Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente".
- Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.
a) "Comitato" il Comitato di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente".
- Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.