Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 luglio 2009 |
Commentari • 24
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Giurisprudenza • 340
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Versioni del testo
- Titolo I : L'enasarco
- Art. 1. (Natura giuridica e ordinamento)
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 . - Art. 2. (Compiti)
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile , la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.