Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 10086
CASS
Sentenza 13 luglio 1998

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Poiché le nuove regole di utilizzazione e valutazione della prova introdotte con la legge 7 agosto 1997 n. 267 vengono immediatamente in rilievo anche nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso avverso una sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge predetta deve annullare il provvedimento impugnato perché il giudice di rinvio provveda, a richiesta di parte, alla rinnovazione del dibattimento in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti, con le consequenziali valutazioni di merito.

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte con rinvio la sentenza d'appello che, dichiarando - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all'azione civile in quest'ultima contenute e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del "Fondo Pensioni" della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico - volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici - e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi ne' il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ne' l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del "Fondo" predetto).

Allorché la Corte di cassazione annulli con rinvio, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, una sentenza in relazione alla quale il ricorrente abbia lamentato l'utilizzazione di dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento, l'annullamento deve essere pronunciato anche a favore del coimputato degli stessi fatti non ricorrente, qualora egli possa fruire degli effetti estensivi conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione nella parte in cui sono contestate l'utilizzazione e la valutazione della prova acquisita nella fase delle indagini preliminari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 10086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10086
Data del deposito : 13 luglio 1998

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