Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 7
CASS
Sentenza 20 aprile 1994

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Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione ne' indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, "ope legis", dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riabilitazione militare e dell'individuazione del relativo interesse a proporla, non può dedursi, come effetto penale della condanna per diserzione, la perdita dell'onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come "deminutio" dello "status" del militare, posto che tale "sanzione" non è prevista dal diritto positivo, che soltanto alla pena accessoria della degradazione fa conseguire incapacità militare di ordine generale.

Non costituisce effetto penale militare della condanna per diserzione e, pertanto, non è estinguibile a seguito di riabilitazione militare, ad ottenere la quale manca conseguentemente un apprezzabile interesse, l'inapplicabilità dei benefici combattentistici disposta dall'art. 11 D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 47, e ciò sia perché tale inapplicabilità non deriva necessariamente da una sentenza di condanna, come chiaramente risulta dalla lett. a) del menzionato art. 11, secondo il quale i benefici non si applicano ai disertori ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale, sia perché l'attribuzione dei benefici in questione ha la funzione di gratificare un merito, talché il mancato riconoscimento degli stessi non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatoria. (V. Sent. n. 211, 3 maggio 1993, Corte Cost.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 7
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7
Data del deposito : 20 aprile 1994

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