Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che doveva ritenersi inquivocabilmente venuta meno, pur se in difetto di espressa indicazione, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, conseguente alla condanna in primo grado per il delitto di abuso d'ufficio, per effetto della dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione all'esito del giudizio d'appello).
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- 1. Masturbazione di fronte a terzi non consenzienti è .. tentata violenza sessuale (Cass. 37942/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo l'idoneità a porre in essere un abuso prescindere da tale requisito. Elemento fattuale suscettibile di valorizzazione è costituito dalla oggettiva destinazione degli atti a compromettere il bene della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, dalla programmazione della situazione abusante, dalla condotta repentina o subdola e dall'abuso di autorità. Corte di cassazione sez. III penale, ud. 21 ottobre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37942 Presidente Di Nicola - Relatore Galanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2015, n. 18256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/02/2015
Dott. MOGINI S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 308
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 50538/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EL NT N. IL 14/06/1949;
AT RI N. IL 23/02/1957;
UC LF N. IL 10/04/1959;
NC LO N. IL 29/06/1963;
AC VI N. IL 14/06/1961;
BO UL N. IL 14/02/1969;
UC PE N. IL 23/07/1961;
AT IO N. IL 03/10/1941;
avverso la sentenza n. 1584/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 6 ottobre 2009, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati EL TE, LI EL ON, SA ZI, UC ED, SS AO, AC TO, BO AN, UC EP e SA IO per intervenuta prescrizione dei reati di abuso d'ufficio sub capi A) e B) e della violazione edilizia sub capo C) loro ascritti.
2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Alessandro Ierardi, difensore di fiducia di LI EL ON, SA ZI, UC ED, SS AO, AC TO, BO AN, UC EP e SA IO, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 323 cod. pen. e artt. 129 e 531 cod. proc. pen. per insussistenza dell'elemento dell'ingiusto profitto nella condotta contestata sub capo A), sostanziatasi nel solo voto favorevole alla Delib. 6 febbraio 2004, n. 10 con la quale si era incaricato il Sindaco di rilasciare 25 permessi a costruire, ivi compreso quello di EL TE;
2.2. violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 323 cod. pen. e artt. 129 e 531 cod. proc. pen., per insussistenza del fatto contestato di cui al capo B), atteso che le Delib. del Consiglio Comunale, la citata n. 10 e la Delib. 28 novembre 2004, n. 87 ed i conseguenti provvedimenti concessori corrispondevano ad un interesse pubblico e/o collettivo generale;
2.3. violazione di legge penale in relazione agli artt. 20, 28 e 31 cod. pen. per avere la Corte d'appello, nel confermare nel resto la sentenza impugnata, omesso di eliminare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
5. Il Collegio non può invero non rammentare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 23680; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). Situazione di evidenza dell'innocenza degli imputati che, avuto riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non può ritenersi sussistente nella specie.
6. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale, allorché confermava "nel resto" la sentenza impugnata, non abbia proceduto alla eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, una volta estinto il reato vengono meno anche le pene accessorie. Ed invero, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Cass. Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005 - dep. 21/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537).
7. Fissate tali coordinate ermeneutiche non può nondimeno non essere rilevato come la Corte territoriale, nel far seguire nel dispositivo alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta estinzione dei reati, l'espressione "conferma nel resto" abbia con ciò inteso ribadire la statuizione della sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti del 6 ottobre 2009, con la quale si era già dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione in relazione al reato di cui al capo C), e non anche confermare effetti penali - quali quelli connessi ai reati per i quali veniva dichiarata la prescrizione - che hanno nella condanna irrevocabile un necessario ed imprescindibile presupposto.
8. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015