Sentenza 20 aprile 1994
Massime • 3
Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione ne' indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, "ope legis", dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riabilitazione militare e dell'individuazione del relativo interesse a proporla, non può dedursi, come effetto penale della condanna per diserzione, la perdita dell'onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come "deminutio" dello "status" del militare, posto che tale "sanzione" non è prevista dal diritto positivo, che soltanto alla pena accessoria della degradazione fa conseguire incapacità militare di ordine generale.
Non costituisce effetto penale militare della condanna per diserzione e, pertanto, non è estinguibile a seguito di riabilitazione militare, ad ottenere la quale manca conseguentemente un apprezzabile interesse, l'inapplicabilità dei benefici combattentistici disposta dall'art. 11 D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 47, e ciò sia perché tale inapplicabilità non deriva necessariamente da una sentenza di condanna, come chiaramente risulta dalla lett. a) del menzionato art. 11, secondo il quale i benefici non si applicano ai disertori ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale, sia perché l'attribuzione dei benefici in questione ha la funzione di gratificare un merito, talché il mancato riconoscimento degli stessi non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatoria. (V. Sent. n. 211, 3 maggio 1993, Corte Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 7
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Piero CALLÀ Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " RN AL " N. 27427/93
3. " AL TR "
4. " IN AL "
5. " Bruno FOSCARINI "
6. " EL ON "
7. " MA DO SA "
8. " GI AN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello nei confronti di:
OL UI nato ad [...] il [...];
avverso ordinanza del Tribunale Militare di Sorveglianza in data 15-6-1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Foscarini;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 15 Giugno 1993 il Tribunale Militare di Sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza per la riabilitazione militare presentata da OL UI, condannato con decreto 8-8-1951 del Giudice relatore delegato dal presidente del Tribunale militare territoriale di Napoli alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione militare per il reato di diserzione, e in relazione a tale condanna riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno in data 13 ottobre 1992.
In sintesi il tribunale riteneva l'insussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione militare - e cioè l'estensione degli effetti della riabilitazione ordinaria alle pene militari accessorie e ad ogni altro effetto penale militare della condanna (art. 72 c.p. mil. pace) - posto che la condanna de qua non aveva prodotto ne' pene militari accessorie ne' effetti penali militari, in tale ultima categoria non potendo rientrare la non applicazione ai condannati per diserzione dei benefici previsti per i combattenti (art. 11 D. Lgl. 4 marzo 1948 n. 137); ed infatti la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale del menzionato Decreto Legislativo 137/48 che, in contrasto con l'art. 25, cpv. Cost., avrebbe disposto per il passato un "effetto penale militare" della condanna per diserzione, l'aveva ritenuta infondata per infondatezza della premessa, posto che l'inapplicabilità dei benefici previsti per i combattenti non costituisce un effetto penale militare - facendo difetto il carattere della afflittività - ma soltanto il mancato riconoscimento della gratificazione di un merito;
esclusa, quindi, la natura di effetto penale militare della previsione dell'art. 11 D. Lgl. 137/48 ed escluso che differenti effetti della medesima specie fossero conseguiti alla condanna in questione, l'istanza del OL era inammissibile per difetto di interesse.
Il Procuratore Generale militare presso la Corte Militare d'Appello ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia erronea applicazione degli art. 72 - 412 C.P.M.P. e il Decreto Legislativo 137/48 in sintesi deducendo che, attraverso un'erronea interpretazione della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, l'impugnata ordinanza si era dissociata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale effetti penali militari della condanna per diserzione sono la perdita dei benefici combattentistici e la perdita delle decorazioni ed onorificenze militari;
era vero che gli effetti previsti dall'art. 11 D. Lgl. 137/48 non comportano una limitazione della sfera giuridica dei destinatari della norma ma era altrettanto vero che dalla condanna per diserzione deriva un effetto pregiudizievole per l'interesse e cioè la perdita dell'incremento della pensione sociale;
inoltre "a ben leggere" la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, dalla condanna per diserzione deriva un'altra conseguenza e cioè la perdita della qualità di ex combattente e quindi la menomazione dell'onore militare con peculiari riflessi della condanna sullo status militare del soggetto.
In conclusione, la condanna per diserzione aveva avuto conseguenze pregiudizievoli e cioè la perdita della gratificazione di un merito e la perdita dell'onore militare e della qualifica di ex combattente, conseguenze che, pur non dando vita ad effetti penali, tuttavia non potevano che essere considerati effetti penali militari.
Il Procuratore Generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso aderendo all'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale e rilevando da una parte che l'affermazione secondo la quale dalla condanna per diserzione deriverebbe una generica incapacità o indegnità militare comportante l'effetto non penale ma penale militare della perdita della qualità di combattente e dei relativi benefici non trova riscontro ne' in ciò che è scritto nella sentenza della Corte Costituzionale ne' nel diritto positivo, dall'altra l'insussistenza, nella specie, di altre conseguenze astrattamente derivabili dalla condanna per diserzione e cioè la rimozione dal grado (art. 146 C.P.M.C. u.c.) e la perdita delle decorazioni o distinzioni onorifiche di guerra (art. 3 L.24-3-1932 n. 453). La prima sezione penale di questa Corte, rilevata la sussistenza di un possibile contrasto giurisprudenziale, a seguito della sentenza 211/93 della Corte Costituzionale, in ordine alla qualificazione come "effetto penale militare" dell'inapplicabilità dei benefici combattentistici disposta dall'art. 11, Decreto Legislativo 137/48, ravvisandosi già un contrasto di giurisprudenza in ordine alla definizione del concetto stesso di "effetto penale", con ordinanza ai sensi dell'art. 618 c.p.p. ha rimesso la decisione a queste Sezioni Unite.
Posto che "effetto penale militare" della condanna è prima di tutto un "effetto penale" qualificato dal fatto della sua incidenza nell'ambito militare, per risolvere la questione in ordine alla qualificazione come "effetto penale militare" dell'inapplicabilità dei benefici combattentistici disposta dall'art. 11 D. Lgl. 137/48, è necessario precisare il concetto di "effetto penale" della condanna ed i requisiti necessari ad integrare lo stesso. Il punto è senz'altro controverso, anche per il fatto che il codice penale si limita a scarni riferimenti (art. 2, cpv., 12, n. 1, 20
etc.) senza fornire la nozione di "effetti penali" ne' un criterio distintivo generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna.
Ed infatti se autorevole dottrina restringe la nozione di "effetti penali" a quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie che derivano automaticamente dalla sentenza di condanna e che operano esclusivamente nell'ambito del diritto penale sostantivo o processuale, e in tanto si realizzano in quanto venga commesso un nuovo reato o si instaura un nuovo procedimento penale (recidiva, abitualità, professionalità, sospensione condizionale della pena, punibilità per i reati ex art.707-708 c.p., preclusione all'applicazione di sanzioni sostitutive,
etc.); mentre considera effetti "non penali" quelli che incidono su altri rapporti giuridici, di natura civile, amministrativa, etc.;altrettanto autorevole dottrina ritiene che il carattere penale o non degli effetti va desunto dalla natura della fonte e non dal rapporto sul quale incidono;
con la conseguenza che "effetti penali" della condanna sono anche quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo, diverse dalle pene accessorie, previste in testi normativi tra i più disparati che derivano direttamente dalla sentenza di condanna, mentre "effetti non penali" sono quelle conseguenze pregiudizievoli che pur trovando nella sentenza di condanna la loro origine, non derivano da essa automaticamente o direttamente ma necessitano di un'apposita pronuncia di un organo competente.
Quanto alla giurisprudenza il contrasto sussiste tra un orientamento che circoscrive la categoria degli effetti penali a quelle conseguenze giuridiche afflittive, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla sentenza di condanna (Cass. 6-5-91, Giacquinto;
in Cass. pen. 1992 pagg. 658 sgg.; Cass. 8 Luglio 91 n 3081, Figliuolo), senza, peraltro, che venga sempre specificato l'ambito di dette conseguenze, ed altro orientamento secondo il quale rientra tra gli effetti penali anche "ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario e indefettibile presupposto (per tutte: Cass. 5-10-92, Berti;
in Cass. Pen. 1993 pagg. 563 sgg.).
La Corte osserva che la tesi "restrittiva" nei termini sopra riferiti non appare confortata da convincenti argomentazioni e quindi debba essere preferita quella, fatta propria dalla prevalente dottrina e quasi totale giurisprudenza e conforme ad una ragionevole interpretazione dell'espressione "effetti penali della sentenza di condanna", secondo la quale non necessariamente l'ambito degli effetti penali deve essere ristretto a quello del diritto penale, sostantivo e processuale, potendo bene riguardare anche rapporti di natura civile, amministrativa, etc., nell'ambito dei quali la legge faccia derivare dalla sentenza penale di condanna conseguenze di carattere sanzionatorio.
Quanto sopra premesso, la Corte ritiene che l'effetto penale sia caratterizzato: 1) dall'essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possano determinare quell'effetto; 2) dall'essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi come necessario presupposto la sentenza di condanna;
3) dalla natura "sanzionatoria" dell'effetto. Quanto al primo punto è sufficiente osservare che se un determinato effetto può derivare dal semplice accertamento di un determinato fatto-reato indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, non può correttamente parlarsi di "effetto" di "condanna penale". Quanto al secondo punto, la tesi della necessità che un determinato effetto derivi automaticamente dalla sentenza di condanna e non da un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, ancorché il presupposto oggettivo di detto provvedimento sia una sentenza di condanna, appare preferibile, considerata la formulazione dell'art. 20 c.p. che, elevando a criterio di distinzione tra pene principali ed accessorie il fatto che queste ultime "conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di questa", consente di ritenere che il legislatore abbia caratterizzato gli effetti penali in base alla loro peculiarità di essere conseguenze automatiche, ope legis, della sentenza di condanna.
Quanto al terzo punto, premesso che il codice penale parla di effetti penali della condanna, il che implica la sussistenza di effetti non penali della condanna stessa, la Corte ritiene che il criterio per tale distinzione vada ancorato non alla circostanza di un determinato effetto in senso lato pregiudizievole derivi automaticamente o meno dalla condanna, bensì alla natura sanzionatoria, appunto "penale", delle conseguenze correlate alla condanna e ciò con riferimento alle finalità della norma che, prevedendo una determinata conseguenza in senso lato pregiudizievole, può essere stata posta con finalità "di punizione" oppure per la tutela di specifici interessi pubblici nei vari settori dell'ordinamento giuridico. E che debba aversi riguardo alle finalità perseguite dalla norma può trovare conferma nella recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (23/31-3-94 n. 118) che, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, I comma L. 18-1-92 n. 16 che dispone la decadenza di diritto da una serie di cariche elettive conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati ed operante anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge ed ai reati commessi anch'essi prima di tale data, ha escluso la violazione del principio di irretroattività della norma penale sancito dall'art. 25, cpv. Cost. affermando che tale principio si riferisce alle sole sanzioni penali ma anche escludendo, nella sostanza, la natura "sanzionatoria" di tale norma sul rilievo che "...la finalità che si è inteso perseguire con la Legge n. 16 del 1992 è quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione...".
Da quanto sopra esposto deriva che l'inapplicabilità dei benefici per gli ex combattenti disposta dall'art. 11 D. Lgl. 4-3-1948 n. 47 non costituisce effetto penale (e quindi effetto penale militare) della condanna sia perché non deriva necessariamente da una sentenza di condanna, come chiaramente risulta dalla lett. a del menzionato art. 11, secondo il quale i benefici non sono applicabili ai disertori ancorché, per effetto della amnistia, non sia intervenuta condanna penale, sia perché come affermato nella sentenza 211/93 della Corte Costituzionale l'attribuzione dei benefici in questione ha la funzione di gratificare un merito e il mancato riconoscimento degli stessi non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatoria.
Nè, ai fini dell'ammissibilità della domanda per riabilitazione militare, può dedursi, come effetto penale militare della condanna per diserzione, la perdita dell'onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come deminutio dello status del militare, posto che tale "sanzione" non è prevista dal diritto positivo, che soltanto alla pena accessoria della degradazione - non comminata per il fatto per il quale il OL è stato condannato - fa conseguire incapacità militare di ordine generale;
non potendosi, per la previsione di tale sanzione, ritenere per il solo fatto che a determinati ex combattenti, quelli condannati per diserzione, non vengano riconosciute le gratificazioni concesse agli altri ex combattenti.
In conclusione, non sussistendo effetti penali militari estinguibili a seguito di riabilitazione militare, bene è stata dichiarata dal tribunale militare di sorveglianza l'inammissibilità per difetto di interesse della domanda per riabilitazione militare proposta dal OL.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Roma 20 Aprile 1994.