali è prevista in ogni caso la possibilità di comunicazione diretta (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Rv. 234256; Sez. 6, n.13619 del 30/01/2003, Rv. 224147). Risulta espressamente dal testo del preambolo dell'Accordo italo-svizzero che le parti furono mosse dall'intento "di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa", sicchè è pertinente interpretare ogni clausola dell'Accordo in conformità a tale intento, secondo il canone stabilito dall'art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati adottata a Vienna il 21 marzo 1986 e ratificata con legge 15 febbraio 1989, n. 91. A supporto della tesi sostenuta nel ricorso, si invocano le direttive relative all'Accordo, emanate dai competenti uffici svizzeri, secondo le quali, nei casi concernenti reati di criminalità organizzata o di corruzione o altri gravi reati, le richieste vanno indirizzate all'ufficio centrale, e si individua la ratio della differenza (art. XVIII dell'Accordo) tra ciò che è previsto per l'Italia ("laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria è curato dall'Ufficio 6 ... del Ministero...") e ciò che è previsto per la Svizzera ("la decisione ... è adottata da un apposito ufficio centrale..."), nel rischio che le pratiche esecutive di : domande complesse possano svolgersi in Cantoni privi di esperienza in materia : di cooperazione giudiziaria internazionale. Ma vale osservare che, in ogni caso, l'eventuale violazione della procedura svizzera sarebbe avvenuta da parte del giudice svizzero (l'unico vincolato dalla direttive degli uffici confederali) e potrebbe rilevare solo nell'ordinamento svizzero: se anche il giudice italiano, avesse errato nell'indirizzare la richiesta di rogatoria all'autorità giudiziaria elvetica, sarebbe stato semmai compito del giudice svizzero rimettere gli atti all'ufficio centrale, ma poiché ha ottemperato alla richiesta senza porre question deve presumersi che abbia escluso che il caso rientrasse tra le "pratiche penali complesse o di particolare importanza" per le quali si applica l'art. XVII dell'Accordo). Alla stessa conclusione si perviene osservando che dal testo delle direttive svizzere sull'Accordo, invocate dalla difesa (artt. XVII e XVIII), emerge che la previsione della competenza dell'ufficio centrale elvetico deriva dal fatto che la trasmissione all'ufficio centrale svizzero fu ritenuta funzionale a un'esecuzione più celere e coordinata nell'interesse dello Stato italiano: ne deriva che, comunque, la valutazione sulla complessità e l'importanza delle pratiche penali oggetto della rogatoria compete all'autorità giudiziaria itallana richiedente (che si assume così il rischio dell'eventuale ritardo nell'esecuzione da parte dello Stato richiesto). Anche sotto questo profilo va, pertanto, esclusa la violazione della'art. 696, comma 1, richiamato dall'art. 729 cod. proc. pen.. 1.4. Quanto alla doglianza (contenuta nel ricorso di DI) secondo cui la formulazione del capo di imputazione non espliciterebbe la contestazione della circostanza aggravante ex art. 319 bis cod. pen., deve rilevarsi che non è necessario che le circostanze aggravanti siano contestate con specifica indicazione delle norme che le prevedono o con una loro esplicita formulazione nell'imputazione, ma basta che le condizioni integranti l'aggravante siano indicate in modo che l'imputato possa averne chiara cognizione per i fini della sua difesa (ex plurimis: Cass.pen., Sez. 2, n.14651 del 10/01/2013, Rv 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Rv. 253776). Nel caso in esame, come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, nel capo E delle imputazioni si specifica che l'imputato CA era presidente della Fondazione AS che è, per l'appunto, l'amministrazione alla quale egli apparteneva, condizione ben nota a DI (che della AS era consulente) e rientrante fra quelle contemplate dall'art. 319-bis cod.pen.. 7 2. Rivalutazione in pejus della sentenza assolutoria di primo grado 2.1. Relativamente alle deduzioni (vedasi sub 2.2.a.) concernenti la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati nei capi B, C e D va osservato quel che segue. Se sussiste una causa di estinzione del reato, l'assoluzione prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione soltanto se può rilevarsi, con una semplice attività di ricognizione, l'assenza di prova della colpevolezza dell'imputato o, a fortiori, la dimostrazione della sua innocenza;
non prevale se esistono elementi di prova fra loro contrastanti oppure univoci ma insufficienti a provare la colpevolezza o a attestare. Invece, quando nel primo grado di giudizio l'imputato è stato assolto con formula piena, ma vi è domanda della parte civile relativa alle sole statuizioni civilistiche e/o il pubblico ministero ha proposto appello, il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione, motivando compiutamente sul punto dopo avere esaminato l'intero compendio probatorio (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273; Sez.5, n.19268 del 24/03/2015, Rv. 263709; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014).
1.2. Il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo "se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", (art. 533, comma 1, cod. proc. pen., implica che, se non sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la rivalutazione in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado deve poggiare su una argomentazione più forte che elida il dubbio che il contrasto fra le due sentenze potrebbe evocare. La condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Cass. pen.: Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782): ne deriva che il giudice di appello deve argomententare in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivazione della sentenza di primo grado, sviluppando un ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello risulti correttamente motivata in sé, ma è anche necessario che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata confutandola per la sua incompletezza e/o perché affetta da interna incoerenza o da altro vizio logico e/o per la sua inconciliabilità con i nuovi dati acquisiti. E' la supremazia dialettica che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la superiore forza persuasiva che caduca ogni ragionevole dubbio. Ne deriva che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve sviluppare una duplice argomentazione 8 : idonea sia a confutare quella che regge la sentenza di primo grado sia a fondare un giudizio di responsabilità.
1.3. In vari modi la giurisprudenza della Corte di cassazione ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e quelli eventualmente esposti dalla difesa nel giudizio di appello sono insostenibili e giustificando il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083); delineando le linee portanti del ragionamento probatorio alternativo con una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, giustifichi la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638); non limitandosi a inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata delle notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per fornire, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta motivazione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005). Questi e altri possibili modi non possono essere compendiati in un'unica formula perché il modo di confutare una sentenza è correlato al modo in cui la sentenza è costruita. Ne deriva che, per pervenire alla compiuta confutazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve preliminarmente ricostruire lo specifico schema logico-giuridico che ne regge la motivazione. Lo schema logico generale è costituito da una base di dati empirici resi coesi da una o più ipotesi di ricostruzione dei fatti, alla quale dovrebbe aggiungersi la "enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), ma le sue variabili interne articolazioni possono ricostruirsi nei casi specifici soltanto ripercorrendo l'architettura propria dellla motivazione di ogni sentenza.
2. L'articolazione della sentenza del Tribunale e la confutazione nella sentenza della Corte di appello Sono nel seguito riportate gli approdi della sentenza del Tribunale circa i reati dei capi B, C e D ei contrapposti esiti di quella della Corte di appello.
3.1. Relativamente al capo B (appropriazione indebita), secondo il Tribunale, BI trasferì alla Garlsonn Real Estate s.p.a. (riconducibile 9 all'originario coimputato RI) 39 milioni di euro con un contratto preliminare di acquisto di immobile del quale non è provata la simulazione (anche considerata la documentazione della complessa attività per la sua ristrutturazione menzionata nell'atto: pagg. 16-26), sicché neanche l' appropriazione indebita risulta provata. . Invece la Corte di appello (pagg. 4-8, 11-17) ha rilevato che BI per un decennio non dette mai conto degli ingenti fondi nella sua disponibilità (senza che rilevi penalisticamente il disinteresse dei vertici della Confcommercio al riguardo), non protocollando le note di trasmissione dei contributi indirizzate alla Confcommercio e custodendole presso persona di sua fiducia estranea all'ente (pag.13). Con specifico riferimento alla vicenda del predetto immobile, la Corte ha non illogicamente argomentato (pagg.23-24) che il contratto preliminare - per il quale BI versò una caparra di 30 milioni di euro (per acquistare un immobile che ne valeva 23) alla società riconducibile a RI, la quale, peraltro, di tale immobile, che pure avrebbe dovuto vendere, non disponeva (si era solo impegnata a acquistarlo) - fu solo simulato, nè gli organi della Confcommercio (competenti per statuto alla compravendita) furono inforamti di una tale operazione. Stante quanto precede, va incidentalmente rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso (sub 2.1.c.) che esclude il reato ex art.646 cod.pen. assumendo che mancherebbe un'interversione dei fondi della Confcommercio e che BI avrebbe realmente proceduto all'acquisto dell'immobile perché contrasta con la sopra richiamata plausibile ricostruzione effettuata dalla Corte di appello secondo cui BI non acquistò l'immobile, pur avendo versato ingenti somme a RI.
3.2. Relativamente al capo C (appropriazione indebita), secondo il Tribunale, dispose discrezionalmente del "fondo del presidente" creato con legittima delibera del Consiglio generale della Confcommercio (pagg.7-11) nel "sostanziale disinteresse dei vertici di Confcommercio" e il non dare conto della gestione può rilevare sul piano civilistico ma non penalmente perché, comunque il versamento di contributi dei fondi AR RI e FA su conti correnti a lui intestati (non in proprio ma quale presidente della Confcommercio) risulta funzionale alla autonomia della gestione (pagg.12-15). Inoltre il Tribunale ritiene non provato che BI abbia utilizzato a fini personali porzioni del predetto fondo: : la sua emissione di assegni intestati "a me medesimo" è atto neutro e la pur generica giustificazione circa il suo uso (mance, regalie e spese di rappresentanza) non risulta incompatibile con il ruolo svolto (pag.26-29); il ricorso ai fondi suindicati per acquistare oggetti d'arte rinvenuti nelle abitazioni private di BI non consente di affermare che essi siano stati indebitamente utilizzati in via esclusiva da BI (pagg.29-30). 10 Secondo la Corte di appello, invece, la mancanza di documentazione circa l'effettivo utilizzo delle somme non versate nelle casse della Confcommercio (alla quale spettavano) e versate, invece, sul conto bancario intestato a BI prova il reato, anche considerato che dal conto furono prelevati cospicui importi in favore di varie case d'asta per l'acquisto di opere d'arte e che è implausibile l'asserto (non corroborato da documentazione) che i prelievi si correlarono a spese di rappresentanza, mance e regalie (pag. 17-19).
3.3. Relativamente al capo D (infedeltà patrimoniale), secondo il Tribunale, dalla mancanza di prova della simulazione del contratto preliminare indicato nel capo D deriva (pagg.30-32) la mancanza di prova del danno patrimoniale (presupposto della imputazione ex art. 2634 cod. civ.), comunque d escludere non avendo la Immobiliare Confcommercio s.r.l. (della quale BI era amministratore unico) versato somme alla ON (pag.33). In senso contrario, la Corte ha sviluppato la sopra richiamata argomentazione per dimostrare la simulazione del contratto preliminare indicato nel capo D fra BI e la società controllata da CU e ha dato, inoltre, conto della riqualificazione delle condotte quale appropriazione indebita collegata a quella oggetto del capo B (pagg.20-21).
3.4. In relazione al capo E (concorso in corruzione per atto contrario al proprio ufficio), il Tribunale (pagg. 29-37) ha ritenuto le dichiarazioni accusatorie dell'originario coimputato RI (pagg. 39-60) crdibili e atte a concorrere nel fondare piena prova della responsabilità di SE BI, CA e DI, mentre ha escluso che offrano elementi sufficientemente precisi per affermare che DR BI e AR fossero consapevoli di tutta la vicenda (pagg.60-61). Inoltre, ha rilevato che AR materialmente effettuò - su indicazione del suo datore di lavoro RI un bonifico sul conto di DI, ma ha escluso che - questo basti a provare che ebbe conoscenza del contesto (in particolare della partecipazione di CA) in cui si collocava la sua condotta. La Corte di appello non ha disatteso, relativamente a BI ER, CA e DI la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale pervenendo, tuttavia, a una declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati, che ha esteso a AR, cosi su questo punto riformando la setenza di primo grado che lo aveva assolto.
3.4.1. Un motivo comune ai ricorsi di BI e DI (sub 2.1.f. e 2.2.c.) concerne l'attendibilità dell'originario coimputato RI. Al riguardo, può prescindersi dalla controversa questione circa la rilevabilità d'ufficio di una violazione dell'art. 6 CEDU (come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso DA
contro
OL per avere il giudice di appello riformato la sentenza di assoluzione sulla base di una diversa valutazione di 11 attendibilità di testimoni senza nuovamente esaminarli (per le diverse posizioni, ex multis: Sez. 1, n. 26860 del 09/06/2015, Rv. 263961; Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Rv. 263513): nel caso in esame va escluso che, per rivalutare i dati già acquisiti, in primo grado, la Corte non doveva rinnovare l'istruttoria perché la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado richiede ex art. 6 CEDU la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se il giudice di appello intenda riconsiderare l'attendibilità di una prova orale che risulti decisiva (Cass.pen., Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Rv. 263903; Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 13/02/2015, Rv. 262674), mentre nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata riformata nel quadro di una complessiva rivisitazione di tutti gli elementi di prova. Circa attendibilità di RI, va ribadito che trattasi di questione di fatto - risolvibile nel contesto della motivazione complessiva della sentenza che non può essere rivalutata in sede - di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste fallacie logiche (ex multis, Cass. pen., Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362): nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualmente esaminato (pagg.28-33), le ragioni difensive e ha sostenuto, con argomenti indenni da vizi logici, la sua analisi dagli esiti convergenti con quelli del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 235578), motivando una plausibile valutazione frazionata delle dichiarazioni di RI che ne esclude la credibilità nella parte in cui le sue narrazioni assumerebbero valenza liberatoria in favore di BI in relazione al capo B (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Rv. 256917).
3.4.2. Nel ricorsi di DI e di AR (sub 2.2.d. e 2.2.a) si contesta la qualificazione del reato descritto nel capo E come concorso in Corruzione nel favorire la Magiste di RI nella gara per l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immmobiliare della fondazione Enasarco. La Corte di appello ha ritenuto (sulla base delle dichiarazioni di RI, del rientro della somma finita su un conto di Singapore riconducibile a altro imputato e del prelievo della provvista da un conto corrente svizzero riferibile a DI, che questi agì come consulente dell'AS nell'affare con il CA e ricevette il 20% della somma versata a CA per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Nel riformare la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale, ha osservato (pagg.35-37) che, stante la ricezione indebita della somma in un contesto in cui si stava approntando il bando di gara, non ha rilevanza la specificazione dei modi della successiva realizzazione del comportamento favorevole da parte del pubblico ufficiale e neanche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. L'assunto è corretto, la corruzione si realizza con l'accettazione della promessa di una somma 12 di denaro, anche con la mera disponibilità a compiere in futuro le attività richieste, rimanendo ininfluente la precisa determinazione delle successive circostanze realizzatrici della condotta: l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, è sufficiente che sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del corrotto o di chi con lui concorre, potendo specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto (Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406; Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, Rv. 253487; Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Rv. 2532169).
3.4.3. La Corte di Appello ha compiutamente espresso (pagg.37-39) le ragioni del suo giudizio di colpevolezza valorizzando in aggiunta al fatto - . . materiale già considerato dal Tribunale - le dichiarazioni di RI, alle quali ha rinvenuto riscontro nelle dichiarazioni di NI e negli esiti della rogatoria elvetica, secondo le quali: egli (RI) comunicò a AR gli estremi, forniti da DI, del conto sul quale versare 3 milioni di euro con la precisazione che il pagamento riguardava l'operazione AS e che si doveva costituire una società per giustificare tale uscita di denaro;
AR incaricò della operazioni di copertura NI dicendogli che il bonifico era "una fiche per garantire il buon esito della gara". Dai dati ora riportati deriva che l'assunto della Corte circa la consapevolezza di AR non poggia semplicemente sulla mera condotta materiale dell'imputato ma sulle puntuali circostanze riferite da RI, la cui attendibilità, già riconosciuta dal Tribunale la Corte non ha mancato di vagliare (vedasi sopra sub 1.4.1.).
3.5. In relazione alla responsabilità di AR per i reati decritti nel capo I e L (oggetto del motivo di ricorso sub 2.3.b.), il Tribunale non ha escluso che egli fosse uno stretto collaboratore di RI, ma ha ritenuto non provato che fosse anche gestore di fatto della società immobiliare il Corso, e che (pag. 62) abbia avuto piena consapevolezza dell'inesistenza del rapporto sottostante che portò alla emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo I) e non provato che egli abbia partecipato attivamente al materiale occultamento delle scritture contabili (capo L). Su questo tema le differenze di giudizio fra il Tribunale e la Corte di appello ricalcano quelle sopra richiamate sub 3.4.3.: la Corte di appello ha evidenziato (pagg.37-39) che, secondo le risultanze istruttorie, fu AR (peraltro consigliere di amministrazione della Magiste) a individuare il soggetto (Candela) al quale cedere fittiziamente la immobiliare Il Corso, al fine di eludere il pagamento delle imposte dovute, a formalizzare l'operazione facendogli firmare i relativi documenti, a redigere (su disposizione di RI e suggerimento di Di 13 h Marco) le due fatture per operazioni inesistenti descritte nel capo I, e la falsa dichiarazione di consegna dei libri contabili a Candela.
4. Limiti del controllo di legittimità sulla reformatio in pejus Relativamente a tutti i punti nodali dei divergenze (sopra richiamate sub 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5.) fra le valutazioni della sentenza di primo e quella di secondo grado (la liceità dell'uso dei fondi da parte di BI e la simulazione del contratto stipulato con la società riconducibile a RI interessanti i capi B, C e D - il - concorso di AR nella corruzione descritta nel capo E e la sua consapevolezza del significato delle operazioni descritte nei capi I e L) la Corte di Appello ha compiutamente espresso con ragionamenti coesi e esenti da - contraddizioni logiche - le ragioni delle sue conclusioni opposte a quelle sentenza del Tribunale, con la motivazione della quale puntualmente e espressamente si è confrontata opponendo argomentazioni di segno antitetico in termini non di mera contrarietà (che non escluderebbe la plausibilità di ulteriori argomentazioni difensive) ma di contraddittorietà (dalla quale consegue che tertium non datur). Il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello in riforma delle assoluzioni decise dal Tribunale riguarda la attitudine della articolazione logica della motivazione della sentenza della Corte di appello a confutare al di là di ogni ragionevole dubbio le argomentazioni - - che hanno condotto alla assoluzione in primo grado. Ma non deve entrare nel merito delle valutazioni circa la ricostruzione degli eventi se non nei termini di una constatazione della loro plausibilità (mentre, per altro verso, è sempre integrale il vaglio della correttezza della interpretazione dei dati normativi). In questo quadro, alla sentenza di secondo grado, anche quando riforma in pejus la sentenza di primo grado e semprechè rispetti i canoni di confutazione della prima sopra richiamati sub 2., non può disconoscersi una primazia che non ha certo natura gerarchica ma è di ordine dialettica, perché è un giudizio che si avvale anche degli approdi della sentenza di primo grado e degli ulteriori apporti argomentatvi provenienti dalle parti (oltre che dei dati eventualmente forniti da una rinnovazione delll'istruttoria quando questa avviene).
5. Ulteriori questioni 5.1. Relativamente al capo D, non risulta un insanabile contrasto tra il dispositivo e la sentenza che impedisca di ricostruirne le determinazioni finali. La Corte ha spiegato (pag. 20) che ha riqualificato ex art. 646 cod.pen il fatto originariamente contestato ex art.2634. ritenendo che "la condotta costituisca piuttosto che autonoma fattispecie dotata di specifico disvalore alla stregua della contestazione il segmento conclusivo dell'addebito sub B di cui condivide la 14 natura giuridica" e la riqualificazione è richiamata in un un inciso contenuto nel dispositivo. La condanna per reato diverso da quello contestato non ha violato il principio della necessaria correlazione fra accusa e sentenza perché non vi è stata una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta con una conseguente incertezza sull'oggetto dell'imputazione che potesse pregiudicare i diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Rv. 257782; Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Rv. 237415), tanto più che, nella fattispecie, non è mutato l'approdo conclusivo costituito dalla dichiarazione di prescrizione del reato.
5.2. Non ricorre, infine, la applicazione di pene accessorie in presenza di cause estintive del reato dedotta nel ricorso di DI. Certamente le pene accessorie poiché conseguono di diritto alla sentenza di condanna, come - effetti penali della stessa ex art. 20 cod. pen non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Cass.pen.: Sez. U., n.7 del 20/04/1994, Rv. 197537; Sez. 2, n. 11033 del 3/03/2005, Rv. 231050), sicchè devono ritenersi inquivocabilmente venute meno, pur in difetto di espressa indicazione (Cass. pen., Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Rv. 263280; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005, Rv. 231050).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Fondazione AS, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in RO, il 17/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente ( Giacomo Paoloni Angelo Costanzo Alloc GD DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMA DICH Piera Esposito 15