Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano, ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune).
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- 1. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 28085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28085 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 17/06/2015
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1324
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 51686/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo GR AN, n. a Messina il 01.07.1960, rappresentato e assistito dall'avv. Militi Valter, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, n. 1644/2011, in data 28.03.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.03.2014, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica, che aveva condannato Lo GR AN alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 1, per essersi lo stesso, con artifizi e raggiri consistiti nell'esporre la fotocopia di un permesso di sosta gratuita per residente in Z.T.L., inducendo in errore gli ausiliari del traffico, procurato l'ingiusto profitto del mancato pagamento della tariffa sulla seconda vettura di proprietà, con pari danno per il Comune.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Lo GR AN viene proposto ricorso per cassazione, per denunciare: - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, art. 640 c.p. comma 2, n. 1
(primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e art. 529 c.p.p. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale abbia confermato acriticamente il giudizio di responsabilità formulato in primo grado esclusivamente sulla base di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, omettendo la valutazione probatoria di elementi certi ed oggettivi, espressamente richiamati nell'atto di gravame. Nessun accertamento, in particolare, era stato compiuto sul soggetto che avrebbe utilizzato le autovetture in concreto, su chi avrebbe parcheggiato le stesse il giorno dell'accertamento ovvero sulla persona che avrebbe ripreso le autovetture o almeno una di esse, di tal che la responsabilità viene addebitata al Lo GR in assenza di riscontri relativi al soggetto che aveva posto in essere la condotta in concreto.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia la mancanza della condizione di procedibilità essendo la Azienda Trasporti Messina dotata di autonomia giuridica, iscritta presso la locale CCIA, avente autonomia di bilancio, caratteristiche queste che ne confermano la natura privatistica e che avrebbero dovuto imporre l'esclusione dell'aggravante contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
2. Si rileva in premessa come la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - abbia dato conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputato.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3. sent. n. 35397 del 20/06/2007;
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
2.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
2.5. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
2.6. In questa prospettiva ermeneutica che "segna" i limiti del controllo di legittimità, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato con il primo motivo di doglianza si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Si legge nella sentenza impugnata:
"... nessun dubbio sussiste in ordine al soggetto che effettivamente utilizzava le automobili che esponevano i due contrassegni, di cui uno falsificato. In realtà, entrambe le vetture erano intestate alla stessa società di cui l'imputato è amministratore. Questa società ha sede in un altro Comune, diverso da quello di Messina, e la circostanza che sia stato rilasciato il pass con riferimento alla zona in cui l'imputato ha la sua residenza evidenzia il suo interesse a sfruttarlo attraverso un'illegittima duplicazione di uno di essi, posteggiando entrambe le auto della sua azienda nei pressi della sua abitazione. A questi elementi indiziari se ne aggiunge altro, assolutamente convergente, già evidenziato dal primo giudice, che ha rilevato che Lo GR AN, una volta rintracciato dai suoi verbalizzanti, presso la sua abitazione, apriva con le chiavi entrambe le auto e consegnava i pass. È pur vero che si tratta di indizi, ma essi sono gravi precisi e concordanti e la circostanza dedotta nell'atto di appello secondo cui il pass sarebbe stato rilasciato da altro soggetto, non interrompe il ragionamento indiziario, ne' elide il nesso logicamente evidente che lega l'imputato con la condotta accertata". Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede, sostanzialmente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma, per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Riconosce la Corte d'appello come, in applicazione dell'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (Sez. 5, sent. n. 39837 del 02/07/2013, dep. 25/09/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257361; v. anche, Sez. 2, sent. n. 42408 del 21/09/2012, dep. 30/10/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254038).
4.1. L'esame della questione non può prescindere dal considerare il sistema ordinamentale nel quale è stato elaborato il codice penale ed è stato utilizzato, di conseguenza, il concetto di "ente pubblico".
Il problema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente è un problema che si è posto sin da quando sono state abbandonate le teorie che basavano l'identificazione della pubblicità di un ente pubblico sui suoi collegamenti con lo Stato- persona. Superato il dogma dello statalismo, con l'affermazione nel nostro sistema politico dei principi di pluralismo autonomistico, laddove la natura pubblica o privata di un ente non risultasse chiaramente dalla legge o non fosse convalidata da una lunga tradizione giuridica, si è posto il problema degli "indici di riconoscimento" della natura pubblica di un ente, variamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto comune, peraltro, della impossibilità di individuare una nozione unitaria di ente pubblico, abbracciando tale nozione una fenomenologia estremamente varia e multiforme.
4.2. Il problema si è accentuato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e la sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti normalmente iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica. Proprio questa tendenza ha accentuato il dibattito concentrandolo, in modo particolare, sulla configurabilità di enti pubblici a struttura societaria.
4.3. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul tema, con la sentenza n. 466 del 1993 affermò il principio così massimato:
"La trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni non implica, di per se sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della L. n. 259 del 1958, art. 12, giacché - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100 Cost., comma 2 - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti
"pubblici", non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia perciò suscettibile di incidere sul bilancio statale. Nè il suddetto controllo può ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle "privatizzazioni", o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati". Nella motivazione si legge "come la stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (v. ad es., L. 5 marzo 1982, n. 63; L. 19 dicembre 1983, n. 700; L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18, comma 9; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22); dall'altro, agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n. 80/ 723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
art. 1 direttiva CEE n. 90/ 531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi). Del resto, la stessa normazione sulle "privatizzazioni" che ha dato luogo al conflitto costituisce un esempio di quanto si presenti oggi sfumata la linea di confine che, nell'ambito di discipline speciali quali quelle in esame, viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti solo considerare il fatto che le società per azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie della loro originaria natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che si collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie di tutte le attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari o che mantengono alle nuove società le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti agli stessi enti (v. L. n. 359 del 1992, art. 14, comma 1 ed u.c.)". Principi analoghi vengono ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 2003, che riconosce i caratteri propri dell'ente strumentale a Italia Lavoro s.p.a., una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita in base alla legge ed affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, che opera direttamente nell'ambito delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità. Ancora con sentenza n. 29 del 2006 la stessa Corte, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo ad una legge regionale, la quale prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatane del servizio pubblico, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, poiché la suddetta legge poneva a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invadeva quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" (art. 117 Cost, comma 2, lett. l), afferma che la questione non è fondata, poiché la disposizione sottoposta a scrutinio di legittimità non era volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì "a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici" e ciò sulla base "della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale" già evidenziata nella sentenza n. 466 del 1993, con il riconoscimento della legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico. La Corte costituzionale, in definitiva, individua una nozione di Pubblica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta a livello europeo, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato, da ritenersi solo formale.
4.4. In linea con questa impostazione, il Consiglio di Stato ha affermato, con riferimento alla privatizzazione della SEA s.p.a., che "dai principi comunitari e dalle scelte del legislatore nazionale discende che ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria ha carattere neutro. Ne discende che, in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica quasi totale, siamo al cospetto dell'articolazione organizzativa di un ente pubblico senza che il perseguimento di uno scopo pubblico possa essere contraddetto dal fine lucrativo" (Cons. Stato, sez. 6, 1 aprile 2000, n. 1885). Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha reputato che la s.p.a. Poste costituisce un ente pubblico in forma societaria in quanto deputata ex lege al perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pubblicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista ma di ente pubblico (Cons. Stato, sez. 6, 2 marzo 2011, n. 1206; alle medesime conclusioni perviene la stessa sezione, con decisione 17 settembre 2002, n. 4711, relativa ad Enel s.p.a.). In maniera ancora più decisa e con affermazioni di principio di carattere generale, Cons. Stato, sez. 6, 5 marzo 2002, n. 1303, ha affermato che "è possibile riconoscere alla società per azioni, qualora ricorrano determinate condizioni, natura di ente pubblico. A conforto della tesi possibilista vi è, del resto, un preciso e attuale dato normativo: si fa riferimento alla L. n. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18 che, nel prevedere la costituzione della Age Control s.p.a., espressamente la ha definita s.p.a. con personalità giuridica di diritto pubblico. La disposizione citata costituisce argomento convincente a sostegno della tesi favorevole all'astratta compatibilità tra struttura societaria e natura pubblica dell'ente, essendo tale sintesi espressamente operata dallo stesso legislatore".
In altri termini, sulla base della citata giurisprudenza, si può affermare che, alla formula societaria, viene riconosciuta una valenza neutrale rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale.
4.5. Il legislatore comunitario, al quale si richiama la Corte costituzionale, al fine di superare le distinzioni esistenti nelle singole realtà nazionali, ha elaborato una nozione di organismo pubblico, che fa leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale. L'art. 1 direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori), ora D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 26, definisce l'organismo di diritto pubblico come "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
dotato di personalità giuridica;
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". Secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa C-44/96 Mannesmann anlagenbau Austria AG c. Strodal Rotationdruck GmBH;
16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione c. Spagna;
15 maggio 2003, causa C-214/00, Commissione c. Spagna), i tre requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente, sicché, in assenza anche di uno solo di essi, un organismo non potrà essere considerato di diritto pubblico e, dunque, la normativa comunitaria sugli appalti pubblici non troverà applicazione.
In primo luogo, occorre che l'organismo abbia personalità giuridica, indifferentemente di diritto pubblico o di diritto privato. In secondo luogo, devono essere presenti elementi che facciano ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico, e che, di conseguenza, seguano logiche diverse da quelle dell'imprenditore privato;
i parametri a tal fine indicati sono alternativi tra loro, in quanto ciascuno di essi è idoneo a riflettere una situazione di stretta dipendenza dell'organismo di diritto pubblico da un soggetto pubblico (Corte di Giustizia, 1 febbraio 2001, causa C-237-99, Commissione delle Comunità europee c. Francia).
Infine, la persona giuridica deve essere istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Ai fini del soddisfacimento di questo requisito non è richiesta la preposizione dell'ente esclusiva ed assorbente allo svolgimento di attività aventi quella caratterizzazione finalistica (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, causa C-44/94 cit.; 27 febbraio 2003, causa C-373/2000, Adolf LE GmbH c. Bestattung Wien GmbH). La Corte di Giustizia ha affermato la necessità di valutare di volta in volta l'esistenza o l'assenza di un bisogno di interesse generale, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la propria attività (Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, Causa C-18/2001, Taitotalo Oy). Ad esempio, nel caso dell'Ente Fiera di Milano, l'esclusione della sua qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico deve imputarsi al fatto che essa ha ad oggetto l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che "non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che opera in un ambiente concorrenziale" (Corte di Giustizia, 10 maggio 2001, n. 223, Cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà Srl e Excelsior Snc di ED BR & C.
contro
Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e Ciftat Soc. coop. arl.).
4.6. In applicazione di tali criteri, è stata esclusa la natura di organismo di diritto pubblico del Centro Agro Alimentare di AP (Sez. Unite Civili, n. 8225 del 16 marzo 2010); mentre è stato ritenuto organismo pubblico la Società consortile per azioni Expo Challenge 2008 (Sezioni Unite civili, n. 10063 del 7 dicembre 2010). In applicazione degli stessi criteri, il Consiglio di Stato (Sez. 5, 22 agosto 2003, n. 4748) ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti dell'organismo di diritto pubblico in capo ad una società deputata alla realizzazione ed alla gestione dell'interporto di Padova, basando la propria decisione sul rilievo che, nel caso di specie, ci si trovava di fronte all'esercizio di un "servizio pubblico strettamente connesso con il settore dei trasporti" nel quale "la prevalenza degli interessi pubblici appare evidente". Nello stesso senso e con riferimento alla medesima fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 9940 del 12/05/2005, Rv. 580687). Ancora, con più specifica attinenza al caso in esame, le Sezioni Unite Civili (n. 24722 del 07/10/2008) hanno riconosciuto alla Viareggio Porto s.p.a. il carattere di "organismo strumentale" del Comune, in quanto ha "nell'oggetto sociale lo svolgimento di una serie di attività di larga portata e rilevanza non aventi esclusivamente carattere industriale o commerciale, quali "la costruzione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisizione temporanea o definitiva e la gestione, anche in concessione e/o sub concessione, di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico, alle attività portuali, e alle attività turistiche e balneari nel Comune di Viareggio", nonché "la promozione, la programmazione,- il coordinamento e la gestione delle iniziative ed attività attinenti al diporto nautico, nonché delle manifestazioni, della pratica e delle competizioni degli sport nautici nel Comune di Viareggio"; la stessa sentenza aggiunge che "riuscendo a soddisfare i bisogni di un'ampia collettività di soggetti, l'ampliamento e l'ammodernamento di un porto costituisce un evento che non può essere ridotto a un fatto puramente privato ed individuale".
4.7. Tali principi stato stati affermati dalle Sezioni Unite civili con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Con riguardo al riparto fra giurisdizione ordinaria e quella contabile, i principi di base sono analoghi e sono stati ampiamente espressi nella sentenza n. 26806 del 19/12/2009, la quale così si esprime: "quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione, ma che per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi ne' la natura giuridica dell'atto di investitura -provvedimento, convenzione o contratto - nè quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica (Sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 giugno 2000, n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611, ed altre conformi).
L'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra quindi una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto (Sez. un. 27 settembre 2006, n. 20886; 1 aprile 2008, n. 8409; 1 marzo 2006, n. 4511; 19 febbraio 2004, 2004, n. 3351), anche se l'estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della pubblica amministrazione (Sez. un. 9 settembre 2008, n. 22652) ed anche se difetti una gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico o secondo procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in senso stretto (Sez. un. 12 ottobre 2004, n. 20132). Lo stesso dicasi per l'accertamento della responsabilità erariale conseguente all'illecito o indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici (Sez. un. 5 giugno 2008, n. 14825, e Sez. un., n. 4511/06, cit.); o per la responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima (Sez. un., n. 4112/07, cit.)". Pur poste tali premesse, peraltro, le Sezioni Unite civili, escludono l'azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti, con la conseguenza che la relativa controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, però, di una soluzione interpretativa che non esclude la configurabilita delle suddette società quali organismi pubblici (in tal senso espressamente, da ultimo, Sez. U, n. 3692 del 09/03/2012), ma si basa essenzialmente sulla previsione di un'azione sociale di responsabilità per il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale e sull'impossibilità di realizzare un "soddisfacente coordinamento sistematico" tra la stessa azione di responsabilità e quella dinanzi al giudice contabile. Coordinamento, peraltro, che non è ritenuto impossibile in senso assoluto, in quanto la stessa sentenza n. 26806 2009 fa "salva la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali sui generis, come nel caso della RAI". Infatti, con riferimento alla RAI le stesse Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d'amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali;
la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo;
sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare;
destinatala di un canone d'abbonamento avente natura di imposta;
compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti;
ne' l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda" (Sez. U, Ordinanza n. 27092 del 22/12/2009, Rv. 610699). Deve sottolinearsi come, con tale decisione, le Sezioni Unite hanno ravvisato nel danno arrecato alla società partecipata - e non all'ente pubblico partecipante - un danno diretto ad un ente pubblico, affermando, a seguito di un accertamento della esistenza di un regime giuridico speciale, "la natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica che le va riconosciuta, nonostante l'abito formale che riveste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici: lo Stato per il 99.55% e la S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori per il residuo 0,45%); ne discende la qualificabilità come erariale del danno cagionatole dai suoi agenti, nonché da quelli degli enti pubblici azionisti, con conseguente loro assoggettabilità all'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile".
4.8. In definitiva, prescindendo della speciale problematica dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e quella contabile, la nozione di "ente pubblico" rilevante ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui si discute può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana, certamente corrispondente all'originario intento del legislatore del codice penale di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su soggetti - persone giuridiche strumentali al perseguimento di "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale" e, in tal senso, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale.
Nè può dirsi che, così argomentando, si attribuisce indeterminatezza alla fattispecie aggravata, in primo luogo, perché il dibattito sulla natura giuridica pubblica o privata di un ente non data da oggi, ma è anteriore alla stessa legislazione comunitaria, la quale anzi, ha il merito di avere fornito indicazioni precise, prontamente recepite nella legislazione nazionale, e, soprattutto, indicazioni attente al dato sostanziale, che, certamente, è quello che sta alla base della ratio di aggravamento della pena nel reato di truffa. In secondo luogo, l'interpretazione che si basa su quelle indicazioni implica che, nel caso di un rapporto strumentale tra enti, non può parlarsi di danno all'ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria, poiché quando è coinvolto in una vicenda di truffa un organismo pubblico nel senso sopra specificato, tutti i profili di danno debbono essere considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all'ente strumentale, comunque, si ripercuote sull'ente partecipante, non in modo puramente riflesso e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei "bisogni di interesse generale" che costituiscono la finalità per la quale la società partecipata è stata costituita, così da rendere ragione e giustificazione dell'aggravante contestata. Qualsiasi diversa interpretazione potrebbe essere veicolo di condotte elusive delle più gravi sanzioni penali mediante l'utilizzo dello schermo societario e costituirebbe un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria protezione dei "bisogni di interesse generale".
5. Conclusivamente, l'indirizzo in parola, prendendo quindi le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano - come si è detto - tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Con ciò condivisibilmente privilegiando l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e strutturale.
Le esposte argomentazioni sono sufficienti a risolvere in senso positivo il quesito in esame, posto che la Azienda Trasporti Messina, posta in rapporto di dipendenza dal Comune di Messina ed esercitante il servizio pubblico di trasporto urbano, certamente è stata istituita per soddisfare "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale" (v. Sez. U civili, n. 24722 del 2008, sopra cit.): da qui la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015